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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nato il [...] in [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Lorenzo Mele ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto della Questura di Bergamo emesso il 24.10.2024 e notificato in pari dati con il quale è stata rigettata l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (soggiorno in Italia del figlio minorenne ) Persona_1
sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “In via principale: Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare in deroga Cat. .922 del NumeroDiPatente_1
24.10.2024 e notificata in pari data con la conseguente emissione di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia;
In via subordinata: Il riconoscimento dei presupposti per l'emissione di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia stante il deposito della documentazione del procedimento amministrativo RG n. 8732/2024 dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo per il tempo strettamente necessario alla definizione della controversia che ne è l'oggetto”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sen ten za
Il decreto impugnato ha rigettato l'istanza del ricorrente per le seguenti ragioni:
− mancanza di documenti riguardanti il reddito, il luogo di residenza e l'idoneità dell'alloggio;
1 di 2 − la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale sul figlio;
− la qualifica del ricorrente di abituale assuntore di sostanze stupefacenti;
− l'avvio in data 8.3.2023 di procedimento penale nei confronti del ricorrente per lesioni personali gravi nei confronti della ex convivente.
La domanda svolta in via subordinata è inammissibile: il ricorrente non ha presentato istanza amministrativa per il rilascio di permesso per motivi di giustizia.
Il ricorrente non ha svolto considerazioni critiche intorno a tale conclusione prospettata nel decreto del 29.11.2024.
Il ricorrente, senza fissa dimora, non ha prodotto nessuno dei documenti richiesti nel corso del procedimento amministrativo e attualmente non ha alcuna relazione con il figlio. Sul punto si vedano altresì le considerazioni svolte dall'amministrazione resistente sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente.
Anche in questo caso il ricorrente non ha svolto considerazioni critiche intorno a tale conclusione prospettata nel decreto del 29.11.2024 e non ha prodotto documenti con le note scritte.
La domanda principale va rigettata.
Nulla va disposto sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 13.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nato il [...] in [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Lorenzo Mele ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto della Questura di Bergamo emesso il 24.10.2024 e notificato in pari dati con il quale è stata rigettata l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (soggiorno in Italia del figlio minorenne ) Persona_1
sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “In via principale: Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare in deroga Cat. .922 del NumeroDiPatente_1
24.10.2024 e notificata in pari data con la conseguente emissione di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia;
In via subordinata: Il riconoscimento dei presupposti per l'emissione di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia stante il deposito della documentazione del procedimento amministrativo RG n. 8732/2024 dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo per il tempo strettamente necessario alla definizione della controversia che ne è l'oggetto”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sen ten za
Il decreto impugnato ha rigettato l'istanza del ricorrente per le seguenti ragioni:
− mancanza di documenti riguardanti il reddito, il luogo di residenza e l'idoneità dell'alloggio;
1 di 2 − la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale sul figlio;
− la qualifica del ricorrente di abituale assuntore di sostanze stupefacenti;
− l'avvio in data 8.3.2023 di procedimento penale nei confronti del ricorrente per lesioni personali gravi nei confronti della ex convivente.
La domanda svolta in via subordinata è inammissibile: il ricorrente non ha presentato istanza amministrativa per il rilascio di permesso per motivi di giustizia.
Il ricorrente non ha svolto considerazioni critiche intorno a tale conclusione prospettata nel decreto del 29.11.2024.
Il ricorrente, senza fissa dimora, non ha prodotto nessuno dei documenti richiesti nel corso del procedimento amministrativo e attualmente non ha alcuna relazione con il figlio. Sul punto si vedano altresì le considerazioni svolte dall'amministrazione resistente sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente.
Anche in questo caso il ricorrente non ha svolto considerazioni critiche intorno a tale conclusione prospettata nel decreto del 29.11.2024 e non ha prodotto documenti con le note scritte.
La domanda principale va rigettata.
Nulla va disposto sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 13.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2