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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco
Secci e Alberto Secci, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti,
appellata contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a CP_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dall'avv. Alessandra Sedda, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellato
e contro
pagina 1 di 20 (c.f. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._2
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza appellata:
NEL MERITO in via principale
1) respingere ogni avversa domanda, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio e con condanna del dott. alla restituzione in favore di CP_1 [...]
delle somme eventualmente corrisposte in Parte_1
esecuzione della sentenza appellata;
in via subordinata
3) accertare i soli danni subiti dal dott. come conseguenza CP_1
immediata e diretta del sinistro per cui è causa e, previa declaratoria del suo concorso colposo nella causazione del danno, accertare il grado di colpa imputabile alla sig.ra Controparte_2
4) per l'effetto, liquidare in misura proporzionale il risarcimento spettante al dott. in limiti di verità e giustizia, respingendo CP_1
ogni infondata maggiore domanda e condannando il medesimo dott. alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
delle maggiori somme eventualmente corrisposte in esecuzione della pagina 2 di 20 sentenza appellata;
5) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio o, per lo meno, con compensazione almeno parziale delle spese relative al primo grado di giudizio e vittoria delle spese relative al secondo grado.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello, CP_1
I) IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettare le avverse domande siccome infondate con qualsivoglia statuizione, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di
Cagliari n. 1138 del 30.04.2024, pubblicata in data 2.04.2024, e pronunciata nella causa iscritta al n. 8360/ RG 2014, accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva della Signora convenuta in primo Controparte_2
grado, in ordine al sinistro in narrativa meglio descritto;
B) conseguentemente dichiarare tenuta e condannare l'assicurazione
, per il titolo di cui in espositiva, al risarcimento Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellato, a seguito del sinistro in oggetto (meglio descritto nell'espositiva che precede), nella misura che risulterà determinata in corso di causa anche con valutazione equitativa, e anche previo accertamento e declaratoria di mala gestio della lite, detraendo dal risarcimento che verrà accertato in causa l'importo di euro
2.500,00 già corrisposto dalla società CP_3
II) IN VIA SUBORDINATA
C) accertare e dichiarare la responsabilità prevalente – ovvero in ulteriore subordine – in via concorsuale della Signora in ordine al Controparte_2
sinistro in narrativa meglio descritto;
pagina 3 di 20 III) IN OGNI CASO
D) con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del sinistro al giorno di effettivo pagamento, e danni per il ritardo
E) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio o, in subordine, con parziale compensazione, nel caso di riforma parziale della sentenza del primo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, CP_1
e la al fine di ottener il Controparte_2 Parte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il 5 novembre 2013, alle ore 16:30 circa, in via Santa Margherita a Cagliari.
A fondamento della domanda, il allegò che: CP_1
- dopo aver attraversato la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, era stato investito dall'autovettura Volkswagen Golf, targata
DD319AA, di proprietà e condotta dalla CP_2
- a seguito dell'incidente, aveva riportato fratture alle vertebre D5 e
D6, una grave contusione dell'anca sinistra e la rottura del tensore della fascia lata dell'anca sinistra, con un conseguente periodo di invalidità temporanea totale di novanta giorni e uno di invalidità temporanea parziale di quarantacinque giorni e con un'invalidità permanente del
12%.
Tanto esposto, il chiese la condanna dei convenuti al risarcimento di CP_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione, interessi e danni da ritardo, lamentando di aver ricevuto da un risarcimento di Parte_1
soli euro 2.500,00, ritenuto inferiore a quanto dovuto.
pagina 4 di 20 Nel resistere, la contestò la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore CP_2
ed eccepì di essersi accertata, prima di iniziare la manovra, dell'assenza di ostacoli o pedoni e di avere compiuto una lenta manovra di retromarcia per parcheggiare l'auto in uno stallo di sosta e di avere notato la presenza del il quale, in stato di agitazione, affermava di essere stato investito, CP_1
solo dopo aver completato la manovra ed essere scesa dalla macchina.
La convenuta oppose che, in realtà, era stato il stesso che si era CP_1
avvicinato repentinamente al veicolo, provenendo dal lato opposto della carreggiata, e che non vi era stato alcun urto riconducibile a una di lei condotta colposa.
La resistette, proponendo anche essa, nella sostanza, le medesime Parte_1
difese della propria assicurata ed evidenziando come la colpa esclusiva del sinistro fosse imputabile al che aveva attraversato la carreggiata fuori CP_1
dalle strisce pedonali distanti non più di cento metri e senza prestare attenzione alla manovra dell'autovettura.
Sotto altro profilo, la convenuta contestò il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e l'incidente nonché l'entità delle lesioni stesse e l'eccessivo ammontare delle relative pretese.
Istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore e prove per testi nonché attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa fu decisa con la sentenza n. 1138, depositata il 2 maggio 2024.
Il Tribunale accolse la domanda del in quanto ritenne che egli fosse CP_1
stato effettivamente investito mentre attraversava la carreggiata e che la avesse eseguito una manovra in retromarcia in violazione delle norme CP_2
pagina 5 di 20 di prudenza e diligenza imposte dal C.d.S. (in particolare l'art. 154) in una zona urbana ad alta frequentazione pedonale, che imponeva un controllo visivo completo dello spazio retrostante, eventualmente con l'ausilio di terzi, cautela che non era stata dimostrata.
Sottolineato come la circostanza dell'attraversamento fuori delle strisce pedonali non valesse a escludere la responsabilità della conducente, il
Tribunale rinvenne riscontro alle allegazioni del nelle dichiarazioni rese CP_1
dalla nella immediatezza del fatto (con le quali aveva ammesso di aver CP_2
percepito un urto nella parte posteriore del veicolo) e dalle dichiarazioni di un testimone terzo ( , che aveva confermato l'urto tra il veicolo e il pedone. Tes_1
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato una invalidità permanente del 12%, oltre a periodi di invalidità temporanea, il primo giudice riconobbe il danno lamentato causalmente connesso all'evento lesivo e lo quantificò, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi per il ritardo, in euro 35.677,37.
*
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata e incompleta valutazione delle risultanze probatorie in relazione alla dinamica del sinistro:
- travisamento delle dichiarazioni rese dalla convenuta e dai testimoni e omessa valutazione degli elementi che portavano a escludere un vero e proprio investimento del pedone;
- ritenuta inattendibilità delle testimonianze di e Tes_2 Tes_3
, che pure erano state coerenti nel negare l'urto violento e la
[...]
caduta del pedone;
pagina 6 di 20 - mancato riconoscimento del fatto che il teste aveva Testimone_4
confermato l'assenza di un impatto significativo, atteso che aveva fatto riferimento a un tocco non violento;
- mancato riconoscimento dell'assenza di danni visibili sull'autovettura e di tracce sul manto stradale;
- mancato riconoscimento del fatto che il comportamento del CP_1
successivo al sinistro (rifiuto di salire sull'ambulanza e assenza di caduta) fosse incompatibile con le lesioni lamentate.
2.2 Con un secondo motivo, ha lamentato l'errata valutazione del Parte_1
nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni, atteso che:
✓ le lesioni vertebrali (fratture D5 e D6) non erano compatibili con la dinamica del sinistro, che non aveva comportato un impatto violento;
✓ la stessa c.t.u. medico-legale aveva espresso dubbi significativi sull'origine traumatica delle fratture, ritenendo che esse potessero essere pregresse o di natura patologica;
✓ il Tribunale aveva erroneamente superato tali dubbi sulla base di elementi non scientifici e testimonianze non specialistiche;
✓ le lesioni al tensore della fascia lata erano state valutate dal c.t.u. sulla base di un referto ecografico datato e non conclusivo, senza riscontri clinici oggettivi;
✓ le testimonianze mediche e le fotografie prodotte non dimostravano in modo univoco la riconducibilità delle lesioni al sinistro.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato l'omessa valutazione del concorso di colpa del pedone, rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo pagina 7 di 20 comma, c.c., in relazione al fatto che:
• il pedone aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, in violazione dell'art. 190 C.d.S., circostanza accertata e sanzionata dalla Polizia Municipale;
• era impegnato in una conversazione telefonica durante l'attraversamento;
• presentava una sordità del 50% all'orecchio destro, che ne limitava la capacità percettiva;
• aveva attraversato la carreggiata in modo repentino, transitando dietro un veicolo in manovra;
• la ha adottato tutte le cautele previste dal C.d.S. prima di CP_2
effettuare la retromarcia;
• il Tribunale aveva confuso la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. con l'esclusione del concorso di colpa, omettendo un'analisi autonoma e rigorosa della condotta del danneggiato, in violazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha, dunque, chiesto che, in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza, fossero revocate la condanna al risarcimento del danno, la condanna alla manleva in favore della propria assicurata e fosse revocata o rimodulata la condanna alle spese di lite, con eventuale compensazione.
3. La è rimasta contumace, mentre il ha resistito CP_2 CP_1
all'impugnazione, opponendo:
1) responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro, CP_2
per avere ella effettuato una manovra vietata in retromarcia e contromano, senza adottare le cautele imposte dagli artt. 140, 141 e pagina 8 di 20 154 C.d.S., come risultante dalle dichiarazioni della stessa conducente nonché le testimonianze raccolte (in particolare quella del teste , che confermano l'investimento; Tes_1
2) come le fratture vertebrali e la lesione muscolare fossero state accertate da numerosi referti medici e confermate dalla c.t.u., dalla quale era emersa la loro compatibilità con un investimento a bassa energia cinetica e come, secondo il criterio del più probabile che non, fosse stata esclusa la sussistenza di altre cause patologiche
(come l'osteoporosi, smentita da esame MOC);
3) che qualora si fosse voluto riconoscere un concorso di colpa per l'attraversamento fuori dalle strisce, la condotta della conducente sarebbe rimasta la causa prevalente del sinistro, essendo la propria presenza prevedibile e visibile.
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4. All'udienza 28 novembre 2024, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, avendo già provveduto a dare esecuzione alla condanna di primo grado.
* * *
5. Il primo e il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente.
In tema di responsabilità civile derivante da investimento del pedone trova applicazione l'art. 2054, primo comma, c.c., in forza del quale la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, che ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale,
pagina 9 di 20 sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cassa., ord. 11 marzo 2025, n. 6526).
*
5.1 Tanto precisato, occorre considerare che la prima censura dell'appellante si fonda sull'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato il contatto tra l'autovettura condotta dalla e il pedone, in ragione del travisamento delle dichiarazioni rese dalla CP_2
convenuta e dai testimoni escussi.
Tale doglianza non è condivisa da questa Corte.
La sentenza impugnata ha correttamente valutato e valorizzato le dichiarazioni rese dalla in sede stragiudiziale e giudiziale. CP_2
In particolare, la conducente aveva riferito agli agenti della polizia municipale di aver sentito un colpo provenire da dietro la […] macchina (cfr. prontuario doc. 20 seconde memorie 183 c.p.c. attore), circostanza ribadita anche nella comunicazione alla propria compagnia assicurativa e nel modulo di constatazione amichevole, ove aveva scritto: il mi urtava nella parte CP_1
post. sinistra del veicolo.
Pur nella loro ambiguità, tali dichiarazioni costituiscono univoca ammissione dell'avvenuto contatto tra il veicolo e il pedone, che la stessa convenuta ha tentato di minimizzare, prospettando la dinamica, verosimile ma non dimostrata, secondo cui sarebbe stato il pedone ad andare a urtare pagina 10 di 20 l'autovettura.
Nella ricostruzione della dinamica, particolare rilievo riveste la testimonianza di ritenuta dal primo giudice particolarmente Testimone_4
attendibile in quanto resa da soggetto estraneo alle parti nell'immediatezza dei fatti e confermata in sede testimoniale.
Il teste aveva dichiarato alla polizia municipale: mi trovavo nella Via Santa
Margherita al civico 4 mentre attraversavo la strada, vidi un signore che attraversava la strada, ho notato che lo faceva senza passare per le strisce pedonali, ho visto che una macchina faceva marcia indietro molto lentamente, toccando non in modo violento il signore, che comunque ha incominciato ad urlare, lamentando forti dolori, ma rifiutandosi persino di sedersi (cfr. doc. 20 memorie 183/2 attore).
Tale deposizione conferma, in modo coerente e credibile, l'esistenza di un contatto fisico tra il veicolo e il pedone ed esclude al contempo l'ipotesi di un urto simulato o autoindotto.
Pertanto, la ricostruzione operata dal Tribunale, secondo cui il sinistro si era effettivamente verificato con un urto –seppur lieve– tra l'autovettura e il pedone, risulta fondata su elementi probatori convergenti e logicamente valutati.
L'argomentazione difensiva dell'appellante, che tenta di negare l'esistenza stessa del contatto, si risolve in una lettura parziale e strumentale delle risultanze istruttorie, già adeguatamente esaminate e confutate nella motivazione della sentenza impugnata.
Non esclude la responsabilità del conducente il citato principio che fa leva sull'impossibilità di prevenire l'evento in ragione della condotta imprevedibile pagina 11 di 20 e anormale e pedone, tale da porre il conducente nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nella fattispecie –in disparte quanto verrà si seguito osservato in ordine alla condotta del non sono emersi elementi fattuali per cui ritenere che il CP_1
pedone non si trovasse già nella traiettoria del veicolo in retromarcia, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle generali condizioni della strada risultanti alla descrizione contenuta nel prontuario e dell'assenza di elementi (condizioni atmosferiche, mezzi in sosta, ingombri o impalcature etc.) che potessero impedire al conducente di scorgere il pedone.
Il teste passeggera dell'autoveicolo guidato dalla Testimone_3 CP_2
all'udienza del 10 dicembre 2019, ha del resto dichiarato che dalla propria posizione sul sedile anteriore dell'autovettura aveva visto una persona che attraversava la strada.
La condotta della conducente –pur se non improntata a particolare imprudenza– non può dirsi esente da profili di colpa, atteso che l'urto, seppur lieve, è avvenuto in un contesto in cui sarebbe stata esigibile una maggiore attenzione.
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5.2 Peraltro, la condotta del pur inidonea a escludere la CP_1
responsabilità della non riesce irrilevante ai fini della valutazione del CP_2
riparto di responsabilità.
Il principio di presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c. non opera in contrasto con il generale principio della responsabilità da fatto illecito, fondato sul nesso di causalità tra evento dannoso e condotta umana.
pagina 12 di 20 Ne consegue che, anche laddove il conducente non riesca a fornire la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione, il giudice di merito conserva il potere-dovere di accertare l'eventuale concorso colposo del pedone, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
La lettura combinata dell'art. 2054 e dell'art. 1227 c.c., anche in caso di investimento di un pedone, esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass., ord. 25 gennaio 2024, n. 2433).
Nel caso di specie, sussistono elementi idonei a configurare una condotta del pedone connotata da pericolosità o imprudenza tali da incidere causalmente nella determinazione dell'evento.
Non solo perché il procedette all'attraversamento della strada fuori CP_1
delle apposite strisce pedonali senza una dichiarata ragione che giustificasse il mancato rispetto della specifica regola del C.d.S., ma anche perché, evidentemente, egli attraversò senza la minima attenzione, atteso che l'urto avvenne con un mezzo che procedeva molto lentamente e in un generale contesto (sopra descritto) in cui il pedone ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi della manovra della CP_2
Come chiarito di recente dalla S.C., il giudizio sul concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. deve essere unitario e fondato su un criterio di comparazione causale tra le condotte colpose poste in essere dalle parti, attraverso un giudizio ipotetico e controfattuale volto a stabilire quale sarebbe stato l'esito dell'evento dannoso se ciascuna delle parti avesse tenuto la condotta diligente esigibile (ord., 4 settembre 2024, n. 23804 e ord. 3 marzo
2025, n. 5594).
pagina 13 di 20 Nella fattispecie, se la non avesse compiuto la manovra di CP_2
retromarcia senza un'adeguata verifica della strada il sinistro non si sarebbe verificato, ma, allo stesso tempo, se il avesse attraversato sulle strisce CP_1
pedonali e avesse prestato attenzione alla vettura in lento movimento,
l'investimento non si sarebbe verificato.
Accertato il concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura occorre comparare: (a) il danno ipoteticamente subito dalla vittima se solo essa avesse tenuto la condotta colposa addebitatale, a fronte di una condotta diligente del responsabile;
e (b) il danno ipotetico in caso inverso, ossia con condotta colposa del responsabile e comportamento corretto della vittima.
La comparazione tra i due scenari consente di graduare l'effettiva incidenza causale della condotta della vittima (Cass. n. 23804/2024 cit.).
Nella fattispecie, il raffronto tra le alternative ipotesi di danni porta a riconoscere un concorso a carico del nella misura del 20%, tenuto conto CP_1
della generale dinamica del sinistro.
In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di appello, mentre deve essere accolto il terzo motivo, nei limiti sopra indicati.
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6. Il secondo motivo di appello è fondato nei termini di seguito indicati e deve essere accolto per quanto di ragione.
Merita accoglimento il motivo di gravame con cui l'appellante ha contestato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro oggetto di causa e le fratture vertebrali riscontrate in capo al danneggiato.
Lo stesso c.t.u. ha, invero, espressamente escluso la possibilità di affermare,
pagina 14 di 20 con metodo scientifico, la derivazione eziologica delle fratture di D5 e D6 dall'evento traumatico del 5 novembre 2013. Egli ha rilevato che i dati clinici e strumentali disponibili non consentono di stabilire se le fratture siano di natura traumatica o patologica né se siano insorte in epoca prossima al sinistro ovvero preesistenti a esso e ha concluso, pertanto, nel senso che le diverse ipotesi - fratture traumatiche recenti, fratture pregresse o quadro patologico aggravato– presentano pari dignità scientifica.
Alla luce di tali conclusioni, i rilevi critici dei periti dell'assicurazione corroborano ulteriormente l'incertezza sul nesso causale.
L'assenza di segni radiologici tipici dell'evoluzione osteoriparativa (quali la sclerosi ossea) nei controlli successivi al sinistro -secondo i periti di parte appellante- depone per la natura non traumatica delle lesioni, espressione di una condizione degenerativa preesistente (osteocondrosi e spondilosi dorsale), non correlabile con certezza all'evento denunciato.
In tale contesto, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c., atteso che il nesso causale tra l'evento e le fratture vertebrali non è stato dimostrato secondo il criterio del più probabile che non, richiesto dalla giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità civile.
La mera compatibilità astratta tra la dinamica del sinistro e il tipo di lesione non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, in assenza di un giudizio di elevata probabilità logica e scientifica.
Diversamente, non può trovare accoglimento il motivo di appello relativo alla lesione del tensore della fascia lata.
Sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio ha fornito una motivazione articolata e coerente, fondata su criteri medico-legali condivisi.
pagina 15 di 20 Il c.t.u. ha ritenuto sussistenti i criteri della possibilità scientifica, dell'idoneità lesiva, della topografia, della cronologia e della continuità fenomenologica e ha escluso altresì la riconducibilità della lesione a cause alternative.
La diagnosi strumentale effettuata nei giorni immediatamente successivi al sinistro ha documentato la presenza di imbibizione del tessuto sottocutaneo e aree di colliquazione lungo il decorso del tendine, elementi compatibili con una lesione acuta di natura traumatica.
Le osservazioni critiche del consulente di parte appellante, pur meritevoli di considerazione, non appaiono idonee a scalfire le conclusioni dell'ausiliario, il quale ha correttamente valorizzato la coerenza tra il dato clinico, la tempistica dell'insorgenza e la dinamica del sinistro.
In assenza di elementi oggettivi che smentiscano la diagnosi ecografica o che indichino una diversa eziologia, deve ritenersi provato, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra l'evento e la lesione del tensore della fascia lata.
In conclusione, deve essere escluso il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo correlato alle fratture vertebrali, mentre resta confermato il riconoscimento del danno derivante dalla lesione del tensore della fascia lata.
*
7. Il parziale accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello impongono di rideterminare gli importi spettanti al a titolo di danno. CP_1
L'esclusione del risarcimento del danno legato alla lamentata frattura delle vertebre comporta che il danno da riduzione permanente dell'integrità psico-
pagina 16 di 20 fisica debba essere riconosciuto pari al 2%, con invalidità temporanea di 10 giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25% (c.t.u. pag.
25), dunque, con esclusione della maggior riduzione (nel complesso 12%) riconosciuta dal primo giudice.
In sede di quantificazione del danno deve tenersi poi conto della cooperazione colposa prestata dal alla causazione del danno, che deve, CP_1
conseguentemente, essere ridotto nella indicata misura del 20%.
Avuto riguardo agli importi per la liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornati al d.m. 16 luglio 2024 (punto base danno permanente euro
947,30), al (che alla data del sinistro aveva compiuto sessant'anni) CP_1
spetterebbe la liquidazione del danno di seguito calcolato:
- danno biologico permanente euro 1.563,05;
- invalidità temporanea parziale al 75% euro 414,30;
- invalidità temporanea parziale al 50% euro 552,40;
- invalidità temporanea parziale al 25% euro 276,20;
- danno morale euro 935,22, oltre euro 650,00 per spese mediche riconosciute congrue dal c.t.u.
In ragione della riconosciuta cooperazione del alla causazione del CP_1
danno, tali importi devono essere ridotti di un quinto e, dunque, liquidati in:
- euro 2.992,40 (euro 3.741,17 – 20%) per danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale;
- euro 520,00 (euro 650,00 – 20%) per danno emergente.
Dall'importo così determinato deve essere detratto quanto già versato a titolo di acconto (euro 2.500,00).
Prima di procedere alla sottrazione occorre rendere omogenei i due importi,
pagina 17 di 20 devalutando l'importo oggi liquidato a titolo di danno (euro 2.992,40+520,00) alla data del versamento dell'acconto in data 1 luglio 2014, sicché si avrà quindi euro 2.900,41 – 2.500,00 (indice Istat utilizzato: FOI generale 0,826) = euro 400,41
Sull'importo di euro 2.888,49 (ossia l'importo spettante a titolo di danni devalutato alla data del sinistro del 5 novembre 2013, indice Istat utilizzato:
FOI generale 0,822) bisogna calcolare gli interessi compensativi (parametro rappresentato dall'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali per ogni anno, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. ex
Cass., 5 luglio 2023, n. 19063) maturati sino al momento del pagamento dell'acconto e, successivamente, gli interessi compensativi sulla differenza tra il capitale spettante e gli acconti.
Conseguentemente, gli interessi compensativi sul capitale (devalutato) alla data dell'illecito sino al pagamento dell'acconto (1 luglio 2014) ammontano a euro 13,73.
Gli interessi compensativi sul capitale residuo dal giorno successivo alla data del pagamento dell'acconto sino alla presente pronuncia ammontano a euro 27,32.
Complessivamente, dunque, il credito spettante all'attore a titolo di capitale e interessi compensativi ammonta a euro 3.512,4 + euro 13,73 + euro 27,32 = euro 3.553,45.
Atteso che prima del giudizio di primo grado aveva versato euro Parte_1
2.500,00, il credito spettante al era pari a euro 1.053,45. CP_1
*
pagina 18 di 20 8. Per quanto attiene al governo delle spese processuali, atteso l'esito complessivo della lite e avuto riguardo al riconoscimento di un concorso del nella causazione del sinistro (20%), sussistono i presupposti per la CP_1
compensazione, nella misura di un quinto, delle spese di lite, con condanna dei convenuti in primo grado al pagamento dei residui quattro quinti delle complessive spese di lite sostenute, liquidate però sulla base dello scaglione determinato dal decisum (fino a euro 1.100,00).
I compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi del primo grado e per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente grado di giudizio.
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9. Atteso che l'appellante ha pacificamente già corrisposto all'appellato importi superiori a quelli liquidati in questo giudizio d'impugnazione, il CP_1
deve essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto già percepito e gli importi indicati in questo paragrafo, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (Cass., 12 novembre 2021, n. 34011).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 1138/2024 del Tribunale Parte_1
di Cagliari e dichiara la concorrente responsabilità, rispettivamente nella misura dell'ottanta e del venti per cento, in capo a CP_2
e nella causazione del sinistro per cui è
[...] CP_1
causa e, per l'effetto,
2. liquida in euro 3.553,45 l'importo spettante al a titolo di CP_1
pagina 19 di 20 capitale e interessi compensativi, di cui euro 2.500,00 corrisposti prima dell'inizio del giudizio di primo grado;
3. dichiara le spese processuali compensate per un quinto e liquida la restante parte a carico dei convenuti in:
• euro 529,60 per compensi, euro 158,90 per maggiorazione per il numero delle parti ed euro 34,40 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione della quota parte delle spese di c.t.u., per il giudizio di primo grado;
• euro 538,40 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
4. condanna alla restituzione della differenza tra quanto CP_1
già complessivamente percepito in forza della sentenza di primo grado e gli importi liquidati in questa sentenza, oltre interessi dalla data del pagamento.
Cagliari, 31 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco
Secci e Alberto Secci, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti,
appellata contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a CP_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dall'avv. Alessandra Sedda, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellato
e contro
pagina 1 di 20 (c.f. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._2
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza appellata:
NEL MERITO in via principale
1) respingere ogni avversa domanda, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio e con condanna del dott. alla restituzione in favore di CP_1 [...]
delle somme eventualmente corrisposte in Parte_1
esecuzione della sentenza appellata;
in via subordinata
3) accertare i soli danni subiti dal dott. come conseguenza CP_1
immediata e diretta del sinistro per cui è causa e, previa declaratoria del suo concorso colposo nella causazione del danno, accertare il grado di colpa imputabile alla sig.ra Controparte_2
4) per l'effetto, liquidare in misura proporzionale il risarcimento spettante al dott. in limiti di verità e giustizia, respingendo CP_1
ogni infondata maggiore domanda e condannando il medesimo dott. alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
delle maggiori somme eventualmente corrisposte in esecuzione della pagina 2 di 20 sentenza appellata;
5) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio o, per lo meno, con compensazione almeno parziale delle spese relative al primo grado di giudizio e vittoria delle spese relative al secondo grado.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello, CP_1
I) IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettare le avverse domande siccome infondate con qualsivoglia statuizione, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di
Cagliari n. 1138 del 30.04.2024, pubblicata in data 2.04.2024, e pronunciata nella causa iscritta al n. 8360/ RG 2014, accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva della Signora convenuta in primo Controparte_2
grado, in ordine al sinistro in narrativa meglio descritto;
B) conseguentemente dichiarare tenuta e condannare l'assicurazione
, per il titolo di cui in espositiva, al risarcimento Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellato, a seguito del sinistro in oggetto (meglio descritto nell'espositiva che precede), nella misura che risulterà determinata in corso di causa anche con valutazione equitativa, e anche previo accertamento e declaratoria di mala gestio della lite, detraendo dal risarcimento che verrà accertato in causa l'importo di euro
2.500,00 già corrisposto dalla società CP_3
II) IN VIA SUBORDINATA
C) accertare e dichiarare la responsabilità prevalente – ovvero in ulteriore subordine – in via concorsuale della Signora in ordine al Controparte_2
sinistro in narrativa meglio descritto;
pagina 3 di 20 III) IN OGNI CASO
D) con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del sinistro al giorno di effettivo pagamento, e danni per il ritardo
E) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio o, in subordine, con parziale compensazione, nel caso di riforma parziale della sentenza del primo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, CP_1
e la al fine di ottener il Controparte_2 Parte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il 5 novembre 2013, alle ore 16:30 circa, in via Santa Margherita a Cagliari.
A fondamento della domanda, il allegò che: CP_1
- dopo aver attraversato la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, era stato investito dall'autovettura Volkswagen Golf, targata
DD319AA, di proprietà e condotta dalla CP_2
- a seguito dell'incidente, aveva riportato fratture alle vertebre D5 e
D6, una grave contusione dell'anca sinistra e la rottura del tensore della fascia lata dell'anca sinistra, con un conseguente periodo di invalidità temporanea totale di novanta giorni e uno di invalidità temporanea parziale di quarantacinque giorni e con un'invalidità permanente del
12%.
Tanto esposto, il chiese la condanna dei convenuti al risarcimento di CP_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione, interessi e danni da ritardo, lamentando di aver ricevuto da un risarcimento di Parte_1
soli euro 2.500,00, ritenuto inferiore a quanto dovuto.
pagina 4 di 20 Nel resistere, la contestò la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore CP_2
ed eccepì di essersi accertata, prima di iniziare la manovra, dell'assenza di ostacoli o pedoni e di avere compiuto una lenta manovra di retromarcia per parcheggiare l'auto in uno stallo di sosta e di avere notato la presenza del il quale, in stato di agitazione, affermava di essere stato investito, CP_1
solo dopo aver completato la manovra ed essere scesa dalla macchina.
La convenuta oppose che, in realtà, era stato il stesso che si era CP_1
avvicinato repentinamente al veicolo, provenendo dal lato opposto della carreggiata, e che non vi era stato alcun urto riconducibile a una di lei condotta colposa.
La resistette, proponendo anche essa, nella sostanza, le medesime Parte_1
difese della propria assicurata ed evidenziando come la colpa esclusiva del sinistro fosse imputabile al che aveva attraversato la carreggiata fuori CP_1
dalle strisce pedonali distanti non più di cento metri e senza prestare attenzione alla manovra dell'autovettura.
Sotto altro profilo, la convenuta contestò il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e l'incidente nonché l'entità delle lesioni stesse e l'eccessivo ammontare delle relative pretese.
Istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore e prove per testi nonché attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa fu decisa con la sentenza n. 1138, depositata il 2 maggio 2024.
Il Tribunale accolse la domanda del in quanto ritenne che egli fosse CP_1
stato effettivamente investito mentre attraversava la carreggiata e che la avesse eseguito una manovra in retromarcia in violazione delle norme CP_2
pagina 5 di 20 di prudenza e diligenza imposte dal C.d.S. (in particolare l'art. 154) in una zona urbana ad alta frequentazione pedonale, che imponeva un controllo visivo completo dello spazio retrostante, eventualmente con l'ausilio di terzi, cautela che non era stata dimostrata.
Sottolineato come la circostanza dell'attraversamento fuori delle strisce pedonali non valesse a escludere la responsabilità della conducente, il
Tribunale rinvenne riscontro alle allegazioni del nelle dichiarazioni rese CP_1
dalla nella immediatezza del fatto (con le quali aveva ammesso di aver CP_2
percepito un urto nella parte posteriore del veicolo) e dalle dichiarazioni di un testimone terzo ( , che aveva confermato l'urto tra il veicolo e il pedone. Tes_1
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato una invalidità permanente del 12%, oltre a periodi di invalidità temporanea, il primo giudice riconobbe il danno lamentato causalmente connesso all'evento lesivo e lo quantificò, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi per il ritardo, in euro 35.677,37.
*
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata e incompleta valutazione delle risultanze probatorie in relazione alla dinamica del sinistro:
- travisamento delle dichiarazioni rese dalla convenuta e dai testimoni e omessa valutazione degli elementi che portavano a escludere un vero e proprio investimento del pedone;
- ritenuta inattendibilità delle testimonianze di e Tes_2 Tes_3
, che pure erano state coerenti nel negare l'urto violento e la
[...]
caduta del pedone;
pagina 6 di 20 - mancato riconoscimento del fatto che il teste aveva Testimone_4
confermato l'assenza di un impatto significativo, atteso che aveva fatto riferimento a un tocco non violento;
- mancato riconoscimento dell'assenza di danni visibili sull'autovettura e di tracce sul manto stradale;
- mancato riconoscimento del fatto che il comportamento del CP_1
successivo al sinistro (rifiuto di salire sull'ambulanza e assenza di caduta) fosse incompatibile con le lesioni lamentate.
2.2 Con un secondo motivo, ha lamentato l'errata valutazione del Parte_1
nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni, atteso che:
✓ le lesioni vertebrali (fratture D5 e D6) non erano compatibili con la dinamica del sinistro, che non aveva comportato un impatto violento;
✓ la stessa c.t.u. medico-legale aveva espresso dubbi significativi sull'origine traumatica delle fratture, ritenendo che esse potessero essere pregresse o di natura patologica;
✓ il Tribunale aveva erroneamente superato tali dubbi sulla base di elementi non scientifici e testimonianze non specialistiche;
✓ le lesioni al tensore della fascia lata erano state valutate dal c.t.u. sulla base di un referto ecografico datato e non conclusivo, senza riscontri clinici oggettivi;
✓ le testimonianze mediche e le fotografie prodotte non dimostravano in modo univoco la riconducibilità delle lesioni al sinistro.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato l'omessa valutazione del concorso di colpa del pedone, rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo pagina 7 di 20 comma, c.c., in relazione al fatto che:
• il pedone aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, in violazione dell'art. 190 C.d.S., circostanza accertata e sanzionata dalla Polizia Municipale;
• era impegnato in una conversazione telefonica durante l'attraversamento;
• presentava una sordità del 50% all'orecchio destro, che ne limitava la capacità percettiva;
• aveva attraversato la carreggiata in modo repentino, transitando dietro un veicolo in manovra;
• la ha adottato tutte le cautele previste dal C.d.S. prima di CP_2
effettuare la retromarcia;
• il Tribunale aveva confuso la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. con l'esclusione del concorso di colpa, omettendo un'analisi autonoma e rigorosa della condotta del danneggiato, in violazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha, dunque, chiesto che, in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza, fossero revocate la condanna al risarcimento del danno, la condanna alla manleva in favore della propria assicurata e fosse revocata o rimodulata la condanna alle spese di lite, con eventuale compensazione.
3. La è rimasta contumace, mentre il ha resistito CP_2 CP_1
all'impugnazione, opponendo:
1) responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro, CP_2
per avere ella effettuato una manovra vietata in retromarcia e contromano, senza adottare le cautele imposte dagli artt. 140, 141 e pagina 8 di 20 154 C.d.S., come risultante dalle dichiarazioni della stessa conducente nonché le testimonianze raccolte (in particolare quella del teste , che confermano l'investimento; Tes_1
2) come le fratture vertebrali e la lesione muscolare fossero state accertate da numerosi referti medici e confermate dalla c.t.u., dalla quale era emersa la loro compatibilità con un investimento a bassa energia cinetica e come, secondo il criterio del più probabile che non, fosse stata esclusa la sussistenza di altre cause patologiche
(come l'osteoporosi, smentita da esame MOC);
3) che qualora si fosse voluto riconoscere un concorso di colpa per l'attraversamento fuori dalle strisce, la condotta della conducente sarebbe rimasta la causa prevalente del sinistro, essendo la propria presenza prevedibile e visibile.
*
4. All'udienza 28 novembre 2024, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, avendo già provveduto a dare esecuzione alla condanna di primo grado.
* * *
5. Il primo e il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente.
In tema di responsabilità civile derivante da investimento del pedone trova applicazione l'art. 2054, primo comma, c.c., in forza del quale la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, che ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale,
pagina 9 di 20 sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cassa., ord. 11 marzo 2025, n. 6526).
*
5.1 Tanto precisato, occorre considerare che la prima censura dell'appellante si fonda sull'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato il contatto tra l'autovettura condotta dalla e il pedone, in ragione del travisamento delle dichiarazioni rese dalla CP_2
convenuta e dai testimoni escussi.
Tale doglianza non è condivisa da questa Corte.
La sentenza impugnata ha correttamente valutato e valorizzato le dichiarazioni rese dalla in sede stragiudiziale e giudiziale. CP_2
In particolare, la conducente aveva riferito agli agenti della polizia municipale di aver sentito un colpo provenire da dietro la […] macchina (cfr. prontuario doc. 20 seconde memorie 183 c.p.c. attore), circostanza ribadita anche nella comunicazione alla propria compagnia assicurativa e nel modulo di constatazione amichevole, ove aveva scritto: il mi urtava nella parte CP_1
post. sinistra del veicolo.
Pur nella loro ambiguità, tali dichiarazioni costituiscono univoca ammissione dell'avvenuto contatto tra il veicolo e il pedone, che la stessa convenuta ha tentato di minimizzare, prospettando la dinamica, verosimile ma non dimostrata, secondo cui sarebbe stato il pedone ad andare a urtare pagina 10 di 20 l'autovettura.
Nella ricostruzione della dinamica, particolare rilievo riveste la testimonianza di ritenuta dal primo giudice particolarmente Testimone_4
attendibile in quanto resa da soggetto estraneo alle parti nell'immediatezza dei fatti e confermata in sede testimoniale.
Il teste aveva dichiarato alla polizia municipale: mi trovavo nella Via Santa
Margherita al civico 4 mentre attraversavo la strada, vidi un signore che attraversava la strada, ho notato che lo faceva senza passare per le strisce pedonali, ho visto che una macchina faceva marcia indietro molto lentamente, toccando non in modo violento il signore, che comunque ha incominciato ad urlare, lamentando forti dolori, ma rifiutandosi persino di sedersi (cfr. doc. 20 memorie 183/2 attore).
Tale deposizione conferma, in modo coerente e credibile, l'esistenza di un contatto fisico tra il veicolo e il pedone ed esclude al contempo l'ipotesi di un urto simulato o autoindotto.
Pertanto, la ricostruzione operata dal Tribunale, secondo cui il sinistro si era effettivamente verificato con un urto –seppur lieve– tra l'autovettura e il pedone, risulta fondata su elementi probatori convergenti e logicamente valutati.
