Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2025, proposto da
TO PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni PA, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pasubio 6;
contro
Comando Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
CA BU, ES NE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Corpo Nazionale dei VV.FF. – Comando Provinciale di Catania sull’stanza di accesso del 17 aprile 2025 con la nota di carattere meramente soprassessorio prot. n. 13423 del 13 maggio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Vigili del Fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AG LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere proprietario di un immobile censito al Catasto del territorio del Comune di San Gregorio di Catania al Foglio 4, part. nn. 581-584-718.
A seguito di un incendio verificatosi in data 2 luglio 2022, il proprietario del fondo limitrofo al suddetto immobile lo ha citato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania per ottenere il risarcimento dei danni subiti, asseritamente causati dal suddetto incendio, propagato attraverso la sua proprietà.
Intendendo difendersi in giudizio, con istanza del 17 aprile 2025, ha chiesto al Comando Provinciale il rilascio: 1) degli atti redatti da detto Comando, ove, nel corso del predetto evento, fossero state coinvolte dal fuoco aree del territorio coperte da vegetazione non boschiva ; 2) del documento del registrato sonoro della richiedente aiuto l’intervento dei VV.FF., BU CA, residente in [...].
Con nota del 13 maggio 2025, l’amministrazione si è riservata di decidere sulla richiesta ostensione del file audio dopo aver acquisito apposito parere dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con successiva nota del 14 maggio 2025, pur trasmettendo le richieste schede di intervento, ha omesso di precisare se nell’incendio fossero state coinvolte aree coperte da vegetazione non boschiva.
2. Con ricorso notificato il 16 giugno 2025 il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del parziale silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso del 17 aprile 2025 contestando il carattere meramente soprassessorio della nota del 13 maggio 2025.
3. Il 10 luglio 2025 si è costituito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania eccependo:
- in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso con il quale è impugnata la nota del 13 maggio 2025, di sostanziale diniego del diritto di accesso;
- in subordine, l’infondatezza del ricorso atteso che in data 29 maggio 2025 sono state inoltrate al ricorrente le schede relative all’intervento identificato al numero 6756 e in data 14 maggio 2025 sono state inoltrate le schede relative all’intervento indentificato al numero 6765.
4. Con memoria depositata il 20 ottobre 2025 il ricorrente ha replicato all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Avvocatura evidenziando che con la nota del 13 maggio 2025 l’amministrazione non ha negato l’accesso, ma lo ha posticipato in attesa dell’acquisizione del parere legale.
Ha rappresentato, altresì, che con successiva nota del 23 luglio 2025, il Comando dei Vigili del Fuoco di Catania ha implicitamente accolto l’istanza di accesso, trasmettendo un file audio che, tuttavia, per mero errore, corrisponde ad un diverso intervento.
A seguito della segnalazione dell’erronea trasmissione, con nota del 22 settembre 2025, l’amministrazione resistente ha ritenuto di non trasmettere quanto richiesto in attesa della definizione della controversia.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 ottobre 2025 il ricorrente ha impugnato tale nota.
Dato atto della piena soddisfazione del suo interesse con riferimento alle schede di intervento… avendo l’Amministrazione provveduto alla trasmissione dei relativi documenti, così adempiendo – seppure tardivamente – all’obbligo di ostensione , ha dedotto l’illegittimità della nota impugnata sotto il profilo della violazione degli articoli 1 commi 1 e 2, e 24, comma 7, della legge n. 241/90.
La condotta dell’amministrazione sarebbe contraddittoria in quanto la stessa, pur avendo implicitamente accolto l’istanza di accesso, si è rifiutata, poi, di trasmettere il file audio corretto, motivando tale diniego con la pendenza del giudizio.
Il diniego risulta, pertanto, del tutto immotivato ed ingiustificato.
6. All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene preliminarmente il Collegio che non sia fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale.
Con la nota del 13 maggio 2025, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania non ha, invero, negato l’accesso al file audio, ma, pur rappresentando la ritualità dell’istanza di accesso, ha ritenuto di dover posticipare ogni decisione in merito alla stessa alla acquisizione di apposito parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Si tratta, pertanto, di un atto endo-procedimentale privo di autonoma e immediata lesività e, in quanto tale, non immediatamente impugnabile.
L’eccezione di tardività del ricorso è, pertanto, destituita di fondamento.
8. Ciò premesso, emerge dagli atti di causa che la pretesa di parte ricorrente è stata parzialmente soddisfatta con la trasmissione delle schede di intervento relative all’incendio divampato il 2 luglio 2022 nel Comune di San Gregorio di Catania.
Deve essere dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere, ai sensi del comma 5 dell’art. 34 cpa, con riferimento all’istanza avente ad oggetto il rilascio delle suddette schede di intervento.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono, per il resto, fondati e devono essere accolti, non avendo la resistente amministrazione provveduto a trasmettere il file audio della richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco da parte della signora BU, anch’esso oggetto dell’istanza di accesso del 17 aprile 2025.
Nonostante sia ampiamente decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 25 della legge n. 241/90, l’Amministrazione intimata ha omesso di trasmettere al ricorrente quanto richiesto, senza indicare le ragioni del diniego.
Deve al riguardo osservarsi come la pendenza dell’odierno giudizio (v. nota del 22 settembre 2025 impugnata con i motivi aggiunti) non può costituire motivazione idonea a sorreggere il diniego di accesso o comunque il suo differimento.
Parte ricorrente ha dimostrato, altresì, di avere un interesse diretto, attuale e concreto ad ottenere il rilascio di quanto richiesto con la suddetta istanza di accesso in vista della tutela in giudizio della propria posizione giuridica soggettiva.
Il ricorso deve essere, pertanto, per questa parte accolto con la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di consentire l’accesso del ricorrente al file audio richiesto con l’istanza del 17 aprile 2025, con conseguente rilascio dello stesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al rilascio di copia delle schede di intervento relative all’incendio divampato il 2 luglio 2022;
- li accoglie per il resto e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente di accedere al file audio della richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco da parte della signora BU, oggetto dell’istanza del 17 aprile 2025, e ordina al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’esibizione e la consegna del suddetto file audio entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad opera di parte ricorrente, se anteriore, della presente sentenza;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ IA SA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AG LA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG LA LL | AZ IA SA |
IL SEGRETARIO