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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 239/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
G. Verdi 7, EL PO di GO (ME), presso lo studio dell'Avv.
TI TT che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), in proprio e n.q. di eredi di (c.f. C.F._4 Persona_1 [...]
), elettiv.te domiciliati in Via Umberto I 128, EL C.F._5
PO di GO (ME), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campo che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (appello avverso la sentenza n. 811/23 R.S. del Tribunale di
EL PO di GO).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 811/23 R.S. con la quale il Tribunale di
EL PO di GO aveva accolto la domanda proposta da CP_1
e , tutti in proprio e n.q. Controparte_2 Controparte_2 di eredi della madre ed aveva, per l'effetto, Persona_1 dichiara(to) la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento olografo di
pubblicato in data 19.07.2012, repertorio 65848, Persona_2 raccolta 16895, registrato in data 24.07.2012 al n. 1330 serie 1T; dichiara(to) aperta la successione legittima di nato a [...]_2
P.G. il 10/03/1929 e deceduto il 9/07/2012 a favore degli eredi legittimi;
dichiara(to) l'indegnità a succedere di , nato il Parte_1
20/09/1962 a EL PO di GO, a nato a [...]
EL P.G. il 10/03/1929 e deceduto il 9/07/2012; rigetta(to) la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da;
Parte_1 condanna(to) al pagamento in favore degli attori delle Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in euro 464,45 per spese vive e euro
6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo in via definitiva a carico di le spese di Parte_1
CTU liquidate in corso di causa con separato decreto.
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato la falsità del testamento di solo sulla scorta della c.t.u., le cui risultanze erano Persona_2 state contestate dal così di fatto invertendo l'onere probatorio gravante Pt_1 sugli attori. Ha quindi insistito nella richiesta di rinnovo della c.t.u., già formulata in primo grado, anche avuto riguardo alle difformi conclusioni della consulenza disposta dal P.M. nel procedimento penale a carico del su denuncia degli Pt_1 odierni appellati, consulenza che aveva accertato la genuinità della scheda testamentaria in esame. L'appellante ha lamentato l'acritica adesione da parte del
Tribunale alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., senza motivare in ordine alla infondatezza dei rilievi svolti dal c.t.p. del al contrario, la correttezza dei Pt_1 rilievi formulati dal c.t.p. troverebbe conferma nelle argomentazioni esposte dal consulente nominato nel procedimento penale a carico del ampiamente Pt_1
2 riportate nell'atto di appello. L'appellante ha quindi rinnovato le richieste istruttorie già articolate nel giudizio di primo grado;
ha dedotto l'erroneità della declaratoria di indegnità a succedere ed ha insistito nell'accoglimento delle proprie difese.
Con il secondo motivo di gravame il ha contestato la Pt_1 regolamentazione delle spese, ivi comprese le spese di c.t.u., chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, le stesse venissero poste a carico dei Per_2
e , CP_1 Controparte_2 Controparte_2 in proprio e n.q. di eredi della madre costituendosi, Persona_1 hanno contestato la fondatezza delle doglianze svolte dal hanno ribadito Pt_1 la correttezza delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato dott.ssa , Per_3 evidenziando piuttosto che la consulenza disposta dal P.M. nell'ambito del procedimento penale a carico dell'appellante era stata redatta dal prof. Per_4
, padre del consulente di parte nominato dal nel giudizio civile.
[...] Pt_1
In ogni caso, la c.t.u. dott.ssa aveva ampiamente motivato le proprie Per_3 conclusioni, rispondendo in modo chiaro ed esaustivo ai rilievi svolti dal c.t. di parte convenuta sicchè alcuna censura poteva muoversi al Tribunale di EL
P.G. che aveva ritenuto di uniformarsi alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., come detto, ampiamente argomentate. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto del gravame.
Il primo motivo di appello deve ritenersi infondato.
Il ha lamentato l'acritica adesione da parte del giudice di prime cure Pt_1 alle conclusioni della c.t.u. grafologica espletata dalla dott.ssa senza Per_3 prendere idonea posizione sulle specifiche critiche mosse alla suddetta c.t.u. (pag.
19 atto di appello).
La S.C. ha affermato che se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria
3 adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. Civ. Sez.
1, 6 giugno 2024 n. 15804; Cass. Civ. Sez. 1, 20 novembre 2023 n. 32069).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha risposto ai rilievi svolti dal c.t. di parte convenuta, odierno appellante, in modo chiaro ed esaustivo;
non pare alla Corte che il c.t.u. si sia lasciato fin troppo “influenzare” dalla perizia di parte, a firma del prof. , depositata dagli attori (pag. 22 atto di appello), avendo il c.t.u. Per_5 semplicemente raggiunto le medesime conclusioni rassegnate dal c.t. di parte attrice sulla scorta di argomentazioni ampiamente illustrate nella relazione.
Il c.t.u. (cfr. pagg. 40 e ss. della relazione) ha confutato in modo puntuale tutte le censure svolte dal c.t. di parte convenuta: ha evidenziato la corretta esecuzione delle riproduzioni fotografiche dei documenti;
in ordine al dedotto mancato esame grafoscopico, ha precisato di avere eseguito sia l'indagine per trasparenza che quella con luce radente;
riguardo al contestato aspetto metodologico, ha chiarito di aver associato il metodo grafonomico a quello grafologico, così garantendo la scientificità delle procedure di ispezione e confronto adottate. Ha indicato in modo accurato gli elementi posti a base della ritenuta non autenticità della scheda testamentaria e, in particolar modo, della redazione dello stesso con scrittura a mano guidata.
Deve escludersi, pertanto, che il Tribunale, a fronte dei rilievi formulati alla c.t.u., avesse un onere motivazionale ulteriore rispetto al richiamo alla relazione del consulente che a tali rilievi aveva fornito ampia e motivata risposta.
Anche la circostanza che la c.t.u. dott.ssa abbia considerato tra le Per_3 scritture in comparazione attribuibili al de cuius anche la C10, riferibile secondo il c.t. di parte appellante ad altra mano, non inficia le conclusioni dalla stessa raggiunte in ordine alla non autenticità della scheda testamentaria, avuto riguardo alle numerose sottoscrizioni esaminate dalla dott.ssa , firme la cui autenticità Per_3 risulta pacifica tra le parti e che risultano, in gran parte, essere state apposte in data 25 maggio 2012 (data indicata nel testamento) o a qualche giorno di distanza;
la c.t.u., con dovizia di argomentazioni (cfr. pagg. 21 ss. della relazione), ha evidenziato la mancanza di naturalezza e spontaneità del testamento, rilevabile anche dall'eccessivo indugiare sui singoli grafemi che presentano spesso ritocchi,
4 ripassi, rotture e aggiustamenti vari che provocano solchi e ristagni di inchiostro sul substrato grafico (pag. 35).
L'appellante, al fine di confutare le conclusioni della relazione del c.t.u., ha richiamato le risultanze degli accertamenti peritali svolti dal consulente nominato dalla Procura nell'ambito del procedimento penale a carico del . Pt_1
Anche prescindendo dal rapporto di parentela esistente tra il consulente di parte del in sede civile e il consulente nominato dalla Procura nell'ambito del Pt_1 procedimento penale, pur evidenziato dai si osserva che la consulenza Per_2 redatta dal prof. su incarico del P.M. non fornisce elementi diversi o Per_4 ulteriori rispetto a quelli già esaminati dal c.t.u. dott.ssa e dalla stessa Per_3 valutati anche in sede di risposta alle osservazioni.
Ne deriva, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello con conseguente rigetto anche della censura relativa alla regolamentazione delle spese.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata con condanna dell'appellante al pagamento, a favore degli appellati, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 811/23 R.S. emessa dal
Tribunale di EL PO di GO, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a Parte_1 favore degli appellati, in € 8.000,00 per compensi (€ 1.900,00 fase studio, €
5 1.300,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 3.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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