Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2157 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato NORIS MORANDI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per il ricorrente (v. nota scritta depositata per l'udienza cartolare dell'11/2/2025):
“- confermare l'attuale regime di affidamento del figlio minore nonché la sua Per_1
attuale regolamentazione, ovvero: affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi Per_1
1
Mantenere la residenza del minore presso l'abitazione familiare sita in Firenze, via
Malcontenti 1, con la previsione di tempi di permanenza paritari del minore con entrambi i genitori, ed in particolare: il lunedì mattina il genitore con cui il minore ha trascorso la settimana lo accompagnerà a scuola e l'altro genitore lo andrà a prendere all'uscita pomeridiana da scuola e trascorrerà con lui l'intera settimana ed il fine settimana, riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina successivo. Nel periodo estivo il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di almeno Per_1
due settimane consecutive, da comunicarsi ogni anno non oltre la fine del calendario scolastico. trascorrerà il giorno di Natale e quello di Santo ST con un genitore, e il Per_1
giorno di Capodanno e della Befana con l'altro genitore, da alternarsi di anno in anno, mentre trascorrerà con il genitore con cui pernotta gli altri ponti annuali;
- ridurre l'assegno di mantenimento ordinario previsto in favore del figlio minore in ragione delle circostanze menzionate, prevedendo che il sig. Per_1 Pt_1
corrisponda mensilmente alla sig.ra un importo mensile pari ad euro 150,00, o CP_1
altra somma ritenuta di giustizia, comunque inferiore a euro 300,00 mensili;
- disporre che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , la Controparte_1 quale è rimasta contumace.
2 1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di divorzio, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dalla coppia è nato il figlio in data 1/8/2008, il quale Per_1
frequenta i genitori con modalità paritetiche. deve restare affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, come richiesto dallo Per_1
stesso ricorrente, non essendovi ragioni per deflettere dal regime (già previsto anche nella sentenza di separazione) che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare.
2. Il figlio manterrà la residenza presso l'abitazione familiare ubicata in Firenze, via
Malcontenti 1, dove abita con la madre, e continuerà a frequentare i genitori con tempi paritari, in conformità ai desideri espressi dallo stesso minore durante l'audizione espletata all'udienza del 24/1/2025.
In particolare, starà con i genitori a settimane alterne, con scambio il giorno di Per_1
lunedì; pertanto, il lunedì mattina, il genitore con cui il minore ha trascorso la settimana lo accompagnerà a scuola, mentre l'altro genitore lo andrà a prendere all'uscita pomeridiana da scuola e trascorrerà con lui l'intera settimana ed il fine settimana, riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina successivo.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di almeno due settimane consecutive, che le parti dovranno tra loro concordare ogni anno non oltre la fine del calendario scolastico.
Risulta conforme al principio di bigenitorialità prevedere, come richiesto dal ricorrente, che trascorra il giorno di Natale e quello di Santo ST con un genitore, e il Per_1
giorno di Capodanno e di EP con l'altro genitore, alternando di anno in anno;
alternerà poi di anno in anno il giorno di Pasqua tra i genitori, e trascorrerà i Per_1
ponti annuali con il genitore con cui pernotta.
3. In merito agli aspetti economici, occorre premettere che la sentenza di separazione aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla un Parte_1 CP_1 assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario di e un assegno di Per_1 separazione di € 200,00 mensili, essendo il dipendente dell'Esercito, mentre la Pt_1
moglie aveva avuto nel tempo soltanto occupazioni lavorative precarie.
Attualmente, il ricorrente ha un reddito netto di circa € 26.000,00 annui (v. dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 per l'anno 2023), ma è gravato da una trattenuta sullo stipendio di € 500,00 mensili, circostanza che riduce la busta paga a
3 circa € 1.500,00-1.600,00 mensili, importo con il quale egli deve versare la rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura e il canone di locazione dell'immobile ove abita (€ 550,00 mensili), oltre che mantenere in via diretta nel Per_1
tempo (paritario tra i genitori) che il minore trascorre con lui.
Tenuto conto delle spese dalle quali il padre è gravato e dei tempi paritari di permanenza del figlio presso i genitori, valutato che la madre ha capacità di lavoro, percepisce attualmente il reddito di inclusione nella misura di € 275,00 mensili (v. documentazione pervenuta da INPS), e non si è costituita in giudizio al fine di richiedere un assegno divorzile (circostanza che costituisce sintomo di capacità reddituale), il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno periodico di € 150,00 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da marzo 2026.
Le spese straordinarie necessarie per – per la regolamentazione delle quali si Per_1 rinvia alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 – dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori.
4. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, la quale, rimanendo contumace, non ha ostacolato la pronta definizione del procedimento, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone che resti affidato ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_1
- manterrà la residenza presso l'abitazione familiare ubicata in Firenze, via Per_1
Malcontenti 1, e frequenterà i genitori a settimane alterne, con scambio il giorno di lunedì; in particolare, il lunedì mattina, il genitore con cui il minore ha trascorso la settimana lo accompagnerà a scuola, mentre l'altro genitore lo andrà a prendere all'uscita pomeridiana da scuola e trascorrerà con lui l'intera settimana ed il fine settimana, riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina successivo;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di almeno due settimane consecutive, che le parti dovranno tra loro concordare ogni anno non oltre la fine del calendario scolastico;
4 inoltre, trascorrerà il giorno di Natale e quello di Santo ST con un genitore, Per_1
e il giorno di Capodanno e di EP con l'altro genitore, alternando di anno in anno;
alternerà poi di anno in anno il giorno di Pasqua tra i genitori, e trascorrerà i ponti annuali con il genitore con cui pernotta;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per Cosmo a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/2/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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