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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. LE Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7759/2023, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Manzi, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Deodato, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, chiedeva che il rapporto genitoriale con il Parte_1 figlio LE, nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso. Con comparsa depositata in data 22.03.2024 si costituiva che, opponendosi alla Controparte_1 ricostruzione fattuale articolate dalla ricorrente, prospettava la propria ipotesi di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con provvedimento del 23.04.24 venivano emanati i provvedimenti temporanei nell'interesse della prole;
quindi, veniva fissata udienza di comparizione. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.09.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
1 - AFFIDO
Il minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Uggiano La Chiesa. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio e relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla scelta della residenza abituale ed alla salute dello stesso saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. I genitori si impegnano a tenersi informati reciprocamente per tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul piccolo LE per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2 - DIRITTO DI FREQUENTAZIONE
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità che seguono e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- il padre avrà il diritto di vedere e tenere il figlio con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore e quelle lavorative dei genitori;
- il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà in ogni caso vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne:
Settimana A) martedì dalle ore 17 sino alle 20 (21 d'estate) ed il giovedì dalle ore 17 con pernotto, durante il periodo scolastico, presso l'abitazione paterna in Uggiano La Chiesa sino alle ore 8 della mattina seguente allorquando il padre accompagnerà a scuola il figlio (ovvero, d'estate, sino alle ore 9 con rientro presso la casa materna).
Settimana B) martedì dalle ore 17 sino alle ore 20 (21 d'estate) e venerdì dalle ore 17 sino alla domenica alle ore 17 (18 d'estate). In considerazione dei continui spostamenti di cui il padre si fa carico al fine di assicurare diritto di frequentazione padre/figlio, la madre si impegna, almeno una volta al mese (da concertarsi previamente tra le parti), di riprendere il figlio la domenica alle ore 17 (18 d'estate) dall'abitazione di residenza paterna in Cellino San Marco (BR) per ricondurlo con sè;
- durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà, ad anni alterni con il padre o con la madre, il periodo che va dal 23 al 29 dicembre e quello successivo compreso tra il 30 dicembre ed il 7 gennaio (di modo che un anno il figlio trascorra la festività del Natale con il padre e quella di Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa, e così di seguito per gli anni futuri). Altrettanto faranno per quelle pasquali relativamente ai giorni di Sabato Santo e Pasqua e lunedì e martedì dopo Pasqua (di modo che un anno il figlio trascorra i giorni di Sabato Santo e Pasqua con il padre e quelli di Lunedì in Albis ed il martedì seguente con la madre e l'anno successivo viceversa, e così di seguito per gli anni futuri), salvo diversi accordi nell'interesse del minore;
- i genitori si impegnano a concordare entro il 10 giugno di ogni anno i periodi di permanenza presso ciascun genitore durante le vacanze estive disponendo sin d'ora che, quando il bambino non sarà impegnato nei campi estivi, ciascun genitore, compatibilmente con il proprio lavoro, tenga il figlio con sé per quattordici giorni suddivisi in due settimane, anche non consecutive. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove pernotteranno con il figlio nel caso di allontanamento dalla loro residenza e/o domicilio abituale. Nel restante periodo di vacanze estive, ed in assenza di diversi accorsi tra le parti nell'interesse del minore, i genitori continueranno a disciplinare il diritto di visita secondo le modalità sopra riportate. - Fatte salve ragioni di urgenza, ogni variazione al calendario di frequentazione sopra riportato dovrà essere concordata per iscritto tra i genitori nei termini e con le modalità di seguito indicate al punto 5.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
3 - SPESE ORDINARIE
3) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 300,00 a titolo di quota di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio LE, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto contributo ordinario ricomprende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (escluse quelle di eventuali istituti privati concordati tra le parti), ricarica cellulare, materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, mensa, barbiere, farmaci da banco (comprensivi di quelli per curare patologie stagionali), etc
4 - SPESE STRAORDINARIE
Ciascun genitore si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) purchè documentate e previamente concordate tra le parti, laddove non urgenti o indifferibili. A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie (da documentare) subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, prescuola, doposcuola e ripetizioni;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario allo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche (pittura, musica, etc), corsi di informatica, centri ricreativi estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (bicicletta, motorino, minicar, etc);
- spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per concomitanti ed indifferibili impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del genitore con cui si trova momentaneamente il minore in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altro parente ovvero in assenza di altre alternative gratuite;
- spese medico-sanitarie: spese per cure odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese per interventi chirurgici presso strutture private e/o convenzionate, visite specialistiche private, cicli di psicoterapia e/o logopedia, etc.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che le spese straordinarie (da documentare) non subordinate al preventivo consenso comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese per acquisto di libri scolastici, spese per acquisto di dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, spese sanitarie urgenti, acquisti di farmaci prescritti dal medico curante ovvero dallo specialista ad esclusione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese oculistiche, ortodontiche e sanitarie effettuate attraverso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese per acquisto di occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, spese di bollo e assicurazione del mezzo di locomozione acquistato per il figlio di comune accordo tra i genitori (mini-car, motorino, etc).
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di rimborso spese ordinarie e/o straordinarie sostenute fino alla data odierna nell'interesse del minore.
5 - COMUNICAZIONI E MODALITA' DI CONCERTAZIONE Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro (con mezzi idonei a confermarne la ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 10 gg dalla stessa, ovvero nel diverso termine all'uopo fissato dal richiedente. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In tutti i casi il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore per iscritto (con mezzi idonei ad assicurarne la ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 gg. ed il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà pervenire entro i 15 gg successivi alla richiesta. Ai fini di ogni comunicazione scritta tra i genitori, le parti indicano sin d'ora i propri indirizzi di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria: peo: Controparte_1 Email_1
peo:
[...] Email_2
Le parti si impegnano a comunicare con la massima urgenza (non oltre 2 gg) ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra indicati. Nel caso in cui le comunicazioni avvengano a mezzo e-mail ordinaria, il genitore richiedente il consenso chiederà conferma della ricezione sempre a mezzo mail. In difetto di riscontro sulla ricezione e laddove non sia possibile per qualsiasi motivo procedere con comunicazione a mezzo pec, il richiedente invierà raccomandata A/R presso la residenza dell'altro genitore addebitandone le spese al destinatario. Nel caso in cui il genitore richiesto comunichi il proprio dissenso, nei termini sopra indicati, a mezzo mail ordinaria chiederà conferma entro i successivi tre giorni della ricezione a mezzo mail. In difetto di riscontro alla conferma della ricezione il genitore richiesto, laddove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere con comunicazione a mezzo pec, invierà raccomandata A/R addebitandone le spese al destinatario. Fatte salve ragioni d'urgenza, le suddette modalità di comunicazione tra i genitori vengono adottate anche con riferimento al calendario di definizione delle vacanze estive del minore nonché in relazione ad eventuali variazioni al calendario di frequentazione di cui al punto 2 del presente accordo.
6 - DE SC
I documenti fiscali di ogni spesa ulteriore rispetto al contributo al mantenimento ordinario dovranno, quando possibile, essere intestati al minore e periodicamente (entro 30 gg ed, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati in copia all'altro genitore ai fini dell'eventuale deducibilità fiscale dal reddito che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per il figlio a carico seguiranno la ripartizione percentuale delle spese extra assegno tra i genitori così come fissata nel presente accordo.
7- RIMBORSI E/O SUSSIDI
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati per spese scolastiche o sanitarie relative ai figli vanno ripartite tra i genitori nella stessa percentuale fissata per la partecipazione alle spese extra assegno.
8 - ASSEGNO UNICO
In aggiunta al contributo al mantenimento ordinario così come sopra fissato il sig. a decorrere dall'anno 2026, CP_1 rinuncia alla quota di propria spettanza del beneficio economico dell'assegno unico in favore della signora Parte_1 nell'interesse del figlio minore LE.
9 - ULTERIORI DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI
I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente date ed orari di visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovesse essere sottoposto LE ed alle quali parteciperanno a turno nel rispetto dei propri impegni di lavoro. Ciascun genitore si impegna a preavvertire l'altro nel caso in cui, per ragioni personali e/o lavorative, intenda pernottare con il minore in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio abituale del genitore con cui si trova momentaneamente, fornendo ogni indicazione necessaria (indirizzo e durata della permanenza). I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno collaborativo e di rispetto reciproco oltre che di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie d'origine. Ciascun genitore si impegna ad assicurare frequenti contatti telefonici tra il figlio ed il genitore con il quale non convive. I genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. I genitori rilasciano reciproco consenso ai fini dell'emissione e/o rinnovo dei documenti del minore validi per l'espatrio.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge ed appaiano consone all'interesse del minore;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
-dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
-spese di lite compensate.
Lecce, 16.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. LE Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7759/2023, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Manzi, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Deodato, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, chiedeva che il rapporto genitoriale con il Parte_1 figlio LE, nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso. Con comparsa depositata in data 22.03.2024 si costituiva che, opponendosi alla Controparte_1 ricostruzione fattuale articolate dalla ricorrente, prospettava la propria ipotesi di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con provvedimento del 23.04.24 venivano emanati i provvedimenti temporanei nell'interesse della prole;
quindi, veniva fissata udienza di comparizione. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.09.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
1 - AFFIDO
Il minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Uggiano La Chiesa. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio e relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla scelta della residenza abituale ed alla salute dello stesso saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. I genitori si impegnano a tenersi informati reciprocamente per tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul piccolo LE per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2 - DIRITTO DI FREQUENTAZIONE
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità che seguono e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- il padre avrà il diritto di vedere e tenere il figlio con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore e quelle lavorative dei genitori;
- il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà in ogni caso vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne:
Settimana A) martedì dalle ore 17 sino alle 20 (21 d'estate) ed il giovedì dalle ore 17 con pernotto, durante il periodo scolastico, presso l'abitazione paterna in Uggiano La Chiesa sino alle ore 8 della mattina seguente allorquando il padre accompagnerà a scuola il figlio (ovvero, d'estate, sino alle ore 9 con rientro presso la casa materna).
Settimana B) martedì dalle ore 17 sino alle ore 20 (21 d'estate) e venerdì dalle ore 17 sino alla domenica alle ore 17 (18 d'estate). In considerazione dei continui spostamenti di cui il padre si fa carico al fine di assicurare diritto di frequentazione padre/figlio, la madre si impegna, almeno una volta al mese (da concertarsi previamente tra le parti), di riprendere il figlio la domenica alle ore 17 (18 d'estate) dall'abitazione di residenza paterna in Cellino San Marco (BR) per ricondurlo con sè;
- durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà, ad anni alterni con il padre o con la madre, il periodo che va dal 23 al 29 dicembre e quello successivo compreso tra il 30 dicembre ed il 7 gennaio (di modo che un anno il figlio trascorra la festività del Natale con il padre e quella di Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa, e così di seguito per gli anni futuri). Altrettanto faranno per quelle pasquali relativamente ai giorni di Sabato Santo e Pasqua e lunedì e martedì dopo Pasqua (di modo che un anno il figlio trascorra i giorni di Sabato Santo e Pasqua con il padre e quelli di Lunedì in Albis ed il martedì seguente con la madre e l'anno successivo viceversa, e così di seguito per gli anni futuri), salvo diversi accordi nell'interesse del minore;
- i genitori si impegnano a concordare entro il 10 giugno di ogni anno i periodi di permanenza presso ciascun genitore durante le vacanze estive disponendo sin d'ora che, quando il bambino non sarà impegnato nei campi estivi, ciascun genitore, compatibilmente con il proprio lavoro, tenga il figlio con sé per quattordici giorni suddivisi in due settimane, anche non consecutive. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove pernotteranno con il figlio nel caso di allontanamento dalla loro residenza e/o domicilio abituale. Nel restante periodo di vacanze estive, ed in assenza di diversi accorsi tra le parti nell'interesse del minore, i genitori continueranno a disciplinare il diritto di visita secondo le modalità sopra riportate. - Fatte salve ragioni di urgenza, ogni variazione al calendario di frequentazione sopra riportato dovrà essere concordata per iscritto tra i genitori nei termini e con le modalità di seguito indicate al punto 5.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
3 - SPESE ORDINARIE
3) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 300,00 a titolo di quota di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio LE, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto contributo ordinario ricomprende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (escluse quelle di eventuali istituti privati concordati tra le parti), ricarica cellulare, materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano, mensa, barbiere, farmaci da banco (comprensivi di quelli per curare patologie stagionali), etc
4 - SPESE STRAORDINARIE
Ciascun genitore si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) purchè documentate e previamente concordate tra le parti, laddove non urgenti o indifferibili. A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie (da documentare) subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, prescuola, doposcuola e ripetizioni;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario allo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche (pittura, musica, etc), corsi di informatica, centri ricreativi estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (bicicletta, motorino, minicar, etc);
- spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per concomitanti ed indifferibili impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del genitore con cui si trova momentaneamente il minore in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altro parente ovvero in assenza di altre alternative gratuite;
- spese medico-sanitarie: spese per cure odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese per interventi chirurgici presso strutture private e/o convenzionate, visite specialistiche private, cicli di psicoterapia e/o logopedia, etc.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che le spese straordinarie (da documentare) non subordinate al preventivo consenso comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese per acquisto di libri scolastici, spese per acquisto di dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, spese sanitarie urgenti, acquisti di farmaci prescritti dal medico curante ovvero dallo specialista ad esclusione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese oculistiche, ortodontiche e sanitarie effettuate attraverso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese per acquisto di occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, spese di bollo e assicurazione del mezzo di locomozione acquistato per il figlio di comune accordo tra i genitori (mini-car, motorino, etc).
