TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 664/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Rosa e Aniello Langella, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Arzano, alla via Livorno I Traversa n. 1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gagliano, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Borgaro Torinese, alla via Costituente n. 5
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.1.2023, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (in Arzano, il 22.6.2006), e che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa depositato in data 27.7.2020, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, il Collegio, su concorde richiesta delle parti e su parere favorevole del Pubblico Ministero, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, depositata in data 28.3.2024. All'udienza del 10.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, nei termini di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, quali provvedimenti accessori del divorzio già pronunciato con sentenza non definitiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 664/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Rosa e Aniello Langella, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Arzano, alla via Livorno I Traversa n. 1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gagliano, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Borgaro Torinese, alla via Costituente n. 5
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.1.2023, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (in Arzano, il 22.6.2006), e che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa depositato in data 27.7.2020, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, il Collegio, su concorde richiesta delle parti e su parere favorevole del Pubblico Ministero, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, depositata in data 28.3.2024. All'udienza del 10.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, nei termini di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, quali provvedimenti accessori del divorzio già pronunciato con sentenza non definitiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro