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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2024, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 13.3.2024 disposte ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17894/2023 R.G. vertente tra c.f. e c.f. con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. D'AMICO MARIANO
RICORRENTI
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2023 ,ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe esponeva che a seguito di rituale domanda amministrativa aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno unico universale per due figli gemelli ( e ) a carico;
che Per_1 Pt_2 tuttavia il pagamento era avvenuto per il solo figlio mente per l'altro l' non vi aveva Per_1 CP_1
provveduto.
Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento di tutti ratei maturati a decorrere dalla CP_1
domanda amministrativa presentata il 25.07.2022 con vittoria delle spese.
Il convenuto si è costituito in giudizio dimostrando l'avvenuto pagamento della prestazione in CP_1
corso di causa e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere .
Parte ricorrente ha chiesto darsi atto del soddisfacimento della pretesa atteso che ha ottenuto la liquidazione della prestazione dopo la notifica del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
Disposta trattazione cartolare , acquisite le note di udienza, la causa è decisa con la presente sentenza. La prestazione per cui è causa risulta inoltre liquidata dall' con effetto da febbraio 2024. CP_1
Pertanto va dichiara cessata la materia del contendere.
Sopravvive la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
A parere di questo giudice le spese vanno liquidate a carico del soccombente , considerato che CP_1 lo stesso ha effettuato l'erogazione della prestazione dovuto al fratello , gemello dell'altro, Pt_2
e pertanto con i medesimi requisiti solo dopo la notifica del ricorso.
P. Q. M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in euro 950,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione. Si comunichi.
Napoli, 10/04/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott.Giuseppe Gambardella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 13.3.2024 disposte ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17894/2023 R.G. vertente tra c.f. e c.f. con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. D'AMICO MARIANO
RICORRENTI
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2023 ,ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe esponeva che a seguito di rituale domanda amministrativa aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno unico universale per due figli gemelli ( e ) a carico;
che Per_1 Pt_2 tuttavia il pagamento era avvenuto per il solo figlio mente per l'altro l' non vi aveva Per_1 CP_1
provveduto.
Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento di tutti ratei maturati a decorrere dalla CP_1
domanda amministrativa presentata il 25.07.2022 con vittoria delle spese.
Il convenuto si è costituito in giudizio dimostrando l'avvenuto pagamento della prestazione in CP_1
corso di causa e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere .
Parte ricorrente ha chiesto darsi atto del soddisfacimento della pretesa atteso che ha ottenuto la liquidazione della prestazione dopo la notifica del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
Disposta trattazione cartolare , acquisite le note di udienza, la causa è decisa con la presente sentenza. La prestazione per cui è causa risulta inoltre liquidata dall' con effetto da febbraio 2024. CP_1
Pertanto va dichiara cessata la materia del contendere.
Sopravvive la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
A parere di questo giudice le spese vanno liquidate a carico del soccombente , considerato che CP_1 lo stesso ha effettuato l'erogazione della prestazione dovuto al fratello , gemello dell'altro, Pt_2
e pertanto con i medesimi requisiti solo dopo la notifica del ricorso.
P. Q. M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in euro 950,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione. Si comunichi.
Napoli, 10/04/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott.Giuseppe Gambardella)