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di rimborso spese ordinarie e/o straordinarie sostenute fino alla data odierna nell'interesse del minore.
5 - COMUNICAZIONI E MODALITA' DI CONCERTAZIONE Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro (con mezzi idonei a confermarne la ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 10 gg dalla stessa, ovvero nel diverso termine all'uopo fissato dal richiedente. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In tutti i casi il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore per iscritto (con mezzi idonei ad assicurarne la ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 gg. ed il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà pervenire entro i 15 gg successivi alla richiesta. Ai fini di ogni comunicazione scritta tra i genitori, le parti indicano sin d'ora i propri indirizzi di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria: peo: Controparte_1 Email_1
peo:
[...] Email_2
Le parti si impegnano a comunicare con la massima urgenza (non oltre 2 gg) ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra indicati. Nel caso in cui le comunicazioni avvengano a mezzo e-mail ordinaria, il genitore richiedente il consenso chiederà conferma della ricezione sempre a mezzo mail. In difetto di riscontro sulla ricezione e laddove non sia possibile per qualsiasi motivo procedere con comunicazione a mezzo pec, il richiedente invierà raccomandata A/R presso la residenza dell'altro genitore addebitandone le spese al destinatario. Nel caso in cui il genitore richiesto comunichi il proprio dissenso, nei termini sopra indicati, a mezzo mail ordinaria chiederà conferma entro i successivi tre giorni della ricezione a mezzo mail. In difetto di riscontro alla conferma della ricezione il genitore richiesto, laddove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere con comunicazione a mezzo pec, invierà raccomandata A/R addebitandone le spese al destinatario. Fatte salve ragioni d'urgenza, le suddette modalità di comunicazione tra i genitori vengono adottate anche con riferimento al calendario di definizione delle vacanze estive del minore nonché in relazione ad eventuali variazioni al calendario di frequentazione di cui al punto 2 del presente accordo.
6 - DE SC
I documenti fiscali di ogni spesa ulteriore rispetto al contributo al mantenimento ordinario dovranno, quando possibile, essere intestati al minore e periodicamente (entro 30 gg ed, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati in copia all'altro genitore ai fini dell'eventuale deducibilità fiscale dal reddito che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per il figlio a carico seguiranno la ripartizione percentuale delle spese extra assegno tra i genitori così come fissata nel presente accordo.
7- RIMBORSI E/O SUSSIDI
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati per spese scolastiche o sanitarie relative ai figli vanno ripartite tra i genitori nella stessa percentuale fissata per la partecipazione alle spese extra assegno.
8 - ASSEGNO UNICO
In aggiunta al contributo al mantenimento ordinario così come sopra fissato il sig. a decorrere dall'anno 2026, CP_1 rinuncia alla quota di propria spettanza del beneficio economico dell'assegno unico in favore della signora Parte_1 nell'interesse del figlio minore LE.
9 - ULTERIORI DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI
I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente date ed orari di visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovesse essere sottoposto LE ed alle quali parteciperanno a turno nel rispetto dei propri impegni di lavoro. Ciascun genitore si impegna a preavvertire l'altro nel caso in cui, per ragioni personali e/o lavorative, intenda pernottare con il minore in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio abituale del genitore con cui si trova momentaneamente, fornendo ogni indicazione necessaria (indirizzo e durata della permanenza). I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno collaborativo e di rispetto reciproco oltre che di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie d'origine. Ciascun genitore si impegna ad assicurare frequenti contatti telefonici tra il figlio ed il genitore con il quale non convive. I genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. I genitori rilasciano reciproco consenso ai fini dell'emissione e/o rinnovo dei documenti del minore validi per l'espatrio.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge ed appaiano consone all'interesse del minore;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
-dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
-spese di lite compensate.
Lecce, 16.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore