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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 1001/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitello ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Riesi (Caltanissetta) via Malta n. 10.
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val D'Aosta n. 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25/06/2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, ha premesso di aver prestato attività agricola nell'anno 2014 e 2015, quale lavoratore a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze, dapprima, presso l'“Eco Farm O.P.
s.r.l.”, con sede in Caltanissetta, e poi presso la "Carosello 2010 S.A.S.", con sede in Butera;
che, sussistendone i presupposti, avendo subito un evento morboso che ne ha determinato l'incapacità temporanea al lavoro, aveva avanzato, nei confronti dell' , istanza diretta ad CP_1 ottenere l'indennità di malattia.
1 Il ricorrente ha, altresì, esposto di aver prestato, nel suddetto periodo, attività di coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo e che sussistendo i presupposti previsti dalla legge per un numero di giorni utili per poter beneficiare della relativa indennità di malattia.
L' prima provvedeva regolarmente al pagamento dell'indennità di malattia, ma CP_1 successivamente con sollecito di pagamento del 10.04.2024, notificato in data 12.05.2024,
l' comunicava al ricorrente che, erano state corrisposte indennità di malattia Controparte_2 in misura superiore all'importo effettivamente spettante, per la somma di € 609,67 e conseguentemente, chiedeva al ricorrente la restituzione dell'indennità di malattia, percepiti nel periodo compreso dal 17.03.2015 al 11.04.2015, per un importo complessivo pari ad € 609,67.
Ciò posto, ha quindi ritenuta l'illegittimità della richiesta di Parte_1 restituzione, avendo svolto regolare attività bracciantile come anche dimostrato dalla documentazione allegata (estratto conto previdenziale).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' che CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: “In via preliminare, l' eccepisce CP_1
l'inammissibilità del ricorso poiché è divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, in quanto tale cancellazione doveva essere impugnata in giudizio nel termine di 120 giorni stabilito a pena di decadenza, dall'art. 22, DL
7/70, conv. con L. 83/70; in subordine, senza recesso, nel merito, ritenere e dichiarare che parte ricorrente, per i motivi esposti in narrativa, non aveva diritto né all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli né alle prestazioni previdenziali (indennità di malattia) oggetto CP_ di causa per l'anno indicato in ricorso, con conseguente diritto dell' di ripetere le somme
a tale titolo indebitamente percepite dal ricorrente.
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti.
Inoltre, parte ricorrente ha avuto modo di dibattere ampiamente sull'eccezione di decadenza sollevata dall' nella memoria di costituzione. CP_1
Ritenuta la superfluità di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 16/07/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
* * *
2 Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. CP_1
83/1970.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
L'iniziativa attorea risulta introdotta tardivamente, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 22 DL 7/1970 e di cui all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639 – come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992,
n. 438 e dall'art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111 – disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
Va preliminarmente osservato che, quanto alla natura della decadenza, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, questa presenta natura di ordine pubblico, sicché può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 7148/2008; Cass 37974/2022).
La Suprema Corte ha chiarito che «In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno». (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17653 del 25/08/2020, Rv.
658938 - 01)
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine decadenziale previsto dal citato art. 22 riveste natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 L. n. 533/1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di legittimità costituzionale né per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost.
192/2005).
3 Il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria nel termine di 120 gg di cui all'art. 22 d.l. n. 7/70 dalla adozione del provvedimento in cui era implicito il disconoscimento della qualifica di lavoratore agricolo, per poter comunque dimostrarne la sussistenza.
Anche a voler ritenere la sospensione per l'emergenza epidemiologica di cui al d.l. n. 18/20 conv. con modif. il ricorrente è incorso nella decadenza avendo proposto il ricorso in data
25.06.2024.
La materia delle controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli è una materia speciale, connotata da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento (v. Corte cost. n. 192 del 2005).
Per tali ragioni non si applica la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
n. 639 del 1970, secondo la quale l' ha l'obbligo di comunicare ai Controparte_3 richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria. CP_ Infatti, l'omissione da parte dell' dell'indicazione dei termini per l'impugnazione oppure l'indicazione di termini erronei, al più può assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti (Sez. L ord. 40780 del 20/12/2021).
La decadenza prevista dall'art. 22 d.l. n. 7/22 ha natura sostanziale ed in quanto tale è sottratta alla disponibilità delle parti e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno. (Sez. L sent. n. 9622 del
12/05/2015)
Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8650 del 03/04/2008). CP_ Nel caso di specie l' ha eccepito che l'elenco di variazione conseguente al disconoscimento CP_ delle giornate agricole relative al ricorrente è stato pubblicato sul sito internet dell' dal 15-
6-2018 al 30-6-2018 (v. elenco prodotto in estratto: doc. 1-2) in via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98/11, conv. con L 111/11.
