Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 15650/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BIANCIOTTO SABRINA, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell che la rappresenta e difende in CP Parte_2 virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, in via principale:
-disporre la revisione delle condizioni della sentenza n. 3098/17 pubblicata il 12.06.2017, R.G. 6425/2016, dal Tribunale Ordinario di Torino, nella parte in cui prevede il contributo al mantenimento a favore di , CP
-disporre, a partire dalla data dell'istanza di revisione (06.09.2023), la riduzione del contributo al mantenimento a favore della sig.ra nella misura non superiore ad € 500,00 mensili o CP altra somma che il Giudice riterrà equa;
-disporre a partire dal 01.06.2026 (data in cui la sig.ra percepirà la pensione), la CP revoca del contributo al mantenimento a favore della sig.ra posto a carico del sig. CP
. Parte_1
-Respingere la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta.
-Si insta affinché il Tribunale adito, Voglia ordinare alla Polizia Tributaria di disporre indagini svolte a: a) accertare l'effettivo tenore di vita della sig.ra ; b) acquisire informazioni CP specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate-servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti assicurativi, bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti da
[...]
sia personalmente, che quale cointestataria, che quale semplice delegata da soggetti terzi CP ed in particolare dei figli: e;
d) acquisire informazioni specifiche Controparte_2 Controparte_3 in merito alla consistenza dei depositi bancari intestati e/o cointestati, di cui al punto precedente, nel triennio precedente alla data odierna;
e) verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale da parte di di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito CP collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi. Con espressa facoltà di: 1) accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155 quinquies disp. att. Cpc;
2) accedere alle informazioni comunicate all' . Controparte_4
-In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Per parte resistente: Voglia l'On.le Tribunale adito, in via preliminare e nel merito
= Respingere la domanda di revoca del contributo al mantenimento a favore della sig.ra CP decorrente dalla data in cui ella percepirà la pensione, in quanto infondata per indeterminatezza della domanda ed essendo un diritto condizionato non disponibile dal ricorrente;
in via riconvenzionale = confermare le condizioni della sentenza n. 3098/2017 emessa il 12.06.2017 dal Tribunale di Torino disponendo che il sig. continui a versare alla sig. Parte_1 [...]
, quale contributo al suo mantenimento, la somma di € 1.500,00 mensili, somma rivalutata CP nel mese di gennaio 2024 ed ammontante attualmente ad € 1.779,85 o veriore accertanda dal Tribunale in corso di causa da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di gennaio 2025; in via istruttoria = Voglia il Tribunale ordinare alla Polizia Tributaria di 1) disporre indagini sull'effettivo tenore di vita del sig. – stante le uscite con la Carta di credito di circa € Pt_1 2.000/5000 mensili – 2) verificare l'effettiva fatturazione dell'attività svolta come agopuntore, esercitata presso il proprio studio medico, per ammissione dello stesso in sede di udienza del Pt_1 19.02.24 3) acquisire dall'Agenzia delle Entrate le informazioni specifiche sulla consistenza finanziaria del dott. i capitali investiti e movimentati su conti correnti a suo nome o dove Pt_1 egli possa operare con delega, anche a seguito di intervenute successioni ereditarie delle quali si chiede la produzione in giudizio nonché verificare l'eventuale cointestazione di conti correnti con soggetti terzi;
= Voglia il Tribunale ordinare al sig. di produrre in giudizio copia dell'assegno Pt_1 bancario di € 100.000 emesso il 01.06.22 nonché gli estratti conto relativi alle movimentazioni effettuate con la Visa Card negli ultimi 3 anni;
= Voglia il Tribunale ordinare al sig. di Pt_1 produrre in giudizio le fatture emesse per le prestazioni rese quali agopuntore;
= Voglia il Tribunale disporre l'ammissione dei mezzi di prova come segue e che ivi si richiama e riporta per mera comodità di lettura: - Documenti prodotti (la numerazione segue quella di cui alla comparsa di costituzione e risposta): − doc. da 1 a 22 - depositati con la comparsa di costituzione risposta 12.02.24; − depositati in via telematica con la presente memoria istruttoria − doc. n. 23 – incarico Controparte_5
− doc. n. 24 – Listini prodotti − doc. n. 25 – Estratto Visa anno 2021Rossi − doc. n. 26 – CP_5 Estratto Visa anno 2022 − doc. n. 27 – estratto Visa anno 2023 − doc. n. 28 Conteggi − CP CP doc. n. 29 - Pec avv. / Agenzia Entrate del 12.01.24 − doc. n. 30 – Pec avv. / agenzia Pt_2 Pt_2
Entrate del 21.02.24 − doc. n. 31 – Pec Agenzia Entrate / avv. del 25.01.24; doc. n. 32 – Pt_2 Riepilogo imposte - Prova per INTERPELLO del sig. sul capitolo 11) della presente CP Pt_1 memoria, nonché PROVA TESTIMONIALE sui capi 3) 5) e 8) della presente memoria istruttoria (suddivisi per argomento) nonché le prove documentali di cui si chiede l'ammissione (=doc. da n. 1 a 32) sui capi 1) 2) 3) 4) 6) 7) 9) 10) 12) e 13) anche in materia contraria. A) Sull'allegazione relativa alla situazione patrimoniale della sig.ra 1) VERO CHE la sig.ra è disoccupata e CP CP percepisce unicamente l'assegno divorzile da parte del sig. nonché il canone di locazione di Pt_1
€ 150,00 mensili relativi all'alloggio locato al figlio , come si evince dagli estratti del c/c CP_2 prodotti (=doc. n.14) 2) VERO CHE la sig.ra non è più collocabile nel mondo del CP lavoro avendo 65 anni e dovrebbe maturare il diritto alla pensione di vecchiaia solo con decorrenza dal 01.06.26, come risulta dall'estratto contributivo INPS prodotto (=doc n. 20). 3) VERO CHE il figlio della sig.ra , è incaricato alle vendite a domicilio dei prodotti CP Controparte_2 CP_5 ed utilizza, per l'acquisto degli stessi, la carta di credito della sig.ra come risulta dall'incarico CP del 21.03.18 che si produce (=doc. n. 23), essendo egli sprovvisto di carta di credito ( Persona_1
). 4) VERO CHE gli importi dei prodotti sono stabiliti dal listino che si produce
[...] CP_5 (=doc. n.24). 5) VERO CHE la sig.ra utilizza i prodotti per consumo personale e della CP CP_5 propria famiglia ( ). 6) VERO CHE il sig. rivende prodotti Persona_2 Controparte_2 per la cura della persona di marchio che vengono pagati dai terzi con bonifici sul conto CP_5 corrente della sig.ra che, a sua volta, li acquista con la propria carta di credito, come risulta CP dagli estratti della carta Visa che si producono, in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023 (=doc. nn. 25-26- 27). 7) VERO CHE il sig. percepisce all'incirca € 59,00 mensili di “utile” Controparte_2 dalla vendita dei prodotti , come emerge dai conteggi che si allegano (=doc. n. 28), effettuati CP_5 sulla media degli ultimi 3 anni. 8) VERO CHE le somme considerate “utili” vengono lasciate da nella disponibilità della sig.ra (TESTE ). 9) VERO CHE la Controparte_2 CP Controparte_2 sig.ra nel corso degli anni successivi alla separazione, ha disinvestito parte dei propri CP investimenti (=doc. n. 17), prima ammontanti ad € 36.000 ed oggi ammontanti complessivamente ad
€ 23.668 (=doc. n. 19). 10) VERO CHE la sig.ra ha chiesto all'Agenzia delle Entrate l'accesso CP agli atti facenti capo al sig. con pec del 12.01.24 e del 22.02.24 (=doc. nn. 29-30) ottenendo Pt_1 come riscontro la comunicazione pec del 25.01.24 (=doc. n. 31) e, a tutt'oggi, non è stata fornita l'autorizzazione all'accesso. B) Sulla situazione patrimoniale e reddituale del sig. 11) VERO Pt_1 CHE il dott. svolge anche l'attività di agopuntore presso il proprio studio medico sito in Pt_1
Piazza Guglielmone – Pinerolo, ove riceve su appuntamento cinque giorni alla settimana e per la quale percepisce un compenso ( . 12) VERO CHE il sig. ha un tenore Parte_3 Pt_1 di vita elevato avendo sostenuto la spesa annuale di € 25.686,00 con la carta di credito Visa nell'anno 2023 (cfr doc. n. 19 ctp) e la somma di € 38.388,70 nell'anno 2022 (cfr doc. n. 18 ctp). 13) VERO CHE i contributi versati dal dott. a favore dello studio medico sono al medesimo Pt_1 CP_6 corrisposti dall'ASL TO3, in modo analogo a qunato avveniva all'epoca del divorzio, come emerge dai cedolini paga prodotti dalla difesa avversaria e dalle ricevute emesse dallo studio medico
[...]
(cfr doc. nn. 25-26 ctp). CP_6
Con il favore delle spese.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3098/2017 del 24/05/2017 il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 07/09/2023, adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo la revisione della sentenza di divorzio in punto contributo al mantenimento in favore della resistente nella misura non superiore ad € 500,00 mensili;
domandava, inoltre, di disporre la revoca del contributo al mantenimento a far data dal percepimento della pensione di parte avversaria formulando, altresì, istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/02/2024 parte resistente si costituiva in giudizio, contestando le ricostruzioni di parte ricorrente domandando, di conseguenza, il rigetto delle domande ex adverso formulate e la conferma delle condizioni della sentenza di divorzio presentando, altresì, istanze istruttorie.
Le parti ritualmente facevano pervenire le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 14/03/2024 le parti comparivano e venivano ascoltate personalmente. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione in punto assegno divorzile formulano una proposta transattiva che veniva accettata solo da parte ricorrente;
gli avvocati delle parti presentavano istanze ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 02/04/2024 il G.I., a scioglimento della riserva assunta, ritenuta matura la causa per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30/09/2024 le parti precisavano le loro conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, alla luce della documentazione prodotta dalle parti.
Ciò precisato, occorre pertanto operare un raffronto tra la situazione delle parti al momento del divorzio e quella attuale.
Il Collegio ritiene che debbano essere confermate le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 3098/2017 emessa il 12.6.2017 del Tribunale di Torino, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni economiche dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono state da parte ricorrente, nel presente giudizio, dedotti e provati fatti e circostanze nuove sopravvenute tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni. A mente dell'art. 473 bis 29 c.p.c., infatti, devono sopravvenire “giustificati motivi” per richiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Nel caso in esame, il ricorrente per l'anno 2023, come da cedolini ASL prodotti, ha percepito uno stipendio annuo di 72.041,92 euro che, come dallo stesso dichiarato nell'udienza del 14.3.2024
“rispetto al 2017, il mio stipendio non è assolutamente cambiato”, risulta in linea con i redditi presi in considerazione all'epoca del divorzio.
Se si comparano infatti le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2017, 2020, 2021, 2022 e 2023 emerge che, fatta eccezione per l'anno 2022 nel quale il reddito del ricorrente si è ridotto a 29.467,00 euro -e ciò nonostante il ricorrente ha continuato a corrispondere l'assegno divorzile-, negli altri anni il reddito si è mantenuto pressoché invariato ( nel 2017 - anno del divorzio
- era pari a 78.000 euro;
nel 2020 pari a 97.000 euro;
nel 2021 pari ad 89.000 euro;
nel 2023 dall'analisi dei cedolini risulta pari a 86.000 euro). Inoltre, dall'analisi degli estratti conto bancari degli anni 2021, 2022 e 2023 si evidenziano prelievi per importi consistenti tali da far dedurre che il ricorrente ha uno stile di vita elevato e può affrontare esborsi di non poco momento. Non rilevano le circostanze evidenziate da parte ricorrente della breve durata del matrimonio (6 anni), la non contribuzione alla formazione del patrimonio comune da parte della resistente né la possibilità per la resistente di procurarsi autonomamente mezzi adeguati di sostentamento, in quanto circostanze già valutate al momento del divorzio.
Di contro dalla documentazione fiscale e bancaria prodotta da parte resistente si evince che negli anni 2020, 2021 e 2022 il reddito della sig.ra è pari a 18.000 euro annui e unica fonte di CP reddito è rappresentata dall'assegno versato dal ricorrente e dal canone di locazione versato dal figlio
, pari a 150,00 euro mensili. La resistente conduce in locazione, dal 2015, l'immobile di via CP_2
Porro 27 in Pinerolo per un canone mensile di 600,00 euro. Gli incassi per la vendita dei prodotti naturali ” ammontano a poche centinaia di euro annui. CP_5
Le condizioni reddituali delle parti pertanto non appaiono mutate rispetto all'epoca della pronuncia del divorzio, né la circostanza futura ed indeterminata allo stato, dedotta dal ricorrente, che la sig.ra nell'anno 2026 percepirà la pensione di vecchiaia (e che lo stesso ricorrente a far data CP dal 1.6.2027 andrà in pensionamento) può essere motivo di revisione dell'importo dell'assegno divorzile.
In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/05/2022, n.14162).
La domanda del ricorrente deve pertanto essere rigettata, confermando le statuizioni relative al contributo al mantenimento della sig.ra di cui alla sentenza di divorzio n. 3098/2017 CP del 12.6.2017.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della domanda, della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa
Fase studio € 850,50
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,5 Totale € 3.808,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda di parte ricorrente.
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza di divorzio n. 3098/2017 pubblicata il 12.6.2017. CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida, per il loro Parte_1 CP intero ammontare, in complessivi € 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 29.11.2024 Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento