Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.2868 del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, proposta da
, nato il [...] a [...], con Parte_1
l'avv.to SOLURI FRANCESCA
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata il [...], a [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente.
MOTIVAZIONE conveniva in giudizio la figlia (nata il Parte_1 CP_1
06.09.1998), quale beneficiaria di un assegno periodico di mantenimento, versato direttamente alla stessa chiedendo revocarsi il CP_1
trattamento economico de quo, con vittoria di spese del giudizio.
Narrava che: -il Tribunale di Lecce, con decreto n. 868/2020, del 09/12/2019, reso nel giudizio n. 7067/2019 RG, promosso dalla figlia già CP_1
maggiorenne, ma (allora) non economicamente autosufficiente, nei confronti del padre, disponeva che quest'ultimo le versasse la somma mensile di €
200,00, da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie (doc. 1); -tale somma veniva riconosciuta anche in
-il ricorrente, operaio agricolo, vive in un appartamento concessogli in comodato dai propri genitori, è proprietario di un'autovettura Fiat Punto, immatricolata nel 2008, tg, DR071MK (v. visura beni mobili registrati, doc. 2) non è proprietario di alcun bene immobile (v. visura catastale, doc. 3) e ha percepito, negli ultimi tre anni, il seguente reddito (docc.4-6): € 7.509,00 per l'anno 2022, € 7.084,00 per l'anno 2021 ed
€ 6.852,00 per l'anno 2020; -lo stesso ricorrente è, altresì, tenuto al contributo al mantenimento di un'altra figlia, , oggi diciassettenne, in Persona_1
forza della sentenza n. 1690/2014, del Tribunale Lecce, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con la sig.ra
[...]
(doc. 7), nella misura di € 300,00 mensili (per far fronte Controparte_2
al quale, in aggiunta a quanto dovuto a deve, viste le modeste CP_1 condizioni reddituali, ricorrere all'aiuto economico degli anziani genitori); - la sig.ra ormai ventiseienne, è ad oggi diventata CP_1
economicamente autosufficiente, e, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo (docc. 8-10), vive e lavora stabilmente, come sommelier, dal gennaio 2023, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, presso il
“Borro TU BI” (dopo essere stata impiegata in altre attività, sempre nel medesimo settore, che si sono seguite, senza soluzione di continuità, già dal luglio 2021; cfr. in particolare, sub doc. 10, il profilo LinkedIn, con le esperienze professionali, specificatamente elencate dalla stessa , CP_1
presso i diversi datori di lavoro); -la giurisprudenza è concorde nel ritenere
(v. tra le varie, Cass. 19696/2019) che l'ingresso nel mondo del lavoro, con la percezione di una retribuzione, sia sufficiente a segnare la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e che, comunque (v., tra le tante recenti,
Ord. Cass. 2259/2024), ove il figlio sia adulto, spetti a lui l'onere della prova sulle condizioni che fondano il diritto (o il mantenimento del diritto) a percepirlo;
-in questo caso, la sig.ra , come risulta dal suo CP_1
curriculum, lavora nel campo della ristorazione, già da oltre tre anni (e, dall'ottobre 2022, a tempo pieno, e, da quasi un anno e mezzo, all'estero) ed è, pertanto, del tutto capace di far fronte in autonomia alle proprie esigenze;
- il ricorrente, che, nonostante i tentativi posti in essere, non ha alcun rapporto con se non di natura economica, e che ricava informazioni, riguardo CP_1
alla figlia, solo indirettamente, attraverso le sue pubblicazioni sui canali social, ha tentato di contattarla per maggiori chiarimenti, anche al fine di reperire una soluzione stragiudiziale;
-poiché, tuttavia, nelle more, da un lato, la raccomandata a.r., inviata alla formale residenza mantenuta in Copertino,
è ritornata al mittente per “compiuta giacenza” (doc. 11), e, dall'altro, la richiesta inoltrata al difensore della stessa (doc. 12) non ha sortito alcun esito, lo stesso ricorrente si è visto costretto a ricorrere alle vie di giustizia.
Tutto quanto sopra premesso, rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle sopraindicate sopravvenute circostanze, escludere l'obbligo al mantenimento, a carico del sig. , a favore della figlia Parte_1 CP_1
disposto con il decreto n. 868/2020, del Tribunale di Lecce. Con
[...] vittoria di spese del giudizio”.
Nessuno si costituiva per la resistente, CP_1
All'udienza del 04.11.2024, il procuratore di parte ricorrente deduceva che, almeno sulla scorta delle informazioni in suo possesso, la resistente CP_1
era in possesso del solo diploma di scuola media inferiore, avendo
[...]
abbandonato il percorso, pur intrapreso, della scuola superiore.
L'avv.to Soluri insisteva, quindi, per l'accoglimento di tutte le richieste già rassegnate nel ricorso introduttivo;
chiedeva, inoltre, disporsi la retroattività della richiesta revoca dell'assegno periodico per cui è lite, cioè che fosse espressamente statuito che la elisione del trattamento economico periodico, di cui trattasi, operasse con effetto a decorrere dalla data della domanda introduttiva.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, CP_1 regolarmente notiziata dell'instaurazione del presente giudizio e non comparsa.
Nel merito si osserva quanto segue. Merita certamente accoglimento la richiesta di revoca, con effetto ex tunc, dell'assegno periodico, oggi dovuto dal ricorrente, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia, in ragione del CP_1
sopravvenuto raggiungimento, da parte della stessa, di una condizione di indipendenza economica.
Le puntuali e verosimili deduzioni paterne trovano, in ogni caso, almeno ai fini che qui rilevano, un adeguato e univoco riscontro indiziario nella documentazione allegata al ricorso introduttivo. Si allude alle deduzioni del ricorrente, con le quali si afferma che “vive e lavora CP_1
stabilmente, come sommelier, dal gennaio 2023, a Dubai, negli Emirati Arabi
Uniti, presso il “Borro TU BI (dopo essere stata impiegata in altre attività, sempre nel medesimo settore, che si sono susseguite, senza soluzione di continuità, già dal luglio 2021)”.
Si allude, in particolare, ai due documenti allegati all'atto introduttivo, costituiti, rispettivamente, dalla pagina del profilo facebook di CP_1
e dalla pagina del profilo LinkedIn della stessa resistente, contenente, detta ultima pagina, il suo curriculum vitae (curriculum LinkedIn ), CP_1
nonché, infine, alla pagina LinkedIn, contenente l'indicazione delle varie esperienze professionali, medio tempore maturate dalla resistente, presso i diversi datori di lavoro.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente,
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio civile contenzioso, introdotto da
, con ricorso depositato in data 26 aprile 2024, così Parte_1
provvede, in accoglimento della domanda introduttiva:
1) REVOCA, con effetto a decorrere dal mese di aprile 2024, quale mese di proposizione della domanda giudiziale, mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno periodico, oggi dovuto dal padre ricorrente,
quale “contributo per il mantenimento” della Parte_1
figlia, (commisurato in complessivi € 200,00, con CP_1
rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat), in forza del decreto collegiale del Tribunale di Lecce, in atti, emesso in data 9 dicembre 2019,
e pubblicato, mediante deposito in Cancelleria, in data 10 gennaio 2020; 2) CONDANNA, in ossequio al principio di soccombenza, CP_1
al rimborso, in favore di , delle spese del
[...] Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, al
15% dei compensi, Iva e Cnpa come per legge.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore