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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2932/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2932 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, unitamente ma Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. ALESSIA D'ADDARIO e dall'Avv. EMILIANO PORRI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 unitamente ma disgiuntamente, dall'Avv. ALESSIA D'ADDARIO e dall'Avv. EMILIANO PORRI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 12.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 23.05.2021 e che dalla loro unione è nato in [...] il [...] Parte_2 Con provvedimento in data 17.09.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) di
[...] procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 23.05.2021 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 P. 1 Serie – anno 2021. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Parte_2 collocazione prevalente presso la madre, e che il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì di ogni settimana, dall'uscita dalla scuola (o dalle 17 ove non vi fosse scuola) sino alla mattina successiva quando lo riporterà a scuola (o alle 9 presso la madre ove non vi fosse scuola); ed inoltre che il padre potrà tenere il figlio con sé a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita dalla scuola (o dalle 10.00 ove non vi fosse scuola) sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola (o alle 9 presso la madre ove non vi fosse scuola). Salvo diversa comunicazione della madre, il padre preleverà e riporterà il figlio presso l'abitazione della madre stessa (quando non debba farlo presso la scuola). Per le festività natalizie e pasquali, i coniugi chiedono che venga stabilito che il figlio passerà, di anno in anno, i giorni di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore secondo il regime dell'alternanza, precisando inoltre che il genitore con il quale passerà il Natale lascerà che l'altro trascorra con il figlio il 26/12, e così pure per i giorni del 31/12 e del 1/1, nonché di Pasqua e Pasquetta. In ordine alle vacanze estive, sia il padre sia madre avranno la rispettiva facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni, anche consecutivi, previo accordo tra loro relativamente al periodo.
3) il padre, oltre a provvedere al mantenimento diretto del figlio quando questo si troverà presso di lui, paghi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili anno per anno in base all'indice ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come descritte e regolate nelle Linee guida del Consiglio nazionale forense del 29/11/2017, alle quali i genitori ricorrenti dunque rinviano integralmente per la rispettiva qualificazione e regolazione di tali spese.
4) i coniugi hanno convenuto che il godimento della casa familiare, posta in Rosignano Marittimo (LI) via per Rosignano n. 15 lett. B, è attribuito esclusivamente a Parte_1 che è comunque l'unica conduttrice nel rapporto di locazione avente a oggetto tale immobile e sorto con contratto di locazione sottoscritto con il locatore Parte_3 il 1/2/2020, e che il marito ha già abbandonato tale abitazione con ogni suo bene ed effetto personale.
5) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e che comunque rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento tra loro, e che si prestano reciproco consenso in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di altro documento equipollente, ove necessario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2932 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, unitamente ma Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. ALESSIA D'ADDARIO e dall'Avv. EMILIANO PORRI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 unitamente ma disgiuntamente, dall'Avv. ALESSIA D'ADDARIO e dall'Avv. EMILIANO PORRI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 12.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 23.05.2021 e che dalla loro unione è nato in [...] il [...] Parte_2 Con provvedimento in data 17.09.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) di
[...] procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 23.05.2021 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 P. 1 Serie – anno 2021. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Parte_2 collocazione prevalente presso la madre, e che il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì di ogni settimana, dall'uscita dalla scuola (o dalle 17 ove non vi fosse scuola) sino alla mattina successiva quando lo riporterà a scuola (o alle 9 presso la madre ove non vi fosse scuola); ed inoltre che il padre potrà tenere il figlio con sé a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita dalla scuola (o dalle 10.00 ove non vi fosse scuola) sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola (o alle 9 presso la madre ove non vi fosse scuola). Salvo diversa comunicazione della madre, il padre preleverà e riporterà il figlio presso l'abitazione della madre stessa (quando non debba farlo presso la scuola). Per le festività natalizie e pasquali, i coniugi chiedono che venga stabilito che il figlio passerà, di anno in anno, i giorni di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore secondo il regime dell'alternanza, precisando inoltre che il genitore con il quale passerà il Natale lascerà che l'altro trascorra con il figlio il 26/12, e così pure per i giorni del 31/12 e del 1/1, nonché di Pasqua e Pasquetta. In ordine alle vacanze estive, sia il padre sia madre avranno la rispettiva facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni, anche consecutivi, previo accordo tra loro relativamente al periodo.
3) il padre, oltre a provvedere al mantenimento diretto del figlio quando questo si troverà presso di lui, paghi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili anno per anno in base all'indice ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come descritte e regolate nelle Linee guida del Consiglio nazionale forense del 29/11/2017, alle quali i genitori ricorrenti dunque rinviano integralmente per la rispettiva qualificazione e regolazione di tali spese.
4) i coniugi hanno convenuto che il godimento della casa familiare, posta in Rosignano Marittimo (LI) via per Rosignano n. 15 lett. B, è attribuito esclusivamente a Parte_1 che è comunque l'unica conduttrice nel rapporto di locazione avente a oggetto tale immobile e sorto con contratto di locazione sottoscritto con il locatore Parte_3 il 1/2/2020, e che il marito ha già abbandonato tale abitazione con ogni suo bene ed effetto personale.
5) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e che comunque rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento tra loro, e che si prestano reciproco consenso in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di altro documento equipollente, ove necessario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra