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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10919/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv.to Maria Teresa Parte_1
Ferri;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 21.10.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Controparte_1
nate le figlie e , rispettivamente il 10.10.2021 ed il 18.02.2023, che entrambi Per_1 Per_2
avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata a maggio 2024; chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie in misura pari a complessivi € 340,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19.03.2025, alla presenza personale del resistente (previamente autorizzato a comparire in udienza) e del procuratore di parte ricorrente, i quali davano atto che il resistente fosse ristretto agli arresti domiciliari e che costui si era riconciliato sin da febbraio 2025 con la , Pt_1
ragion per cui veniva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota dell'11.11.2024 interveniva nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Deve pervenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero, all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione.
Infine, in ragione dell'intesa intervenuta tra le parti, le spese legali debbano essere compensate tra le parti.
2.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 21.10.2024 da
[...]
nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dispone la cancellazione della causa dal Ruolo Generale affari civili contenziosi;
3. compensa per l'intero le spese del giudizio;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 6 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10919/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv.to Maria Teresa Parte_1
Ferri;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 21.10.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Controparte_1
nate le figlie e , rispettivamente il 10.10.2021 ed il 18.02.2023, che entrambi Per_1 Per_2
avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata a maggio 2024; chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie in misura pari a complessivi € 340,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19.03.2025, alla presenza personale del resistente (previamente autorizzato a comparire in udienza) e del procuratore di parte ricorrente, i quali davano atto che il resistente fosse ristretto agli arresti domiciliari e che costui si era riconciliato sin da febbraio 2025 con la , Pt_1
ragion per cui veniva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota dell'11.11.2024 interveniva nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Deve pervenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero, all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione.
Infine, in ragione dell'intesa intervenuta tra le parti, le spese legali debbano essere compensate tra le parti.
2.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 21.10.2024 da
[...]
nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dispone la cancellazione della causa dal Ruolo Generale affari civili contenziosi;
3. compensa per l'intero le spese del giudizio;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 6 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato