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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/01/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4583/2018
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4583/2018 rg promosso da:
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Soave in Viale Dante 123 in Cassino, dal quale è rappresentato e difeso
Ricorrente e convenuto nel giudizio di merito contro
c.f. , rappresentato e dall'avv. Massimo Iannarelli e con lui Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cassino nel suo studio in Via Puccini, n. 6
Resistente e attore nel giudizio di merito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 novembre 2018 ex art. 703 c.p.c. esponeva fra l'altro: Parte_1
a) di essere comproprietario e legittimo possessore dei fondi siti nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido,
indicati in catasto al foglio 26 particelle 1252,1253,1254,1255 e 550, in qualità di erede del defunto padre;
b) di essere residente all'estero e di recarsi periodicamente in Italia Parte_1
occupandosi dei predetti fondi eseguendone la pulizia o incaricandone in sua assenza altre persone;
c)
che già nell'agosto del 2016 ha costatato l'occupazione abusiva di detti fondi, con l'impossibilità di accedervi per avvenuta recinzione e apposizione di catene e lucchetti, da parte dei vicini confinanti pagina 1 di 5 , sua figlia e d) di avere Controparte_1 CP_2 Persona_1 Persona_2
inviato ai suddetti lettere di diffida contenenti l'invito a desistere dall'occupazione abusiva e a ripristinare lo stato dei luoghi;
e) che detto invito non ha sortito effetti e che presumibilmente nel mese di giugno dell'anno 2018 è stato installato un cancello di ferro a chiusura dell'unica via di accesso e di avere saputo della circostanza dal cugino e comproprietario e che, appena giunto in CP_3
Italia, ha costatato personalmente quanto sopra. Su tali fondamenta l' rassegnava le seguenti Pt_1
conclusioni: “… ordinare con decreto ed inaudita altera parte, l'immediata cessazione della turbativa
al godimento del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso dei beni sopra specificati, nonché
l'immediata rimozione del cancello in ferro che impedisce l'accesso ai fondi, con spese a carico del
resistente che ivi lo ha apposto, sig. , al fine di ripristinare lo stato preesistente dei Controparte_1
luoghi…”. Si costituiva tempestivamente il resistente con memoria di costituzione Controparte_1
del 26.01.2019 impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dal ricorrente e deducendo fra l'altro: a) preliminarmente l'inammissibilità della proposta azione per il decorso dell'anno di cui all'art. 1168 c.c.: prescindendo dalla circostanza che il ricorrente e il suo genitore non hanno mai e poi mai, in alcun modo, posseduto, né direttamente né indirettamente, i fondi di cui al ricorso così come il passaggio sulla particella 4 cui è stato realizzato il cancello, è lo stesso ricorrente che assume che già nel 2015 prima e nel 2016 poi, avrebbe subito il ritenuto spoglio dell'altrettanto ritenuto possesso dei predetti fondi e certamente di quello di cui al fol. 26, part. 550, mediante la recinzione e l'apposizione di catene che impedivano l'accesso ai fondi;
b) il già menzionato cancello è
stato realizzato e apposto per opera dell'esponente e di altro proprietario di immobile, su Per_3
incarico di sette proprietari che fruiscono concretamente dell'accesso, al fine di evitare, per ragioni di sicurezza il ripetuto ingresso di animali randagi, sempre più presenti nella zona e, come a volte è
accaduto, anche di notte, di sconosciuti. Dopo l'esposizione dei fatti il concludeva:”… CP_1
preliminarmente dichiarare inammissibile il proposto ricorso per il decorso del termine di cui all'art.
pagina 2 di 5 Questo Giudice con ordinanza recante n. 1350 del 21 gennaio 2021 ha accolto il ricorso e ha ordinato ad di consegnare al ricorrente una copia delle chiavi del cancello. Controparte_1 Parte_1
In data 15 marzo 2021 ha depositato istanza ex art. 703, IV comma c.p.c. per la Controparte_1
prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria e ha così concluso: “(…)
che, ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., sia fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio di
merito al fine di ottenere il rigetto della domanda del ricorrente e l'accoglimento integrale delle
proprie conclusioni”.
Si è costituito l' il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni riportandosi al ricorso Pt_1
introduttivo e ha così concluso: “…In via principale: la conferma dell'ordinanza emanata del giud. Dr.
Federico Eramo in data 8.1.2021 e notificata in data 21.1.2021, ovvero che il sig. Controparte_1
consegni al sig. una copia delle chiavi del cancello e che sia condannato al Parte_1
pagamento delle spese legali della fase sommaria, così come liquidate precedentemente nell'ordinanza
e al pagamento delle spese legali della fase di merito. - In via subordinata: che il sig. Controparte_1
venga condannato al pagamento della somma di €. a titolo di risarcimento del danno per aver CP_4
impedito, con la propria condotta intenzionalmente volta a ledere i diritti e gli interessi del sig.
[...]
il libero godimento dei fondi per cui è causa, compresa la possibilità di vendere o Parte_1
ristrutturare il fabbricato esistente e perdendo la chance di ottenere un vantaggio economico notevole,
accedendo alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente”.
Con ordinanza del 13 gennaio 2022 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 cpc e con successiva ordinanza del 27 marzo 2023 ha rigettato le prove orali richieste e ha ammesso tutti i documenti prodotti.
All'udienza virtuale del 2 ottobre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di merita accoglimento e l'ordinanza 1350 del 21 Parte_1
gennaio 2021 deve essere confermata.
pagina 3 di 5 Il non ha offerto elementi nuovi o tali da incidere sul cambiamento delle statuizioni della CP_1
ordinanza possessoria e non sono condivisibili gli argomenti da lui opposti circa l'inutilizzabilità delle prove raccolte nella fase sommaria: al riguardo, consolidata giurisprudenza ha ritenuto che nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può fondarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice ( Cass. ord. 22 luglio 2021 n. 21072; Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2019, n. 12089). Le
deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, sono state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e in conformità alle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e sono perciò da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, (Cass. civ., sez.
II, 21 novembre 2006, n. 24705). Non possono nemmeno ritenersi fondate le eccezioni del CP_1
sulla inammissibilità dei capitoli di prova perché formulati in negativo, come descritto nell'ordinanza del 13 marzo 2023: invero, i capitoli di prova sono inammissibili quando sono rivolti a far esprimere un giudizio, ovvero valutativi, generici, provati o da provare documentalmente ed anche formulati negativamente, la giurisprudenza richiamata dal non è sovrapponibile al caso di specie, poiché CP_1
i capi dal medesimo articolati non solo sono formulati in negativo ma pretendono anche di provare genericamente fatti e circostanze non collocate con certezza nello spazio e nel tempo: l'espressione da oltre trent'anni in essi contenuta è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie e la formulazione dei capi formulati riproducono quanto già dedotto dai testi,
precedentemente ascoltati nella fase sommaria, che già allora non fornirono elementi idonei a suffragare le pretese del . Nello specifico, circa i capitoli 1 e 4 articolati nella memoria 183 CP_1
secondo termine cpc depositata il 15 marzo 2022, si deduce , inoltre, che il testimone può affermare di non aver visto il ricorrente passare ma ciò non vuole dire che sia provato che il non sia Pt_2
passato anche in altri orari o giorni rispetto all'osservazione del teste e quindi ciò configura anche la pagina 4 di 5 irrilevanza del contenuto dei capitoli proposti, mentre gli altri capitoli oltre che redatti con formula negativa sono dimostrabili documentalmente e anche per tale motivo non sono possono ammettersi .
Le considerazioni esposte impongono il rigetto delle pretese avanzate dal . CP_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità alla tabella n. 2
del D.M. 55/2014 sul fondamento del valore dichiarato.
PQM
RIGETTA
le domande proposte da;
Controparte_1
CONFERMA
l'ordinanza n. 1350 del 21/01/2021 emessa dal Tribunale di Cassino;
CONDANNA
al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 2.159,00 per Controparte_1
compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge.
Cassino, 25 gennaio 2024
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1168 c.c.; nel merito rigettare tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto …”
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4583/2018 rg promosso da:
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Soave in Viale Dante 123 in Cassino, dal quale è rappresentato e difeso
Ricorrente e convenuto nel giudizio di merito contro
c.f. , rappresentato e dall'avv. Massimo Iannarelli e con lui Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cassino nel suo studio in Via Puccini, n. 6
Resistente e attore nel giudizio di merito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 novembre 2018 ex art. 703 c.p.c. esponeva fra l'altro: Parte_1
a) di essere comproprietario e legittimo possessore dei fondi siti nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido,
indicati in catasto al foglio 26 particelle 1252,1253,1254,1255 e 550, in qualità di erede del defunto padre;
b) di essere residente all'estero e di recarsi periodicamente in Italia Parte_1
occupandosi dei predetti fondi eseguendone la pulizia o incaricandone in sua assenza altre persone;
c)
che già nell'agosto del 2016 ha costatato l'occupazione abusiva di detti fondi, con l'impossibilità di accedervi per avvenuta recinzione e apposizione di catene e lucchetti, da parte dei vicini confinanti pagina 1 di 5 , sua figlia e d) di avere Controparte_1 CP_2 Persona_1 Persona_2
inviato ai suddetti lettere di diffida contenenti l'invito a desistere dall'occupazione abusiva e a ripristinare lo stato dei luoghi;
e) che detto invito non ha sortito effetti e che presumibilmente nel mese di giugno dell'anno 2018 è stato installato un cancello di ferro a chiusura dell'unica via di accesso e di avere saputo della circostanza dal cugino e comproprietario e che, appena giunto in CP_3
Italia, ha costatato personalmente quanto sopra. Su tali fondamenta l' rassegnava le seguenti Pt_1
conclusioni: “… ordinare con decreto ed inaudita altera parte, l'immediata cessazione della turbativa
al godimento del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso dei beni sopra specificati, nonché
l'immediata rimozione del cancello in ferro che impedisce l'accesso ai fondi, con spese a carico del
resistente che ivi lo ha apposto, sig. , al fine di ripristinare lo stato preesistente dei Controparte_1
luoghi…”. Si costituiva tempestivamente il resistente con memoria di costituzione Controparte_1
del 26.01.2019 impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dal ricorrente e deducendo fra l'altro: a) preliminarmente l'inammissibilità della proposta azione per il decorso dell'anno di cui all'art. 1168 c.c.: prescindendo dalla circostanza che il ricorrente e il suo genitore non hanno mai e poi mai, in alcun modo, posseduto, né direttamente né indirettamente, i fondi di cui al ricorso così come il passaggio sulla particella 4 cui è stato realizzato il cancello, è lo stesso ricorrente che assume che già nel 2015 prima e nel 2016 poi, avrebbe subito il ritenuto spoglio dell'altrettanto ritenuto possesso dei predetti fondi e certamente di quello di cui al fol. 26, part. 550, mediante la recinzione e l'apposizione di catene che impedivano l'accesso ai fondi;
b) il già menzionato cancello è
stato realizzato e apposto per opera dell'esponente e di altro proprietario di immobile, su Per_3
incarico di sette proprietari che fruiscono concretamente dell'accesso, al fine di evitare, per ragioni di sicurezza il ripetuto ingresso di animali randagi, sempre più presenti nella zona e, come a volte è
accaduto, anche di notte, di sconosciuti. Dopo l'esposizione dei fatti il concludeva:”… CP_1
preliminarmente dichiarare inammissibile il proposto ricorso per il decorso del termine di cui all'art.
pagina 2 di 5 Questo Giudice con ordinanza recante n. 1350 del 21 gennaio 2021 ha accolto il ricorso e ha ordinato ad di consegnare al ricorrente una copia delle chiavi del cancello. Controparte_1 Parte_1
In data 15 marzo 2021 ha depositato istanza ex art. 703, IV comma c.p.c. per la Controparte_1
prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria e ha così concluso: “(…)
che, ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., sia fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio di
merito al fine di ottenere il rigetto della domanda del ricorrente e l'accoglimento integrale delle
proprie conclusioni”.
Si è costituito l' il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni riportandosi al ricorso Pt_1
introduttivo e ha così concluso: “…In via principale: la conferma dell'ordinanza emanata del giud. Dr.
Federico Eramo in data 8.1.2021 e notificata in data 21.1.2021, ovvero che il sig. Controparte_1
consegni al sig. una copia delle chiavi del cancello e che sia condannato al Parte_1
pagamento delle spese legali della fase sommaria, così come liquidate precedentemente nell'ordinanza
e al pagamento delle spese legali della fase di merito. - In via subordinata: che il sig. Controparte_1
venga condannato al pagamento della somma di €. a titolo di risarcimento del danno per aver CP_4
impedito, con la propria condotta intenzionalmente volta a ledere i diritti e gli interessi del sig.
[...]
il libero godimento dei fondi per cui è causa, compresa la possibilità di vendere o Parte_1
ristrutturare il fabbricato esistente e perdendo la chance di ottenere un vantaggio economico notevole,
accedendo alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente”.
Con ordinanza del 13 gennaio 2022 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 cpc e con successiva ordinanza del 27 marzo 2023 ha rigettato le prove orali richieste e ha ammesso tutti i documenti prodotti.
All'udienza virtuale del 2 ottobre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di merita accoglimento e l'ordinanza 1350 del 21 Parte_1
gennaio 2021 deve essere confermata.
pagina 3 di 5 Il non ha offerto elementi nuovi o tali da incidere sul cambiamento delle statuizioni della CP_1
ordinanza possessoria e non sono condivisibili gli argomenti da lui opposti circa l'inutilizzabilità delle prove raccolte nella fase sommaria: al riguardo, consolidata giurisprudenza ha ritenuto che nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può fondarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice ( Cass. ord. 22 luglio 2021 n. 21072; Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2019, n. 12089). Le
deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, sono state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e in conformità alle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e sono perciò da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, (Cass. civ., sez.
II, 21 novembre 2006, n. 24705). Non possono nemmeno ritenersi fondate le eccezioni del CP_1
sulla inammissibilità dei capitoli di prova perché formulati in negativo, come descritto nell'ordinanza del 13 marzo 2023: invero, i capitoli di prova sono inammissibili quando sono rivolti a far esprimere un giudizio, ovvero valutativi, generici, provati o da provare documentalmente ed anche formulati negativamente, la giurisprudenza richiamata dal non è sovrapponibile al caso di specie, poiché CP_1
i capi dal medesimo articolati non solo sono formulati in negativo ma pretendono anche di provare genericamente fatti e circostanze non collocate con certezza nello spazio e nel tempo: l'espressione da oltre trent'anni in essi contenuta è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie e la formulazione dei capi formulati riproducono quanto già dedotto dai testi,
precedentemente ascoltati nella fase sommaria, che già allora non fornirono elementi idonei a suffragare le pretese del . Nello specifico, circa i capitoli 1 e 4 articolati nella memoria 183 CP_1
secondo termine cpc depositata il 15 marzo 2022, si deduce , inoltre, che il testimone può affermare di non aver visto il ricorrente passare ma ciò non vuole dire che sia provato che il non sia Pt_2
passato anche in altri orari o giorni rispetto all'osservazione del teste e quindi ciò configura anche la pagina 4 di 5 irrilevanza del contenuto dei capitoli proposti, mentre gli altri capitoli oltre che redatti con formula negativa sono dimostrabili documentalmente e anche per tale motivo non sono possono ammettersi .
Le considerazioni esposte impongono il rigetto delle pretese avanzate dal . CP_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità alla tabella n. 2
del D.M. 55/2014 sul fondamento del valore dichiarato.
PQM
RIGETTA
le domande proposte da;
Controparte_1
CONFERMA
l'ordinanza n. 1350 del 21/01/2021 emessa dal Tribunale di Cassino;
CONDANNA
al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 2.159,00 per Controparte_1
compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge.
Cassino, 25 gennaio 2024
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1168 c.c.; nel merito rigettare tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto …”