Sentenza 23 agosto 2021
Ordinanza collegiale 28 marzo 2022
Ordinanza collegiale 18 settembre 2023
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 28/03/2022, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 00518/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2021, proposto da
TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché Arch. Antonio TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Millefiori, Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Martano, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Martano sull'istanza-diffida di riqualificazione urbanistica del 28.01.2020, trasmessa a mezzo pec in data 30.01.2020;
con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere con ogni urgenza all'adozione degli atti necessari a concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento de quo ;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta per la denegata ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con istanza del 30.01.2020 la TT s.r.l. e l’arch. Antonio TT hanno intimato al Comune di Martano di “ porre in essere tutte le attività necessarie affinché il Consiglio Comunale proceda alla riqualificazione urbanistica delle aree innanzi richiamate, con espresso avvertimento che, in difetto di adempimento nell’ulteriore termine di 30 giorni, sarà adita la competente Autorità Giudiziaria, anche con autonoma domanda risarcitoria dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittima inerzia comunale ”.
- a seguito della persistenza inerzia dell’Amministrazione comunale nel provvedere alla definizione del procedimento, la TT s.r.l. e l’arch. Antonio TT hanno agito dinanzi a questo TAR, onde ottenere la condanna del Comune di Martano alla adozione di un provvedimento espresso;
- con sentenza n. 1279/2021 questo TAR ha dichiarato “ l’obbligo del Comune di Martano di concludere il procedimento di riqualificazione urbanistica con un provvedimento espresso nel termine di 120 gg. dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza, decorsi i quali si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico dell’Amministrazione intimata ”;
- con istanza in data 23.02.2022 parte ricorrente, premesso che la sentenza “è stata notificata al Comune di Martano in data 30.08.2021, restando però a tutt’oggi ancora ingiustificatamente inottemperata”, ha chiesto “la nomina di un Commissario ad acta affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, all’adozione degli atti e provvedimenti diretti a garantire la piena esecuzione della precedente sentenza inter partes n. 1279/2021”;
Considerato che, con nota del 9.3.2022 l’Amministrazione comunale:
- ha riferito “- che il Comune ha in itinere la redazione del Piano Urbanistico Generale; - che con nota in data 12.01.2022 – prot. 813 (inviata a mezzo pec), che si allega in copia, il Responsabile dell’UTC trasmetteva all’ing. Claudio Conversano (progettista del PUG) copia della Sentenza n. 1279/2021 “… al fine di provvedere alla riqualificazione dell’area … nel redigendo PUG”; - che con nota in data 17.01.2022 – prot. 1095 (inviata a mezzo pec), che si allega in copia, il Responsabile dell’UTC precisava all’ing. Claudio Conversano (progettista del PUG) ed alla TT SR che la particella n. 137 del foglio 11 riportata in sentenza era stata oggetto di frazionamento nelle particelle derivate 372 e 373 e che, pertanto, la chiesta riqualificazione urbanistica interessa la part. 372. Con nota in data 19.01.2022 – prot. 1366 l’ing. Claudio Conversano trasmetteva al Comune copia del PUG per l’avvio delle procedure di adozione. In detto PUG l’area interessata è stato oggetto di riqualificazione urbanistica ”;
- ha chiesto pertanto “ di soprassedere alla nomina del Commissario ad acta atteso che sono state avviate le procedure di riqualificazione urbanistica come disposto nell’ambito del procedimento di pianificazione generale il cui strumento sarà adottato al primo Consiglio Comunale utile previa acquisizione dei previsti pareri ”;
Ritenuto che la riqualificazione dei suoi di proprietà dei ricorrenti, allo stato, è attratta nell’ambito del complessivo procedimento di formazione del nuovo PUG, sicché non si ravvisano i presupposti per l’attivazione ex novo di un procedimento parallelo da parte del Commissario ad Acta che abbia specificamente ad oggetto la definizione della disciplina di detti suoli, la qual cosa peraltro implicherebbe un aggravamento dei tempi per il soddisfacimento degli interessi sostanziali dei ricorrenti, a fronte di un’attività generale di pianificazione urbanistica in avanzato stato di definizione;
Ritenuto, rebus sic stantibus , di soprassedere per il momento alla nomina del Commissario ad Acta, attribuendo all’Amministrazione comunale l’ulteriore termine di 120 giorni per provvedere sull’istanza dei ricorrenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima assegna al Comune di Martano l’ulteriore termine di 120 gg. dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza per la adozione di un provvedimento espresso che valga a definire il procedimento di riqualificazione urbanistica, decorsi i quali si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad Acta le cui spese saranno poste a carico dell’Amministrazione intimata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO