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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2978/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2903/2017, pubblicata l'1.12.2017, del tribunale di Napoli
Nord, sez. III
TRA
(c.f. Parte_1
), con sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, P.IVA_1
in persona del suo Presidente dott. rappresentata e difesa in virtù di Parte_2
mandato in calce, dall'avv. Faustino Manfredonia (c.f. ), C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes n. 64
Appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Vincenzo
Pascarella (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
Andrea Doria n. 22/34 presso lo studio Tirino-Pascarella
Appellato
1 E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 13.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande delle parti sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
<
[...]
rappresentava di essere titolare del credito nei confronti di Parte_1 CP_1
e per le seguenti somme:
[...] Controparte_2
-euro 79.395,01 per rate insolute e per interessi di mora maturati sulle stesse rinveniente dal contratto di mutuo fondiario n. 50/1006026 per notar di Massa Per_1
Lubrense rep. 29093 racc. 16998 del 18.04.13 di originari euro 600.000;
-euro 629.418,62 per capitale residuo riveniente dal contratto di mutuo di cui al punto precedente risolto per inadempimento;
-euro 42.281,81 per debito residuo in quota capitale, per rate insolute, per interessi di mora maturati e per conguaglio rata in corso rinveniente dal contratto di mutuo Cont chirografario a n. 34/160/1004815 di originari euro 50.000 che aveva concesso in data 20.12.12 risolto per inadempimento;
-euro 42.281,81 per debito residuo in quota capitale per rate insolute, per interessi di mora maturati e per conguaglio rata in corso rinveniente dal contratto di mut[u]o Cont chirografario a n. di originari euro 50.000 che aveva concesso in CP_4 data 20.12.12 risolto per inadempimento.
Parte attrice rappresentava che e aveva consapevolmente CP_1 CP_2 costituito, in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, un fondo patrimoniale con atto per notar di Napoli, rep. 176, racc. 88 dell'11.09.14 relativamente ai beni di Per_2 loro proprietà e analiticamente indicati nell'atto di citazione, quindi, chiedevano al
Tribunale di Napoli Nord di dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia del predetto atto>>. 2 A.b.) Il tribunale adito, nella contumacia dei convenuti, rigettava la domanda dichiarando irripetibili le spese di lite.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione,
a) riconosciuta la titolarità all'azione in capo alla in virtù dei contratti di Pt_1
mutuo e di finanziamento e b) accertato che i coniugi avevano realizzato, CP_1
mediante il fondo patrimoniale, un atto di natura dispositiva diretto a regolare i doveri di solidarietà e di contribuzione nella propria famiglia nonché a stabilire un vincolo di destinazione dei beni, c) rigettava la domanda sul presupposto che parte attrice non aveva dimostrato l'elemento di danno rispetto alle proprie ragioni creditorie, consistente nella sussistenza delle condizioni d'impignorabilità delineate dall'art. 170 c.c., così testualmente argomentando:
<<-con riferimento al diritto di credito derivante dal contratto di mutuo fondiario, non ha dedotto e precisato il pregiudizio, inteso come incapacità della potenziale liquidazione dei beni immobili sottoposti a prelazione ipotecaria, di soddisfare la propria pretesa creditoria. Inoltre, parte attrice non ha dedotto l'esistenza delle condizioni d'impignorabilità del bene e, precisamente, la propria consapevolezza che il contratto di mutuo fondiario era stato stipulato dai coniugi per scopi estranei ai CP_1 bisogni della famiglia. Si ribadisce, infatti, che l'ignoranza della relazione tra atto e bisogni della famiglia costituisce condizione che consente al creditore di agire in via esecutiva sui beni costituiti in fondo;
-con riferimento al diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con la società non ha allegato l'estraneità Controparte_5 dell'atto ai bisogni della famiglia come sopra indicati ovvero la propria consapevolezza in ordine alla estraneità dell'atto rispetto ai bisogni della famiglia. Inoltre, sul piano probatorio, dalla lettura del contratto di finanziamento emerge che la Banca ha consegnato la somma alla società quindi, l'atto impugnato risulta essere Controparte_5 strumentale alla realizzazione degli interessi lavorativi di un componente della famiglia e, precisamente del , con la conseguenza che non sussiste rispetto a tale credito CP_1 il limite d'impignorabilità fissato dall'art. 170 c.c.>>.
3 B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la , Parte_1
da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, con cui lamenta l'erronea applicazione degli artt.
170 e 2901 c.c. deducendo che:
1) il tribunale ha omesso di considerare che la banca vantava, oltre al credito di natura fondiaria, altri due crediti di natura chirografaria, risultando perciò erronea l'argomentazione secondo cui il finanziamento stipulato con la società
[...]
era da ritenersi strumentale alla realizzazione degli Controparte_5
interessi lavorativi di un componente della famiglia;
2) il tribunale ha erroneamente limitato la configurabilità del danno per il creditore che agisce in revocatoria ai casi di estraneità dell'atto costitutivo del credito ai bisogni della famiglia ovvero di effettiva conoscenza di tale estraneità,
trascurando, invece, di rilevare che il danno richiesto dall'art. 2901 c.c. è
configurabile nella variazione della consistenza quantitativa o qualitativa dei beni residui rispetto a quelli costituiti nel fondo patrimoniale, oltre che nella maggiore difficoltà o nel notevole ritardo di esperire utilmente l'azione esecutiva in vista dell'eventuale opposizione da parte dei coniugi concernente la sussistenza del vincolo di impignorabilità dei beni;
3) il tribunale ha trascurato il principio secondo cui, in tema di revocatoria nei confronti di un fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini dell'eventus damni, la sola presenza dell'atto con cui i coniugi debitori abbiano sottoposto a vincolo di destinazione la maggior parte dei loro beni determinando una sproporzione rispetto ai beni residui, non occorrendo un onere di allegazione più rigoroso e, quanto alla scientia damni, la semplice
4 consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un danno potenziale, essendo irrilevante l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica.
L'appellante ha così concluso:
< esso revocare, ovvero dichiarare inefficace nei suoi confronti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato a mezzo del Notar rep. 176/88 dell'11/9/14, Per_2 trascritto il successivo 18/9/14 al n.43123/28337 presso la Conservatoria RR.II. e/o
Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli-2 ed annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Qualiano in calce al relativo atto in data 30/9/14 con il quale i medesimi hanno costituito in fondo patrimoniale, destinandoli ai bisogni della loro famiglia, gli immobili di cui sono proprietari descritti ed indicati in premessa, ed ordinare ai competenti Conservatore ed Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere e di annotare l'emananda sentenza in calce alle relative trascrizioni ed annotazioni per esso eseguite.
Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado giudizio oltre spese generali, CPA ed IVA>>.
B.b.) Si costituiva che resisteva all'impugnazione, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello nel merito e chiedendone il rigetto.
B.c.) , anche a seguito di rinnovazione della citazione in appello Controparte_2
avvenuta il 16.7.2024, non si è costituita in giudizio, dovendo, pertanto, essere dichiarata la sua contumacia.
B.d.) La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2024, rimessa sul ruolo per notifica alla Sgaraglia, per effetto del provvedimento del 30.12.2024 del
Presidente della Corte di Appello di Napoli di “Riassegnazione e redistribuzione di affari tra Sezioni della Corte d'appello in base agli artt. 167 e 169 della Circolare
CSM del 26.6.2024”, in data 21.1.2025 è stata assegnata alla sesta sezione che ne ha disposto la trattazione all'udienza indicata in epigrafe del 13.3.2025, trattata con le
5 modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., riservandola con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
In relazione a quanto rappresentato dal difensore del in ordine al CP_1
fallimento della società (e del Controparte_5
susseguente fallimento ex art. 147 l. fall. di nella qualità di socio CP_1
illimitatamente responsabile), si evidenzia che, trattandosi di un'azione revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, va precisato che il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento (art. 46 l. fall.), poiché rappresenta un patrimonio separato, costituito da un complesso di beni assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità, destinati unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia,
sicché, coincidendo la perdita della legittimazione processuale del fallito e la correlativa legittimazione del curatore, con l'ambito dello spossessamento fallimentare, rispetto ad essi permane, in deroga a quanto previso dall'art. 43 l. fall.,
la legittimazione processuale del debitore-fallito (Cass. sez. III, 18.10.2011, n.
21494; Cass. sez. III, ord., 9.5.2019, n. 12264; la locuzione “salvo quanto disposto
dall'art. 170 c.c.”, contenuta nell'art. 46 l. fall., va interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni, Cass. sez. I, 26.6.2023, n. 18164).
C.a.) Ciò premesso, per le ragioni e nei termini che seguono, l'appello è fondato e, di conseguenza, va accolto.
C.a.i.) Va precisato, in primo luogo, che il fondo patrimoniale costituito ex art
167 c.c. impone un vincolo di destinazione su determinati beni rappresentando un
6 sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare la garanzia patrimoniale generica.
Nella definizione del punto di equilibrio tra l'interesse della famiglia e quello dei creditori, infatti, non si è totalmente obliterato il principio di cui all'art. 2740 c.c.,
ma si è introdotto piuttosto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale, con la conseguenza che, in ragione di quanto dispone l'art. 170 c.c., “l'esecuzione sui
beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (Cass.
sez. I, ord., 13.12.2023, n. 34872).
Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata,
pertanto, deve accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, con la importante precisazione che la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede sempre una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (Cass. sez. I, ord., 25.10.2021, n. 29983).
Pertanto, i creditori vengono distinti, in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e alla condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra 1) creditori della famiglia, ai quali è
riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, 2) creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, equiparati ai precedenti dall'art. 170 c.c. e
3) creditori che conoscevano tale estraneità, ai quali, invece, è preclusa l'esecuzione
7 sui beni del fondo e sui relativi frutti.
La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è favorita, quindi, attraverso la sottrazione dei beni stessi all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori,
ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, che sono quelli previsti dall'art. 2901 c.c., in revocatoria ordinaria,
posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. sez. III, 7.10.2008, n. 24757; Cass. sez. VI-
III, ord., 10.2.2015, n. 2530).
C.b.) Si consideri che la Suprema Corte (Cass. già cit. n. 34872/2023), in relazione ad un ricorso avverso una sentenza della corte di appello di accoglimento della domanda revocatoria, proposto dai debitori, che avevano costituito il fondo patrimoniale, basato proprio sull'eccezione che le fideiussioni concesse erano estranee ai bisogni della famiglia, sicché “la banca, che aveva piena contezza della natura dell'affare”, non potendo “mai procedere ad esecuzione sui beni del fondo”,
circostanza che sarebbe stata trascurata dal giudice d'appello, partendo dai principi appena richiamati, ha affermato espressamente che
“Nella specie, l'istituto di credito non ha preteso di agire sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale reca pregiudizio alle proprie ragioni e quindi ha chiesto e ottenuto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
L'azione pauliana, come è noto, è diretta a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo
8 stesso di esercitare sui beni oggetto dell'atto azioni esecutive e cautelari.
L'accoglimento della domanda proposta ex art 2901 c.c. produce quindi l'effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti dei creditore che ha agito in revocatoria,
l'atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso, né sulla sua opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio
(Cass. 25855/2021).
La banca ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che - ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia - non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale ed è in ciò che consiste il pregiudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, pregiudizio che la dichiarazione di inefficacia rimuove perché consente alla banca di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.
L'effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell'esperimento dell'azione pauliana e non sarà quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell'interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno. Correttamente, pertanto la Corte di merito ha focalizzato l'attenzione non già sulla conoscenza da parte della banca della – pretesa - estraneità
del credito vantato ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza di eventus e
scientia damni.”.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 15310 del 7.7.2007, ha precisato che “in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua
9 dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale”.
In altre parole, la sussistenza del fondo patrimoniale non muta la natura del giudizio, che continua ad essere caratterizzato da mera cognizione.
Di questi principi non ha fatto corretta applicazione il giudice di primo grado che,
dopo aver verificato l'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria
(contratto di mutuo fondiario a medio/lungo termine per notaio del Per_3
18.4.2013 e contratti di mutuo chirografario a M/T nn. 34/160/1004815 e
34/160/1004812) e rilevato che il debitore aveva realizzato successivamente un atto dispositivo (atto di costituzione del fondo patrimoniale per notaio Per_2
dell'11.9.2014 – rep. 176, racc. 88 –, trascritto il 18.9.2014 – reg. gen. 43123, reg.
part. 28337 – presso il competente Ufficio di Conservatoria), ha focalizzato l'attenzione sulla mancata dimostrazione, da parte della banca, delle condizioni d'impignorabilità del bene e, dunque, della propria consapevolezza in ordine alla pretesa estraneità del credito vantato ai bisogni della famiglia, trascurando del tutto l'unico accertamento possibile in questa fase di cognizione, ossia la sussistenza
10 dell'eventus damni e della scientia damni.
C.b.i.) A tal riguardo, innanzitutto va tenuto conto del tradizionale insegnamento secondo cui il giudice del merito, in tema di prova degli elementi integrativi della fattispecie dell'azione revocatoria, deve apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi.
Ciò evidenziato, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni)
ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (Cass. sez. I, 1.8.2007, n. 16986;
Cass. sez. III, ord., 14.7.2023, n. 20232).
A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. sez. III, 4.7.2006, n. 15265; Cass. sez. VI-III,
ord., 18.6.2019, n. 16221).
Inoltre, non è richiesto, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o la difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti
11 con soggetti diversi.
Nel caso in esame, la banca ha documentato in maniera incontestata come i coniugi abbiano vincolato nel fondo patrimoniale gli immobili di Persona_4
cui erano proprietari, mentre risulta che i coniugi-debitori non abbiano soddisfatto l'onere di provare che il proprio patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice.
Inoltre, sebbene debba tenersi conto che la tutela accordata dalla legge al creditore si pone a un livello diverso – e di spessore maggiore – da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta, sicché la revocabilità dell'atto non presuppone e neppure implica la necessaria sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass. sez. I, 2.4.2021, n. 9192), tuttavia,
nella specie la circostanza che il debitore abbia dimostrato di versare in uno CP_1
stato di insolvenza – ferme le considerazioni innanzi svolte in ordine alla inutilizzabilità della visura camerale della società – corrobora lo stato CP_5
pregiudizievole, non giovando affatto alla posizione dell'appellato, in quanto, con l'atto di costituzione del fondo, si è ulteriormente aggravata la posizione del creditore.
A ciò va aggiunto che la banca, a fondamento della propria azione revocatoria, ha anche dedotto che, ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia, non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale riscontrando maggiore difficoltà e incertezza nella esazione del credito, e ciò appare sufficiente, nella prospettiva di un ampio concetto di pregiudizio comprendente, come detto, anche il pericolo di danno, a integrare gli estremi dell'eventus damni.
E, infatti, l'effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale)
12 sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso in revocatoria, non essendo necessario verificare se il credito per cui la banca agisce deriva da un'obbligazione contratta nell'interesse della famiglia e se essa ne fosse consapevole o meno.
C.b.ii.) Quanto al requisito soggettivo, è necessario, perché l'atto venga revocato,
che il comportamento del debitore sia caratterizzato da un intento frodatorio
(scientia damni).
Per la sussistenza del requisito, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sez. III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. sez. III, 29.7.2004,
n. 14489).
Inoltre, si è anche affermato che, in caso di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, la scientia damni non è esclusa dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni (Cass.
sez. III, 8.8.2007, n. 17418).
Alla stregua di tali principi, ritiene questo collegio che ben possano essere condivise le argomentazioni svolte dall'istituto di credito appellante circa la
13 conoscenza, da parte dei coniugi , del danno che ragionevolmente Persona_4
poteva derivare alle ragioni creditorie dalla costituzione del fondo patrimoniale e dal conferimento in esso di tutti i loro immobili.
Orbene, dopo aver maturato un'ingente esposizione debitoria e in una probabile situazione di crisi finanziaria, veniva imposto, tramite l'atto in questione, un vincolo di destinazione su determinati beni, senza che sia stata dedotta, a motivo della costituzione del predetto fondo, alcuna esigenza, valida e specifica, riconducibile ai bisogni della famiglia, risultando tra l'altro a tale epoca i coniugi sposati da lungo tempo (12.6.1991).
Tanto basta a integrare il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocabilità dell'atto, non essendo necessario accertare l'eventuale intenzione dei debitori di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere il giudizio di accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo in capo ai coniugi-debitori, sì da doversi dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per notaio Per_2
dell'11.9.2014, rep. 176, racc. 88, così come richiesto dalla banca creditrice.
D- Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione, per entrambi i gradi ex d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, sulla base del valore del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, per il giudizio di appello esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il
14 valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità
ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. sez. VI-III, 9.5.2014, n.
10089; Cass. sez. III, 13.2.2020, n. 3697).
Nella specie, il credito per il quale la banca procede risulta superiore a euro
520.000,00 (per effetto della somma derivante dalle pretese creditorie discendenti dai singoli contratti di mutuo), per cui trova applicazione lo scaglione fino ad €
1.000.000,00.
La non eccessiva complessità della causa induce la corte ad applicare i minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado, dichiara l'inefficacia, nei confronti della dell'atto di costituzione del fondo Parte_1
patrimoniale per notaio dell'11.9.2014, rep. 176, racc. 88, trascritto Per_2
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli-2 il 18.9.2014, reg. gen.
43123, reg. part. 28337, e avente ad oggetto i beni specificati nel dettaglio da pag. 2
a pag. 4 dell'atto di appello, da intendersi qui richiamati per relationem come parte integrante del presente dispositivo;
c) condanna gli appellati e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della società attrice/appellante,
15 c1) relativamente al primo grado, in euro 524,00 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) in relazione al grado di appello in euro 804,00 per spese ed euro 13.078,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso in data 11 luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2978/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2903/2017, pubblicata l'1.12.2017, del tribunale di Napoli
Nord, sez. III
TRA
(c.f. Parte_1
), con sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, P.IVA_1
in persona del suo Presidente dott. rappresentata e difesa in virtù di Parte_2
mandato in calce, dall'avv. Faustino Manfredonia (c.f. ), C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes n. 64
Appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Vincenzo
Pascarella (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
Andrea Doria n. 22/34 presso lo studio Tirino-Pascarella
Appellato
1 E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 13.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande delle parti sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
<
[...]
rappresentava di essere titolare del credito nei confronti di Parte_1 CP_1
e per le seguenti somme:
[...] Controparte_2
-euro 79.395,01 per rate insolute e per interessi di mora maturati sulle stesse rinveniente dal contratto di mutuo fondiario n. 50/1006026 per notar di Massa Per_1
Lubrense rep. 29093 racc. 16998 del 18.04.13 di originari euro 600.000;
-euro 629.418,62 per capitale residuo riveniente dal contratto di mutuo di cui al punto precedente risolto per inadempimento;
-euro 42.281,81 per debito residuo in quota capitale, per rate insolute, per interessi di mora maturati e per conguaglio rata in corso rinveniente dal contratto di mutuo Cont chirografario a n. 34/160/1004815 di originari euro 50.000 che aveva concesso in data 20.12.12 risolto per inadempimento;
-euro 42.281,81 per debito residuo in quota capitale per rate insolute, per interessi di mora maturati e per conguaglio rata in corso rinveniente dal contratto di mut[u]o Cont chirografario a n. di originari euro 50.000 che aveva concesso in CP_4 data 20.12.12 risolto per inadempimento.
Parte attrice rappresentava che e aveva consapevolmente CP_1 CP_2 costituito, in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, un fondo patrimoniale con atto per notar di Napoli, rep. 176, racc. 88 dell'11.09.14 relativamente ai beni di Per_2 loro proprietà e analiticamente indicati nell'atto di citazione, quindi, chiedevano al
Tribunale di Napoli Nord di dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia del predetto atto>>. 2 A.b.) Il tribunale adito, nella contumacia dei convenuti, rigettava la domanda dichiarando irripetibili le spese di lite.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione,
a) riconosciuta la titolarità all'azione in capo alla in virtù dei contratti di Pt_1
mutuo e di finanziamento e b) accertato che i coniugi avevano realizzato, CP_1
mediante il fondo patrimoniale, un atto di natura dispositiva diretto a regolare i doveri di solidarietà e di contribuzione nella propria famiglia nonché a stabilire un vincolo di destinazione dei beni, c) rigettava la domanda sul presupposto che parte attrice non aveva dimostrato l'elemento di danno rispetto alle proprie ragioni creditorie, consistente nella sussistenza delle condizioni d'impignorabilità delineate dall'art. 170 c.c., così testualmente argomentando:
<<-con riferimento al diritto di credito derivante dal contratto di mutuo fondiario, non ha dedotto e precisato il pregiudizio, inteso come incapacità della potenziale liquidazione dei beni immobili sottoposti a prelazione ipotecaria, di soddisfare la propria pretesa creditoria. Inoltre, parte attrice non ha dedotto l'esistenza delle condizioni d'impignorabilità del bene e, precisamente, la propria consapevolezza che il contratto di mutuo fondiario era stato stipulato dai coniugi per scopi estranei ai CP_1 bisogni della famiglia. Si ribadisce, infatti, che l'ignoranza della relazione tra atto e bisogni della famiglia costituisce condizione che consente al creditore di agire in via esecutiva sui beni costituiti in fondo;
-con riferimento al diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con la società non ha allegato l'estraneità Controparte_5 dell'atto ai bisogni della famiglia come sopra indicati ovvero la propria consapevolezza in ordine alla estraneità dell'atto rispetto ai bisogni della famiglia. Inoltre, sul piano probatorio, dalla lettura del contratto di finanziamento emerge che la Banca ha consegnato la somma alla società quindi, l'atto impugnato risulta essere Controparte_5 strumentale alla realizzazione degli interessi lavorativi di un componente della famiglia e, precisamente del , con la conseguenza che non sussiste rispetto a tale credito CP_1 il limite d'impignorabilità fissato dall'art. 170 c.c.>>.
3 B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la , Parte_1
da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, con cui lamenta l'erronea applicazione degli artt.
170 e 2901 c.c. deducendo che:
1) il tribunale ha omesso di considerare che la banca vantava, oltre al credito di natura fondiaria, altri due crediti di natura chirografaria, risultando perciò erronea l'argomentazione secondo cui il finanziamento stipulato con la società
[...]
era da ritenersi strumentale alla realizzazione degli Controparte_5
interessi lavorativi di un componente della famiglia;
2) il tribunale ha erroneamente limitato la configurabilità del danno per il creditore che agisce in revocatoria ai casi di estraneità dell'atto costitutivo del credito ai bisogni della famiglia ovvero di effettiva conoscenza di tale estraneità,
trascurando, invece, di rilevare che il danno richiesto dall'art. 2901 c.c. è
configurabile nella variazione della consistenza quantitativa o qualitativa dei beni residui rispetto a quelli costituiti nel fondo patrimoniale, oltre che nella maggiore difficoltà o nel notevole ritardo di esperire utilmente l'azione esecutiva in vista dell'eventuale opposizione da parte dei coniugi concernente la sussistenza del vincolo di impignorabilità dei beni;
3) il tribunale ha trascurato il principio secondo cui, in tema di revocatoria nei confronti di un fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini dell'eventus damni, la sola presenza dell'atto con cui i coniugi debitori abbiano sottoposto a vincolo di destinazione la maggior parte dei loro beni determinando una sproporzione rispetto ai beni residui, non occorrendo un onere di allegazione più rigoroso e, quanto alla scientia damni, la semplice
4 consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un danno potenziale, essendo irrilevante l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica.
L'appellante ha così concluso:
< esso revocare, ovvero dichiarare inefficace nei suoi confronti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato a mezzo del Notar rep. 176/88 dell'11/9/14, Per_2 trascritto il successivo 18/9/14 al n.43123/28337 presso la Conservatoria RR.II. e/o
Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli-2 ed annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Qualiano in calce al relativo atto in data 30/9/14 con il quale i medesimi hanno costituito in fondo patrimoniale, destinandoli ai bisogni della loro famiglia, gli immobili di cui sono proprietari descritti ed indicati in premessa, ed ordinare ai competenti Conservatore ed Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere e di annotare l'emananda sentenza in calce alle relative trascrizioni ed annotazioni per esso eseguite.
Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado giudizio oltre spese generali, CPA ed IVA>>.
B.b.) Si costituiva che resisteva all'impugnazione, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello nel merito e chiedendone il rigetto.
B.c.) , anche a seguito di rinnovazione della citazione in appello Controparte_2
avvenuta il 16.7.2024, non si è costituita in giudizio, dovendo, pertanto, essere dichiarata la sua contumacia.
B.d.) La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2024, rimessa sul ruolo per notifica alla Sgaraglia, per effetto del provvedimento del 30.12.2024 del
Presidente della Corte di Appello di Napoli di “Riassegnazione e redistribuzione di affari tra Sezioni della Corte d'appello in base agli artt. 167 e 169 della Circolare
CSM del 26.6.2024”, in data 21.1.2025 è stata assegnata alla sesta sezione che ne ha disposto la trattazione all'udienza indicata in epigrafe del 13.3.2025, trattata con le
5 modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., riservandola con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
In relazione a quanto rappresentato dal difensore del in ordine al CP_1
fallimento della società (e del Controparte_5
susseguente fallimento ex art. 147 l. fall. di nella qualità di socio CP_1
illimitatamente responsabile), si evidenzia che, trattandosi di un'azione revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, va precisato che il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento (art. 46 l. fall.), poiché rappresenta un patrimonio separato, costituito da un complesso di beni assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità, destinati unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia,
sicché, coincidendo la perdita della legittimazione processuale del fallito e la correlativa legittimazione del curatore, con l'ambito dello spossessamento fallimentare, rispetto ad essi permane, in deroga a quanto previso dall'art. 43 l. fall.,
la legittimazione processuale del debitore-fallito (Cass. sez. III, 18.10.2011, n.
21494; Cass. sez. III, ord., 9.5.2019, n. 12264; la locuzione “salvo quanto disposto
dall'art. 170 c.c.”, contenuta nell'art. 46 l. fall., va interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni, Cass. sez. I, 26.6.2023, n. 18164).
C.a.) Ciò premesso, per le ragioni e nei termini che seguono, l'appello è fondato e, di conseguenza, va accolto.
C.a.i.) Va precisato, in primo luogo, che il fondo patrimoniale costituito ex art
167 c.c. impone un vincolo di destinazione su determinati beni rappresentando un
6 sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare la garanzia patrimoniale generica.
Nella definizione del punto di equilibrio tra l'interesse della famiglia e quello dei creditori, infatti, non si è totalmente obliterato il principio di cui all'art. 2740 c.c.,
ma si è introdotto piuttosto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale, con la conseguenza che, in ragione di quanto dispone l'art. 170 c.c., “l'esecuzione sui
beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (Cass.
sez. I, ord., 13.12.2023, n. 34872).
Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata,
pertanto, deve accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, con la importante precisazione che la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede sempre una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (Cass. sez. I, ord., 25.10.2021, n. 29983).
Pertanto, i creditori vengono distinti, in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e alla condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra 1) creditori della famiglia, ai quali è
riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, 2) creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, equiparati ai precedenti dall'art. 170 c.c. e
3) creditori che conoscevano tale estraneità, ai quali, invece, è preclusa l'esecuzione
7 sui beni del fondo e sui relativi frutti.
La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è favorita, quindi, attraverso la sottrazione dei beni stessi all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori,
ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, che sono quelli previsti dall'art. 2901 c.c., in revocatoria ordinaria,
posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. sez. III, 7.10.2008, n. 24757; Cass. sez. VI-
III, ord., 10.2.2015, n. 2530).
C.b.) Si consideri che la Suprema Corte (Cass. già cit. n. 34872/2023), in relazione ad un ricorso avverso una sentenza della corte di appello di accoglimento della domanda revocatoria, proposto dai debitori, che avevano costituito il fondo patrimoniale, basato proprio sull'eccezione che le fideiussioni concesse erano estranee ai bisogni della famiglia, sicché “la banca, che aveva piena contezza della natura dell'affare”, non potendo “mai procedere ad esecuzione sui beni del fondo”,
circostanza che sarebbe stata trascurata dal giudice d'appello, partendo dai principi appena richiamati, ha affermato espressamente che
“Nella specie, l'istituto di credito non ha preteso di agire sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale reca pregiudizio alle proprie ragioni e quindi ha chiesto e ottenuto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
L'azione pauliana, come è noto, è diretta a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo
8 stesso di esercitare sui beni oggetto dell'atto azioni esecutive e cautelari.
L'accoglimento della domanda proposta ex art 2901 c.c. produce quindi l'effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti dei creditore che ha agito in revocatoria,
l'atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso, né sulla sua opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio
(Cass. 25855/2021).
La banca ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che - ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia - non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale ed è in ciò che consiste il pregiudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, pregiudizio che la dichiarazione di inefficacia rimuove perché consente alla banca di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.
L'effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell'esperimento dell'azione pauliana e non sarà quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell'interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno. Correttamente, pertanto la Corte di merito ha focalizzato l'attenzione non già sulla conoscenza da parte della banca della – pretesa - estraneità
del credito vantato ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza di eventus e
scientia damni.”.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 15310 del 7.7.2007, ha precisato che “in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua
9 dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale”.
In altre parole, la sussistenza del fondo patrimoniale non muta la natura del giudizio, che continua ad essere caratterizzato da mera cognizione.
Di questi principi non ha fatto corretta applicazione il giudice di primo grado che,
dopo aver verificato l'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria
(contratto di mutuo fondiario a medio/lungo termine per notaio del Per_3
18.4.2013 e contratti di mutuo chirografario a M/T nn. 34/160/1004815 e
34/160/1004812) e rilevato che il debitore aveva realizzato successivamente un atto dispositivo (atto di costituzione del fondo patrimoniale per notaio Per_2
dell'11.9.2014 – rep. 176, racc. 88 –, trascritto il 18.9.2014 – reg. gen. 43123, reg.
part. 28337 – presso il competente Ufficio di Conservatoria), ha focalizzato l'attenzione sulla mancata dimostrazione, da parte della banca, delle condizioni d'impignorabilità del bene e, dunque, della propria consapevolezza in ordine alla pretesa estraneità del credito vantato ai bisogni della famiglia, trascurando del tutto l'unico accertamento possibile in questa fase di cognizione, ossia la sussistenza
10 dell'eventus damni e della scientia damni.
C.b.i.) A tal riguardo, innanzitutto va tenuto conto del tradizionale insegnamento secondo cui il giudice del merito, in tema di prova degli elementi integrativi della fattispecie dell'azione revocatoria, deve apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi.
Ciò evidenziato, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni)
ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (Cass. sez. I, 1.8.2007, n. 16986;
Cass. sez. III, ord., 14.7.2023, n. 20232).
A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. sez. III, 4.7.2006, n. 15265; Cass. sez. VI-III,
ord., 18.6.2019, n. 16221).
Inoltre, non è richiesto, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o la difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti
11 con soggetti diversi.
Nel caso in esame, la banca ha documentato in maniera incontestata come i coniugi abbiano vincolato nel fondo patrimoniale gli immobili di Persona_4
cui erano proprietari, mentre risulta che i coniugi-debitori non abbiano soddisfatto l'onere di provare che il proprio patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice.
Inoltre, sebbene debba tenersi conto che la tutela accordata dalla legge al creditore si pone a un livello diverso – e di spessore maggiore – da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta, sicché la revocabilità dell'atto non presuppone e neppure implica la necessaria sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass. sez. I, 2.4.2021, n. 9192), tuttavia,
nella specie la circostanza che il debitore abbia dimostrato di versare in uno CP_1
stato di insolvenza – ferme le considerazioni innanzi svolte in ordine alla inutilizzabilità della visura camerale della società – corrobora lo stato CP_5
pregiudizievole, non giovando affatto alla posizione dell'appellato, in quanto, con l'atto di costituzione del fondo, si è ulteriormente aggravata la posizione del creditore.
A ciò va aggiunto che la banca, a fondamento della propria azione revocatoria, ha anche dedotto che, ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia, non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale riscontrando maggiore difficoltà e incertezza nella esazione del credito, e ciò appare sufficiente, nella prospettiva di un ampio concetto di pregiudizio comprendente, come detto, anche il pericolo di danno, a integrare gli estremi dell'eventus damni.
E, infatti, l'effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale)
12 sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso in revocatoria, non essendo necessario verificare se il credito per cui la banca agisce deriva da un'obbligazione contratta nell'interesse della famiglia e se essa ne fosse consapevole o meno.
C.b.ii.) Quanto al requisito soggettivo, è necessario, perché l'atto venga revocato,
che il comportamento del debitore sia caratterizzato da un intento frodatorio
(scientia damni).
Per la sussistenza del requisito, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sez. III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. sez. III, 29.7.2004,
n. 14489).
Inoltre, si è anche affermato che, in caso di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, la scientia damni non è esclusa dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni (Cass.
sez. III, 8.8.2007, n. 17418).
Alla stregua di tali principi, ritiene questo collegio che ben possano essere condivise le argomentazioni svolte dall'istituto di credito appellante circa la
13 conoscenza, da parte dei coniugi , del danno che ragionevolmente Persona_4
poteva derivare alle ragioni creditorie dalla costituzione del fondo patrimoniale e dal conferimento in esso di tutti i loro immobili.
Orbene, dopo aver maturato un'ingente esposizione debitoria e in una probabile situazione di crisi finanziaria, veniva imposto, tramite l'atto in questione, un vincolo di destinazione su determinati beni, senza che sia stata dedotta, a motivo della costituzione del predetto fondo, alcuna esigenza, valida e specifica, riconducibile ai bisogni della famiglia, risultando tra l'altro a tale epoca i coniugi sposati da lungo tempo (12.6.1991).
Tanto basta a integrare il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocabilità dell'atto, non essendo necessario accertare l'eventuale intenzione dei debitori di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere il giudizio di accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo in capo ai coniugi-debitori, sì da doversi dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per notaio Per_2
dell'11.9.2014, rep. 176, racc. 88, così come richiesto dalla banca creditrice.
D- Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione, per entrambi i gradi ex d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, sulla base del valore del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, per il giudizio di appello esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il
14 valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità
ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. sez. VI-III, 9.5.2014, n.
10089; Cass. sez. III, 13.2.2020, n. 3697).
Nella specie, il credito per il quale la banca procede risulta superiore a euro
520.000,00 (per effetto della somma derivante dalle pretese creditorie discendenti dai singoli contratti di mutuo), per cui trova applicazione lo scaglione fino ad €
1.000.000,00.
La non eccessiva complessità della causa induce la corte ad applicare i minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado, dichiara l'inefficacia, nei confronti della dell'atto di costituzione del fondo Parte_1
patrimoniale per notaio dell'11.9.2014, rep. 176, racc. 88, trascritto Per_2
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli-2 il 18.9.2014, reg. gen.
43123, reg. part. 28337, e avente ad oggetto i beni specificati nel dettaglio da pag. 2
a pag. 4 dell'atto di appello, da intendersi qui richiamati per relationem come parte integrante del presente dispositivo;
c) condanna gli appellati e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della società attrice/appellante,
15 c1) relativamente al primo grado, in euro 524,00 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) in relazione al grado di appello in euro 804,00 per spese ed euro 13.078,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso in data 11 luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
16