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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/05/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - ConSIliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 138 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 14/11/2024
da
già (C.F. ), in personale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore unico SI. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Paolo Toffoli in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale ana-
logico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_1
Carlo Errico in forza di mandato trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
e contro (C.F. ), rappre- Controparte_3 P.IVA_2
sentato e difeso dagli Avv.Paolo Bonetti e Luca Iero in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, Persona_1
racc. n. 7313
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.317/2024 del Tribunale
di Udine - accertamento debito contributivo e pagamento differenze di T.F.R.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/3/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: NEL MERITO: piaccia alla Corte d'Appello riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Udine sezione lavoro n. 317/2024 pubblicata il 8.10.2024 resa a definizione del procedimento RG 600/2024 e, in accoglimento dei motivi di appello sopra formulati, per l'effetto voglia respingere tutte le domande proposte dalla SI.ra e/o dall' in quanto inammissibili e/o infondate ac- CP_2 CP_3
certando che nulla deve la società appellante per qualsivoglia titolo alla SI.ra CP_2
o all' ovvero in via subordinata salvo gravame ridurre ogni pretesa delle
[...] CP_3
controparti al minimo di giustizia. Spese di causa rifuse. IN ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova ammettersi le prove per interrogatorio formale della
SI.ra e per testimoni come richieste nelle conclusioni istruttorie della memo- CP_2
ria difensiva datata 2.12.2022 da considerarsi come di seguito ritrascritte. In via su-
bordinata rispetto alla domanda di riforma della sentenza, disporsi CTU atta ad accer- tare l'esatto ammontare degli eventuali contributi e delle differenze per TFR.
Per l'appellata: per tutte le ragioni dedotte in narrativa, e comunque per tutto quanto allegato, documentato, contestato, eccepito in atti, rigettare l'appello principale pro- posto da , in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Pt_1
confermare la sentenza n. 317/2024 dell'8.10.2024 del Tribunale di Udine, dott.ssa I.
Chiarelli. In ogni caso condannare le parti appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello. In via istruttoria per mero scrupolo si rei-
Pag.2 terano tutte le richieste istruttorie e di esibizione formulate dalla nel ricorso CP_2
introduttivo e nella memoria autorizzata 30.3.2022, che per comodità si trascrivono.
Per l' : voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, per le ragioni di cui in CP_3
premessa così giudicare: confermare la sentenza di prime cure n. 317/2024 del Tribu- nale di Udine. In ogni caso condannare la società appellante all'adeguamento della posizione assicurativa previdenziale della lavoratrice alla misura retributiva in corso di accertamento giudiziario, mediante il pagamento, nei limiti prescrizionali di legge, della contribuzione previdenziale, per la parte in cui sia accertato l'omesso versamen- to, con le relative sanzioni civili. Con vittoria di spese in favore dell' a carico CP_3
della parte che risulterà soccombente in via definitiva.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 9/9/2022 la SI.ra conveniva in giudizio CP_2
la e nonchè l' esponendo di essere stata dipendente della Parte_2 Pt_2 CP_3
suddetta società a partire dal 2/9/2019 in base ad un contratto di lavoro in cui era stata qualificata come trasfertista e le era stato riconosciuta per questo una indennità lorda di Euro 4.650,00 per dodici mensilità.
Deduceva la ricorrente che il rapporto era poi cessato il 282/2022 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione della figura del Managing Director e avocazione delle relative mansioni all'amministratore unico della società SI. che lo stesso giorno del licenziamento ella aveva sot- Pt_2
toscritto un accordo transattivo con cui aveva accettato il recesso datoriale e il paga-
mento rateale dell'importo netto di Euro 10.000,00; che, contrariamente a quanto pre-
visto nel contratto, durante il rapporto non aveva mai effettuato alcuna trasferta per conto della società datrice di lavoro, avendo sempre operato presso la sede legale del-
la società stessa, e quindi non aveva affatto svolto un'attività richiedente la continua mobilità; che quindi, non sussistendo le condizioni richieste dall'art.51 comma 6 del
D.P.R. 917/86, come autenticamente interpretato dall'art.7 quinquies del d.l. 196 del
2016, l'intera indennità di trasfertismo, essendo in realtà un superminimo, avrebbe
Pag.3 dovuto essere assoggettata a contribuzione previdenziale;
che inoltre era suo diritto percepire le differenze retributive conseguenti a questa diversa qualificazione della suddetta indennità; che il suo credito ammontava quindi ad Euro 24.341,79 per contri-
buti previdenziali omessi e ad Euro 10.859,72 per maggiore trattamento di fine rap-
porto.
Si costituiva in giudizio replicando che la SI.ra si era pre- Parte_1 CP_2
sentata come persona esperta nella direzione aziendale e nella gestione dei contatti con clienti ed agenti, attività da lei sempre svolta in regime di trasfertismo;
che per questo nel contratto di assunzione era stata qualificata come trasfertista, con ricono-
scimento della relativa indennità; che dall'inizio del rapporto fino al lockdown con-
seguente alla pandemia la SI.ra aveva partecipato alla fiera SILMO a Parigi CP_2
e alla esposizione OPTI a Monaco e si era recata a Milano presso l'ufficio stampa Do-
minco e per visitare vari clienti;
che la SI.ra avrebbe dovuto contattare e CP_2
mantenere i rapporti con vari clienti, agenti e distributori dei prodotti della società
come MOOIE OGEN di Schangen in Olanda, MI KOMPAGNI di Greve in Danimar-
ca, MAC & PURE EYEWEAR di Burford (Oxfordshire) in Inghilterra, KOKKORIS
OPTICS di in Grecia, Q OTTICA LLC di OC AT negli Stati Uniti, STU- Per_2
DIO OPTIX di New York, FRAMES & MORE di DB in Germania, e inoltre avrebbe dovuto partecipare, nel 2020, a varie fiere come SHANGHAI OPTI-
CAL a Shanghai, MIDO a Milano, VISION EXPO NEW YORK di New York, EX-
PO OPTICAL BRAZIL e inoltre OPTI di Stoccarda in Germania, SILMO a Parigi,
OPTICAL LONDON a Londra, HKTDC HONG KONG OPTICAL FAIR ad Hong
Kong; che ciò la SI.ra avrebbe dovuto fare anche nel 2021; che però a causa CP_2
della pandemia la SI.ra era stata collocata in Cassa Integrazione Straordina- CP_2
ria "FIS" da marzo 2020 a marzo 2021 e da maggio 2021 a dicembre 2021, ed infine era stata licenziata con lettera dell'8/2/2022 a causa della soppressione del posto e delle mansioni di Managing Director;
che a seguito di accordo transattivo alla SI.ra era stata corrisposta la somma di Euro 10.000,00; che inoltre la SI.ra CP_2 CP_2
aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo
[...]
Pag.4 T.F.R. pari ad Euro 11.734,47; che il decreto non era stato opposto e le somme ingiun-
te erano state pagate.
Ciò premesso la società convenuta deduceva che la SI.ra era stata ef- CP_2
fettivamente assunta per svolgere mansioni implicanti il suo continuo spostamento all'estero, avendo la facoltà, per la sua qualifica apicale (8a categoria del CCNL P.M.I.
Metalmeccanica), di programmare e gestire in autonomia la sua prestazione lavora-
tiva; che era stata la stessa a chiedere l'erogazione di una rilevante indennità CP_2
di trasfertismo;
che la sua contestata permanenza presso la sede aziendale non le era stata nè imposta nè richiesta;
che dopo qualche mese dall'assunzione gli spostamenti erano divenuti impossibili a causa della pandemia, le fiere ed esposizioni erano state annullate e la SI.ra era stata collocata in cassa integrazione;
che la clausola CP_2
di trasfertismo contenuta nel contratto era quindi pienamente valida, avendo tutte le caratteristiche necessarie;
che la pretesa azionata dalla SI.ra configurava CP_2
un'ipotesi di dolo generale, trattandosi di un'azione da lei esercitata in contrasto con le sue dichiarazioni negoziali;
che solo l' era legittimato a chiedere il pagamento CP_3
di differenze contributive;
che la mancata effettuazione di spostamenti da parte della
SI.ra era stata dovuta prima a sua libera scelta e poi per l'impossibilità so- CP_2
pravvenuta determinata dalla pandemia e di conseguenza era venuto meno il diritto della lavoratrice a percepire l'indennità di trasfertismo, risultando perciò indebiti i pagamenti eseguiti a questo titolo;
che nulla era più dovuto alla SI.ra a titolo CP_2
di trattamento di fine rapporto, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo e della emissione del decreto ingiuntivo da lei richiesto;
e infine che le domande proposte dalla ricorrente erano errate anche sul piano quantitativo.
Si costituiva in giudizio anche l' esponendo che la SI.ra non CP_3 CP_2
aveva mai presentato alcuna denuncia o richiesta di intervento per lamentare una qualche lesione della sua posizione assicurativa;
aderiva comunque alla richiesta di
Parte condanna di alla regolarizzazione contributiva.
Con sentenza emessa l'8/10/2024 il Tribunale di Udine accoglieva il ricorso osservando che l'istruttoria svolta aveva confermato che la SI.ra non era mai CP_2
Pag.5 stata una trasfertista, avendo sempre avuto a sua disposizione una postazione fissa di
Parte lavoro presso la sede legale della ed ivi costantemente espletato le sue mansioni,
salvo le rare giornate in cui aveva visitato qualche cliente o partecipato alle fiere di
Milano e Parigi;
che pertanto era inapplicabile il regime contributivo previsto dall'art. 51 comma 6 del TUIR;
che non era fondata l'eccezione di dolo generale proposta dalla società convenuta, in quanto fondata su allegazioni non provate e anzi smentite dai documenti in atti;
che l'accordo transattivo stipulato dalle parti riguardava solo il licenziamento, il preavviso il diritto di precedenza e non anche le eventuali differenze retributive;
e che risultavano infondate le contestazioni formulate dalla società conve-
nuta riguardo ai conteggi delle spettanze residue della lavoratrice.
Contro questa decisione ha proposto appello per i motivi che ver- Parte_1
ranno qui di seguito esaminati;
si sono costituite in giudizio le parti appellate insisten-
do per la conferma dell'impugnata sentenza.
1. Con il primo motivo di appello P&N censura la sentenza del Tribunale di Udi-
ne nella parte in cui ha escluso che la SI.ra sia stata ed abbia operato CP_2
come trasfertista (qualifica peraltro da lei rivendicata e pretesa).
Afferma l'appellante che il Giudice ha erroneamente interpretato le risultanze dell'istruttoria svolta, dalla quale è invece emersa la conferma che le mansioni della SI.ra comprendevano l'organizzazione e la partecipazione alle CP_2
fiere del settore dell'occhialeria che si svolgevano nel mondo e il mantenimen-
to dei rapporti con i clienti in Europa e negli Stati Uniti, mansioni peraltro ef-
fettivamente svolte dalla lavoratrice (alla quale erano stati attribuiti gli stru-
menti informatici occorrenti) almeno fino a quando ciò non le era stato impe-
dito dalla pandemia.
E ancora afferma P&N che alla SI.ra non è mai stato imposto o chie- CP_2
sto di lavorare nella sede della società, presso la quale non aveva affatto avuto una postazione fissa di lavoro nè ivi si era recata tutti i giorni, essendo comun-
que libera di muoversi a sua discrezione poichè, stante il suo inquadramento
Pag.6 in livello apicale, aveva la facoltà di organizzare in autonomia lo svolgimento della sua attività lavorativa.
1.1. La censura è infondata e va respinta.
Parte 1.1.1. Le argomentazioni sviluppate da si basano su alcuni aspetti del rapporto di lavoro - e in particolare sul fatto che la SI.ra godeva di ampia au- CP_2
tonomia nell'organizzare la sua prestazione, non aveva specifici vincoli di pre-
senza e di orario e non aveva neppure, presso la sede sociale, una stanza ed una scrivania a lei dedicate in via esclusiva - che attengono al livello di inqua-
dramento (8a categoria del CCNL applicato al rapporto) e alla connessa posi-
zione gerarchica della lavoratrice1 (nonchè alla ampiezza e consistenza dei lo-
cali aziendali) e non hanno nulla a che vedere con le caratteristiche tipiche del trasfertismo ovvero la situazione di quei lavoratori che, essendo tenuti a pre-
stare la loro opera in "località diverse, determinabili sulla base delle opere da
eseguire ovvero per la natura dell'attività (come quella di trasporto), oggetto
stesso del rapporto di lavoro" (come si legge in Cassazione Sez.L, Sentenza
n. 5289 del 06/03/2014), devono necessariamente e continuamente spostarsi
(in contemporanea o in successione) da un cantiere all'altro.
Esempio tipico di trasfertismo è quello degli operai e tecnici dipendenti di im-
prese che si occupano di scavi e posa in opera di condotte, di lavori edili (in particolare su sedi stradali) o di attività di carpenteria e montaggio, e cioè la-
voratori che sono destinati, per la natura stessa dell'attività aziendale e delle loro mansioni, a recarsi in luoghi e cantieri sempre variabili e diversi dalla se-
de del datore di lavoro (dove non esiste neppure una struttura produttiva).
1.1.2. Si può allora configurare il fenomeno del trasfertismo quando lo spostamento
Pag.7 continuo da un luogo di lavoro all'altro costituisce un elemento necessario e intrinseco allo svolgimento dell'attività aziendale e delle mansioni del dipen-
dente; ed è chiaro pertanto che non può essere invece qualificato come trasfer-
tista quel lavoratore che debba, come la SI.ra , allontanarsi periodica- CP_2
mente dalla sede della ditta, dove ha la sua base operativa2, per recarsi alle fiere e manifestazioni di settore - che peraltro si svolgono, di norma, sempre negli stessi periodi e nelle medesime città (come del resto accade nel settore in cui opera P&N, stando a quanto esposto dalla società appellante e confer-
mato dai testi3) - o per visitare e tenere i rapporti con specifici clienti, agenti e distributori dei prodotti commercializzati dall'azienda (i quali hanno una se-
de che tendenzialmente rimane fissa nel corso del tempo).
E' evidente del resto che gli spostamenti allegati da P&N non esaurivano certo l'attività della SI.ra : nè sul piano quantitativo/temporale (perchè una CP_2 2 I testi esaminati in primo grado hanno confermato che la SI.ra aveva, presso la sede della CP_2 società, una postazione di lavoro, essendo indifferente che fosse a lei destinata in via esclusiva o che
(in una o più sedi della società) la condividesse con il titolare: ciò risulta dalle dichiarazioni delle testi
("posso dire che la ricorrente aveva un ufficio dedicato presso la sede e una scrivania... esi- Tes_1 bitomi la foto doc. 17 ricorrente confermo che questa raffigura l'ufficio dedicato alla ricorrente con la sua scrivania nella sede di via delle Erbe"), ON ("la società ha cambiato sedi dal 2019, eravamo prima in via Mercerie, poi in via Rialto e poi nell'immobile attuale di via delle Erbe;
abbiamo spostato tutti gli uffici in queste tre sedi e condividevamo gli spazi poiché erano piccoli. La ricorrente condivi- deva la scrivania con il titolare, il SI. in via Rialto c'era un ufficio riunioni in cui la ricor- Pt_2 rente stava assieme al titolare e in via delle Erbe la ricorrente e il titolare stavano nella stessa stanza dove c'erano una scrivania e un tavolo per le riunioni"), ("posso dire che la ricorrente ha Tes_2 sempre avuto un ufficio in tutte e tre le sedi e aveva anche una scrivania, tale scrivania non veniva mai utilizzata anche dal titolare. Il titolare presso le sedi della società aveva una propria scrivania, anche se si spostava tra i vari uffici a seconda di quello che doveva fare. Cap. 4) preciso che inizial- mente per un breve periodo la sede fu in via Mercerie, poi fu spostata in via Rialto e poi in via delle Erbe. La ricorrente in tutte queste tre sedi aveva una sua scrivania e un suo ufficio e si recava quoti- dianamente in sede. Cap. 5) visionata la foto doc. 17 ricorrente confermo che raffigura l'ufficio e la scrivania dedicati alla ricorrente nella sede di via delle Erbe") e ("la sede della società nel Per_3 tempo è cambiata, quando arrivo la eravamo in via Mercerie ed era una situazione tempora- CP_2 nea;
poi ci siamo divisi alcune colleghe, in particolare le amministrative, sono rimaste in via Mercerie mentre i commerciali e ufficio prodotto e deSIn ci trasferimmo in via Rialto e infine ci trasferimmo in via delle Erbe. In via Mercerie c'era uno spazio piccolo e c'erano postazioni condivise, anche se si- stemammo una stanza che era inutilizzata per la che la condivideva un po' con tutti ma fu un CP_2 periodo molto breve. Adr. Nella sede di Via Rialto avevamo delle postazioni del commerciale e poi nella sala riunioni c'era una scrivania che condividevano e la;
aveva anche Pt_2 CP_2 Pt_2 un'altra attività e quindi normalmente la utilizzava la;
e così rimase anche nella sede di via CP_2 delle Erbe...Adr. La come noi era lì tutto il giorno, il arrivato quando aveva tempo CP_2 Pt_2 e se dovevo incontrare dei clienti comunque usava l'ufficio dove stava la che era un ufficio CP_2 con un tavolo dedicato anche alle riunioni"). 3 Teste RI: "I mesi delle fiere sono settembre, gennaio e mi pare ottobre."
Pag.8 quindicina di viaggi all'anno - fra visite ai clienti, agenti e distributori4 e parte-
cipazione alle fiere5 - non potevano certo riempire tutto il tempo di lavoro del-
la dipendente), nè sul piano del contenuto delle mansioni (perchè, stando al contratto individuale di lavoro, i compiti della SI.ra erano ben più CP_2
ampi della semplice visita a fiere e clienti, avendo ella "la responsabilità della
direzione aziendale affiancando la proprietà nella gestione della Parte_2
ed in particolare il SI. nella gestione e coordi-
[...] Controparte_1
namento delle aree vendita, acquisti, sviluppo, logistica, personale, ammini-
strazione e finanza")6.
Anche da questo punto di vista quindi è palese che, nella sostanza (e al di là
della qualifica formale a lei attribuita dalle parti ai fini della applicazione del-
l'art.51 TUIR), la SI.ra non è stata, e non avrebbe dovuto essere in CP_2
base alle mansioni previste dal contratto, una lavoratrice trasfertista (e cioè
una lavoratrice destinata ad essere sempre e costantemente in movimento da un luogo all'altro per poter eseguire la prestazione dovuta).
In sintesi: il fatto di viaggiare per partecipare alle fiere o tenere rapporti con i clienti costituiva un dato estrinseco ovvero una modalità del tutto temporanea e occasionale (seppure periodica) di svolgimento delle mansioni contrattuali e pertanto non valeva a qualificare la SI.ra come trasfertista. CP_2
Parte 1.1.3. Quanto alla tesi di secondo cui la qualifica di trasfertista sarebbe stata
Pag.9 pretesa e imposta dalla SI.ra , essa non ha trovato alcuna conferma CP_2
nell'istruttoria orale (poichè nessun teste ha potuto riferire alcunchè sul pun-
to); ed è anzi smentita, in via indiziaria, dai messaggi di posta elettronica pro-
dotti dalla ricorrente in primo grado (docc.13, 14 e 16), dai quali si può ricava-
re che nella fase delle trattative le parti cercarono la configurazione del tratta-
mento retributivo della lavoratrice più conveniente per entrambe sul piano economico (e sembra di capire, dal testo della mail del 5/4/2019, che la SI.ra abbia escluso, almeno all'epoca, l'ipotesi del trasfertismo in quanto CP_2 7.
2. Con il secondo motivo di appello P&N ha riproposto l'exceptio doli generalis,
esponendo che la SI.ra , dopo aver sottoscritto un contratto che le at- CP_2
tribuiva la posizione di trasfertista, ottenendo il conseguente beneficio fiscale,
ha poi agito in giudizio per far stravolgere la volontà liberamente espressa e ciò allo scopo di ottenere degli indebiti vantaggi previdenziali e indennitari.
2.1. L'argomento difensivo di basa, implicitamente, su due presupposti e cioè che la SI.ra abbia lei voluto e imposto l'inserimento nel contratto della CP_2
clausola (e della indennità) di trasfertismo;
e che le parti del rapporto di lavoro possano disporre della qualificazione giuridica degli elementi che lo compon-
gono.
2.1.1. Entrambi sono però errati: il primo perchè, in fatto, non esiste alcuna prova che sia stata la SI.ra a pretendere di essere qualificata come trasferti- CP_2
sta; e il secondo perchè, in diritto, la volontà delle parti di ricondurre un deter-
minato emolumento a una delle categorie di reddito previste dall'art.51 del
D.P.R. 917/1986 (al fine di individuare il regime fiscale e previdenziale ad esso applicabile) non è vincolante per il Giudice
Pag.10 2.1.2. La giurisprudenza ha definito l'eccezione di dolo generale come quel rimedio utilizzabile contro l'attore che "nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si
renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie con-
troversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale,
ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente,
o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium" (così, in mas-
sima, Cassazione Sez.1, Ordinanza n.27145 del 21/10/2024).
2.1.3. Si tratta evidentemente di uno strumento di tutela concesso al contraente in buona fede che, senza sua colpa, abbia fatto affidamento su una determinata condotta tenuta dall'altra parte (e contraria al diritto poi abusivamente azio-
nato in [...]).
Questa condizione manca però nel caso concreto: è evidente infatti che la
Parte SI.ra e hanno concordemente (e liberamente) scelto di quali- CP_2
ficare un certo importo erogato alla lavoratrice come indennità riconducibile all'art.51 comma 6 del D.P.R. 917/1986, piuttosto che come retribuzione im-
ponibile per intero ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, e ciò con l'obiettivo (o almeno con la coscienza e volontà) di ottenere un vantaggio eco-
nomico (ovvero la prima un risparmio fiscale e la seconda un risparmio degli oneri previdenziali); e quindi ciascuna parte ha agito nel proprio interesse e si
è assunta il rischio che l'altra (come anche l'Amministrazione Finanziaria o l' ) potesse, a posteriori, rivendicare la corretta qualificazione giuridica CP_3
delle somme corrisposte alla lavoratrice (facendo accertare che il titolo di pagamento indicato in contratto era solo apparente e simulato).
2.2. Assieme all'exceptio doli - non è chiaro se come specificazione di questa o come argomento difensivo autonomo - P&N ha proposto anche un'eccezione di indebito oggettivo affermando che alla SI.ra nulla era dovuto a ti- CP_2
tolo di indennità di trasfertismo o perchè è stata la lavoratrice a non eseguire,
per sua libera scelta, la prestazione contrattualmente dovuta o perchè questa
è divenuta impossibile a causa della pandemia.
Pag.11 2.2.1. L'ipotesi dell'inadempimento volontario è smentita dalla stessa società appel-
lante: questa infatti ha sostenuto (a pag.3, punto 8, della memoria difensiva in primo grado e poi nuovamente in questo grado di giudizio) che, fino a quando ciò non le è stato impedito dallo stato di emergenza conseguente alla pande-
mia da Covid-19, la SI.ra ha partecipato alle fiere e visitato i clienti. CP_2
E, del resto, dagli atti di causa non risulta - e mai è stato neppure dedotto da
Parte
- che nel corso del rapporto di lavoro il titolare della società abbia in qualche occasione rimproverato alla SI.ra di non adempiere con la CP_2
necessaria diligenza ai suoi doveri di dipendente;
appare quindi poco credibile l'accusa di inadempimento formulata solo a posteriori.
2.2.2. L'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta si basa invece sul presupposto che la
SI.ra fosse (solo ed esclusivamente) una trasfertista e cioè che l'at- CP_2
tività da lei dovuta per contratto consistesse (e si esaurisse) nel partecipare alle fiere e visitare clienti, agenti e distributori;
al contrario si è già evidenziato che i compiti affidati alla lavoratrice erano molto più vasti e complessi, doven-
do ella assumere "la responsabilità della direzione aziendale affiancando la
proprietà nella gestione della ed in particolare il SI. Parte_2
nella gestione e coordinamento delle aree vendita, acqui- Controparte_1
sti, sviluppo, logistica, personale, amministrazione e finanza"); e P&N non ha mai spiegato perchè, in concreto, questa attività sarebbe divenuta del tutto impossibile dopo l'inizio della pandemia, rendendo così indebito il pagamento del compenso di cui si discute (che, non essendo qualificabile come indennità
di trasfertismo, mancandone i presupposti contrattuali e di fatto, costituiva in realtà un superminimo).
3. Con il terzo motivo di impugnazione P&N ha riproposto la tesi secondo cui l'azione esercitata dalla SI.ra sarebbe stata impedita dalla transazione CP_2
generale stipulata dalle parti il 28/2/2022.
Parte 3.1. Il 28 febbraio 2022 la SI.ra e hanno sottoscritto due documenti. CP_2
Pag.12 Il primo contiene - a parte alcune clausole di contorno, evidentemente non qualificabili come reciproche concessioni ai sensi dell'art.1965 c.c. - la rinun-
cia della lavoratrice ad impugnare il recesso datoriale, la rinuncia di entrambe le parti a obblighi di preavviso e al diritto di precedenza e infine l'accordo per il pagamento rateale del trattamento di fine rapporto, delle competenze termi-
native e infine di un non meglio definito "incentivo".
Il secondo documento contiene invece la presa d'atto (evidentemente da parte della SI.ra ) della "risoluzione datoriale del rapporto di lavoro" e la CP_2
dichiarazione dell'azienda di erogare "un importo transattivo pari ad euro
10.000,00 netti".
3.2. I due documenti appena citati devono essere letti e interpretati in modo con-
giunto, sia per la loro contemporaneità (essendo stati sottoscritti lo stesso gior-
no e, per quanto è dato capire, contestualmente), sia per l'evidente connessio-
ne contenutistica che li lega, essendo entrambi riferiti e conseguenti alla ces-
sazione del rapporto di lavoro.
Le uniche reciproche concessioni ricavabili da questo accordo sono quindi,
Parte da parte di , il pagamento di un incentivo forfettario netto di 10.000,00
Euro e, da parte della SI.ra , la rinuncia ad impugnare il licenziamento CP_2
e l'accettazione del pagamento rateale delle sue residue competenze.
3.3. Nei documenti sottoscritti dalle parti non vi è alcun richiamo alla definizione della SI.ra come trasfertista, alla struttura della retribuzione e in par- CP_2
ticolare alla qualificazione del compenso aggiuntivo riconosciuto alla lavora-
trice come indennità di trasfertistmo (piuttosto che come retribuzione ordina-
ria), alla posizione previdenziale della dipendente (peraltro indisponibile) e alla quantificazione del trattamento di fine rapporto.
E' escluso pertanto che l'accordo oggetto di esame possa essere interpretato come transazione generale e quindi comprensiva anche dei diritti azionati in questa causa.
Pag.13 4. Con l'ultimo motivo di impugnazione P&N deduce che il Tribunale di Udine
ha erroneamente quantificato i suoi debiti nei confronti dell' e della SI.ra CP_3
CP_2
4.1. Quanto al credito dell'Istituto previdenziale la società appellante afferma che esso è stato erroneamente determinato senza tenere conto del fatto che durante i periodi di Cassa Integrazione l'indennità di trasfertismo (anche se qualificata come superminimo) non era dovuta.
4.1.1. L'affermazione è smentita dal conteggio prodotto dalla ricorrente (cui il Giu-
dice di primo grado si è attenuto): dall'esame del documento risulta infatti chiaramente che, nei mesi in cui si è verificata la sospensione dal lavoro, è
stato detratto l'importo della retribuzione non dovuta, calcolato moltiplicando il numero di ore di sospensione di ciascun mese per la paga oraria corretta-
mente quantificata (sulla base della retribuzione comprensiva del supermini-
mo) in Euro [7.071,42 / 173 =] 40,87526.
4.2. Quanto al trattamento di fine rapporto erogato dal datore di lavoro, sul relativo calcolo non incide la Cassa Integrazione, come prevede l'art.2120 comma 3
c.c. ("In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno
per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retri-
buzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgi-
mento del rapporto di lavoro"); in questo senso, del resto, si è già pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità8.
Parte 5. L'appello proposto da va quindi integralmente respinto.
Pag.14 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da già e contro la sentenza Parte_1 Pt_2 Parte_2
del Tribunale di Udine n.314/2024 di data 8/10/2024 che per l'effetto integralmente conferma;
condanna la società appellante a rifondere alle parti appellate anche le spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per CP_2
e in Euro 3.291,00 per l' , oltre spese generali nella misura massima di tarif-
[...] CP_3
fa IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 13/3/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La declaratoria della 8a categoria così recita: "Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 7a categoria ed a possedere notevole espe- rienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordi- namento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali della azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali"; nella 7a categoria sono inquadrati "i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità pro- fessionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite". 4 che erano, secondo quanto affermato da P&N: MOOIE OGEN di Schangen in Olanda, CP_4 di Greve in Danimarca, MAC & PURE EYEWEAR di Burford in Inghilterra, KOKKORIS
[...] OPTICS di in Grecia, Q OTTICA LLC di OC AT (Stati Uniti), STUDIO OPTIX di New Per_2 York, FRAMES & MORE di DB (Germania). 5 e cioè, sempre secondo la prospettazione di P&N: a Shanghai, MIDO a Persona_4 Milano, VISION EXPO NEW YORK di New York, EXPO OPTICAL BRAZIL, OPTI di Stoccarda,
SILMO a Parigi, OPTICAL LONDON a Londra, HKTDC HONG KONG OPTICAL FAIR ad Hong Kong. 6 La funzione direttiva e di coordinamento della SI.ra è stata confermata dalle testi CP_2 Tes_1 ("confermo che tra le mansioni della ricorrente c'era quella di coordinare l'area vendite e in particolare di coordinare le colleghe , e;
la ricorrente Persona_5 Persona_6 Persona_7 coordinava anche me. La SI.ra era la responsabile delle vendite e viaggiava in Europa e nel Tes_2 mondo per recarsi a fiere e esposizioni. Io la vidi sempre fare tali mansioni") e ("Confermo Tes_2 che la ricorrente doveva coordinare l'area vendita e in particolare me, la e la ON. E in Per_3 realtà la ricorrente coordinava tutte le persone dell'ufficio e non solo l'area vendite. Preciso, inoltre, che io sono stata assunta fin dall'inizio con le mansioni di responsabile vendite con il compito di viaggiare e recarsi a fiere e meeting in tutta Europa e nel mondo. Io, la e la ON eravamo Per_3 le tre addette dell'ufficio commerciale"). 7 Nel messaggio così si legge: "Non credo possa essere utilizzata questa formula perchè in quel caso la formulazione dell'indennità di trasferta corrispondeva in Area98 ad una totale mia libertà di ge- stione di orari e presenze fisiche in azienda non essendo indispensabile una presenza fisica in un solo ed unico posto di lavoro su base quotidiana, condizione non possibile in vista la mia mansio- Pt_2 ne." 8 "In breve, dunque, la collocazione del prestatore di lavoro in cassa integrazione non incide sul computo del trattamento di fine rapporto: e ciò perché con la cassa integrazione il rapporto di lavoro prosegue, sebbene le obbligazioni delle parti entrino in una situazione di quiescenza. Il prestatore di lavoro assoggettato a cassa integrazione, in definitiva, una volta sopravvenuta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, percepirà il medesimo trattamento di fine rapporto che avrebbe percepito se la cassa integrazione non vi fosse stata" (così, in motivazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17501 del 04/07/2018; in questo senso anche Sez. L, Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022).