Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1951, n. 215
Versione
27 aprile 1951
Art. 1. Articolo unico.

Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2 , ed alla lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina.

Entrata in vigore il 27 aprile 1951