Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a Arad in [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Cosentino C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SA AV
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 e AV SA Parte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2007 in PO (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 6, parte II serie A, anno 2007) e che dall'unione sono nati i figli (1/06/2008), (2/02/2010) e Per_1 Per_2 Persona_3
(3/07/2011), hanno riferito che con sentenza n. 963/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale di proprietà del SI. come da CP_1 documentazione allegata, posta nel Comune di PO alla via Lisello n.
59, non essendo possibile viste le difficoltà economiche procedere alla realizzazione di due ingressi separati non consentendo di fatto la divisione in due distinti appartamenti, rimane nella piena disponibilità del proprietario, mentre la SI.ra insieme ai figli continueranno ad essere collocati Pt_1 presso l'appartamento di proprietà della di lei Madre, sito sempre in
PO alla via Belgrado n. 38, con la quale vivono stabilmente e serenamente;
3. i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. almeno una volta al mese dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna/paterna e comunque entro l'orario concordato e, inoltre, anche in giorni infrasettimanali in relazione alle eSIenze e alla volontà dei figli con cadenza settimanale ed alternativamente rispetto al fine settimana di volta in volta concordato tra le parti;
b. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno.
5. Il SI. verserà alla SI.ra , tramite accredito in c/c, entro e non CP_1 Pt_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 525,00 e così € 175,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 18/08/2007 in PO (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 6, parte II serie A, anno 2007) e che dall'unione sono nati i figli (1/06/2008), (2/02/2010) e Per_1 Per_2
(3/07/2011), hanno riferito che con sentenza n. 963/2023 il Tribunale Persona_3 di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e AV SA in data 18/08/2007 Parte_1 in PO (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 6, parte II serie A, anno 2007) alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale di proprietà del SI. come da CP_1 documentazione allegata, posta nel Comune di PO alla via Lisello n.
59, non essendo possibile viste le difficoltà economiche procedere alla realizzazione di due ingressi separati non consentendo di fatto la divisione in due distinti appartamenti, rimane nella piena disponibilità del proprietario, mentre la SI.ra insieme ai figli continueranno ad essere collocati Pt_1 presso l'appartamento di proprietà della di lei Madre, sito sempre in
PO alla via Belgrado n. 38, con la quale vivono stabilmente e serenamente;
3. i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. almeno una volta al mese dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna/paterna e comunque entro l'orario concordato e, inoltre, anche in giorni infrasettimanali in relazione alle eSIenze e alla volontà dei figli con cadenza settimanale ed alternativamente rispetto al fine settimana di volta in volta concordato tra le parti;
b. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno.
5. Il SI. verserà alla SI.ra , tramite accredito in c/c, entro e non CP_1 Pt_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 525,00 e così € 175,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conSIlio del 18 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola