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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6110/2022 promossa da
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Pietro Malferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 11
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...] P.IVA_1
Giuseppe Carluccio e Gabriele Cataldi ed elettivamente domiciliata presso il loro in Modena, Viale L.A. Muratori, 225
CONVENUTA OPPOSTA
e con la terza chiamata in causa
rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Gianni Zambelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Reggio Emilia, Via S. Stefano, 6
TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1743/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ivi sentire revocare il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1743/2022 per la somma di € 6.504,08=, oltre interessi e spese, in forza della fattura n. 19/2022 emessa per le riparazione del furgoncino, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento di quest'ultima ed ottenendo la chiamata in causa della compagnia assicurativa, , con la quale aveva stipulato una Controparte_2
polizza danni, per sentirla essere tenuta a manlevare, garantire e/o tenere indenne e/o accertare e dichiarare il suo diritto Parte_1
di regresso.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, in giudizio , la quale Controparte_2
eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto vantato dall'opponente e nel merito chiedeva respingersi la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
• Sulle eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata in causa.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata Controparte_3
sono infondate.
L'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'opponente non trova accoglimento, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c., non essendosi la terza chiamata costituita in giudizio, trattandosi di rito ante
Cartabia, venti giorni prima dell'udienza.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicurativa risulta essere infondata, stante la polizza danni stipulata direttamente dall'opponente che può essere utilizzata nel presente giudizio come garanzia, trovando appunto il suo fondamento
Pag. 2 di 5 nel contratto assicurativo e, quindi, su un rapporto giuridico diretto che definisce la copertura per i danni da eventi naturali.
• Nel merito
Anzitutto, giova richiamare il principio per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, parte convenuta opposta ha dato prova dei lavori di riparazioni eseguiti sul furgoncino dell'opponente danneggiato dalla grandine, mentre parte opponente non ha dimostrato la sussistenza di elementi modificativi e/o impeditivi e/o estintivi della pretesa creditoria.
Difatti, l'assunto di parte attrice opponente di nulla dovere a parte convenuta opposta, non avendo quest'ultima dato adempimento al presunto accordo in base al quale la carrozzeria avrebbe gestito direttamente il sinistro con la compagnia assicurativa, è rimasto privo di ogni qualsivoglia supporto probatorio.
La mancanza di tale accordo viene confermato dai testi escussi, in particolare dalla teste dipendente della carrozzeria Testimone_1
e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, la quale CP_1 dichiara: “…no, non è vero, nel senso che quando un veicolo entra in carrozzeria il discorso di assicurazione non è di nostra competenza, ma
è il cliente che deve parlare con l'assicurazione…”; ed aggiunge: “per prassi facciamo le foto e diamo il preventivo al cliente;
non abbiamo detto al cliente che il pagamento sarebbe avvenuto direttamente dalla compagnia assicurativa…nei casi in cui abbiamo il pagamento da parte della compagnia assicurativa è necessaria una delega e documento del cliente per il pagamento diretto;
il perito riceve fattura
Pag. 3 di 5 e documento del cliente che inoltra alla compagnia assicurativa la quale poi ci salda la fattura”.
Sul quantum alcuna contestazione specifica proviene da parte attrice opponente o terza chiamata, le quali comunque avevano già ricevuto la fattura, circostanza non contestata, ed anche la asserita differente valutazione effettuata dal perito della compagnia assicurativa,
[...]
non viene dallo stesso confermata durante la sua escussione Tes_2
testimoniale.
E comunque, la importanza dei danni subiti, come delle lavorazioni eseguite dalla carrozzeria, rilevabili de visu dalle foto prodotte, rappresentanti la tipologia dei danni subiti e le varie fasi di lavorazioni
(docc. nn. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta), giustificano l'importo, da ritenersi congruo, indicato nella fattura di riparazione, peraltro inviata sia alla compagnia assicurativa (doc. n. 9 comparsa di costituzione e risposta) che all'opponente, e mai da questi contestata.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo non trova accoglimento ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Parte attrice opponente ha diritto, invece, a vedersi corrispondere l'indennizzo previsto dalla polizza danni, corrispondente all'importo della fattura oggetto di monitorio, al netto dei limiti previsti dalla polizza stessa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6110/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1743/2023, che viene confermato;
Pag. 4 di 5 - condanna a corrispondere a Controparte_2 Pt_1
l'indennizzo corrispondente all'importo di cui alla fattura
[...]
19/2022, tenuto conto dei limiti di polizza, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
CP_ di e delle spese di
[...] Controparte_1 CP_1 giudizio liquida nella complessiva somma di € 3.808,00=, oltre accessori;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_4 Pt_1 delle spese di giudizio liquida nella complessiva somma di €
[...]
3.808,00=, oltre accessori.
Modena, 13 giugno 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6110/2022 promossa da
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Pietro Malferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 11
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...] P.IVA_1
Giuseppe Carluccio e Gabriele Cataldi ed elettivamente domiciliata presso il loro in Modena, Viale L.A. Muratori, 225
CONVENUTA OPPOSTA
e con la terza chiamata in causa
rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Gianni Zambelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Reggio Emilia, Via S. Stefano, 6
TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1743/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ivi sentire revocare il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1743/2022 per la somma di € 6.504,08=, oltre interessi e spese, in forza della fattura n. 19/2022 emessa per le riparazione del furgoncino, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento di quest'ultima ed ottenendo la chiamata in causa della compagnia assicurativa, , con la quale aveva stipulato una Controparte_2
polizza danni, per sentirla essere tenuta a manlevare, garantire e/o tenere indenne e/o accertare e dichiarare il suo diritto Parte_1
di regresso.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, in giudizio , la quale Controparte_2
eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto vantato dall'opponente e nel merito chiedeva respingersi la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
• Sulle eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata in causa.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata Controparte_3
sono infondate.
L'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'opponente non trova accoglimento, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c., non essendosi la terza chiamata costituita in giudizio, trattandosi di rito ante
Cartabia, venti giorni prima dell'udienza.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicurativa risulta essere infondata, stante la polizza danni stipulata direttamente dall'opponente che può essere utilizzata nel presente giudizio come garanzia, trovando appunto il suo fondamento
Pag. 2 di 5 nel contratto assicurativo e, quindi, su un rapporto giuridico diretto che definisce la copertura per i danni da eventi naturali.
• Nel merito
Anzitutto, giova richiamare il principio per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, parte convenuta opposta ha dato prova dei lavori di riparazioni eseguiti sul furgoncino dell'opponente danneggiato dalla grandine, mentre parte opponente non ha dimostrato la sussistenza di elementi modificativi e/o impeditivi e/o estintivi della pretesa creditoria.
Difatti, l'assunto di parte attrice opponente di nulla dovere a parte convenuta opposta, non avendo quest'ultima dato adempimento al presunto accordo in base al quale la carrozzeria avrebbe gestito direttamente il sinistro con la compagnia assicurativa, è rimasto privo di ogni qualsivoglia supporto probatorio.
La mancanza di tale accordo viene confermato dai testi escussi, in particolare dalla teste dipendente della carrozzeria Testimone_1
e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, la quale CP_1 dichiara: “…no, non è vero, nel senso che quando un veicolo entra in carrozzeria il discorso di assicurazione non è di nostra competenza, ma
è il cliente che deve parlare con l'assicurazione…”; ed aggiunge: “per prassi facciamo le foto e diamo il preventivo al cliente;
non abbiamo detto al cliente che il pagamento sarebbe avvenuto direttamente dalla compagnia assicurativa…nei casi in cui abbiamo il pagamento da parte della compagnia assicurativa è necessaria una delega e documento del cliente per il pagamento diretto;
il perito riceve fattura
Pag. 3 di 5 e documento del cliente che inoltra alla compagnia assicurativa la quale poi ci salda la fattura”.
Sul quantum alcuna contestazione specifica proviene da parte attrice opponente o terza chiamata, le quali comunque avevano già ricevuto la fattura, circostanza non contestata, ed anche la asserita differente valutazione effettuata dal perito della compagnia assicurativa,
[...]
non viene dallo stesso confermata durante la sua escussione Tes_2
testimoniale.
E comunque, la importanza dei danni subiti, come delle lavorazioni eseguite dalla carrozzeria, rilevabili de visu dalle foto prodotte, rappresentanti la tipologia dei danni subiti e le varie fasi di lavorazioni
(docc. nn. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta), giustificano l'importo, da ritenersi congruo, indicato nella fattura di riparazione, peraltro inviata sia alla compagnia assicurativa (doc. n. 9 comparsa di costituzione e risposta) che all'opponente, e mai da questi contestata.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo non trova accoglimento ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Parte attrice opponente ha diritto, invece, a vedersi corrispondere l'indennizzo previsto dalla polizza danni, corrispondente all'importo della fattura oggetto di monitorio, al netto dei limiti previsti dalla polizza stessa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6110/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1743/2023, che viene confermato;
Pag. 4 di 5 - condanna a corrispondere a Controparte_2 Pt_1
l'indennizzo corrispondente all'importo di cui alla fattura
[...]
19/2022, tenuto conto dei limiti di polizza, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
CP_ di e delle spese di
[...] Controparte_1 CP_1 giudizio liquida nella complessiva somma di € 3.808,00=, oltre accessori;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_4 Pt_1 delle spese di giudizio liquida nella complessiva somma di €
[...]
3.808,00=, oltre accessori.
Modena, 13 giugno 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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