4 In tale elenco risulta il nominativo del ricorrente (n. 25), l'anno interessato, cioè il 2015 le giornate originariamente iscritte e, infine, quelle risultanti a seguito della variazione, cioè zero.
Dunque, dalla data del 30.06.2018, giorno ultimo di pubblicazione del predetto elenco, è iniziato il termine di 120 giorni previsto per la definizione del procedimento amministrativo, nonché quello ulteriore di 120 giorni, ex art. 22, DL 7/70, per l'impugnazione giudiziaria.
Sulla questione, nel rispetto del principio di nomofilachia, deve darsi atto di quanto rilevato CP_ dalla Cassazione sul valore della pubblicazione su sito web da parte dell' ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020.
Tale forma di pubblicità può avere ad oggetto anche le giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma. (Sez. L, Sentenza
n. 37974 del 28/12/2022).
Nel caso di specie la pubblicazione degli elenchi è avvenuta in via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98/11, conv. con L 111/11 ("12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, CP_1 per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet CP_1 entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall CP_1 stesso.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità).
In altri termini la notifica individuale è necessaria solo per i disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale».
Va dunque accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' posto che essendo ormai CP_1 definitiva la cancellazione delle giornate lavorative del ricorrente dall'elenco agricolo di variazione nei periodi specificati relativi al periodo 2015, la domanda di accertamento del diritto
5 alla indennità di malattia non può trovare accoglimento stante la mancanza dell'indefettibile presupposto dell'iscrizione nei relativi elenchi (cfr. Cass. sent. 23615/2021; sent. 6229/2019).
Tale decadenza ha infatti pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con lo svolgimento delle giornate lavorative (cfr. Cass. ord. n. 8457/2017).
L'accoglimento della eccezione di decadenza rende pertanto irrilevante l'accertamento delle effettive modalità con cui si è svolta la prestazione lavorativa e l'eventuale riconducibilità della stessa nell'ambito dell'art. 2094 c.c.; per l'effetto risulta superflua ogni valutazione sulle prove orali siccome volte a dimostrare la natura subordinata del rapporto.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., essendo stata depositata la dichiarazione, sottoscritta dal ricorrente, valida ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1001/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Caltanissetta, 17/07/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitello ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Riesi (Caltanissetta) via Malta n. 10.
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val D'Aosta n. 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25/06/2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, ha premesso di aver prestato attività agricola nell'anno 2014 e 2015, quale lavoratore a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze, dapprima, presso l'“Eco Farm O.P.
s.r.l.”, con sede in Caltanissetta, e poi presso la "Carosello 2010 S.A.S.", con sede in Butera;
che, sussistendone i presupposti, avendo subito un evento morboso che ne ha determinato l'incapacità temporanea al lavoro, aveva avanzato, nei confronti dell' , istanza diretta ad CP_1 ottenere l'indennità di malattia.
1 Il ricorrente ha, altresì, esposto di aver prestato, nel suddetto periodo, attività di coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo e che sussistendo i presupposti previsti dalla legge per un numero di giorni utili per poter beneficiare della relativa indennità di malattia.
L' prima provvedeva regolarmente al pagamento dell'indennità di malattia, ma CP_1 successivamente con sollecito di pagamento del 10.04.2024, notificato in data 12.05.2024,
l' comunicava al ricorrente che, erano state corrisposte indennità di malattia Controparte_2 in misura superiore all'importo effettivamente spettante, per la somma di € 609,67 e conseguentemente, chiedeva al ricorrente la restituzione dell'indennità di malattia, percepiti nel periodo compreso dal 17.03.2015 al 11.04.2015, per un importo complessivo pari ad € 609,67.
Ciò posto, ha quindi ritenuta l'illegittimità della richiesta di Parte_1 restituzione, avendo svolto regolare attività bracciantile come anche dimostrato dalla documentazione allegata (estratto conto previdenziale).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' che CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: “In via preliminare, l' eccepisce CP_1
l'inammissibilità del ricorso poiché è divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, in quanto tale cancellazione doveva essere impugnata in giudizio nel termine di 120 giorni stabilito a pena di decadenza, dall'art. 22, DL
7/70, conv. con L. 83/70; in subordine, senza recesso, nel merito, ritenere e dichiarare che parte ricorrente, per i motivi esposti in narrativa, non aveva diritto né all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli né alle prestazioni previdenziali (indennità di malattia) oggetto CP_ di causa per l'anno indicato in ricorso, con conseguente diritto dell' di ripetere le somme
a tale titolo indebitamente percepite dal ricorrente.