L'argomentazione difensiva dell'appellante, che tenta di negare l'esistenza stessa del contatto, si risolve in una lettura parziale e strumentale delle risultanze istruttorie, già adeguatamente esaminate e confutate nella motivazione della sentenza impugnata.
Non esclude la responsabilità del conducente il citato principio che fa leva sull'impossibilità di prevenire l'evento in ragione della condotta imprevedibile pagina 11 di 20 e anormale e pedone, tale da porre il conducente nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nella fattispecie –in disparte quanto verrà si seguito osservato in ordine alla condotta del non sono emersi elementi fattuali per cui ritenere che il CP_1
pedone non si trovasse già nella traiettoria del veicolo in retromarcia, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle generali condizioni della strada risultanti alla descrizione contenuta nel prontuario e dell'assenza di elementi (condizioni atmosferiche, mezzi in sosta, ingombri o impalcature etc.) che potessero impedire al conducente di scorgere il pedone.
Il teste passeggera dell'autoveicolo guidato dalla Testimone_3 CP_2
all'udienza del 10 dicembre 2019, ha del resto dichiarato che dalla propria posizione sul sedile anteriore dell'autovettura aveva visto una persona che attraversava la strada.
La condotta della conducente –pur se non improntata a particolare imprudenza– non può dirsi esente da profili di colpa, atteso che l'urto, seppur lieve, è avvenuto in un contesto in cui sarebbe stata esigibile una maggiore attenzione.
*
5.2 Peraltro, la condotta del pur inidonea a escludere la CP_1
responsabilità della non riesce irrilevante ai fini della valutazione del CP_2
riparto di responsabilità.
Il principio di presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c. non opera in contrasto con il generale principio della responsabilità da fatto illecito, fondato sul nesso di causalità tra evento dannoso e condotta umana.
pagina 12 di 20 Ne consegue che, anche laddove il conducente non riesca a fornire la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione, il giudice di merito conserva il potere-dovere di accertare l'eventuale concorso colposo del pedone, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
La lettura combinata dell'art. 2054 e dell'art. 1227 c.c., anche in caso di investimento di un pedone, esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass., ord. 25 gennaio 2024, n. 2433).
Nel caso di specie, sussistono elementi idonei a configurare una condotta del pedone connotata da pericolosità o imprudenza tali da incidere causalmente nella determinazione dell'evento.
Non solo perché il procedette all'attraversamento della strada fuori CP_1
delle apposite strisce pedonali senza una dichiarata ragione che giustificasse il mancato rispetto della specifica regola del C.d.S., ma anche perché, evidentemente, egli attraversò senza la minima attenzione, atteso che l'urto avvenne con un mezzo che procedeva molto lentamente e in un generale contesto (sopra descritto) in cui il pedone ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi della manovra della CP_2
Come chiarito di recente dalla S.C., il giudizio sul concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. deve essere unitario e fondato su un criterio di comparazione causale tra le condotte colpose poste in essere dalle parti, attraverso un giudizio ipotetico e controfattuale volto a stabilire quale sarebbe stato l'esito dell'evento dannoso se ciascuna delle parti avesse tenuto la condotta diligente esigibile (ord., 4 settembre 2024, n. 23804 e ord. 3 marzo
2025, n. 5594).
pagina 13 di 20 Nella fattispecie, se la non avesse compiuto la manovra di CP_2
retromarcia senza un'adeguata verifica della strada il sinistro non si sarebbe verificato, ma, allo stesso tempo, se il avesse attraversato sulle strisce CP_1
pedonali e avesse prestato attenzione alla vettura in lento movimento,
l'investimento non si sarebbe verificato.
Accertato il concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura occorre comparare: (a) il danno ipoteticamente subito dalla vittima se solo essa avesse tenuto la condotta colposa addebitatale, a fronte di una condotta diligente del responsabile;
e (b) il danno ipotetico in caso inverso, ossia con condotta colposa del responsabile e comportamento corretto della vittima.
La comparazione tra i due scenari consente di graduare l'effettiva incidenza causale della condotta della vittima (Cass. n. 23804/2024 cit.).
Nella fattispecie, il raffronto tra le alternative ipotesi di danni porta a riconoscere un concorso a carico del nella misura del 20%, tenuto conto CP_1
della generale dinamica del sinistro.
In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di appello, mentre deve essere accolto il terzo motivo, nei limiti sopra indicati.
*
6. Il secondo motivo di appello è fondato nei termini di seguito indicati e deve essere accolto per quanto di ragione.
Merita accoglimento il motivo di gravame con cui l'appellante ha contestato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro oggetto di causa e le fratture vertebrali riscontrate in capo al danneggiato.
Lo stesso c.t.u. ha, invero, espressamente escluso la possibilità di affermare,
pagina 14 di 20 con metodo scientifico, la derivazione eziologica delle fratture di D5 e D6 dall'evento traumatico del 5 novembre 2013. Egli ha rilevato che i dati clinici e strumentali disponibili non consentono di stabilire se le fratture siano di natura traumatica o patologica né se siano insorte in epoca prossima al sinistro ovvero preesistenti a esso e ha concluso, pertanto, nel senso che le diverse ipotesi - fratture traumatiche recenti, fratture pregresse o quadro patologico aggravato– presentano pari dignità scientifica.
Alla luce di tali conclusioni, i rilevi critici dei periti dell'assicurazione corroborano ulteriormente l'incertezza sul nesso causale.
L'assenza di segni radiologici tipici dell'evoluzione osteoriparativa (quali la sclerosi ossea) nei controlli successivi al sinistro -secondo i periti di parte appellante- depone per la natura non traumatica delle lesioni, espressione di una condizione degenerativa preesistente (osteocondrosi e spondilosi dorsale), non correlabile con certezza all'evento denunciato.
In tale contesto, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c., atteso che il nesso causale tra l'evento e le fratture vertebrali non è stato dimostrato secondo il criterio del più probabile che non, richiesto dalla giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità civile.
La mera compatibilità astratta tra la dinamica del sinistro e il tipo di lesione non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, in assenza di un giudizio di elevata probabilità logica e scientifica.
Diversamente, non può trovare accoglimento il motivo di appello relativo alla lesione del tensore della fascia lata.
Sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio ha fornito una motivazione articolata e coerente, fondata su criteri medico-legali condivisi.
pagina 15 di 20 Il c.t.u. ha ritenuto sussistenti i criteri della possibilità scientifica, dell'idoneità lesiva, della topografia, della cronologia e della continuità fenomenologica e ha escluso altresì la riconducibilità della lesione a cause alternative.
La diagnosi strumentale effettuata nei giorni immediatamente successivi al sinistro ha documentato la presenza di imbibizione del tessuto sottocutaneo e aree di colliquazione lungo il decorso del tendine, elementi compatibili con una lesione acuta di natura traumatica.
Le osservazioni critiche del consulente di parte appellante, pur meritevoli di considerazione, non appaiono idonee a scalfire le conclusioni dell'ausiliario, il quale ha correttamente valorizzato la coerenza tra il dato clinico, la tempistica dell'insorgenza e la dinamica del sinistro.
In assenza di elementi oggettivi che smentiscano la diagnosi ecografica o che indichino una diversa eziologia, deve ritenersi provato, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra l'evento e la lesione del tensore della fascia lata.
In conclusione, deve essere escluso il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo correlato alle fratture vertebrali, mentre resta confermato il riconoscimento del danno derivante dalla lesione del tensore della fascia lata.
*
7. Il parziale accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello impongono di rideterminare gli importi spettanti al a titolo di danno. CP_1
L'esclusione del risarcimento del danno legato alla lamentata frattura delle vertebre comporta che il danno da riduzione permanente dell'integrità psico-
pagina 16 di 20 fisica debba essere riconosciuto pari al 2%, con invalidità temporanea di 10 giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25% (c.t.u. pag.
25), dunque, con esclusione della maggior riduzione (nel complesso 12%) riconosciuta dal primo giudice.
In sede di quantificazione del danno deve tenersi poi conto della cooperazione colposa prestata dal alla causazione del danno, che deve, CP_1
conseguentemente, essere ridotto nella indicata misura del 20%.
Avuto riguardo agli importi per la liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornati al d.m. 16 luglio 2024 (punto base danno permanente euro
947,30), al (che alla data del sinistro aveva compiuto sessant'anni) CP_1
spetterebbe la liquidazione del danno di seguito calcolato:
- danno biologico permanente euro 1.563,05;
- invalidità temporanea parziale al 75% euro 414,30;
- invalidità temporanea parziale al 50% euro 552,40;
- invalidità temporanea parziale al 25% euro 276,20;
- danno morale euro 935,22, oltre euro 650,00 per spese mediche riconosciute congrue dal c.t.u.
In ragione della riconosciuta cooperazione del alla causazione del CP_1
danno, tali importi devono essere ridotti di un quinto e, dunque, liquidati in:
- euro 2.992,40 (euro 3.741,17 – 20%) per danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale;
- euro 520,00 (euro 650,00 – 20%) per danno emergente.
Dall'importo così determinato deve essere detratto quanto già versato a titolo di acconto (euro 2.500,00).
Prima di procedere alla sottrazione occorre rendere omogenei i due importi,
pagina 17 di 20 devalutando l'importo oggi liquidato a titolo di danno (euro 2.992,40+520,00) alla data del versamento dell'acconto in data 1 luglio 2014, sicché si avrà quindi euro 2.900,41 – 2.500,00 (indice Istat utilizzato: FOI generale 0,826) = euro 400,41
Sull'importo di euro 2.888,49 (ossia l'importo spettante a titolo di danni devalutato alla data del sinistro del 5 novembre 2013, indice Istat utilizzato:
FOI generale 0,822) bisogna calcolare gli interessi compensativi (parametro rappresentato dall'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali per ogni anno, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. ex
Cass., 5 luglio 2023, n. 19063) maturati sino al momento del pagamento dell'acconto e, successivamente, gli interessi compensativi sulla differenza tra il capitale spettante e gli acconti.
Conseguentemente, gli interessi compensativi sul capitale (devalutato) alla data dell'illecito sino al pagamento dell'acconto (1 luglio 2014) ammontano a euro 13,73.
Gli interessi compensativi sul capitale residuo dal giorno successivo alla data del pagamento dell'acconto sino alla presente pronuncia ammontano a euro 27,32.
Complessivamente, dunque, il credito spettante all'attore a titolo di capitale e interessi compensativi ammonta a euro 3.512,4 + euro 13,73 + euro 27,32 = euro 3.553,45.
Atteso che prima del giudizio di primo grado aveva versato euro Parte_1
2.500,00, il credito spettante al era pari a euro 1.053,45. CP_1
*
pagina 18 di 20 8. Per quanto attiene al governo delle spese processuali, atteso l'esito complessivo della lite e avuto riguardo al riconoscimento di un concorso del nella causazione del sinistro (20%), sussistono i presupposti per la CP_1
compensazione, nella misura di un quinto, delle spese di lite, con condanna dei convenuti in primo grado al pagamento dei residui quattro quinti delle complessive spese di lite sostenute, liquidate però sulla base dello scaglione determinato dal decisum (fino a euro 1.100,00).
I compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi del primo grado e per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente grado di giudizio.
*
9. Atteso che l'appellante ha pacificamente già corrisposto all'appellato importi superiori a quelli liquidati in questo giudizio d'impugnazione, il CP_1
deve essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto già percepito e gli importi indicati in questo paragrafo, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (Cass., 12 novembre 2021, n. 34011).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 1138/2024 del Tribunale Parte_1
di Cagliari e dichiara la concorrente responsabilità, rispettivamente nella misura dell'ottanta e del venti per cento, in capo a CP_2
e nella causazione del sinistro per cui è
[...] CP_1
causa e, per l'effetto,
2. liquida in euro 3.553,45 l'importo spettante al a titolo di CP_1
pagina 19 di 20 capitale e interessi compensativi, di cui euro 2.500,00 corrisposti prima dell'inizio del giudizio di primo grado;
3. dichiara le spese processuali compensate per un quinto e liquida la restante parte a carico dei convenuti in:
• euro 529,60 per compensi, euro 158,90 per maggiorazione per il numero delle parti ed euro 34,40 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione della quota parte delle spese di c.t.u., per il giudizio di primo grado;
• euro 538,40 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
4. condanna alla restituzione della differenza tra quanto CP_1
già complessivamente percepito in forza della sentenza di primo grado e gli importi liquidati in questa sentenza, oltre interessi dalla data del pagamento.
Cagliari, 31 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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