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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*** Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 347/2021 R.G.A.C., pendente
TRA già - (C.F. e P. Parte_1 Parte_2 rap ppresentata P.IVA_1
e difesa, dagli Avv.ti Paola Desideri Zanardelli, Rosa Maria D'Agostino e Marcello Russolo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Trento, in Via della Costituzione, n. 33, in virtù di procura alle liti allegata agli atti,
-Opponente/attrice in senso formale - NEI CONFRONTI DELLA (P. IVA Controparte_1
esentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Bruno Maviglia ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Casarano (LE), in Via F. A. Astore n. 7, da procura allegata agli atti,
- Opposta/convenuta in senso formale – E (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3
.t., rap fesa Controparte_3 dall'Avvoca ), nei cui Uffici in P.IVA_4
Largo Porta Nuova n. 9 è per legge domiciliata,
- Terza chiamata -
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1134 del 21 Dicembre 2020, emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento
1 monitorio n. 2798 del 2020 RGAC, riguardante un'azione di ripetizione di somme indebitamente versate in virtù di un contratto di somministrazione di energia elettrica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, la parte che ha agito in giudizio ha dedotto: a) che, sussiste un difetto di legittimazione attiva della , Parte_3 dal momento che il codice fiscale indicato nel ri ingiuntivo corrisponde a quello di altra Società, con denominazione e che, pertanto, grava sulla parte opposta Parte_4
b) che, la pretesa della ricorrente è da ritenersi infondata, poiché la questione su cui ha trovato il proprio fondamento (id est, la disapplicazione della normativa interna per contrarietà con quella comunitaria) non estrinseca alcun effetto nei rapporti tra privati su cui verte la causa in esame;
c) che, la natura asseritamente indebita del pagamento, scaturente dall'incompatibilità tra le addizionali all'accisa e la Direttiva 2008/118/CE, non può essere validamente addotta in un giudizio civile fra fornitore e consumatore, dato che l'efficacia delle direttive self-executing è limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (cd. efficacia solo verticale delle direttive, e non anche orizzontale). Pertanto, fino all'abrogazione dell'addizionale all'accisa avvenuta a decorrere dal 2012, la normativa istitutiva dell'addizionale risultava pienamente valida ed efficace;
d) che, ricorre un'ipotesi di difetto di titolarità della posizione soggettiva invocata nei confronti della Società fornitrice, che investe il merito della causa e rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda;
e) che, il comportamento della da ritenersi legittimo, poiché, in Pt_1 tema di indebito oggettivo, a pagamento sia dovuto in via di ripetizione non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo e nel caso di specie la somma a titolo di addizionale che il cliente ha pagato a era dovuta in base alla legge italiana Parte_1 che ne prev elativa fornitura di energia elettrica;
f) che, nei rapporti privatistici di matrice contrattuale l'addizionale andava a gravare economicamente sulla parte ricorrente, mentre la resistente aveva l'impegno di trasferire gli importi preventivamente (a seguito della presentazione della dichiarazione del tributo) incassati dall'Ente impositore. Detto meccanismo garantiva a Parte_1
(proprio in ossequio alla ratio del diritto di riva 2 TUA) una basilare neutralità dal punto di vista economico nell'assolvimento dell'addizionale, anche in ossequi a quanto previsto dall'art. 29, c. 2, della l. n. 428 del 1990; g) che, con riguardo al quantum richiesto dalla parte opposta, si evidenzia che, con riguardo all'ultima fattura relativa alla mensilità di Settembre 2011, n. 49372 del 4/10/2011, con importo addizionale provinciale di Euro 1.558,28, nessuna prova è stata fornita circa l'avvenuto pagamento, che incide sul requisito di liquidità del credito;
g) che, l'abrogazione dell'addizionale è avvenuta a gettito invariato, sicché per l'utente finale, l'abrogazione dell'addizionale, non ha comportato alcuna variazione dell'importo dovuto al fornitore sull'energia elettrica consumata;
h) che, solo lo Stato può essere chiamato a indennizzare i soggetti lesi da condotte violative del diritto euro-unitario, alla luce di una responsabilità per inadempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria per attività non antigiuridica, sicché sussistono i presupposti per una chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; i) che, sussistono i presupposti, in caso di accoglimento della domanda, per procedere ad una compensazione delle spese di lite, stante l'obbligatorietà della costituzione in giudizio dell'opponente, sul piano del diritto sostanziale e processuale, in ragione della materia oggetto del contendere;
i) che, in relazione al petitum azionato gli interessi dovuti sono quelli legali, alla luce di quanto previsto dall'art. 14, c. 5 del Testo Unico sulle Accise;
l) che, non può essere conteggiata sugli importi richiesti anche l'IVA, in base al principio di neutralità di tale tipo di imposta. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, attesa la probabile fondatezza dell'opposizione e la sussistenza del grave pericolo di danno che può derivare all'opponente, ‐ sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
o nel merito accertare e dichiarare che la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è infondata poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, poiché Parte_1
e e improponibile per tutti i motivi di cui in narrativa con restituzione in capo all'opponente di quanto medio tempore corrisposto;
o in ogni caso, ridurre la somma, escludendo la voce rappresentata dall'IVA sulle somme richieste, nonché le somme non provate;
‐ in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda di parte opposta venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la a sentir riconosciuto a parte opponente, in ragione Controparte_2 emessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza
3 definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa (sottratti quelli che potrà recuperare ex art. 14 TUA) nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta, la quale ha eccepito: a) che, si presente del tutto strumentale l'asserito difetto di legittimazione attiva sollevato dall'opponente che è fondato sull'accidentale non corrispondenza del codice fiscale con la denominazione della Società ricorrente, trattandosi di un mero errore materiale verificatosi nella redazione degli atti di causa, mentre il codice fiscale della
[...]
, risulta corretto nella procur Controparte_1 rte conferisce al suo difensore l'incarico di rappresentarla in giudizio;
b) che, né la mancata corrispondenza del codice fiscale ha potuto ingenerare nell'opponente una incertezza tale da impedire o limitare il suo diritto di difesa, in quanto la sia dalla Parte_1 narrativa dei fatti di causa, sia dai documenti prodotti a corredo degli stessi ha potuto esattamente individuare tanto il reale ricorrente, quanto la vicenda dedotta in giudizio e perciò ha potuto difendersi adeguatamente, come del resto ha fatto;
c) che, non è convincente nemmeno il motivo di cui al punto sub lett. B) dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo all'asserita inefficacia orizzontale della Direttiva Comunitaria. Secondo la tesi dell'opponente la domanda monitoria della ricorrente è infondata perché la stessa trae origine dal ritardato recepimento nel nostro ordinamento, per gli anni 2010 e 2011, della Direttiva n.2008/118/CE, che tuttavia non dovrebbe trovare ingresso in questo giudizio, in quanto trattandosi di una direttiva self-executing avrebbe solo efficacia verticale e non anche orizzontale. Perciò quella direttiva troverebbe applicazione solo nei rapporti tra cittadino e Stato membro di appartenenza, ma non anche tra privati;
e) che, tale impostazione non è del tutto esatta, poiché la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza CGUE, Grande Sezione, 10/10/2017 N. C-413/15 è giunta ad una conclusione che amplia l'efficacia del diritto dell'Unione europea con l'inevitabile conseguenza che le direttive potrebbero produrre effetti diretti non solo in senso verticale, quindi contro lo Stato, ma anche in senso orizzontale;
f) che, non vi è dubbio che la in quanto Parte_1 fornitrice di energia elettrica pubblico demandatogli dallo Stato italiano, anche con il potere di applicare e riscuotere, per conto dell'Erario, l'addizionale accisa per cui è causa;
f) che, ne consegue che quanto eccepito da controparte è infondato e pretestuoso e che la Società opposta ben poteva chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte e che la stessa può invocare l'efficacia orizzontale della Direttiva 2008/118/CE; 4 g) che, infondata è l'eccezione relativa all'asserita assenza della titolarità passiva dell'opponente, in quanto la ricorrente ha provato il rapporto di fornitura elettrica intercorso con la e tale Parte_1 contratto non è stato disconosciut a sua titolarità passiva è stata individuata e sancita dal granitico orientamento della Corte di Cassazione e, a tal fine, è del tutto irrilevante che la Società opponente non abbia trattenuto presso di sé le somme in contestazione.; h) che, né quest'ultima per sottrarsi agli obblighi rivenienti dalla sua posizione di “soggetto obbligato”, ai fini della riscossione, e versamento dell'addizionale all'accisa allo Stato, può appellarsi all'obbligo di legge o all'accordo contrattuale a suo tempo sottoscritto con la Controparte_1
[...]
e, sicuramente speciosa è la contestazione relativa alla prova del pagamento, specialmente con riferimento alla fattura del Settembre del 2011. È pur vero che, essendo l'ultima fattura elencata nel ricorso per la quale manca la dicitura che la regolarità dei pregressi pagamenti, ma l'eccezione di controparte è facilmente superabile con l'ovvia e spontanea considerazione che segue: se quell'importo non fosse stato pagato l'opponente avrebbe agito, anche giudizialmente, per il recupero forzoso dell'importo facciale di quel documento fiscale, e l'avrebbe certamente dimostrato nel presente giudizio. Prova che, invece, non può dare perché anche quell'importo è stato regolarmente pagato. Sulla scorta di tali premesse fattuali e giuridiche, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “A) Rigettare la richiesta di inibitoria del decreto ingiuntivo opposto poiché assolutamente infondata, non sussistendo alcun grave pericolo di danno avendo la Parte_1 interamente e tempestivamente pagato l
[...] reto ingiuntivo proposta da controparte perché infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni innanzi spiegate, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1134/2020 (R.G. 2798/2020) con il quale il Tribunale Civile di Trento ha ingiunto il pagamento della somma di € 18.861,90 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, le spese legali ed accessori. C) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
3. Si è costituita in giudizio, a seguito della chiamata in causa fatta dalla parte opponente, la la quale ha Controparte_2 eccepito: a) che, l'atto di chiamata in causa della stessa dinanzi al Tribunale di Trento è stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, laddove, ai sensi dell'articolo 11 del R.D. n. 1611/1933, “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità
5 giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”. La disposizione stabilisce, inoltre, che: “Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”; b) che, deve, quindi, dichiararsi la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa, ordinata la rituale rinotificazione e disposta, infine, la rimessione in termini della terza chiamata riguardo a tutti i termini processuali sin qui decorsi (e principalmente in quello per la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale); c) che, dal “combinato disposto” delle motivazioni della richiesta di chiamata in causa e delle conclusioni sopra riportate si evince, in maniera sufficientemente chiara, che ex adverso si pretende dalla terza chiamata il risarcimento danni per l'asserito illecito comunitario che sarebbe consistito nella violazione da parte dello Stato – attraverso l'emanazione ed il mantenimento (fino alla sua abrogazione nel 2011) dell'articolo 6 del D.L. n. 511/1988 – della direttiva comunitaria 2008/118/CEE, che precludeva l'applicazione della prevista addizionale sull'accisa sull'energia elettrica, così come prevista e disciplinata dall'anzidetta disposizione nazionale;
d) che, correttamente, dunque, parte chiamante non agisce nei confronti della terza chiamata per il rimborso dell'importo dell'addizionale che potrebbe essere obbligata a restituire ex art. 2033 c.c. alla propria cliente, avendo essa ben compreso, per un verso, l'assoluta carenza di legittimazione e/o della titolarità del relativo rapporto in capo alla a tale riguardo: legittimazione che – Controparte_2 tta esclusivamente alla Provincia Autonoma, posto che a norma dei commi 3 e 4, dell'articolo 6 D.L. n. 511/1988, conv. in L. n. 20/1989, l'addizionale provinciale veniva versata, per qualsiasi tipo di fornitura di energia elettrica, immediatamente all'Amministrazione provinciale (e non all'erario statale, ossia all'
[...]
; CP_4 segue che, alla luce di tale speciale contesto locale, le pretese del fornitore/rivenditore al rimborso dell'imposta non dovuta andranno, di conseguenza, rivolte immediatamente a quest'ultima; f) che, parte avversa sembra avere, altresì, esattamente riconosciuto che la domanda di rimborso dell'addizionale a seguito del relativo rapporto traslato sul proprio cliente ha natura pacificamente tributaria, sicché essa esula in ogni caso dalla giurisdizione dell'adito giudice ordinario, rientrando in quella del giudice tributario;
g) che, la terza chiamata non è parte né del rapporto sostanziale-civilistico tra l'attrice e la convenuta, basato sul contratto di utenza relativo alla fornitura di energia elettrica;
né del (retro- o sottostante) diverso rapporto tributario che lega la Società produttrice di energia elettrica
6 all'Amministrazione (in tal caso la Provincia autonoma di Trento), cui è stata versata l'addizionale trattenuta dalla prima e traslata sull'utente finale;
h) che, la domanda risarcitoria azionata dalla Società chiamante è, quindi, del tutto autonoma e separata dal rapporto cui si riferisce la presente causa, che non è comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto alcun profilo;
i) che, la richiesta risarcitoria (anzi indennitaria, come ha chiarito la giurisprudenza) che il privato rivolga contro la Repubblica Italiana, in quanto eventuale responsabile dell'illecito euro-unitario consistente nella mancata, tardiva o inadeguata trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria, riguarda, come è stato ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione n. 24353/2016, lo Stato-legislatore; l) che, la relativa responsabilità ha natura contrattuale in quanto, secondo la Suprema Corte, implica l'inadempimento di una obbligazione ex lege alla stregua dell'articolo 1173 c.c. (cfr. Tribunale di Milano, sentt. 12.1. e 14.5.2012) e non ha nulla a che vedere con le obbligazioni negoziali nascenti dal rapporto contrattuale esistente le altre parti di causa e rimane, pertanto, del tutto estranea allo stesso;
m) che, le domande avversarie, siccome formulate nelle conclusioni della parte chiamante, hanno valenza autonoma nei confronti dello Stato- legislatore, processualmente impersonato dalla terza chiamata, quale asserito responsabile di avere violato o dato attuazione inadeguata alla sopra menzionata direttiva. Tale tipo di controversia, in assenza di un qualsiasi profilo di connessione processualmente rilevante, appartiene pertanto alla competenza territoriale del Tribunale di Roma;
n) che, in ulteriore subordine, occorre comunque osservare come non sussista nel caso di specie alcuna responsabilità dello Stato-legislatore per una asserita mancata attuazione o violazione della Direttiva 2008/118/CE; o) che, per effetto del conclamato contrasto con la menzionata norma comunitaria autoesecutiva, ribadito anche da recenti decisioni (si vedano, tra le altre, Cass. n. 10691/2020 e Cass. n. 5510/2020), l'addizionale in questione non era più dovuta a decorrere dall'1.4.2010, data dalla quale – a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della menzionata fonte comunitaria
– il legislatore nazionale doveva “conformarsi alla presente direttiva”; p) che, deve di conseguenza ritenersi esclusa in radice ogni questione di responsabilità risarcitoria dello Stato/legislatore per un'attività che non aveva da compiere, in quanto la disposizione comunitaria non richiedeva un espresso recepimento trattandosi – per l'appunto – di precetto cogente e di immediata applicazione all'interno dello Stato, sicché gli interessati potevano immediatamente far valere, come in diversi casi hanno fatto, direttamente in giudizio la non debenza dell'addizionale e la sua restituzione qualora indebitamente versata, come ha ribadito la giurisprudenza di legittimità; 7 r) che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, entrambe le parti del rapporto di fornitura, nel cui ambito è stata applicata, traslata e versata l'addizionale, risultano quindi integralmente tutelate dalle vigenti norme interne, posto che: il consumatore finale è legittimato a chiedere la ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto indebitamente pagato al fornitore di energia e il fornitore, all'esito dell'azione vittoriosamente esercitata dal consumatore finale nei suoi confronti, potrà rivalersi verso l'Amministrazione che ha riscosso l'addizionale (la Provincia autonoma di Trento), entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (d.lgs. 26.10.1995 n. 504, art. 14, c. 4); s) che, gli interessi che essa dovesse invece trovarsi a corrispondere, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., non possono certo ricondursi – né causalmente né sotto il profilo soggettivo – ad una ipotesi di “danno risarcibile” derivato dall'asserito illecito comunitario addebitato allo Stato. Ciò in quanto, l'azione di ripetizione poteva essere esercitata sin dal momento in cui era intervenuta la disposizione self-executing della Direttiva, e non potranno addebitarsi allo Stato le conseguenze della sua scelta di attendere fino al limite della prescrizione decennale per la proposizione della relativa azione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la terza chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa, ordinando la sua rituale rinotificazione e disponendo la piena e integrale rimessione in termini della PCM riguardo a tutti i termini processuali;
2) in subordine, e per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare ex articoli 25 cpc e 6 RD n. 1611/1933, l'incompetenza territoriale-funzionale del Tribunale di Trento in ordine alla intera causa, competente essendo il Tribunale di Roma, oppure – in subordine – dichiarare, e ove occorra previa separazione delle cause, la propria incompetenza territoriale-funzionale, sempre in favore del Tribunale di Roma, in ordine alla vertenza tra la chiamante
[...]
e la chiamata 2) in ulteriore Parte_1 Controparte_2 ttare tutte le dom Controparte_2 in quanto inammissibili e comunque infondate. 3
[...]
4. Il fascicolo è stato assegnato alla Scrivente in data 29 Agosto 2022, essendo subentrata nella titolarità del ruolo a seguito di tramutamento da altro ufficio. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Sono stati disposti plurimi rinvii in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE e della Corte costituzionale, investite, rispettivamente, delle questioni inerenti all'efficacia diretta e/o indiretta, verticale od orizzontale, delle disposizioni euro-unitarie, e di costituzionalità della normativa nazionale invocata nl presente giudizio. All'esito di tali pronunce, con ordinanza a verbale di data 28 Maggio 2025, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza 8 dell'8 Ottobre 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20), stante il rito applicabile ratione temporis, per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4.1. In comparsa conclusionale la parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
4.2. Nella comparsa conclusionale la parte comparsa ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo nell'accoglimento delle relative eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4.3. In comparsa conclusionale la terza chiamata ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio.
5. Tanto premesso, la domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito elucidate.
5.1. Preme evidenziare che la materia del contendere ha già formato di oggetto di analoghi pronunciamenti da parte di questo Giudice, secondo un corredo motivazionale cui si intende rinviare per relationem, salve le specificità emergenti da ogni controversia. Ciò posto, occorre procedere ad un inquadramento giuridico della fattispecie. Orbene, il petitum azionato ha ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo riguardante la ripetizione di somme indebitamente versate in merito alle forniture di energia elettrica, negli anni 2010 e 2011, sulle quali la Società ha applicato imposte addizionali provinciali sulle accise per un totale di Euro 18.861,90. In diritto, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. Civ., 2421/2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (cfr. Cass. Civ., 21101/2015; 17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
9 È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (cfr. Cass. civ., 13240/2019). Ciò posto, in tema di riparto dell'onere della prova, occorre considerare, in via preliminare, che si ritiene priva di pregio l'eccezione inerente al difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente con riguardo alla posizione processuale della creditrice, in ragione dell'erroneità del codice fiscale indicato nel ricorso e nel decreto ingiuntivo, facente capo ad altra Società, con diversa denominazione. In linea generale, la mancata indicazione del codice fiscale nel ricorso monitorio, sebbene trattasi di elemento previsto per la citazione dall'art. 163, co. 3, n. 2, c.p.c., non determina nullità se non ingenera incertezza sull'identità di una delle parti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 28451/2013; Cass. civ. 6803/2012, riferite alla figura del convenuto). Nel caso che ci occupa, in parte qua l'erronea indicazione del codice fiscale riferibile ad altra Società, dalla procura alle liti allegata al ricorso monitorio e dalla copia delle fatture indirizzate alla parte opposta, risulta il corretto codice fiscale della creditrice (stante la perfetta coincidenza), senza ulteriori margini di equivoco. Ciò, pertanto, non può palesare un difetto di legittimazione sul lato attivo della controversia. Fatta questa precisazione, occorre delineare il quadro normativo che disciplina la materia del contendere dell'odierno giudizio. In particolare, la direttiva n. 2003/96/CE del 27-10-2003 (art. 3: “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”), che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE (art. 3: “
1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: — gli oli minerali, — l'alcole e le bevande alcoliche, — i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”), è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 26 del 2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle
10 accise, con la previsione, inoltre, che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3). La successiva direttiva 2008/118/CE (art. 1: “
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; (omissis).
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”), che ha sostituito la precedente n. 92/12, con termine per l'attuazione per gli Stati membri entro il 1° Gennaio 2010 (art. 48: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010”), è stata recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29-3-2010 n. 48, senza, tuttavia, apportare modifiche all'art. 6 d.l. n. 511/1988, rimasto infatti in vigore, nella versione di cui al d.lgs. 26/2007, dall'1-6-2007 all'1-4-2012 e abrogato, quanto alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con decorrenza dal 1° Aprile 2012, dalla l. n. 44/2012 (per le Regioni a statuto ordinario cfr. l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011). In relazione all'imposta per cui è causa, con riferimento al periodo antecedente la sua abrogazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui: “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr. Cass. Civ., sent. del 4.6.2019 n. 15198). La Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che le addizionali sull'energia oggetto di lite sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina euro-unitaria, trovando fondamento nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE. Del resto, è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte si differenziano dalle accise e che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate. In particolare, la Corte di Cassazione dianzi richiamata ha precisato che, affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, ovvero: il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili, ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, per il 11 calcolo, per l'esigibilità e per il controllo dell'imposta; nonché la sussistenza di una finalità specifica. Si evidenzia, quindi, che sotto il primo profilo, l'art. 6, c. 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988, sancisce che: “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, di tal guisa la prima condizione è sicuramente rispettata. Non risulta, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto la disposizione di cui all'art. 6 non chiarisce, in alcun modo, le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto euro-unitario la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27101 del 2019). In merito, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. (…). Un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (cfr. CGUE 5 Marzo 2015, in causa C-553/13, CGUE 25 Luglio 2018, in causa C-103/17). La Suprema Corte, pertanto, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia dianzi citate, ha accertato come non possa essere ritenuta finalità specifica la destinazione delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità in grado di essere distinta da quella generica di bilancio. Ne consegue, secondo il ragionamento della Corte, che l'art. 6, c. 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto euro-unitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 27822 del 31/10/2018). Sulla base di tali considerazioni viene, pertanto, affermato dalla Corte di Cassazione il principio di diritto, da questo giudice condiviso, secondo cui
“l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche 12 introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007 va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1 in causa C- 553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/2017” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27101 del 2019). La materia oggetto di lite è stata, poi, oggetto di un ulteriore e più recente approdo della giurisprudenza euro-unitaria (si v. CGUE, 11 Aprile 2024, in C-316/2022), intervenuta nelle more del giudizio. La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che: “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati” (cfr. sentenza sopra cit.). Si rileva che tale pronuncia non contiene principi che possano condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle sopra indicate, dal momento che ha ribadito un principio già noto, ovvero che il giudice nazionale non può disapplicare una norma nazionale contraria al disposto di una direttiva non trasposta o non direttamente trasposta, essendo tale direttiva priva di efficacia orizzontale. Giova precisare che ciò non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva, prevedendo che le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva, anche se non trasposta o non correttamente trasposta, possano comunque essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo, obbligo, peraltro, che in tal caso deriva dal diritto nazionale e non dal diritto dell'Unione Europea, così consentendo al giudice nazionale di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa sul singolo da un venditore e, per altro verso, che tali disposizioni di direttive non trasposte possono essere in ogni caso invocate dai singoli nei confronti di soggetti che dispongono 13 di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra privati. Le pronunce successive alla sentenza della Corte di giustizia hanno rivelato la persistenza di due orientamenti contrapposti, l'uno, nel richiamarsi anche al principio di effettività così come ribadito dalla Corte di Lussemburgo, confermativo della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito nell'alveo di un contenzioso fra privati (cfr. App. Milano, 12-9- 2024, n. 2434; App. Milano, 19-7-2024, n. 2151; Trib. Napoli, 19-3-2025, n. 2788), l'altro in senso, invece, contrario, ritenendo preclusa in quanto non conforme al diritto UE la disapplicazione con effetti “orizzontali” di una norma nazionale contraria a una direttiva non attuata (cfr. App. Firenze, 2- 5-2025, n. 818; Trib. Milano, 10-9-2024, n. 7922; Trib. Asti, 11-7-2024, n. 514). Sulla scorta dell'intervento della Corte di Giustizia, la Suprema Corte è, peraltro, giunta a riconoscere la legittimazione in capo al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dell'Erario con azione per indebito oggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154, secondo cui: “In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell
[...]
). Parte_5 pertanto, è dall'efficacia verticale della direttiva che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale. Inoltre, l'addebito in fattura dell'addizionale, operato in rivalsa dal fornitore, fra l'altro esercitando una mera facoltà e non un obbligo, e il suo pagamento da parte dell'utente, hanno determinato il configurarsi di un indebito oggettivo, per assenza di titolo, con conseguente diritto dell'utente di ripetere ciò che ha pagato ai sensi dell'art. 2033 c.c. In merito a tale aspetto della res litigiosa è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 2025, con cui ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6, c. 1, lett. c) e 2, del d.l. n. 511 del 1988. Il Giudice delle leggi ha, in particolare, evidenziato che: “La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità 14 specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet). 10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, C-553/13, Controparte_5
EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia za 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già ” (cfr. Corte cost., Controparte_6 CP_7 sentenza n. 43 del 2025, §§ 10 e 10.1). La Corte costituzionale ha, poi, precisato che, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche dianzi richiamate, “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al
15 consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142). 12.‒ Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE” (cfr. Corte cost., sentenza n. 43 del 2025, §§ 11 e 12). Ne consegue il venir meno con efficacia ex tunc della norma istitutiva dell'addizionale per cui è causa (oggetto di rivalsa ex artt. 16, c. 3, e 53 - già art. 56 del d.lgs. n. 504 del 1995, cd. Testo Unico Accise), dovendo, pertanto, concludersi, quanto al rapporto oggetto della presente controversia, per la fondatezza della domanda di indebito in ordine all'an, per come azionata in sede monitoria (cfr. anche Trib. Bologna, 04/05/2025, n. 1091). In merito al quantum richiesto, l'opposizione si palesa infondata, atteso che la parte opposta ha documentato con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., sia la sussistenza che l'importo della fattura n. 49372/E del 4.10.2011, nonché l'avvenuto pagamento della somma richiesta. Pertanto, non residu,, allo stato, alcun elemento controverso atto ad incidere sulla liquidità del credito azionato in sede monitoria. Per tutto quanto sopra, l'opposizione risulta infondata e, per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto. Giova considerare che sulla somma ingiunta la parte creditrice ha chiesto la corresponsione degli interessi legali. Gli interessi legali decorrono dalla data della domanda, in applicazione della disciplina ex art. 2033 c.c. non revocabile in dubbio lo stato di buona fede dell'accipiens e, comunque, attesi i limiti della domanda, nonché da determinarsi, sempre nei limiti della domanda tempestivamente proposta (in considerazione della necessaria correlazione dell'art. 1284, c. 4, c.c. all'art. 112 c.p.c., come del resto desumibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte che esclude la riconducibilità alla disposizione da un ultimo richiamata della generica qualificazione di “interessi legali” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 12449 del 2024), al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c.
6. Con riguardo alle domande rivolte dalla parte opponente nei confronti della terza chiamata, giova considerare che si presente meritevole di accoglimento l'istanza avanzata in via subordinata di separazione delle cause. Non risultano specifiche esigenze sottese ad un eventuale simultaneus processus, anzi la domanda nei confronti della terza chiamata connotandosi per il radicamento su fatti la cui qualificazione giuridica a titolo risarcitorio non appare sovrapponibile a quella di indebito di cui alla domanda di parte opposta;
dall'altro lato, anche alla luce del mutato quadro normativo in
16 esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale con efficacia ex tunc, la continuazione della riunione determinerebbe un irragionevole ritardo nella definizione del giudizio, in contrasto, dunque, con il principio di ragionevole durata del processo. Va, dunque, disposta la separazione della causa fra la parte opponente e la terza chiamata, avente ad oggetto la domanda volta a sentire accertare la responsabilità a titolo risarcitorio dello Stato per il ritardo nel recepimento della direttiva comunitaria e la condanna alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale, in ragione dell'inadempimento contrattuale. In relazione alla domanda nei confronti della terza chiamata, assorbente risulta, peraltro, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla terza chiamata, vertendosi in ordine a controversia nei confronti di Amministrazione dello Stato, essendo stata evocata in giudizio la Controparte_2
con conseguente competenza funzionale e inderogabile del
[...]
e di Roma ex art. 25 c.p.c.
7. La natura controversa delle questioni trattate, in merito alle quali si sono registrati numerosi approdi pretori da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità, dell'Unione europea e, in ultimo, della Corte costituzionale con la declaratoria di incostituzionalità delle norme applicabili al caso di specie, denotano il sussistere di una delle ipotesi contemplate dall'art. 92, c. 2, c.p.c. e determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte opponente e quella opposta (si v., sul punto, Corte cost. sent. n. 77 del 2018 e, in merito alla materia oggetto del contendere, Cass. Civ., sent. n. 28841 del 2025). Con riguardo alla terza chiamata, l'instaurazione del contenzioso nei suoi confronti è sorto in conseguenza delle pretese azionate in sede monitoria dalla parte opposta e giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra la parte opponente e la terza chiamata ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nell'ambito del procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) dispone la separazione della causa proposta dalla parte opponente nei confronti della terza chiamata;
2) nella causa proposta dalla parte opponente nei confronti della terza chiamata, dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Roma, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi allo stesso;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra la parte opponente e la terza chiamata ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.;
4) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1134 del 21 Dicembre 2020, emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
17 5) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Si comunichi. Così deciso in Trento, il 16 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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