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti.
Inoltre, parte ricorrente ha avuto modo di dibattere ampiamente sull'eccezione di decadenza sollevata dall' nella memoria di costituzione. CP_1
Ritenuta la superfluità di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 16/07/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
* * *
2 Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. CP_1
83/1970.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
L'iniziativa attorea risulta introdotta tardivamente, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 22 DL 7/1970 e di cui all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639 – come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992,
n. 438 e dall'art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111 – disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
Va preliminarmente osservato che, quanto alla natura della decadenza, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, questa presenta natura di ordine pubblico, sicché può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 7148/2008; Cass 37974/2022).
La Suprema Corte ha chiarito che «In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno». (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17653 del 25/08/2020, Rv.
658938 - 01)
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine decadenziale previsto dal citato art. 22 riveste natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 L. n. 533/1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di legittimità costituzionale né per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost.
192/2005).
3 Il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria nel termine di 120 gg di cui all'art. 22 d.l. n. 7/70 dalla adozione del provvedimento in cui era implicito il disconoscimento della qualifica di lavoratore agricolo, per poter comunque dimostrarne la sussistenza.
Anche a voler ritenere la sospensione per l'emergenza epidemiologica di cui al d.l. n. 18/20 conv. con modif. il ricorrente è incorso nella decadenza avendo proposto il ricorso in data
25.06.2024.
La materia delle controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli è una materia speciale, connotata da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento (v. Corte cost. n. 192 del 2005).
Per tali ragioni non si applica la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
n. 639 del 1970, secondo la quale l' ha l'obbligo di comunicare ai Controparte_3 richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria. CP_ Infatti, l'omissione da parte dell' dell'indicazione dei termini per l'impugnazione oppure l'indicazione di termini erronei, al più può assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti (Sez. L ord. 40780 del 20/12/2021).
La decadenza prevista dall'art. 22 d.l. n. 7/22 ha natura sostanziale ed in quanto tale è sottratta alla disponibilità delle parti e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno. (Sez. L sent. n. 9622 del
12/05/2015)
Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8650 del 03/04/2008). CP_ Nel caso di specie l' ha eccepito che l'elenco di variazione conseguente al disconoscimento CP_ delle giornate agricole relative al ricorrente è stato pubblicato sul sito internet dell' dal 15-
6-2018 al 30-6-2018 (v. elenco prodotto in estratto: doc. 1-2) in via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98/11, conv. con L 111/11.
4 In tale elenco risulta il nominativo del ricorrente (n. 25), l'anno interessato, cioè il 2015 le giornate originariamente iscritte e, infine, quelle risultanti a seguito della variazione, cioè zero.
Dunque, dalla data del 30.06.2018, giorno ultimo di pubblicazione del predetto elenco, è iniziato il termine di 120 giorni previsto per la definizione del procedimento amministrativo, nonché quello ulteriore di 120 giorni, ex art. 22, DL 7/70, per l'impugnazione giudiziaria.
Sulla questione, nel rispetto del principio di nomofilachia, deve darsi atto di quanto rilevato CP_ dalla Cassazione sul valore della pubblicazione su sito web da parte dell' ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020.
Tale forma di pubblicità può avere ad oggetto anche le giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma. (Sez. L, Sentenza
n. 37974 del 28/12/2022).
Nel caso di specie la pubblicazione degli elenchi è avvenuta in via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98/11, conv. con L 111/11 ("12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, CP_1 per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet CP_1 entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall CP_1 stesso.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità).
In altri termini la notifica individuale è necessaria solo per i disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale».
Va dunque accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' posto che essendo ormai CP_1 definitiva la cancellazione delle giornate lavorative del ricorrente dall'elenco agricolo di variazione nei periodi specificati relativi al periodo 2015, la domanda di accertamento del diritto
5 alla indennità di malattia non può trovare accoglimento stante la mancanza dell'indefettibile presupposto dell'iscrizione nei relativi elenchi (cfr. Cass. sent. 23615/2021; sent. 6229/2019).
Tale decadenza ha infatti pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con lo svolgimento delle giornate lavorative (cfr. Cass. ord. n. 8457/2017).
L'accoglimento della eccezione di decadenza rende pertanto irrilevante l'accertamento delle effettive modalità con cui si è svolta la prestazione lavorativa e l'eventuale riconducibilità della stessa nell'ambito dell'art. 2094 c.c.; per l'effetto risulta superflua ogni valutazione sulle prove orali siccome volte a dimostrare la natura subordinata del rapporto.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., essendo stata depositata la dichiarazione, sottoscritta dal ricorrente, valida ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1001/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Caltanissetta, 17/07/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta
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