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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2592/ 2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 09 maggio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine dell'anno 2025
T R A
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco AR OL (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso lo sito in Roma alla Via Tommaso Salvini n.25 come da Controparte_1
documentazione in atti;
Debitore opponente
C O N T R O
on sede legale in Roma, Via Tor Marancia n.4 – cap 00147 C. Controparte_2
F. e P. I. - in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Marcantonio C.F._3
Bragadin n. 96;
Opposta
E N E I C O N F R O N T I D I
– c.f. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
[..
[...] APPELLO TARANTO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'
[...]
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - c.f. presso i cui uffici siti in Lecce, C.F._4
Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliato;
Terzo chiamato
Ove all'udienza del 28 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 e 281quiquies cpc come novellati dal D.Lvo 149/22 e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e
2 le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 3 con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto l' Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
[1) In via preliminare e pregiudiziale SOSPENDERE la efficacia esecutiva della opposta cartella esattoriale per i motivi ampiamente dedotti esposti ed eccepiti nel presente atto di opposizione, sospensione da emettere ai sensi dell'art. 624 cpc ritenuto l'evidente fondamento degli stessi motxivi di opposizione e riconosciuta la sussistenza del e del Parte_4 Controparte_4
2) In ogni caso disattendendo le avverse eccezioni e deduzioni presenti e future, che sin d'ora vengono tutte impugnate, ACCOGLIERE integralmente la presente opposizione ex art. 615 cpc dichirando la vvero, in subordine e salvo rispettoso gravame, l'ANNULLAMENTO della CP_5
opposta cartella esattoriale;
3) Spese e compensi di lite secondo legge a carico della parte soccombente
4) Assumere ogni e qualsiasi provvedimento ritenuto di giustizia]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'opponente : Parte_1
[propone formale opposizione a v v e r s o la cartella esattoriale emessa da Controparte_2
contenente la iscrizione a n.2021/003623 Atti Giudiziari anno 2019 degli importi
[...] Pt_5
presuntivamente dovuti al CORTE di APPELLO di LECCE SEZIONE Parte_2
DISTACCATA di TARANTO indicando a fondamento la SENTENZA n. 190 del 20 febbraio 2019 della stessa Corte di Appello per la somma complessiva di € 63.146,75 così dettagliata: 1) € 3.000,00 2) SPESE PROCESSUALI € 57.763,63 3) CONTRIBUTO Parte_6
UNIFICATO € 377,90 4) IMPOSTA di REGISTRO € 1.380,00 Oltre oneri di riscossione per €
625,22 E quindi in totale € 63.146,75, somma che lievita ad € 66.272,82 in caso di pagamento oltre la scadenza.
La Cartella esattoriale risulta notificata mediante consegna di copia al portiere dello stabile in cui abita del presunto debitore dr. in data 18 marzo 2023 giorno in cui il plico (busta Parte_1
chiusa contenente la cartella esattoriale) è stato consegnato all'opponente dal portiere. Va immediatamente eccepita la totale NULLITA' della notifica per l'assoluta inosservanza dell'art. 139 cpc atteso che
1) la relata allegata alla copia consegnata al portiere e da questi rimessa all'opponente in busta chiusa come rilasciata dal messo notificatore è completamente in bianco non Parte_1
contenente alcuna indicazione e 2) non è stato osservato l'obbligo sancito dalla norma testè indicata dell'invio da parte del Messo o ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica della obbligatoria raccomandata al notificando per informarlo dell'avvenuta notifica con consegna al portiere: si tratta di formalità sostanziali che comunque sono state del tutto disattese e non compiute donde la immancabile NULLITA' della stessa notifica. Tuttavia nonostante questa eccepita nullità , sulla quale eccezione non sussiste alcun dubbio emergendo la stessa da ineccepibile documentazione proveniente dallo stesso addetto alla notifica che si ignora se sia stato un messo notificatore o forse un ufficiale giudiziario mancando, come detto, qualsiasi indicazione nella relata di notifica in bianco,
l'opponente per eccesso di prudenza e soprattutto per difesa e tutela dei propri diritti Parte_1
si determina alla proposizione della presente opposizione avverso la cartella esattoriale onde evitare il pericolo che nonostante la presente eccezione il creditore ( ) con arroganza e CP_2
prevaricazione possa in virtù della stessa cartella allo stato procedere alla minacciata espropriazione forzata. Pertanto ad ogni effetto di legge l' opponente come Parte_1
sopra rappresentato e difeso c h i e d e
1) PRELIMINARMENTE venga dichiarata la nullità della notifica della opposta cartella esattoriale per l'evidente e palese inosservanza e violazione del disposto di cui all'art. 139 cpc nella sua totalità
6 come sopra eccepito;
2) sempre in via PRELIMINARE venga SOSPESA l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale in oggetto come sopra specificata considerando l'evidente ed assoluta mancanza di alcun titolo esecutivo cui consegue necessariamente la altrettanto evidente nullità della stessa cartella esattoriale;
3) alla stregua di tanto ed in virtù delle eccepite nullità dichiarare in ogni caso la o CP_5
comunque in via del tutto subordinata e salvo rispettoso gravame, l'ANNULLAMENTO della stessa cartella per i motivi innanzi specificati e dedotti nel presente ricorso introduttivo, motivi che comunque saranno ulteriormente e più chiaramente specificati dedotti ed approfonditi nel corso del giudizio conseguente al presente ricorso. Non sussiste alcun ragionevole dubbio che la cartella esattoriale oggetto di opposizione oltre l'assoluta eccepita nullità della notifica, è altresì affetta da indiscutibile e chiara NULLITA', cartella oggetto della presente opposizione formulata questa ai sensi dell'art. 615cpc assolutamente ammissibile e fondatissima di guisa che la stessa opposizione è assolutamente fondata e conseguentemente meritevole di totale ed incondizionato accoglimento;
opposizione che, nonostante la eccepita ed ineccepibile nullità della notifica come sopra specificato
(repetita juvant) viene proposta, per prudenza e per totale tutela dei diritti dell'opponente.
Si ritiene pregiudizialmente ribadire chiarire e specificare ancora che la presente opposizione viene proposta solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 615 cpc contestandosi il diritto di procedere a qualsiasi espropriazione forzata come preannunziato nella detta cartella;
l'opposizione non viene proposta ai sensi dell'art. 617 cpc in quanto non è ammissibile una opposizione formale per un titolo esecutivo assolutamente inesistente: infatti l'opposizione ex art. 617 cpc, denominata
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI, è diretta a sindacare la REGOLARITA' formale degli atti o di un singolo atto che preannunziano il processo esecutivo (Cass.
3.5.2011 n. 9698).
Nel caso specifico non è da contestare alcuna irregolarità formale di un atto (titolo esecutivo) assolutamente inesistente di guisa che la presente opposizione è proposta ex art. 615 cpc.: la eccepita e< dedtta inesistenza si evince con assoluta certezza dalla lettura anche soltanto frettolosa della sentenza n. 190 della Corte di Appello, sentenza che non contiene alcuna disposizione per la spese
7 processuali Premesso che la cartella esattoriale de quo prospetta la propria qualifica sostanziale come un atto di precetto considerato che a pag. 4 della stessa è espressa la intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro il termine di giorni 60 dalla notifica sotto comminatoria in caso di omesso pagamento l'Agente può procedere sulla base del Ruolo costituente titolo esecutivo all'esecuzione forzata;
premesso altresì che la cartella esattoriale in oggetto, a prescindere dalla nullità assai chiara ed evidente della notifica come innanzi eccepito e specificato, è radicalmente
NULLA prospettando a sostegno di detta nullità i seguenti specifici MOTIVI
1) sussiste indubbiamente e senza alcun titubanza l'assoluta INESISTENZA di qualsiasi titolo esecutivo sulla base del quale l'intimato avrebbe l'obbligo di adempiere il pagamento del presunto dovuto: detta inesistenza, certa ed indiscutibile, annulla il presunto valore di atto di precetto della cartella perché solo la esistenza di un titolo esecutivo consentirebbe che la cartella possa essere parificata ad atto di precetto e quindi si potrebbe procedere alla minacciata azione di esecuzione forzata
2) Infatti è sin troppo notorio che l'art. 479 cpc impone l'obbligo di notificare il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto per poter promuovere l'espropriazione forzata.
3) Nella presente fattispecie se anche la cartella possa considerarsi assimilabile ad atto di precetto contenente la intimazione ad adempiere al pagamento di quanto presuntivamente dovuto manca tuttavia la notifica del titolo esecutivo e non poteva essere diversamente considerato che il titolo esecutivo indicato nella stessa cartella (sentenza n. 190 del 2019) è assolutamente INESISTENTE perché la sentenza indicata non contiene alcuna disposizione relativa alle spese processuali.
4) All'uopo si pone nel dovuto risalto ed evidenza, con estrema ed ordinaria chiarezza e censura che il presunto titolo esecutivo indicato, come più volte detto, nella sentenza n. 190 del 20 febbraio 2019 emessa dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto è del tutto mancante come sopra specificato;
5) la sentenza n. 19 della Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale Taranto confermando le pene accessorie inflitte a e Pt_7
ma nulla ha disposto per le spese processuali. Né è consentito dedurre e/o ritenere che Parte_1
le pene accessorie confermate possano comprendere le spese processuali (si tratta di nozione assai
8 elementare che anche il più disattendo e sprovveduto lettore deve conoscere) relativamente alle quali la citata sentenza della corte di Appello non contiene alcuna disposizione né nella parte motiva né nel dispositivo.
5) La condanna al pagamento delle spese processuali è contenuta solo ed unicamente nella sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale, condanna che, si ripete ancora, non risulta confermata dalla
Corte di Appello. Comunque la lettura della citata sentenza del Tribunale evidenzia assai chiaramente che la condanna alle spese processuali è stata irrogata con la limitazione “PER
QUANTO di RAGIONE”; ineludibile ed ordinaria conseguenza è che il Tribunale ha condannato gli imputati e al pagamento delle spese processuali “per quanto di ragione” Pt_7 Parte_1
considerando che i medesimi imputati hanno subìto condanne differenziate;
E' di solare ed indiscutibile evidenza che la cartella esattoriale non contiene alcun riferimento alla indicata limitazione “per quanto di ragione” di cui alla sentenza n. 363/16 emessa da Tribunale.
6) La semplice anche frettolosa lettura di quest'ultima sentenza evidenzia in maniera chiara ed in equivoca che i due imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali “per quanto di ragione” senza che lo stesso Tribunale abbia quantificato dette spese. L'entità delle stesse, liquidata in € 57.763,63 risulta indicata per la prima volta nella cartella esattoriale in oggetto senza che detta notevole somma sia stata dettagliata nella più assoluta violazione del contraddittorio cui l'opponente ha il sacrosanto diritto, sancito anche dalla Costituzione, onde poter verificare la correttezza ed esattezza della stessa liquidazione.
Ma c'è di più ed è assai importante ai fini della decisione della presente opposizione! Le spese processuali, di cui, si ripete, vi è traccia in misura indicativa e forfettaria senza alcuna determinazione solo nella citata sentenza n. 363, NON SONO STATE MAI CONTESTATE all'opponente ( e per quanto nostra conoscenza neppure al coimputato ) e la Parte_1 Pt_7
mancata contestazione integra e costituisce assoluta violazione del disposto di cui all'art.212 DpR
115 del 2002 di cui si dirà in prosieguo;
ed ancora il pagamento delle stesse viene richiesto per intero a ciascun imputato di guisa che è sin troppo evidente che si pretende il pagamento dell'intera somma da ciascun obbligato il che integrerebbe un notevole illecito tale da rendere comunque la cartella
9 assolutamente nulla anche per violazione,già eccepita, della limitazione “per quanto di ragione”.
RIEPILOGANDO: la cartella esattoriale e la conseguente iscrizione a ruolo oggetto di opposizione ex art. 615cpc è affetta da NULLITA' assoluta ed insanabile od anche, in via molto subordinata e salvo rispettoso gravame, di sicuro ANNULLAMENTO.
Tanto per le seguenti fondate ragioni di diritto:
1)IN PRIMIS la cartella recita che la iscrizione a ruolo è conseguente al provvedimento SENTENZA
n. 190 del 20.2.2019 emessa dalla Corte di Appello sezione distaccata di TARANTO, la quale, viceversa ed inconfutabilmente, non contiene e non esplicita alcuna disposizione in ordine alle spese processuali: la semplice lettura della stessa sentenza conferma la presente eccezione/censura riferita alla mancanza di alcuna condanna al richiesto pagamento.
Per effetto ed in conseguenza di questa dedotta mancanza si sostiene a pieno diritto che l'odierno opponente al pari del coobligato VU non è debitore di alcuna somma nei Parte_1
Co confronti del creditore procedente e specificatamente del Ministero Giustizia, specificando che la dedotta mancanza consiste nella circostanza che la sentenza n. 190 del 20.2.2019 non contiene alcuna condanna relativa al pagamento delle spese processuali.
3)extrema ratio se si volesse assurdamente ritenere che la detta condanna espressa nella sentenza n.
363 frl Tribunale è ancora valida nonostante la mancata conferma dalla sentenza di appello, le stesse spese devono essere ineluttabilmente addebitate ai due imputati “per quanto di ragione”ritenuto che detta limitazione non può essere annullata e neppure modificata da chiunque e meno che mai da chi ha redatto la cartella in oggetto,
4) E' obbligatorio considerare la eccepita violazione dell'art. 212 DpR 115 del 2002 violazione che rende ancora più pregnante la eccezione di nullità della cartella. Questa richiamata norma recita:” passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l' CP_7
al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, CON ESPRESSA AVVERTENZA
[...]
che si procederà ad iscrizione a Ruolo in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti”.
Orbene non sfuggirà all'On.le Tribunale che ed anche Corte di appello sezione distaccata CP_2
10 di Taranto non hanno adempiuto ad inviare l'avviso come disposto dalla richiamata norma 212 DPR
115 in primis perché è sempre mancato il provvedimento da cui sorge l'obbligo ed è sempre mancata la determinazione dell'entità del presunto obbligo entità determinata solo con la cartella esattoriale per cui nessun invito a pagare poteva essere inviato o comunicato al presunto obbligato. Perciò la detta violazione avvalora e conferma la eccepita nullità della cartella. Comunque il Tribunale trarrà le dovute conseguenze da questa palese ed indiscutibile violazione.
SOSPENSIONE EX ART. 624cpc
Le eccezioni sin qui dedotte esposte ed argomentate autorizzano ineluttabilmente l'odierno opponente a richiedere con insistenza e l'On.le Tribunale a concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella ex art. 624cpc; detta concessione dovrebbe essere esaurita dall'On.le
Tribunale INAUDITA ALTERA PARTE in considerazione della assoluta fondatezza delle ragioni su cui si fonda la richiesta;
tuttavia la stessa dovrà essere ineccepibilmente concessa almeno in via preliminare sussistendo le condizioni richieste dal citato art. 624 per la sussistenza dell'evidente danno grave richiesto, consistendo lo stesso nella evidente situazione in cui verrebbe a trovarsi l'odierno opponente qualora fosse costretto a subire l'espropriazione forzata a seguito del forzoso pagamento della notevole somma indicata nonostante la indiscutibile e palese NULITA' della cartella o quanto meno dell'ANNULLAMENTO della stessa. All'uopo è assai agevole richiamare a sostegno della chiesta sospensione la decisione della S.C. n.18856 del 2008 secondo cui “la sospensione della esecuzione prevista dalla norma 624 cpc nella sua originaria formulazione, che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza dei gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato, può invocarsi sulla base della presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi modificativi estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo (che comunque nella presente fattispecie è del tutto inesistente e mancante:NDR) ovvero in relazione a questioni di puro diritto nel qual caso la soluzione adottata dal Giudice dell'opposizione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad un'attività meramente discrezionale rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento”
11 Ne caso in esame i motivi di applicazione dell'art. 624cpc risiedono sia sotto forma della sussistenza del fumus boni juris sia dei gravi motivi in quanto la pendenza della minacciata espropriazione forzata risulta comunque pregiudizievole per il debitore qualunque esso sia.
Ed ancora l'ulteriore decisione della S.C. n. 405 del 1.2000 “l'istanza di sospensione può essere fondata sia sui gravi motivi di carattere processuali e quindi di puro diritto, sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore per fatti impeditivi modificativi o estintivi della stessa pretesa verificatasi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (si rammenti sempre e comunque che nella presente fattispecie il titolo esecutivo è del tutto mancante:NDR): ne consegue avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi che la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione mentre la soluzione positiva o negativa della esecuzione riguardo alla sospensione dipende da scelte rimesse in via esclusiva all'apprezzamento del tutto libero prima del giudice dell'esecuzione e successivamente di quello dell'opposizione con conseguente insindacabilità da parte del giudice di legittimità Cass. n. 405 del
12.1.2006).
Anche in dottrina sussiste un orientamento favorevole al debitore laddove si “pone l'attenzione non sull'aspetto processuale della vicenda ma sulla necessità di attuare una considerazione bilanciata delle condizioni del debitore ( è un pensionato monoreddito:ndr) e del creditore (nella Parte_1
fattispecie il Ministero della Giustizia;
ndr)sotto il profilo degli ipotetici danni che gli stessi potrebbero trarre in presenza, rispettivamente, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di sospensione (Vaccarella 1993. 123). Non manca una tesi monitoria ma comunque egualmente interessate di quanti interpretano la locuzione “gravi motivi” in termini sostanzialmente divergenti da quanto previsto dall'art. 515 cpc posto, che secondo tale contrario orientamento, nella fase di opposizione all'esecuzione è opportuno privilegiare le ragioni del debitore rispetto a quelle del creditore (Balena 2006, 301) o diversa posizione di chi, tra le parti, ritiene si debba tener conto anche di elementi esterni, come l'eventus damni che dal debitore potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza in contesto da rendere difficile il ripristino dello status quo antea Vocino Per_1
19664, III, 399; Luiso 2007, 276; Campeis de Paulis 2007, 383 nonché Commento al codice di
12 procedura civile Paolo editore art. 624 pag. 581). La conseguenza di quanto sin qui CP_8
dedotto evidenzia la fondatezza della richiesta di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 cpc per i motivi esposti e per quelli che saranno acquisiti nel corso del prossimo giudizio di opposizione con la conseguente immediato accoglimento della detta richiesta. Comunque si ritiene di ribadire quanto già esposto nel presente atto di opposizione ex art. 624 cpc. Il Parte_2
Corte di Appello di Lecce sez. dist. ha incaricato l'Equitalia Sud spa di
[...] Parte_8
recuperare il credito relativo a spese processuali nei confronti dei due imputati e Parte_9
sulla base del ruolo iscritto al n. 2021/00623 atti giudiziari anno 2019 in virtù della Parte_1
sentenza n. 190 del 20.2.2019 della Corte di Appello di Lecce sez. dist. di per la somma di € Pt_8
63.143.75; non sussiste alcun dubbio, legittimo od illegittimo, che nel presente caso la sentenza posta a base della cartella esattoriale non riporta né nella parte motiva né nella parte dispositiva alcuna condanna al pagamento delle spese processuali a carico del deducente coimputato statuendo soltanto ed esclusivamente sulla condanna a favore della parte civile. Orbene il motivo di censura testè richiamato è di certo assorbente e preliminare ad ogni altra circostanza considerato altresì il radicato orientamento del Supremi Giudici;
”in sede di opposizione all'esecuzione forzata (art. 624 cpc) perché il credito non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione anche se questi non investono direttamente la questione” (Cass, n. 3977 del
23.3.2012), La dedotta mancanza rende la cartella assolutamente Nulla certificando la piena fondatezza della presente opposizione.
Si eccepisce e deduce che, al di là della mancata notifica di alcun titolo esecutivo e non poteva essere diversamente stante la mancanza di detto titolo, la cartella esattoriale non è stata proceduta da alcun avviso in adempimento del disposto dell'art. 212 D.P.R. n. 115/2002 il quale dispone “Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'Ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti” . All'uopo si evidenza che l'Ente impositore non ha osservato alcuna delle disposizioni ex art. 212 DPR 115/2002. Tragga l'On.le
Tribunale le conseguenze di tale palese omissione ritenendo comunque che da qualsiasi parte si
13 voglia considerare la cartella esattoriale in oggetto, appare di assoluta ed ineludibile evidenza che la detta cartella esattoriale contenente la intimazione al pagamento della somma indicata è Priva di
Qualsiasi Legittimo Effetto per la ineludibile Nullità di cui la stessa cartella è dotata e di tanto non si può assolutamente dubitare.
Solo per eccesso di difesa si aggiunge un'ulteriore annotazione che conduce sempre ed irrimediabilmente all'assoluta inefficacia della cartella stessa.
Ribadita la integrale e totale conferma ed insistenza delle suesposte e dedotte eccezioni con particolare riferimento alla nullità della notifica della cartella per violazione dell'art.130cpc nonché con specifico riferimento alla Inesistenza di qualsiasi titolo esecutivo (con specifica indicazione alla sentenza n. 190 del 20.2.2019 cui è fatto riferimento nella citata cartella, nella quale sentenza non è riportato alcun riferimento di qualsiasi genere alle spese processuali) si insiste con assoluta decisione e pervicacia nella eccepita ed evidente violazione consumata per la totale inosservanza del disposto dell'art. 212 DPR 115 del 2002 (norma che non può essere assolutamente disattesa pena la indiscutibile nullità), si deduce la ulteriore censura riferita alla somma indicata nella cartella de quo, somma che, come detto, non può essere richiesta per intero a ciascuno degli obbligati, stante la limitazione di “per quanto di rispettiva ragione” come affermato nella sentenza del Tribunale;
si deduce e si eccepisce ancora che la somma indicata è oltretutto sproporzionata e comunque non dettagliata nella sua determinazione con evidente violazione del diritto del debitore di conoscere e verificare la correttezza della stessa determinazione]
Si costituiva con comparsa di risposta formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
[IN VIA PRELIMINARE "rigettare l'istanza di inibitoria mancandone di presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora""
NEL MERITO “rigettare integralmente l'opposizione proposta nei confronti di Controparte_2
, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in premessa. Con vittoria di
[...]
spese competenze ed onorari di giudizio”.]
Così argomentava le proprie richiesta la spa : Controparte_2
14 [Preliminarmente, deve evidenziarsi come intervenga nel procedimento di Controparte_2
recupero dei crediti di giustizia in virtù di quanto previsto dall'art. 1, commi 367 ss., della legge n.
244/2007 e della relativa Convenzione attuativa da essa stipulata con il in Parte_2
data 23.09.2015.
L'art. 2, comma 2, della predetta Convenzione precisa testualmente che il Ministero della Giustizia
“rimane ente creditore” dei crediti di giustizia e “ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore”.
L'art. 6 della stessa Convenzione attribuisce specificamente a anche il compito Controparte_2
di intervenire per il recupero dei crediti scaturenti dall'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, ai sensi degli artt. 16 e 248 del Testo Unico delle spese di giustizia (T.U.S.G.) approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. La resistente non ha, dunque, alcun potere discrezionale nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari della azione di recupero delle spese di giustizia in generale poiché agisce su mandato dell'ente creditore.
Ciò detto, la richiesta di cui al provvedimento oggi opposto nasce in quanto la Corte di Appello di
Taranto trasmetteva la Nota A 1533/2020 (doc. 2). In conseguenza della ricezione della suddetta nota ed in sede di quantificazione, è stata aperta la partita di credito n. 001802/2021 con data di iscrizione 04/10/2021 e data di prima prescrizione 14/10/2030 (doc. 3) posta alla base della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. Risulta, pertanto, corretta la procedura adottata da che, sulla base di una richiesta di recupero proveniente dalla Corte di Controparte_2
Appello di Taranto, ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme da recuperare.
Ciò considerato e venendo all'esame dei motivi di ricorso formulati dal Sig. , si osserva Parte_1
quanto segue. Anzitutto e con riferimento alla presunta nullità della notificazione della cartella di pagamento, si osserva come la medesima sia stata notificata ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 che, come noto, ha carattere di specialità e disciplina espressamente la notifica della cartella esattoriale stabilendo che “la notifica della cartella può essere eseguita anche mediate invio di raccomandata
15 con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere”.
Conseguentemente, secondo il richiamato disposto normativo, nessun ulteriore adempimento è necessario successivamente alla consegna del plico nelle mani del portiere.
Infatti, “….poiché l'art.. 26 del DP.R. n. 602 del 1973 consente all'agente della riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, in caso di notifica del provvedimento esattoriale al portiere a persona di famiglia la stessa deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza che sia necessario altro adempimento quale, ad esempio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. b) bis del D.P.R. n.
600 del 1973 e dall'art. 7 della L. n. 890 del 1992”, come osservato dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n. 29179 del 07/10/2022.
Infondata è, dunque, l'avversaria deduzione. A ciò si aggiunga come, nella fattispecie in esame, possa trovare applicazione il principio di raggiungimento dello scopo e la sanatoria ex art. 156 c.p.c..
Qualsiasi presunto vizio di notificazione della cartella di pagamento non potrà che ritenersi sanato dall'impugnazione proposta dal Sig. che, con il presente ricorso, ha dimostrato di aver Parte_1
regolarmente ricevuto l'atto della riscossione. Quanto ex adverso detto, dunque, non potrà che essere oggetto di fermo rigetto. Ancora e circa la presunta omessa notificazione del titolo esecutivo, giova ricordare come in tema di recupero delle spese di giustizia, trovi applicazione quanto disposto con il Titolo II-bis del DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e composto dagli artt. 227-ter e 227-quater. In particolare, l'articolo 227-ter ha modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili e ha previsto che provveda direttamente all'iscrizione a ruolo del credito, a seguito della quale Controparte_2
l'agente della riscossione procede all'attività di riscossione, che inizia con la notifica della cartella di pagamento. Dunque, contrariamente a quanto ex adverso asserito, la cartella di pagamento è
16 proprio l'atto con cui si realizza il concreto avvio della fase di riscossione, ossia l'atto propedeutico all'attivazione di qualsiasi ulteriore azione esecutiva ed espropriativa. Con tale atto l'agente della riscossione ingiunge il pagamento della somma complessivamente dovuta, fornendo le indicazioni utili alla corretta individuazione della fonte del credito, con avvertenza che, trascorso inutilmente il termine ivi fissato, si procederà ad esecuzione forzata. Infatti, prima della riforma che ha introdotto per il settore penale l'art. 227-ter, il recupero avveniva attraverso l'invio di un invito bonario: a seguito della notifica dell'invito iniziavano a decorrere sin da subito gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento. Successivamente il credito richiesto in virtù dell'invito bonario, unitamente agli interessi maturati, venivano cristallizzati in una cartella di pagamento a cui faceva seguito l'avvio della procedura di riscossione esattoriale. Con l'introduzione dell'art. 227-ter, stante l'eliminazione della fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario in relazione alle sentenze penali di condanna, la partita di credito quantificata viene iscritta direttamente a ruolo e portata a conoscenza del debitore di giustizia attraverso la notifica della cartella stessa. Gli interessi cominciano a decorrere dalla notifica della cartella stessa e non hanno effetto retroattivo alla data del passaggio in giudicato della sentenza o dal mese successivo come indicato dall'art. 227-ter TUSG. Il Testo unico sulle spese di giustizia, al suo art. 227-ter, prevede che “Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo”. Controparte_2
L'articolo è stato introdotto con il DL 25 giugno 2008 n.112 convertito con modifiche con la Legge
6 agosto 2008 n. 133 pubblicata in GU 21 agosto 2008 n. 195 (cfr Circolare n. 12/2008) successivamente modificato dalla legge 69/2009.
Con la previsione dell'art. 227-ter è stata eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario in relazione alle sentenze penali di condanna, prevista dall'articolo
212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, sono state
17 parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo (cfr Cassazione Civile, Ord 13/09/2017 n. 21178 “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore della legge
18 giugno 2009 n. 69 che ha modificato l'art. 227 ter del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito di pagamento già previsto dall'art. 212 del dpr 30 maggio 2002 n. 1 dovendosi ritenere abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter “).
Il termine di un mese stabilito dall'art. 227 ter citato, tuttavia, è un termine meramente ordinatario, non essendo connotato dal carattere di perentorietà, come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza n. 12614 del 10/05/2023 “….è significativo elemento ermeneutico testuale, ad ulteriore conforto di tale ricostruzione, che il D.P.R. n. 115 del 2002,art. 227-ter, comma 2, ult. periodo, come modificato dalla L. n. 69 del 2009 art. 67 disciplinando l'azione di recupero dell'agente della riscossione per le spese penali di giustizia, rinvii ancora al D.P.R. n.
602 del 1973, art. 25 solo comma 2 che ancora regola il contenuto della cartella di pagamento
(poc'anzi indicato sub 2), disposizione che è rimasta immutata sin dalla sua adozione, operata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999. Il DP.R. n.115 del 2002, art. 227-ter, comma 1, ut supra modificato, stabilisce che "entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero... la società procede all'iscrizione a Controparte_2
ruolo". Ebbene, il suddetto termine di un mese per procedere all'iscrizione a ruolo, decorrente dalla definitività dell'obbligo di pagamento delle spese di giustizia, non è previsto a pena di decadenza e non è dunque considerabile perentorio…...In particolare, si è anzitutto affermato che l'iscrizione a ruolo del credito, effettuata dopo il 4.7.2009 (data di entrata in vigore della cennata modifica) "non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212 dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cass. n. . 21178/2017); inoltre, si è anche escluso che la stessa formazione del
18 ruolo, oltre che la notifica della cartella di pagamento, debbano "essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo" Cass. n. 2553/2019). A ciò può anche aggiungersi anche la già citata Cass. n. 20856/2021, che, in motivazione, ha affermato - sul piano generale - che "la decadenza invocata è riferibile solo alle pretese tributarie per cui è stata dettata, dovendo quindi constatarsi limitato funzionalmente il richiamo (infatti) al DPR n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 operato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter (cfr. Cass., 08/11/2018, n. 28529)". In ogni caso - ferma la necessità di procedere mediante notificazione della cartella di pagamento, che
è meramente riproduttiva del ruolo (Cass. n. 8329/2020) - può senz'altro escludersi che, in subiecta materia, l'iscrizione a ruolo delle somme debba essere eseguita, entro il termine di un mese dal definitivo accertamento del credito, a pena di decadenza;
ciò in considerazione sia della mancanza di esplicita previsione normativa circa la perentorietà del termine in questione, sia dell'assenza di uno Spa zio operativo funzionale per l'istituto della decadenza, nella materia che occupa (questione di cui si è ampiamente detto supra)”.
In senso analogo, anche la giurisprudenza di merito.
In tal senso, il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1234/2019 secondo cui “L'art 227 ter va a sostituire l'art. 212 - C. n. 21178/17, secondo la quale in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter. -essendo riconosciuta al termine natura ordinatoria (arg. ex art. 115 c.p.c.; argomento logico ricavabile dal principio sopra ribadito: se l'avviso può essere omesso, deve dedursi a fortiori che il termine ivi previsto non era perentorio)”
(in senso conforme, Tribunale di Milano, Sez. III, dell'11-11-2011). Sul tema torna anche il
19 Tribunale di Palermo con la Sentenza n. 1183/2020 che sul termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 227 ter del d.p.r. n. 115/2002 chiaramente conferma che “non si tratta di termine sanzionato a pena di decadenza”.
Il termine è posto dalla legge non già contro l'Amministrazione (o a favore del debitore) ma unicamente a salvaguardia dell'efficienza della burocrazia e della tempestività del recupero della pubblica pecunia: attività questa che può anche presentare particolari difficoltà per il numero degli imputati portati a processo e per le operazioni di quantificazione delle spese, secondo i criteri di ripartizione di legge e l'apertura delle partite contabili.
Altra giurisprudenza a favore è rinvenibile nelle pronunce espresse con la Sentenza 3275/2018
Tribunale di Torino, Sentenza n. 18079/2019 Corte di Cassazione, Sentenza 4743/2019 CTP di
Salerno, Sentenza 3002/2020 Tribunale di Milano, Sentenza 2536-2020 Tribunale di Milano.
In definitiva, in materia di crediti di giustizia, il procedimento di recupero del credito si articola in una serie di subprocedimenti e la cartella di pagamento viene emessa dall'agente della riscossione sulla base del ruolo formato da , sulla scorta della documentazione e delle Controparte_2
informazioni fornite dall'ente creditore (cioè dall'ufficio del Ministero della Giustizia competente per territorio). Peraltro, il Sig. era ed è perfettamente a conoscenza del titolo sotteso Parte_1
alla cartella di pagamento ovvero la sentenza n. 190/2019 resa dalla Corte di Appello di Taranto, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1633/2020 con cui il Sig.
veniva condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa Parte_1
ammende. Il tutto considerando anche le spese anticipate sostenute nel corso del primo grado di giudizio. SULL'ISTANZA DI INIBITORIA Quanto sopra esposto, consente di concludere anche per l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, mancancone i presupposti tutti sia sotto il profilo del periculum in mora e del fumus boni juris. Peraltro, sotto il profilo strettamente probatorio, si osserva come l'opponente non abbia fornito alcun elemento idoneo a dimostrare non soltanto la fondatezza della proposta impugnazione ma neppure la ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, tale da richiedere l'immediata sospensione dell'atto oggetto di impugnazione.]
20 Con ordinanza emessa il 16 novembre il Tribunale disponeva:
[L'art. 39 del D.Lvo 112/1999, sotto la rubrica “chiamata in causa dell'ente creditore”, così dispone: “1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”
La legge è muta nella individuazione delle “conseguenze della lite”, ma l'interpretazione coerente col sistema processuale le identificherebbe in una responsabilità contrattuale nei confronti dell'ente titolare nella cui mancata evocazione giammai il processo potrebbe statuire su quelle posizioni giuridiche.
Né potrebbe in senso avverso obbiettarsi che si darebbe facile mezzo al concessionario per paralizzare il diritto dell'opponente
L'opponente contesta l'assenza di un titolo esecutivo specificando, soprattutto a pagina Parte_1
9, di agire ai sensi dell'art. 615 cpc e non per meri motivi formali cui è destinato il parallelo rimedio dell'art. 617 cpc.
In particolare deduce l'inesistenza di un capo di condanna alle spese processuali nella sentenza della
Corte d'Appello di Taranto n. 190.
Costituendosi allega di agire ai sensi dell'art. 1 commi 367 e ss della legge Controparte_2
244/2007 e della relativa Convenzione attuativa in essere col avente data Parte_2
23 settembre 2015, il cui art. 2 comma 2 – prosegue l'opposta – specifica che la titolarità sostanziale delle pretese creditorie la cui riscossione è affidata ad resta in capo al Controparte_2
medesimo. Parte_2
E' così evidente il diritto del concessionario per la riscossione di chiamare in causa l'ente titolare del credito ma anche un profilo litisconsortile, diversamente restando la sentenza inutiliter data quanto ai capi che investono il diritto sostanziale incorporato nella cartella esattoriale opposta.
In tali sensi va interpretata in senso conservativo la difesa diretta ad illustrare l'assenza di discrezionalità nella gestione del diritto azionato, con cui viene in sostanza introdotta una vera e propria eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal ed esclusa Controparte_2
per tabulas dal tenore letterale dell'art. 39 DLvo 112/1999, facendo seguito alla nota giurisprudenza
21 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui gli atti di parte debbono essere valutati dal giudice del merito secondo criteri sostanziali e non formali, avendo riguardo al bene della vita concretamente sotteso nella istanza.
Essendo “attrice in senso sostanziale”, la chiamata del terzo avverrebbe ai Controparte_2
sensi dell'art. 269 comma 3 cpc che dispone: “Ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve a pena di decadenza chiedere l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice”.
Il Tribunale ritiene che ricorra una ipotesi del tutto peculiare, in cui il diritto del concessionario non escluda in profilo litisconsortile imposto dalla impossibilità di pronunciare sulle questioni sostanziali in assenza del titolare della pretesa. Parte_2
L'art. 39 del DLvo 112/1999 infatti conclude che in mancanza di chiamata il concessionario
“ risponde delle conseguenze della lite.”, adombrando una responsabilità civile verso il preponente che non appare incompatibile con la concorrente configurabilità del litisconsorzio necessario capace, se attivato, di far comunque salva la responsabilità e soprattutto la validità del rapporto processuale.
In conclusione: a) il concessionario ha interesse a chiamare in lite il titolare della pretesa sostanziale per evitare la responsabilità di cui all'art. 39 DLvo 112/1999; b) il giudice ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc per evitare una sentenza inutiliter data e, così facendo, elimina le possibili conseguenze negative per il concessionario.
P.q.m.
1) visti ed applicati gli artt. 39 del D.Lvo 112/1999, 106 e 269 cpc, autorizza Controparte_2
a chiamare in causa il , fissando per la citazione del terzo, da eseguire entro Parte_2
il termine del 18 dicembre 2023, l'udienza del 26 aprile 2024 cui rinvia la causa;
2) visto ed applicato l'art. 102 cpc ordina l'intervento in causa del Parte_2
mediante notificazione dell'atto di chiamata da eseguire nel termine perentorio del 18 dicembre 2023
e per l'udienza di comparizione del 26 aprile 2024 cui rinvia la causa;
]
22 Si costituiva con comparsa di risposta il rassegnando le seguenti Parte_2
conclusioni:
[Voglia l'Adita Giustizia: rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese tutte di giudizio;
in via gradata, in ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, ovvero in qualsiasi modo riconducibili ad irregolarità poste in essere da , lasciare indenne l'Amministrazione da conseguenze CP_2
pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese. Rigettare in ogni caso l'istanza di sospensione in assenza dei presupposti di legge.]
Così argomentava le proprie richieste il : Parte_2
[Si premette in primo luogo che nessuna domanda ex art. 39 D.Lo n. 112/1999 è stata formulata da
, che NON HA SOLLEVATO NESSUN TIPO DI CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA CP_2
PROPRIA LEGITTIMAZIONE a contraddire. Né ha spiegato nelle proprie difese e conclusioni domanda di manleva ex art. 39 D.Lvo. 112/1999, richiamato unicamente dal Tribunale. Ne deriva che la partecipazione in giudizio del convenuto dovrà ritenersi limitata a chiarire la Parte_2
effettività della debenza del credito, senza che da ciò possano derivare conseguenze, anche in materia di condanna al pagamento delle spese di lite.
Appare opportuno preliminarmente evidenziare le vicende oggetto del giudizio. La cartella di pagamento n. 10620210013090465000 di Euro 62.521,53, oltre oneri dell'agente della riscossione, contenente il ruolo n. 2021/3823 notificata il 18.03.2023, è stata emessa per il recupero delle spese processuali derivanti dal procedimento penale conclusosi con la Sentenza della Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto del 20.02.2019 irrevocabile il 14.10.2020 - partita di credito
1802/2021. Ciò premesso, ogni censura è destituita di fondamento. La parte eccepisce la omessa notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 del D.P.R. 212/2002, con conseguente nullità della procedura. In disparte il rilievo che alcuna sanzione di nullità/illegittimità viene comminata in ipotesi di mancato rispetto di tale disposizione, stante il principio di tassatività delle nullità, occorre precisare che l'invito de quo è stato eliminato ai sensi della L. 133/2008. L'art. 212 DPR 115/2002 infatti si riferisce unicamente alle “spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”: resta
23 escluso dunque il processo penale – quale è quello che giustifica la pretesa impositiva dell'amministrazione – la cui disciplina è contenuta unicamente negli artt. 227 bis, 227 ter e 227 quater. Ed infatti, sfugge all'odierno attore che l'art. 212 del DPR. 115/2002 è stato superato dall'art. 67 della Legge 18.06.2009 n. 69 che ha introdotto l'art. 227 ter al D.P.R. 115/2002, disciplinando la riscossione spontanea mediante ruolo. Ed invero la novella, contenuta nella legge 69/2009, ha previsto l'iscrizione diretta a ruolo dei crediti derivanti da spese maturate nell'ambito dei procedimenti giudiziari, con una riscossione spontanea nei trenta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, decorsi i quali si trasformerebbe in riscossione coattiva e, solo in quest'ultima ipotesi, con aggravio dei costi del Concessionario della Riscossione. Conseguentemente, la presunta violazione contestata dall'attore, che a suo dire inficerebbe di nullità l'iscrizione a ruolo, è destituita di ogni fondamento, dal momento che per i crediti di giustizia non è più applicabile l'art. 212, bensì
l'art. 227 ter del D.P.R. 115/2002, che prevede un meccanismo diretto di iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia, con un meccanismo nuovo di pagamento spontaneo a mezzo ruolo nei trenta giorni dalla notifica della cartella, superando il “vecchio” invito al pagamento. La procedura è disciplinata dall'art. 227 ter che prevede che “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza … l'Ufficio ovvero .. la Società , procede all'iscrizione a Controparte_2
ruolo”. Le censure di parte attrice, pertanto, sono del tutto infondate, non applicandosi la disciplina di cui agli artt. 212 e 213 DPR 115/2002 alle spese relative ai procedimenti penali. Né potrebbe sostenersi che non sia stato rispettato il termine di un mese di cui all'art. 227 ter già citato atteso che esso non ha natura perentoria, in quanto non espressamente previsto come tale. Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente conforme: “In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria. (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 10/05/2023, n. 12614 (rv. 667587-02). Ne deriva che l'eccezione è del tutto infondata e pretestuosa. Sulla soccombenza delle spese processuali derivanti dalla Sentenza della
Corte di Appello di Taranto n. 190 del 20.022019 irrevocabile il 14.10.2020. L'attore nel merito
24 eccepisce la mancanza di titolo che abbia disposto la soccombenza alle spese processuali atteso che,
a suo dire, la Sentenza n. 190 del 20.02.2019 della Code di Appello di Taranto, che ha parzialmente riformato la sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale di Taranto, non avrebbe disposto nulla in ordine alle spese, "né nella parte motiva, né nel dispositivo", a differenza di quanto statuito nella sentenza di primo grado, ove vi è condanna, che sarebbe stata confermata nel giudizio di impugnazione. Tale circostanza, secondo l'attore, non legittimerebbe la soccombenza al recupero delle spese processuali, iscritte nella partita di credito 1802/2021 e trasfuse nel ruolo ti. 2021/3623.
Orbene, la normativa sottesa al recupero e conseguente riparto delle spese processuali, in presenza di più condannati, nell'ambito del processo penale è rinvenibile negli artt. 200 e 205 del testo unico delle spese di giustizia D.P.R. 115/2002, e dal combinato disposto dell'art. 535 c.p.p. e 592 c.p.p.
Infatti, la sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 190/2019 ha parzialmente riformato la sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale di Taranto, ove il Dr. non è stato mandato Parte_1
assolto, riportando comunque una condanna nell'ambito del procedimento penale che lo ha visto imputato. Tale circostanza prevista dall'art. 592 c.p.p., se esonera dal pagamento del Parte_1
giudizio di impugnazione, lo rende contestualmente destinatario della condannaa al pagamento delle spese processuali precedenti al giudizio di appello, ovvero alle spese del primo grado per il quale vi era espressa condanna ai sensi dell'art. 535 c.pp.: la responsabilità per le spese processuali si giustifica col principio della soccombenza, in base al quale esse sono poste a carico delle parti che hanno subito l'esito sfavorevole del giudizio. Prive di fondamento sono, pertanto, le argomentazioni poste alla base della inesistenza di un legittimo titolo esecutivo: la Sentenza della Corte di Appello
n. 190/2019 ha riformato la precedente Sentenza del Tribunale n. 363/2016 e perciò lo stesso non è stato condannato al pagamento delle spese del solo giudizio di impugnazione, ma resta soccombente per le spese dei precedenti gradi di giudizio, in quanto comunque riconosciuta la sua colpevolezza.Titolo legittimo esecutivo, per le argomentazioni sopra riportate, è la Sentenza della
Corte di Appello di Taranto n. 190/2019, che ha riconosciuto la colpevolezza dello stesso in ordine ai reati per i quali vi è condanna.
Sulla quantificazione delle spese La cartella di pagamento 10620210013090465000 è relativa alla partita di credito n. 180212021 aperta per il recupero nei confronti di delle spese Parte_1
25 del procedimento conclusosi con la Sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 190/2019, che ha visto soccombenti l'attore + altro coimputato ai soli fini penali. Ai soli fini civilistici, con quest'ultimo ed altri tre coimputati. Le spese recuperate sono di seguito riportate: Spese recuperabili per intero
€. 57.548,23 Spese recuperabili in misura fissa DM 124/2014-giudizio ordinario 1° grado €. 150,00
Spese recuperabili in misura fissa DM 124/2014-giudizio Cassazione €. 60,00 Contributo Unificato
€. 377,90 Anticipazioni forfettarie €. 5,40 Imposta di Registro €. 1.380,00 Cassa Ammende-sanzione per ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile €. 3.000,00 Per un totale della partita di credito di €. 62.521,53 Le spese recuperabili per intero si riferiscono alle perizie svolte nella fase delle indagini preliminari da tre periti su incarico del Pubblico Ministero Dott.ssa , dì cui si Persona_2
allega documentazione, I decreti di liquidazione sono stati emessi nella fase delle indagini preliminari, prima della definizione del procedimento ed emissione dell'avviso ai sensi dell'art. 415bis c.p.p., inseriti nel fascicolo processuale a disposizione degli interessati. Tali spese, complessivamente quantificate in euro 115.096,45, ai sensi dell'art. 205 del D.P.R. 115/2002 sono stati recuperati per intero, ripartendoli pro quota nei confronti dei due soggetti per i quali vi è stata condanna penale, ovvero €. 57.548,23 a carico di ed Euro 57.546,23 a carico Parte_1
dell'altro coimputato risultante soccombente in sede penale.
Le spese recuperabili in misura fissa, applicate per il giudizio di primo grado e Cassazione, sono quelle previste nella tabella di cui all'allegato del D.M. 124/2014, mentre l'importo richiesto a titolo di Cassa Ammende è rappresentato da quanto vi è condanna nella sentenza della Suprema Corte di
Cassazione del 14. 10.2020.
Contributo Unificato, Anticipazioni forfettarie ed imposta di registro afferiscono agli effetti civili della sentenza penale n. 190/2019, per cui vi è condanna per tutti e cinque i coimputati (per tre dei quali nella sentenza 190/2019 è stata dichiarata la prescrizione dei reati ad essicontestati, facendo salve le condanne alle statuizioni civili), Tali spese sono state ripartite pro-quota ai sensi dell'art. 205 del DPR 115/2002 tra i cinque soccombenti. Ai sensi dell'art. 535 cpp il condannato è tenuto al pagamento di tutte le spese del processo relativamente alle spese in ordine ai reati per cui sia stata pronunciata condanna del medesimo (C., Sez. III, 22.9.2010, in Mass. Uff., 248564).
26 Le spese cui fa riferimento l'art. 535 sono quelle anticipate dall'erario ed hanno natura ripetibile. La disciplina del recupero delle spese processuali riflette il principio di soccombenza processualcivilistico per cui l'imputato riconosciuto colpevole deve anche rifondere le spese processuali sostenute, in via di anticipazione, dallo Stato. L'art. 67, 3° co., lett. e, L. 18.6.2009, n. 69, ha contemplato, altresì, la sostituzione del testo dell'art. 205, 1° co., D.P.R. 30.5.2002, n. 115, prevedendo che le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
Parte attrice è dunque tenuta al pagamento di quanto dovuto, determinato già pro quota, per i reati per cui è stato condannato.
In ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, sarà necessario lasciare indenne l'Amministrazione da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese, atteso che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione tra Parte_2
e la quantificazione e iscrizione a ruolo delle spese processuali
[...] Controparte_2
di cui alla partita di credito 1802/2021 sono state effettuate da Controparte_2
Quanto alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta cartella, ci si oppone all'accoglimento della stessa, palesemente infondata, non essendo emersi dall'atto di citazione la descrizione degli elementi “gravi ed irreparabili” che deriverebbero dall'esecuzione della stessa, nonchè di motivi di gravame a supporto della fondatezza della citazione medesima. Si osserva infatti che non appare sussistente nel caso di specie il requisito del fumus boni iuris, né il periculum in mora, richiesto quale presupposto per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in esame. Si osserva infatti che nel caso di specie, difettano entrambi i presupposti necessari per procedere alla richiesta sospensione, legati alla non fondatezza dell'opposizione, per le ragioni già enunciate, nonché al pregiudizio patrimoniale. Non pare pertanto che parte attrice abbia supportato le ragioni della richiesta di sospensione.]
Motivi della decisione
I.- L'azione esecutiva intentata contro tra la sua origine dalla sentenza penale n. Parte_1
363/16 emessa in data 12 febbraio 2016 dal Tribunale di Taranto Seconda Sezione Civile in
27 composizione collegiale nel processo in cui l'opponente era rinviato a giudizio insieme ai coimputati
, , , chiamati a rispondere per i reati CP_9 CP_10 CP_11 Parte_9
epigrafati che si descrivono infra mediante la copia estratta della prima pagina della sentenza penale de qua prodotta dal sig. . Parte_1
L'art. 535 cpp, sotto la rubrica [condanna alle spese] dispone: [1.- La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. 3.- Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare a norma dell'art. 692. 4.- Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130.]
Gli artt. 529, 530, 531 e 532 cpp sono dedicati alla sentenza di proscioglimento e non recano alcuna indicazione in ordine all'obbligo di pagamento delle spese del procedimento.
Se ne deduce che nei reati perseguibili d'ufficio in caso di proscioglimento l'imputato nulla è tenuto a corrispondere a titolo di spese del procedimento che, in difetto di diverse disposizioni, restano a carico dello Stato.
Non vi è alcuna ragione affinchè questa regola muti quando il processo si svolge nei confronti di più imputati alcuni dei quali sono prosciolti ed altri condannati.
Si verrebbe diversamente a creare una inammissibile disparità di trattamento tra imputati prosciolti dopo essere stati processati singolarmente ed imputati prosciolti dopo essere stati processati insieme ad altri imputati condannati, con conseguenziale violazione dell'art. 3 comma 1 della della
Costituzione che vieta di trattare in modo differente situazioni eguali.
Non si vede davvero per quale norma di legge, principio o ragione giuridica le spese dei procedimenti penali condotti a carico dei primi dovrebbero rimanere a carico dello Stato e le spese dei procedimenti penali condotti a carico dei secondi dovrebbero, chissà mai perché, gravare sugli altri imputati che abbiano invece riportato condanna penale.
L'art. 538 del cpp considera infatti la condanna alle spese del procedimento come una conseguenza della accertata responsabilità per un fatto previsto dalla legge come reato.
28 L'art. 535 cpp [1.- La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.] segue così la logica processual civilistica della soccombenza codificata negli artt. 91 e
92 cpc.
L'art. 91 c.p.c., sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
L'art. 92 c.p.c., sotto la rubrica “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.”
così dispone nel suo comma 2:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Solo la soccombenza a seguito dell'esercizio dell'azione penale intentagli dal Pubblico Ministero, con la conseguenziale ritenuta responsabilità penale, giustifica la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
Nel caso in cui l'azione penale sia esercitata per più reati nei confronti dello stesso imputato, per i reati in relazione ai quali l'azione penale è stata rigettata con proscioglimento ex artt. 529, 530, 531
e 532 cpp le spese del procedimento non potranno essere messe a carico dell'imputato e dovranno seguire la regola dettata dai predetti artt. 529, 530, 531 e 532 cpp restando a carico dello Stato.
A fortiori tale regola dovrà applicarsi quando nello stesso processo promosso contro diversi imputati alcuni siano prosciolti ed altri siano condannati.
Incomprensibile perché sui secondi debbano gravare le spese dell'esercizio dell'azione penale risultata infondata contro i primi.
Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un solo imputato, con rigetto della domanda di
29 condanna, le spese rimarrebbero a carico dello Stato ex artt. 529, 530, 531 e 532 cpp;
nel caso di esercizio dell'azione penale contro più imputati non si vede davvero perché le spese delle azioni penali risultate infondate nei confronti degli imputati prosciolti dovrebbero gravare sugli imputati nei cui confronti la domanda di condanna sia stata accolta.
Non sembrano esistere norme di legge che attribuiscano all'imputato che abbia visto accogliere l'azione penale contro di lui proposta la funzione di garante o fideiussore ex lege delle spese dei paralleli procedimenti penali ove la domanda di condanna sia invece stata rigettata.
Il rilievo è ancor più valido a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 67 comma 2 lett.a) della ls 69/09 che ha disposto l'abrogazione del comma secondo dell'art. 535 cpc laddove disponeva: [2.- I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese.
I condannati di uno stesso giudizio per reati per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relativi ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.]
A seguito della modifica legislativa in caso di più imputati condannati nello stesso processo per il medesimo reato non sarà più osservata per il pagamento delle spese del procedimento la regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1292 cc [1.- L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione , in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri….] ma la diversa regola posta per le obbligazioni divisibili dall'art. 1314 cc che dispone [Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale…….ciascuno dei debitori non
è tenuto a pagare il debito che per la sua parte].
La preesistente regola della solidarietà passiva nella obbligazione di pagamento delle spese del procedimento tra imputati condannati per lo stesso reato non era tuttavia indice di una diversa [ intenzione del legislatore ] in quanto in tema di solidarietà passiva l'art. 1298 cc, sotto la rubrica
[rapporti interni tra debitori e creditorii solidali] così disponeva e dispone: [1.- Nei rapporti interni l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. 2.- Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.]
30 La solidarietà passiva ha così valenza esterna in funzione rafforzativa delle aspettativa di soddisfo per il creditore, ma nei rapporti interni tra condebitori emerge la regola della divisibilità pro quota della obbligazione;
la riforma dell'art. 535 cpp ad opera della ls 69/09 non costituisce così un revirement del legislatore nella materia de qua.
La diversa interpretazione seguita dall'Amministrazione opposta nell'azione esecutiva intentata contro rappresenta una inammissibile introduzione sine lege della responsabilità per Parte_1
fatto altrui ed una violazione degli artt. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana e del principio di legalità, tassatività e determinatezza fissato dall'art. 1 del Codice Penale.
Se, infatti, la condanna al pagamento delle spese del procedimento segue a ruota l'accertamento della fondatezza della notitia criminis ascritta all'imputato, la prima viene a costituire una adminicula della responsabilità penale cui è legata dal vincolo di accessorietà con l'applicazione della regola accessorium sequitur principale.
Onde, da un lato, l'impossibilità giuridica di disancorare la condanna al pagamento delle spese del procedimento dalla responsabilità penale per il reato per il cui accertamento sono state sostenute, e, dall'altro, l'impossibilità giuridica di far gravare le spese del procedimento su un soggetto estraneo al fatto per l'accertamento del quale sono state sostenute.
La personalità della responsabilità penale sancita dall'art. 27 comma 1 della Costituzione della
Repubblica Italiana rende illegittime tutte le interpretazioni che determinino a carico di una persona conseguenze derivanti dalla responsabilità penale accertata a carico di altri soggetti o addirittura conseguenze derivanti dall'esercizio infondato dell'azione penale verso soggetti prosciolti.
Il principio di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie sancito dall'art. 1 del Codice
Penale (Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite) rende parimenti illegittime le interpretazioni dirette ad estendere le conseguenze del processo penale al di fuori degli ambiti soggettivi circoscritti dall'accertamento della fondatezza della notitia criminis nei confronti di una persona ritenuta penalmente responsabile.
31 Sono così inesistenti le pretese creditorie azionate in executivis contro e che siano Parte_1
relative: a) alle spese del procedimento nei confronti degli imputati prosciolti;
b) alle spese del procedimento nei confronti di altri imputati condannati;
c) alle spese del procedimento per reati la cui notitia criminis si sia rivelata infondata, pur se ascritti ad imputati condannati ad altro titolo;
d) alle spese del procedimento per reati ascritti a e per i quali questi sia stato prosciolto. Parte_1
32 33 II.- Con ordinanza emessa in data 21 ottobre il Tribunale disponeva:
[IV.- L'opposizione ha ad oggetto l' intimazione di pagamento n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla cartella esattoriale n. Controparte_3
10620210013090465000, assertivamente notificata al debitore il 18 marzo 2023, Parte_10
in cui veniva intimato al predetto il pagamento della somma complessiva di euro 68.015,51 attualizzata alla data dell'11 marzo 2024, per le seguenti causali di credito:
1) euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende, maggiorate di interessi di mora e di oneri di riscossione per un totale di euro 3263,34;
2) spese processuali euro 57.763,63 maggiorate di interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di euro 62.834,09;
3) contributo unificato euro 377,90, maggiorato di interessi di mora ed oneri di riscossione per
34 un totale di euro 411,06;
4) imposta di registro atti giudiziari euro 1380,00, maggiorato di interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di euro 1501,14.
La predetta cartella esattoriale n. 10620210013090465000 risulta essere emessa in forza di “ruolo n. 2021(003623 atti giudiziari anno 2019” della Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di
Taranto, partita OEGRM01201900220101802001SR20190220190 , responsabile del procedimento
, Ufficio Recupero Crediti provvedimento numero 190 sentenza emessa in data Controparte_12
20 febbraio 2019.
Il titolo esecutivo è così costituito dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce Sezione
Distaccata di Taranto n. 190/2019 emessa il 20 febbraio 2019 e passata in giudicato il 14 ottobre
2020 che così ha stabilito nei confronti di odierno opponente: Parte_1
“La Corte, visto l'art. 605 cpp, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 12-02-
2016 appellata da , , , e Parte_10 CP_9 CP_10 CP_11 CP_13
così provvede: dichiara non doversi provvedere nei confronti di in ordine ai reati Parte_1
ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione ad eccezione del fatto relativo al D.L. n. 17 del
17-11-2005 rispetto al quale conferma la sentenza gravata e ridetermina la pena inflittagli in tre anni di reclusione”
“Conferma le pene accessorie applicate nei confronti del e del e le statuizioni Parte_1 Pt_7
civili nei riguardi di tutti gli imputati”
“Condanna tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in 2700,00 euro, ivi compresa la difesa contro più parti, ltre iva, cpa e spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge.”
A sua volta la sentenza n. 363/2016 emessa dal Tribunale di Taranto in data 12 febbraio 2016 così aveva disposto nei confronti di : Parte_1
“Condanna ciascun imputato per quanto di rispettiva ragione al pagamento delle spese processuali”.
“Visti gli artt. 317bis e 31 quinquies cp applica a ciascun dei predetti imputati le pene accessorie
35 della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego con amministrazioni ed enti pubblici”
“Visti gli artt. 538 e ss cpp: condanna i predetti imputati, in solido, al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile , in persona del Sindaco p.t., da liquidarsi Controparte_14
in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore delle medesima p.c. delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi E 3870,00 oltre oneri di legge”
“Condanna i predetti imputati, in solido, al pagamento nei confronti della costituita parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva in misura di E 230.000,00”
Ne consegue che la voce “spese processuali euro 57.763,63” ( maggiorate di interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di euro 62.834,09 ) di cui alla intimazione di pagamento opposta n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla Controparte_3
cartella esattoriale n. 10620210013090465000, non trova alcun riscontro nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 190/2019 della Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto, non essendo ivi stato liquidato il predetto importo né indicato il criterio legale per quantificarlo né indicati gli atti procedimentali da cui desumerne l'ammontare.
Insomma dalla lettura della sentenza risulta impossibile comprendere come venga fuori la somma di euro 57.763,03 ( cui si aggiungeranno interessi di mora ed oneri di riscossione in fase esecutiva sino all'importo in intimazione pari ad euro 62.834,09).
V.- L'istanza di sospensione proposta da si è così rivelata fondata e deve essere Parte_1
accolta, sussistendo il fumus boni iuris della nullità del titolo esecutivo valido a sostegno della pretesa creditoria di “spese processuali euro 57.763,63”.
P.Q.M.
a) visto ed applicato l'art. 615 comma 1 cpc accoglie l'istanza di e, per l'effetto, dispone la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento opposta n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla cartella esattoriale n. Controparte_3
10620210013090465000;]
III.- In conclusione l'opposizione proposta da deve così essere accolta. Parte_1
36 IV.- non ha dimostrato di aver espletato sui titoli di spesa inclusi nelle cartelle Controparte_2
esattoriali il controllo necessario alla reductio ad legitimitatem, onde la fondatezza della condanna alle spese del presente procedimento in solido col in applicazione dell'art. Parte_2
91 cpc.
Così sul punto la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
{ Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lvo n.112/1999, “il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
La notifica della cartella esattoriale costituisce indubbiamente un atto del procedimento esecutivo,
e, come tale, proprio del concessionario, il quale risponde a pieno titolo dei vizi ad essa afferenti, ad iniziare dal più grave di questi, costituito dalla totale omissione dell'atto di partecipazione.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimazione passiva della…………spa in ordine alla domanda proposta dal………...
Legittimazione che, per altro verso, sussiste ugualmente anche sotto il profilo sostanziale addotto dal…………, che ha contestato l' “an” della pretesa creditoria a seguito di maturazione del termine di prescrizione cui è assoggettato il tributo……., in difetto di un valido atto interruttivo della Co prescrizione in parola, che la opposta…………. non ha provato e neppure allegato, come era suo onere.
All'uopo possono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni alla circolazione stradale, dove la mancata notificazione della ordinanza ingiunzione, privando il destinatario della cartella esattoriale del rimedio – opposizione - previsto dalla legge, legittima il trasgressore ad opporsi alla cartella esattoriale, “…parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa – avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria – il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri, ma anche per contestare il debito di imposta.” (Cassazione Civile
Sezioni Unite sent.n.12107 del 23-11-1995 in c.e.d.).
L'avviso di mora notificato il…………., pertanto, è risultato il primo ed unico atto del procedimento di esazione di cui il …………. ha avuto legale scienza e conoscenza e, come tale, poteva e doveva essere oggetto di impugnativa, anche in ordine a doglianze di natura sostanziale involgenti il merito del credito tributario azionato.
37 Ogni difforme interpretazione deve essere rigettata, poiché condurrebbe ictu oculi ad una vistosa e grave lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione, e, pertanto, anche al contribuente, che vedrebbe così maturare a proprio carico la inoppugnabilità dell'atto di imposizione del tributo per effetto di vizi della procedura di esazione e, in particolar modo, degli atti di notificazione.
Nel merito il…………..ha eccepito la prescrizione del tributo preteso con la cartella esattoriale in parola………………- omissis -………………………..
La potestà impositiva del pertanto, è sottoposta innanzitutto ai termini di decadenza CP_14 evidenziati e, successivamente, al termine prescrizionale cui è assoggettato ogni diritto di credito, incluso quello avente natura tributaria. Co Anche in tal caso la ( concessionaria, ndr ) non ha fornito alcuna prova del compimento di un valido atto impeditivo delle decadenze con le quali il legislatore ha inteso presidiare il corretto espletamento della procedura di accertamento del tributo.
Ne consegue che a carico dell'Ente impositore . è venuta a determinarsi la vera CP_15
e propria estinzione della potestà impositiva, con la ulteriore e rilevantissima conseguenza di vedere l'atto di iscrizione a ruolo del tributo, ciononostante posto in essere e prodromico alla emissione della cartella esattoriale, viziato da carenza di potere in concreto e, pertanto, radicalmente nullo.
Nullità radicale che connota ogni atto della P.A. – e, quindi, anche delle Amministrazioni Finanziarie
e degli Enti dotati di potestà impositiva – ogniqualvolta si verifichi la violazione di un termine essenziale sanzionato con la decadenza, cui deve attribuirsi natura di fatto estintivo della potestà che connota l'agire iure imperii di ogni figura soggettiva della Pubblica Amministrazione – inclusa, ovviamente, quella tributaria -.
Dalla nullità radicale della iscrizione a ruolo, consegue, in forza del principio della invalidità derivata, la nullità di tutti gli atti successivi del procedimento di esazione che vedano nel primo il loro presupposto necessario ed indefettibile, inclusi, ovviamente, quelli posti in essere dalla………….spa.
Invalidità derivata operante non solo in teoria generale del procedimento amministrativo, ma anche nei rapporti processuali assoggettati direttamente o in forza di rinvio dal codice di procedura civile ex art.159 comma 1 del cpc;
tra i quali, ovviamente, anche gli atti delle procedure di esecuzione forzata……………- omissis -……………………………………………………………..
Quanto alla (Concessionaria, ndr), questa non può certo trincerarsi dietro l'invocato articolo 25
38 comma 2 del dpr.602/73, poiché il concessionario deve sempre verificare i presupposti per la esecuzione esattoriale in base al principio nulla executio sine titulo, con indagine limitata all'aspetto delibatorio esterno, rivolto a verificare la presenza di un titolo esecutivo che non sia manifestamente affetto da cause di invalidità.
Il ricorso proposto dal……………., pertanto, deve essere accolto, con declaratoria di annullamento della cartella esattoriale emessa al n.0083523449, poiché emessa in assenza di un valido titolo esecutivo.} (Così il giudice unico dott. BE NO nella sentenza monocratica emessa l'11 ottobre 2001 nel procedimento vertito sotto il numero 5643/2000 r.g. Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Fassano).
V.- Di seguito vengono riportati i dispositivi della sentenza n. 363/16 emessa dal Tribunale di Taranto il 12 febbraio 2016 e della sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto emessa il 20 febbraio 2016.
Vengono inoltre riportati i decreti di liquidazione dei compensi emessi dal P.M. presso il Tribunale di Taranto in favore dei CCTTUU officiati nelle indagini preliminari dottori Persona_3
, , in ciascuno dei quali risulta riportata la seguente avvertenza: [ordina CP_16 Persona_4
che il presente decreto sia comunicato al beneficiario ed alle altre parti alla cessazione del segreto sugli atti di indagine con avvertenza che – entro 20 giorni dalla comunicazione – possono proporre l'eventuale opposizione innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto].
Gli opposti non sembrano aver provato che al sig. i predetti decreti, relativi a spese Parte_1
del procedimento maturate anche nei confronti di altri imputati o per reati per i quali il sig. Parte_1
sia stato prosciolto, siano stati comunicati nei suesposti sensi.
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P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla cartella esattoriale n. Controparte_3
10620210013090465000, e, per l'effetto, accerta e dichiara che in relazione al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 363/2016 emessa il 12 febbraio 2016 dal Tribunale di Taranto, non sono sorte a carico di obbligazioni di pagamento relative: a) alle spese del procedimento Parte_1
nei confronti degli imputati prosciolti;
b) alle spese del procedimento nei confronti di altri imputati condannati;
c) alle spese del procedimento per reati la cui notitia criminis si sia rivelata infondata,
pur se ascritti a coimputati condannati ad altro titolo;
d) alle spese del procedimento per reati ascritti al medesimo e per i quali questi sia stato prosciolto;
e che, di conseguenza, le somme Parte_1
di cui viene intimato il pagamento costituiscono debito per l'opponente solo in parte assai ridotta e mai liquidata in riduzione dell'Amministrazione opposta;
b) dichiara assorbiti gli altri motivi di opposizione;
c) rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione passiva;
d) condanna gli opposti in solido tra essi al pagamento in favore di delle spese e Parte_1
competenze di lite, liquidandole in euro 800,00 per borsuali, euro 6000,00 per compensi professionali,
inclusa la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 02 dicembre 2025;
Il giudice dott.BE NO
45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 09 maggio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine dell'anno 2025
T R A
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco AR OL (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso lo sito in Roma alla Via Tommaso Salvini n.25 come da Controparte_1
documentazione in atti;
Debitore opponente
C O N T R O
on sede legale in Roma, Via Tor Marancia n.4 – cap 00147 C. Controparte_2
F. e P. I. - in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Marcantonio C.F._3
Bragadin n. 96;
Opposta
E N E I C O N F R O N T I D I
– c.f. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
[..
[...] APPELLO TARANTO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'
[...]
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - c.f. presso i cui uffici siti in Lecce, C.F._4
Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliato;
Terzo chiamato
Ove all'udienza del 28 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 e 281quiquies cpc come novellati dal D.Lvo 149/22 e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e
2 le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 3 con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto l' Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
[1) In via preliminare e pregiudiziale SOSPENDERE la efficacia esecutiva della opposta cartella esattoriale per i motivi ampiamente dedotti esposti ed eccepiti nel presente atto di opposizione, sospensione da emettere ai sensi dell'art. 624 cpc ritenuto l'evidente fondamento degli stessi motxivi di opposizione e riconosciuta la sussistenza del e del Parte_4 Controparte_4
2) In ogni caso disattendendo le avverse eccezioni e deduzioni presenti e future, che sin d'ora vengono tutte impugnate, ACCOGLIERE integralmente la presente opposizione ex art. 615 cpc dichirando la vvero, in subordine e salvo rispettoso gravame, l'ANNULLAMENTO della CP_5
opposta cartella esattoriale;
3) Spese e compensi di lite secondo legge a carico della parte soccombente
4) Assumere ogni e qualsiasi provvedimento ritenuto di giustizia]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'opponente : Parte_1
[propone formale opposizione a v v e r s o la cartella esattoriale emessa da Controparte_2
contenente la iscrizione a n.2021/003623 Atti Giudiziari anno 2019 degli importi
[...] Pt_5
presuntivamente dovuti al CORTE di APPELLO di LECCE SEZIONE Parte_2
DISTACCATA di TARANTO indicando a fondamento la SENTENZA n. 190 del 20 febbraio 2019 della stessa Corte di Appello per la somma complessiva di € 63.146,75 così dettagliata: 1) € 3.000,00 2) SPESE PROCESSUALI € 57.763,63 3) CONTRIBUTO Parte_6
UNIFICATO € 377,90 4) IMPOSTA di REGISTRO € 1.380,00 Oltre oneri di riscossione per €
625,22 E quindi in totale € 63.146,75, somma che lievita ad € 66.272,82 in caso di pagamento oltre la scadenza.
La Cartella esattoriale risulta notificata mediante consegna di copia al portiere dello stabile in cui abita del presunto debitore dr. in data 18 marzo 2023 giorno in cui il plico (busta Parte_1
chiusa contenente la cartella esattoriale) è stato consegnato all'opponente dal portiere. Va immediatamente eccepita la totale NULLITA' della notifica per l'assoluta inosservanza dell'art. 139 cpc atteso che
1) la relata allegata alla copia consegnata al portiere e da questi rimessa all'opponente in busta chiusa come rilasciata dal messo notificatore è completamente in bianco non Parte_1
contenente alcuna indicazione e 2) non è stato osservato l'obbligo sancito dalla norma testè indicata dell'invio da parte del Messo o ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica della obbligatoria raccomandata al notificando per informarlo dell'avvenuta notifica con consegna al portiere: si tratta di formalità sostanziali che comunque sono state del tutto disattese e non compiute donde la immancabile NULLITA' della stessa notifica. Tuttavia nonostante questa eccepita nullità , sulla quale eccezione non sussiste alcun dubbio emergendo la stessa da ineccepibile documentazione proveniente dallo stesso addetto alla notifica che si ignora se sia stato un messo notificatore o forse un ufficiale giudiziario mancando, come detto, qualsiasi indicazione nella relata di notifica in bianco,
l'opponente per eccesso di prudenza e soprattutto per difesa e tutela dei propri diritti Parte_1
si determina alla proposizione della presente opposizione avverso la cartella esattoriale onde evitare il pericolo che nonostante la presente eccezione il creditore ( ) con arroganza e CP_2
prevaricazione possa in virtù della stessa cartella allo stato procedere alla minacciata espropriazione forzata. Pertanto ad ogni effetto di legge l' opponente come Parte_1
sopra rappresentato e difeso c h i e d e
1) PRELIMINARMENTE venga dichiarata la nullità della notifica della opposta cartella esattoriale per l'evidente e palese inosservanza e violazione del disposto di cui all'art. 139 cpc nella sua totalità
6 come sopra eccepito;
2) sempre in via PRELIMINARE venga SOSPESA l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale in oggetto come sopra specificata considerando l'evidente ed assoluta mancanza di alcun titolo esecutivo cui consegue necessariamente la altrettanto evidente nullità della stessa cartella esattoriale;
3) alla stregua di tanto ed in virtù delle eccepite nullità dichiarare in ogni caso la o CP_5
comunque in via del tutto subordinata e salvo rispettoso gravame, l'ANNULLAMENTO della stessa cartella per i motivi innanzi specificati e dedotti nel presente ricorso introduttivo, motivi che comunque saranno ulteriormente e più chiaramente specificati dedotti ed approfonditi nel corso del giudizio conseguente al presente ricorso. Non sussiste alcun ragionevole dubbio che la cartella esattoriale oggetto di opposizione oltre l'assoluta eccepita nullità della notifica, è altresì affetta da indiscutibile e chiara NULLITA', cartella oggetto della presente opposizione formulata questa ai sensi dell'art. 615cpc assolutamente ammissibile e fondatissima di guisa che la stessa opposizione è assolutamente fondata e conseguentemente meritevole di totale ed incondizionato accoglimento;
opposizione che, nonostante la eccepita ed ineccepibile nullità della notifica come sopra specificato
(repetita juvant) viene proposta, per prudenza e per totale tutela dei diritti dell'opponente.
Si ritiene pregiudizialmente ribadire chiarire e specificare ancora che la presente opposizione viene proposta solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 615 cpc contestandosi il diritto di procedere a qualsiasi espropriazione forzata come preannunziato nella detta cartella;
l'opposizione non viene proposta ai sensi dell'art. 617 cpc in quanto non è ammissibile una opposizione formale per un titolo esecutivo assolutamente inesistente: infatti l'opposizione ex art. 617 cpc, denominata
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI, è diretta a sindacare la REGOLARITA' formale degli atti o di un singolo atto che preannunziano il processo esecutivo (Cass.
3.5.2011 n. 9698).
Nel caso specifico non è da contestare alcuna irregolarità formale di un atto (titolo esecutivo) assolutamente inesistente di guisa che la presente opposizione è proposta ex art. 615 cpc.: la eccepita e< dedtta inesistenza si evince con assoluta certezza dalla lettura anche soltanto frettolosa della sentenza n. 190 della Corte di Appello, sentenza che non contiene alcuna disposizione per la spese
7 processuali Premesso che la cartella esattoriale de quo prospetta la propria qualifica sostanziale come un atto di precetto considerato che a pag. 4 della stessa è espressa la intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro il termine di giorni 60 dalla notifica sotto comminatoria in caso di omesso pagamento l'Agente può procedere sulla base del Ruolo costituente titolo esecutivo all'esecuzione forzata;
premesso altresì che la cartella esattoriale in oggetto, a prescindere dalla nullità assai chiara ed evidente della notifica come innanzi eccepito e specificato, è radicalmente
NULLA prospettando a sostegno di detta nullità i seguenti specifici MOTIVI
1) sussiste indubbiamente e senza alcun titubanza l'assoluta INESISTENZA di qualsiasi titolo esecutivo sulla base del quale l'intimato avrebbe l'obbligo di adempiere il pagamento del presunto dovuto: detta inesistenza, certa ed indiscutibile, annulla il presunto valore di atto di precetto della cartella perché solo la esistenza di un titolo esecutivo consentirebbe che la cartella possa essere parificata ad atto di precetto e quindi si potrebbe procedere alla minacciata azione di esecuzione forzata
2) Infatti è sin troppo notorio che l'art. 479 cpc impone l'obbligo di notificare il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto per poter promuovere l'espropriazione forzata.
3) Nella presente fattispecie se anche la cartella possa considerarsi assimilabile ad atto di precetto contenente la intimazione ad adempiere al pagamento di quanto presuntivamente dovuto manca tuttavia la notifica del titolo esecutivo e non poteva essere diversamente considerato che il titolo esecutivo indicato nella stessa cartella (sentenza n. 190 del 2019) è assolutamente INESISTENTE perché la sentenza indicata non contiene alcuna disposizione relativa alle spese processuali.
4) All'uopo si pone nel dovuto risalto ed evidenza, con estrema ed ordinaria chiarezza e censura che il presunto titolo esecutivo indicato, come più volte detto, nella sentenza n. 190 del 20 febbraio 2019 emessa dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto è del tutto mancante come sopra specificato;
5) la sentenza n. 19 della Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale Taranto confermando le pene accessorie inflitte a e Pt_7
ma nulla ha disposto per le spese processuali. Né è consentito dedurre e/o ritenere che Parte_1
le pene accessorie confermate possano comprendere le spese processuali (si tratta di nozione assai
8 elementare che anche il più disattendo e sprovveduto lettore deve conoscere) relativamente alle quali la citata sentenza della corte di Appello non contiene alcuna disposizione né nella parte motiva né nel dispositivo.
5) La condanna al pagamento delle spese processuali è contenuta solo ed unicamente nella sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale, condanna che, si ripete ancora, non risulta confermata dalla
Corte di Appello. Comunque la lettura della citata sentenza del Tribunale evidenzia assai chiaramente che la condanna alle spese processuali è stata irrogata con la limitazione “PER
QUANTO di RAGIONE”; ineludibile ed ordinaria conseguenza è che il Tribunale ha condannato gli imputati e al pagamento delle spese processuali “per quanto di ragione” Pt_7 Parte_1
considerando che i medesimi imputati hanno subìto condanne differenziate;
E' di solare ed indiscutibile evidenza che la cartella esattoriale non contiene alcun riferimento alla indicata limitazione “per quanto di ragione” di cui alla sentenza n. 363/16 emessa da Tribunale.
6) La semplice anche frettolosa lettura di quest'ultima sentenza evidenzia in maniera chiara ed in equivoca che i due imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali “per quanto di ragione” senza che lo stesso Tribunale abbia quantificato dette spese. L'entità delle stesse, liquidata in € 57.763,63 risulta indicata per la prima volta nella cartella esattoriale in oggetto senza che detta notevole somma sia stata dettagliata nella più assoluta violazione del contraddittorio cui l'opponente ha il sacrosanto diritto, sancito anche dalla Costituzione, onde poter verificare la correttezza ed esattezza della stessa liquidazione.
Ma c'è di più ed è assai importante ai fini della decisione della presente opposizione! Le spese processuali, di cui, si ripete, vi è traccia in misura indicativa e forfettaria senza alcuna determinazione solo nella citata sentenza n. 363, NON SONO STATE MAI CONTESTATE all'opponente ( e per quanto nostra conoscenza neppure al coimputato ) e la Parte_1 Pt_7
mancata contestazione integra e costituisce assoluta violazione del disposto di cui all'art.212 DpR
115 del 2002 di cui si dirà in prosieguo;
ed ancora il pagamento delle stesse viene richiesto per intero a ciascun imputato di guisa che è sin troppo evidente che si pretende il pagamento dell'intera somma da ciascun obbligato il che integrerebbe un notevole illecito tale da rendere comunque la cartella
9 assolutamente nulla anche per violazione,già eccepita, della limitazione “per quanto di ragione”.
RIEPILOGANDO: la cartella esattoriale e la conseguente iscrizione a ruolo oggetto di opposizione ex art. 615cpc è affetta da NULLITA' assoluta ed insanabile od anche, in via molto subordinata e salvo rispettoso gravame, di sicuro ANNULLAMENTO.
Tanto per le seguenti fondate ragioni di diritto:
1)IN PRIMIS la cartella recita che la iscrizione a ruolo è conseguente al provvedimento SENTENZA
n. 190 del 20.2.2019 emessa dalla Corte di Appello sezione distaccata di TARANTO, la quale, viceversa ed inconfutabilmente, non contiene e non esplicita alcuna disposizione in ordine alle spese processuali: la semplice lettura della stessa sentenza conferma la presente eccezione/censura riferita alla mancanza di alcuna condanna al richiesto pagamento.
Per effetto ed in conseguenza di questa dedotta mancanza si sostiene a pieno diritto che l'odierno opponente al pari del coobligato VU non è debitore di alcuna somma nei Parte_1
Co confronti del creditore procedente e specificatamente del Ministero Giustizia, specificando che la dedotta mancanza consiste nella circostanza che la sentenza n. 190 del 20.2.2019 non contiene alcuna condanna relativa al pagamento delle spese processuali.
3)extrema ratio se si volesse assurdamente ritenere che la detta condanna espressa nella sentenza n.
363 frl Tribunale è ancora valida nonostante la mancata conferma dalla sentenza di appello, le stesse spese devono essere ineluttabilmente addebitate ai due imputati “per quanto di ragione”ritenuto che detta limitazione non può essere annullata e neppure modificata da chiunque e meno che mai da chi ha redatto la cartella in oggetto,
4) E' obbligatorio considerare la eccepita violazione dell'art. 212 DpR 115 del 2002 violazione che rende ancora più pregnante la eccezione di nullità della cartella. Questa richiamata norma recita:” passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l' CP_7
al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, CON ESPRESSA AVVERTENZA
[...]
che si procederà ad iscrizione a Ruolo in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti”.
Orbene non sfuggirà all'On.le Tribunale che ed anche Corte di appello sezione distaccata CP_2
10 di Taranto non hanno adempiuto ad inviare l'avviso come disposto dalla richiamata norma 212 DPR
115 in primis perché è sempre mancato il provvedimento da cui sorge l'obbligo ed è sempre mancata la determinazione dell'entità del presunto obbligo entità determinata solo con la cartella esattoriale per cui nessun invito a pagare poteva essere inviato o comunicato al presunto obbligato. Perciò la detta violazione avvalora e conferma la eccepita nullità della cartella. Comunque il Tribunale trarrà le dovute conseguenze da questa palese ed indiscutibile violazione.
SOSPENSIONE EX ART. 624cpc
Le eccezioni sin qui dedotte esposte ed argomentate autorizzano ineluttabilmente l'odierno opponente a richiedere con insistenza e l'On.le Tribunale a concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella ex art. 624cpc; detta concessione dovrebbe essere esaurita dall'On.le
Tribunale INAUDITA ALTERA PARTE in considerazione della assoluta fondatezza delle ragioni su cui si fonda la richiesta;
tuttavia la stessa dovrà essere ineccepibilmente concessa almeno in via preliminare sussistendo le condizioni richieste dal citato art. 624 per la sussistenza dell'evidente danno grave richiesto, consistendo lo stesso nella evidente situazione in cui verrebbe a trovarsi l'odierno opponente qualora fosse costretto a subire l'espropriazione forzata a seguito del forzoso pagamento della notevole somma indicata nonostante la indiscutibile e palese NULITA' della cartella o quanto meno dell'ANNULLAMENTO della stessa. All'uopo è assai agevole richiamare a sostegno della chiesta sospensione la decisione della S.C. n.18856 del 2008 secondo cui “la sospensione della esecuzione prevista dalla norma 624 cpc nella sua originaria formulazione, che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza dei gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato, può invocarsi sulla base della presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi modificativi estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo (che comunque nella presente fattispecie è del tutto inesistente e mancante:NDR) ovvero in relazione a questioni di puro diritto nel qual caso la soluzione adottata dal Giudice dell'opposizione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad un'attività meramente discrezionale rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento”
11 Ne caso in esame i motivi di applicazione dell'art. 624cpc risiedono sia sotto forma della sussistenza del fumus boni juris sia dei gravi motivi in quanto la pendenza della minacciata espropriazione forzata risulta comunque pregiudizievole per il debitore qualunque esso sia.
Ed ancora l'ulteriore decisione della S.C. n. 405 del 1.2000 “l'istanza di sospensione può essere fondata sia sui gravi motivi di carattere processuali e quindi di puro diritto, sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore per fatti impeditivi modificativi o estintivi della stessa pretesa verificatasi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (si rammenti sempre e comunque che nella presente fattispecie il titolo esecutivo è del tutto mancante:NDR): ne consegue avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi che la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione mentre la soluzione positiva o negativa della esecuzione riguardo alla sospensione dipende da scelte rimesse in via esclusiva all'apprezzamento del tutto libero prima del giudice dell'esecuzione e successivamente di quello dell'opposizione con conseguente insindacabilità da parte del giudice di legittimità Cass. n. 405 del
12.1.2006).
Anche in dottrina sussiste un orientamento favorevole al debitore laddove si “pone l'attenzione non sull'aspetto processuale della vicenda ma sulla necessità di attuare una considerazione bilanciata delle condizioni del debitore ( è un pensionato monoreddito:ndr) e del creditore (nella Parte_1
fattispecie il Ministero della Giustizia;
ndr)sotto il profilo degli ipotetici danni che gli stessi potrebbero trarre in presenza, rispettivamente, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di sospensione (Vaccarella 1993. 123). Non manca una tesi monitoria ma comunque egualmente interessate di quanti interpretano la locuzione “gravi motivi” in termini sostanzialmente divergenti da quanto previsto dall'art. 515 cpc posto, che secondo tale contrario orientamento, nella fase di opposizione all'esecuzione è opportuno privilegiare le ragioni del debitore rispetto a quelle del creditore (Balena 2006, 301) o diversa posizione di chi, tra le parti, ritiene si debba tener conto anche di elementi esterni, come l'eventus damni che dal debitore potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza in contesto da rendere difficile il ripristino dello status quo antea Vocino Per_1
19664, III, 399; Luiso 2007, 276; Campeis de Paulis 2007, 383 nonché Commento al codice di
12 procedura civile Paolo editore art. 624 pag. 581). La conseguenza di quanto sin qui CP_8
dedotto evidenzia la fondatezza della richiesta di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 cpc per i motivi esposti e per quelli che saranno acquisiti nel corso del prossimo giudizio di opposizione con la conseguente immediato accoglimento della detta richiesta. Comunque si ritiene di ribadire quanto già esposto nel presente atto di opposizione ex art. 624 cpc. Il Parte_2
Corte di Appello di Lecce sez. dist. ha incaricato l'Equitalia Sud spa di
[...] Parte_8
recuperare il credito relativo a spese processuali nei confronti dei due imputati e Parte_9
sulla base del ruolo iscritto al n. 2021/00623 atti giudiziari anno 2019 in virtù della Parte_1
sentenza n. 190 del 20.2.2019 della Corte di Appello di Lecce sez. dist. di per la somma di € Pt_8
63.143.75; non sussiste alcun dubbio, legittimo od illegittimo, che nel presente caso la sentenza posta a base della cartella esattoriale non riporta né nella parte motiva né nella parte dispositiva alcuna condanna al pagamento delle spese processuali a carico del deducente coimputato statuendo soltanto ed esclusivamente sulla condanna a favore della parte civile. Orbene il motivo di censura testè richiamato è di certo assorbente e preliminare ad ogni altra circostanza considerato altresì il radicato orientamento del Supremi Giudici;
”in sede di opposizione all'esecuzione forzata (art. 624 cpc) perché il credito non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione anche se questi non investono direttamente la questione” (Cass, n. 3977 del
23.3.2012), La dedotta mancanza rende la cartella assolutamente Nulla certificando la piena fondatezza della presente opposizione.
Si eccepisce e deduce che, al di là della mancata notifica di alcun titolo esecutivo e non poteva essere diversamente stante la mancanza di detto titolo, la cartella esattoriale non è stata proceduta da alcun avviso in adempimento del disposto dell'art. 212 D.P.R. n. 115/2002 il quale dispone “Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'Ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti” . All'uopo si evidenza che l'Ente impositore non ha osservato alcuna delle disposizioni ex art. 212 DPR 115/2002. Tragga l'On.le
Tribunale le conseguenze di tale palese omissione ritenendo comunque che da qualsiasi parte si
13 voglia considerare la cartella esattoriale in oggetto, appare di assoluta ed ineludibile evidenza che la detta cartella esattoriale contenente la intimazione al pagamento della somma indicata è Priva di
Qualsiasi Legittimo Effetto per la ineludibile Nullità di cui la stessa cartella è dotata e di tanto non si può assolutamente dubitare.
Solo per eccesso di difesa si aggiunge un'ulteriore annotazione che conduce sempre ed irrimediabilmente all'assoluta inefficacia della cartella stessa.
Ribadita la integrale e totale conferma ed insistenza delle suesposte e dedotte eccezioni con particolare riferimento alla nullità della notifica della cartella per violazione dell'art.130cpc nonché con specifico riferimento alla Inesistenza di qualsiasi titolo esecutivo (con specifica indicazione alla sentenza n. 190 del 20.2.2019 cui è fatto riferimento nella citata cartella, nella quale sentenza non è riportato alcun riferimento di qualsiasi genere alle spese processuali) si insiste con assoluta decisione e pervicacia nella eccepita ed evidente violazione consumata per la totale inosservanza del disposto dell'art. 212 DPR 115 del 2002 (norma che non può essere assolutamente disattesa pena la indiscutibile nullità), si deduce la ulteriore censura riferita alla somma indicata nella cartella de quo, somma che, come detto, non può essere richiesta per intero a ciascuno degli obbligati, stante la limitazione di “per quanto di rispettiva ragione” come affermato nella sentenza del Tribunale;
si deduce e si eccepisce ancora che la somma indicata è oltretutto sproporzionata e comunque non dettagliata nella sua determinazione con evidente violazione del diritto del debitore di conoscere e verificare la correttezza della stessa determinazione]
Si costituiva con comparsa di risposta formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
[IN VIA PRELIMINARE "rigettare l'istanza di inibitoria mancandone di presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora""
NEL MERITO “rigettare integralmente l'opposizione proposta nei confronti di Controparte_2
, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in premessa. Con vittoria di
[...]
spese competenze ed onorari di giudizio”.]
Così argomentava le proprie richiesta la spa : Controparte_2
14 [Preliminarmente, deve evidenziarsi come intervenga nel procedimento di Controparte_2
recupero dei crediti di giustizia in virtù di quanto previsto dall'art. 1, commi 367 ss., della legge n.
244/2007 e della relativa Convenzione attuativa da essa stipulata con il in Parte_2
data 23.09.2015.
L'art. 2, comma 2, della predetta Convenzione precisa testualmente che il Ministero della Giustizia
“rimane ente creditore” dei crediti di giustizia e “ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore”.
L'art. 6 della stessa Convenzione attribuisce specificamente a anche il compito Controparte_2
di intervenire per il recupero dei crediti scaturenti dall'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, ai sensi degli artt. 16 e 248 del Testo Unico delle spese di giustizia (T.U.S.G.) approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. La resistente non ha, dunque, alcun potere discrezionale nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari della azione di recupero delle spese di giustizia in generale poiché agisce su mandato dell'ente creditore.
Ciò detto, la richiesta di cui al provvedimento oggi opposto nasce in quanto la Corte di Appello di
Taranto trasmetteva la Nota A 1533/2020 (doc. 2). In conseguenza della ricezione della suddetta nota ed in sede di quantificazione, è stata aperta la partita di credito n. 001802/2021 con data di iscrizione 04/10/2021 e data di prima prescrizione 14/10/2030 (doc. 3) posta alla base della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. Risulta, pertanto, corretta la procedura adottata da che, sulla base di una richiesta di recupero proveniente dalla Corte di Controparte_2
Appello di Taranto, ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme da recuperare.
Ciò considerato e venendo all'esame dei motivi di ricorso formulati dal Sig. , si osserva Parte_1
quanto segue. Anzitutto e con riferimento alla presunta nullità della notificazione della cartella di pagamento, si osserva come la medesima sia stata notificata ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 che, come noto, ha carattere di specialità e disciplina espressamente la notifica della cartella esattoriale stabilendo che “la notifica della cartella può essere eseguita anche mediate invio di raccomandata
15 con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere”.
Conseguentemente, secondo il richiamato disposto normativo, nessun ulteriore adempimento è necessario successivamente alla consegna del plico nelle mani del portiere.
Infatti, “….poiché l'art.. 26 del DP.R. n. 602 del 1973 consente all'agente della riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, in caso di notifica del provvedimento esattoriale al portiere a persona di famiglia la stessa deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza che sia necessario altro adempimento quale, ad esempio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. b) bis del D.P.R. n.
600 del 1973 e dall'art. 7 della L. n. 890 del 1992”, come osservato dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n. 29179 del 07/10/2022.
Infondata è, dunque, l'avversaria deduzione. A ciò si aggiunga come, nella fattispecie in esame, possa trovare applicazione il principio di raggiungimento dello scopo e la sanatoria ex art. 156 c.p.c..
Qualsiasi presunto vizio di notificazione della cartella di pagamento non potrà che ritenersi sanato dall'impugnazione proposta dal Sig. che, con il presente ricorso, ha dimostrato di aver Parte_1
regolarmente ricevuto l'atto della riscossione. Quanto ex adverso detto, dunque, non potrà che essere oggetto di fermo rigetto. Ancora e circa la presunta omessa notificazione del titolo esecutivo, giova ricordare come in tema di recupero delle spese di giustizia, trovi applicazione quanto disposto con il Titolo II-bis del DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e composto dagli artt. 227-ter e 227-quater. In particolare, l'articolo 227-ter ha modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili e ha previsto che provveda direttamente all'iscrizione a ruolo del credito, a seguito della quale Controparte_2
l'agente della riscossione procede all'attività di riscossione, che inizia con la notifica della cartella di pagamento. Dunque, contrariamente a quanto ex adverso asserito, la cartella di pagamento è
16 proprio l'atto con cui si realizza il concreto avvio della fase di riscossione, ossia l'atto propedeutico all'attivazione di qualsiasi ulteriore azione esecutiva ed espropriativa. Con tale atto l'agente della riscossione ingiunge il pagamento della somma complessivamente dovuta, fornendo le indicazioni utili alla corretta individuazione della fonte del credito, con avvertenza che, trascorso inutilmente il termine ivi fissato, si procederà ad esecuzione forzata. Infatti, prima della riforma che ha introdotto per il settore penale l'art. 227-ter, il recupero avveniva attraverso l'invio di un invito bonario: a seguito della notifica dell'invito iniziavano a decorrere sin da subito gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento. Successivamente il credito richiesto in virtù dell'invito bonario, unitamente agli interessi maturati, venivano cristallizzati in una cartella di pagamento a cui faceva seguito l'avvio della procedura di riscossione esattoriale. Con l'introduzione dell'art. 227-ter, stante l'eliminazione della fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario in relazione alle sentenze penali di condanna, la partita di credito quantificata viene iscritta direttamente a ruolo e portata a conoscenza del debitore di giustizia attraverso la notifica della cartella stessa. Gli interessi cominciano a decorrere dalla notifica della cartella stessa e non hanno effetto retroattivo alla data del passaggio in giudicato della sentenza o dal mese successivo come indicato dall'art. 227-ter TUSG. Il Testo unico sulle spese di giustizia, al suo art. 227-ter, prevede che “Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo”. Controparte_2
L'articolo è stato introdotto con il DL 25 giugno 2008 n.112 convertito con modifiche con la Legge
6 agosto 2008 n. 133 pubblicata in GU 21 agosto 2008 n. 195 (cfr Circolare n. 12/2008) successivamente modificato dalla legge 69/2009.
Con la previsione dell'art. 227-ter è stata eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario in relazione alle sentenze penali di condanna, prevista dall'articolo
212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, sono state
17 parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo (cfr Cassazione Civile, Ord 13/09/2017 n. 21178 “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore della legge
18 giugno 2009 n. 69 che ha modificato l'art. 227 ter del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito di pagamento già previsto dall'art. 212 del dpr 30 maggio 2002 n. 1 dovendosi ritenere abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter “).
Il termine di un mese stabilito dall'art. 227 ter citato, tuttavia, è un termine meramente ordinatario, non essendo connotato dal carattere di perentorietà, come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza n. 12614 del 10/05/2023 “….è significativo elemento ermeneutico testuale, ad ulteriore conforto di tale ricostruzione, che il D.P.R. n. 115 del 2002,art. 227-ter, comma 2, ult. periodo, come modificato dalla L. n. 69 del 2009 art. 67 disciplinando l'azione di recupero dell'agente della riscossione per le spese penali di giustizia, rinvii ancora al D.P.R. n.
602 del 1973, art. 25 solo comma 2 che ancora regola il contenuto della cartella di pagamento
(poc'anzi indicato sub 2), disposizione che è rimasta immutata sin dalla sua adozione, operata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999. Il DP.R. n.115 del 2002, art. 227-ter, comma 1, ut supra modificato, stabilisce che "entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero... la società procede all'iscrizione a Controparte_2
ruolo". Ebbene, il suddetto termine di un mese per procedere all'iscrizione a ruolo, decorrente dalla definitività dell'obbligo di pagamento delle spese di giustizia, non è previsto a pena di decadenza e non è dunque considerabile perentorio…...In particolare, si è anzitutto affermato che l'iscrizione a ruolo del credito, effettuata dopo il 4.7.2009 (data di entrata in vigore della cennata modifica) "non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212 dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cass. n. . 21178/2017); inoltre, si è anche escluso che la stessa formazione del
18 ruolo, oltre che la notifica della cartella di pagamento, debbano "essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo" Cass. n. 2553/2019). A ciò può anche aggiungersi anche la già citata Cass. n. 20856/2021, che, in motivazione, ha affermato - sul piano generale - che "la decadenza invocata è riferibile solo alle pretese tributarie per cui è stata dettata, dovendo quindi constatarsi limitato funzionalmente il richiamo (infatti) al DPR n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 operato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter (cfr. Cass., 08/11/2018, n. 28529)". In ogni caso - ferma la necessità di procedere mediante notificazione della cartella di pagamento, che
è meramente riproduttiva del ruolo (Cass. n. 8329/2020) - può senz'altro escludersi che, in subiecta materia, l'iscrizione a ruolo delle somme debba essere eseguita, entro il termine di un mese dal definitivo accertamento del credito, a pena di decadenza;
ciò in considerazione sia della mancanza di esplicita previsione normativa circa la perentorietà del termine in questione, sia dell'assenza di uno Spa zio operativo funzionale per l'istituto della decadenza, nella materia che occupa (questione di cui si è ampiamente detto supra)”.
In senso analogo, anche la giurisprudenza di merito.
In tal senso, il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1234/2019 secondo cui “L'art 227 ter va a sostituire l'art. 212 - C. n. 21178/17, secondo la quale in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter. -essendo riconosciuta al termine natura ordinatoria (arg. ex art. 115 c.p.c.; argomento logico ricavabile dal principio sopra ribadito: se l'avviso può essere omesso, deve dedursi a fortiori che il termine ivi previsto non era perentorio)”
(in senso conforme, Tribunale di Milano, Sez. III, dell'11-11-2011). Sul tema torna anche il
19 Tribunale di Palermo con la Sentenza n. 1183/2020 che sul termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 227 ter del d.p.r. n. 115/2002 chiaramente conferma che “non si tratta di termine sanzionato a pena di decadenza”.
Il termine è posto dalla legge non già contro l'Amministrazione (o a favore del debitore) ma unicamente a salvaguardia dell'efficienza della burocrazia e della tempestività del recupero della pubblica pecunia: attività questa che può anche presentare particolari difficoltà per il numero degli imputati portati a processo e per le operazioni di quantificazione delle spese, secondo i criteri di ripartizione di legge e l'apertura delle partite contabili.
Altra giurisprudenza a favore è rinvenibile nelle pronunce espresse con la Sentenza 3275/2018
Tribunale di Torino, Sentenza n. 18079/2019 Corte di Cassazione, Sentenza 4743/2019 CTP di
Salerno, Sentenza 3002/2020 Tribunale di Milano, Sentenza 2536-2020 Tribunale di Milano.
In definitiva, in materia di crediti di giustizia, il procedimento di recupero del credito si articola in una serie di subprocedimenti e la cartella di pagamento viene emessa dall'agente della riscossione sulla base del ruolo formato da , sulla scorta della documentazione e delle Controparte_2
informazioni fornite dall'ente creditore (cioè dall'ufficio del Ministero della Giustizia competente per territorio). Peraltro, il Sig. era ed è perfettamente a conoscenza del titolo sotteso Parte_1
alla cartella di pagamento ovvero la sentenza n. 190/2019 resa dalla Corte di Appello di Taranto, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1633/2020 con cui il Sig.
veniva condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa Parte_1
ammende. Il tutto considerando anche le spese anticipate sostenute nel corso del primo grado di giudizio. SULL'ISTANZA DI INIBITORIA Quanto sopra esposto, consente di concludere anche per l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, mancancone i presupposti tutti sia sotto il profilo del periculum in mora e del fumus boni juris. Peraltro, sotto il profilo strettamente probatorio, si osserva come l'opponente non abbia fornito alcun elemento idoneo a dimostrare non soltanto la fondatezza della proposta impugnazione ma neppure la ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, tale da richiedere l'immediata sospensione dell'atto oggetto di impugnazione.]
20 Con ordinanza emessa il 16 novembre il Tribunale disponeva:
[L'art. 39 del D.Lvo 112/1999, sotto la rubrica “chiamata in causa dell'ente creditore”, così dispone: “1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”
La legge è muta nella individuazione delle “conseguenze della lite”, ma l'interpretazione coerente col sistema processuale le identificherebbe in una responsabilità contrattuale nei confronti dell'ente titolare nella cui mancata evocazione giammai il processo potrebbe statuire su quelle posizioni giuridiche.
Né potrebbe in senso avverso obbiettarsi che si darebbe facile mezzo al concessionario per paralizzare il diritto dell'opponente
L'opponente contesta l'assenza di un titolo esecutivo specificando, soprattutto a pagina Parte_1
9, di agire ai sensi dell'art. 615 cpc e non per meri motivi formali cui è destinato il parallelo rimedio dell'art. 617 cpc.
In particolare deduce l'inesistenza di un capo di condanna alle spese processuali nella sentenza della
Corte d'Appello di Taranto n. 190.
Costituendosi allega di agire ai sensi dell'art. 1 commi 367 e ss della legge Controparte_2
244/2007 e della relativa Convenzione attuativa in essere col avente data Parte_2
23 settembre 2015, il cui art. 2 comma 2 – prosegue l'opposta – specifica che la titolarità sostanziale delle pretese creditorie la cui riscossione è affidata ad resta in capo al Controparte_2
medesimo. Parte_2
E' così evidente il diritto del concessionario per la riscossione di chiamare in causa l'ente titolare del credito ma anche un profilo litisconsortile, diversamente restando la sentenza inutiliter data quanto ai capi che investono il diritto sostanziale incorporato nella cartella esattoriale opposta.
In tali sensi va interpretata in senso conservativo la difesa diretta ad illustrare l'assenza di discrezionalità nella gestione del diritto azionato, con cui viene in sostanza introdotta una vera e propria eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal ed esclusa Controparte_2
per tabulas dal tenore letterale dell'art. 39 DLvo 112/1999, facendo seguito alla nota giurisprudenza
21 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui gli atti di parte debbono essere valutati dal giudice del merito secondo criteri sostanziali e non formali, avendo riguardo al bene della vita concretamente sotteso nella istanza.
Essendo “attrice in senso sostanziale”, la chiamata del terzo avverrebbe ai Controparte_2
sensi dell'art. 269 comma 3 cpc che dispone: “Ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve a pena di decadenza chiedere l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice”.
Il Tribunale ritiene che ricorra una ipotesi del tutto peculiare, in cui il diritto del concessionario non escluda in profilo litisconsortile imposto dalla impossibilità di pronunciare sulle questioni sostanziali in assenza del titolare della pretesa. Parte_2
L'art. 39 del DLvo 112/1999 infatti conclude che in mancanza di chiamata il concessionario
“ risponde delle conseguenze della lite.”, adombrando una responsabilità civile verso il preponente che non appare incompatibile con la concorrente configurabilità del litisconsorzio necessario capace, se attivato, di far comunque salva la responsabilità e soprattutto la validità del rapporto processuale.
In conclusione: a) il concessionario ha interesse a chiamare in lite il titolare della pretesa sostanziale per evitare la responsabilità di cui all'art. 39 DLvo 112/1999; b) il giudice ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc per evitare una sentenza inutiliter data e, così facendo, elimina le possibili conseguenze negative per il concessionario.
P.q.m.
1) visti ed applicati gli artt. 39 del D.Lvo 112/1999, 106 e 269 cpc, autorizza Controparte_2
a chiamare in causa il , fissando per la citazione del terzo, da eseguire entro Parte_2
il termine del 18 dicembre 2023, l'udienza del 26 aprile 2024 cui rinvia la causa;
2) visto ed applicato l'art. 102 cpc ordina l'intervento in causa del Parte_2
mediante notificazione dell'atto di chiamata da eseguire nel termine perentorio del 18 dicembre 2023
e per l'udienza di comparizione del 26 aprile 2024 cui rinvia la causa;
]
22 Si costituiva con comparsa di risposta il rassegnando le seguenti Parte_2
conclusioni:
[Voglia l'Adita Giustizia: rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese tutte di giudizio;
in via gradata, in ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, ovvero in qualsiasi modo riconducibili ad irregolarità poste in essere da , lasciare indenne l'Amministrazione da conseguenze CP_2
pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese. Rigettare in ogni caso l'istanza di sospensione in assenza dei presupposti di legge.]
Così argomentava le proprie richieste il : Parte_2
[Si premette in primo luogo che nessuna domanda ex art. 39 D.Lo n. 112/1999 è stata formulata da
, che NON HA SOLLEVATO NESSUN TIPO DI CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA CP_2
PROPRIA LEGITTIMAZIONE a contraddire. Né ha spiegato nelle proprie difese e conclusioni domanda di manleva ex art. 39 D.Lvo. 112/1999, richiamato unicamente dal Tribunale. Ne deriva che la partecipazione in giudizio del convenuto dovrà ritenersi limitata a chiarire la Parte_2
effettività della debenza del credito, senza che da ciò possano derivare conseguenze, anche in materia di condanna al pagamento delle spese di lite.
Appare opportuno preliminarmente evidenziare le vicende oggetto del giudizio. La cartella di pagamento n. 10620210013090465000 di Euro 62.521,53, oltre oneri dell'agente della riscossione, contenente il ruolo n. 2021/3823 notificata il 18.03.2023, è stata emessa per il recupero delle spese processuali derivanti dal procedimento penale conclusosi con la Sentenza della Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto del 20.02.2019 irrevocabile il 14.10.2020 - partita di credito
1802/2021. Ciò premesso, ogni censura è destituita di fondamento. La parte eccepisce la omessa notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 del D.P.R. 212/2002, con conseguente nullità della procedura. In disparte il rilievo che alcuna sanzione di nullità/illegittimità viene comminata in ipotesi di mancato rispetto di tale disposizione, stante il principio di tassatività delle nullità, occorre precisare che l'invito de quo è stato eliminato ai sensi della L. 133/2008. L'art. 212 DPR 115/2002 infatti si riferisce unicamente alle “spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”: resta
23 escluso dunque il processo penale – quale è quello che giustifica la pretesa impositiva dell'amministrazione – la cui disciplina è contenuta unicamente negli artt. 227 bis, 227 ter e 227 quater. Ed infatti, sfugge all'odierno attore che l'art. 212 del DPR. 115/2002 è stato superato dall'art. 67 della Legge 18.06.2009 n. 69 che ha introdotto l'art. 227 ter al D.P.R. 115/2002, disciplinando la riscossione spontanea mediante ruolo. Ed invero la novella, contenuta nella legge 69/2009, ha previsto l'iscrizione diretta a ruolo dei crediti derivanti da spese maturate nell'ambito dei procedimenti giudiziari, con una riscossione spontanea nei trenta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, decorsi i quali si trasformerebbe in riscossione coattiva e, solo in quest'ultima ipotesi, con aggravio dei costi del Concessionario della Riscossione. Conseguentemente, la presunta violazione contestata dall'attore, che a suo dire inficerebbe di nullità l'iscrizione a ruolo, è destituita di ogni fondamento, dal momento che per i crediti di giustizia non è più applicabile l'art. 212, bensì
l'art. 227 ter del D.P.R. 115/2002, che prevede un meccanismo diretto di iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia, con un meccanismo nuovo di pagamento spontaneo a mezzo ruolo nei trenta giorni dalla notifica della cartella, superando il “vecchio” invito al pagamento. La procedura è disciplinata dall'art. 227 ter che prevede che “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza … l'Ufficio ovvero .. la Società , procede all'iscrizione a Controparte_2
ruolo”. Le censure di parte attrice, pertanto, sono del tutto infondate, non applicandosi la disciplina di cui agli artt. 212 e 213 DPR 115/2002 alle spese relative ai procedimenti penali. Né potrebbe sostenersi che non sia stato rispettato il termine di un mese di cui all'art. 227 ter già citato atteso che esso non ha natura perentoria, in quanto non espressamente previsto come tale. Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente conforme: “In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria. (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 10/05/2023, n. 12614 (rv. 667587-02). Ne deriva che l'eccezione è del tutto infondata e pretestuosa. Sulla soccombenza delle spese processuali derivanti dalla Sentenza della
Corte di Appello di Taranto n. 190 del 20.022019 irrevocabile il 14.10.2020. L'attore nel merito
24 eccepisce la mancanza di titolo che abbia disposto la soccombenza alle spese processuali atteso che,
a suo dire, la Sentenza n. 190 del 20.02.2019 della Code di Appello di Taranto, che ha parzialmente riformato la sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale di Taranto, non avrebbe disposto nulla in ordine alle spese, "né nella parte motiva, né nel dispositivo", a differenza di quanto statuito nella sentenza di primo grado, ove vi è condanna, che sarebbe stata confermata nel giudizio di impugnazione. Tale circostanza, secondo l'attore, non legittimerebbe la soccombenza al recupero delle spese processuali, iscritte nella partita di credito 1802/2021 e trasfuse nel ruolo ti. 2021/3623.
Orbene, la normativa sottesa al recupero e conseguente riparto delle spese processuali, in presenza di più condannati, nell'ambito del processo penale è rinvenibile negli artt. 200 e 205 del testo unico delle spese di giustizia D.P.R. 115/2002, e dal combinato disposto dell'art. 535 c.p.p. e 592 c.p.p.
Infatti, la sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 190/2019 ha parzialmente riformato la sentenza n. 363 del 2016 emessa dal Tribunale di Taranto, ove il Dr. non è stato mandato Parte_1
assolto, riportando comunque una condanna nell'ambito del procedimento penale che lo ha visto imputato. Tale circostanza prevista dall'art. 592 c.p.p., se esonera dal pagamento del Parte_1
giudizio di impugnazione, lo rende contestualmente destinatario della condannaa al pagamento delle spese processuali precedenti al giudizio di appello, ovvero alle spese del primo grado per il quale vi era espressa condanna ai sensi dell'art. 535 c.pp.: la responsabilità per le spese processuali si giustifica col principio della soccombenza, in base al quale esse sono poste a carico delle parti che hanno subito l'esito sfavorevole del giudizio. Prive di fondamento sono, pertanto, le argomentazioni poste alla base della inesistenza di un legittimo titolo esecutivo: la Sentenza della Corte di Appello
n. 190/2019 ha riformato la precedente Sentenza del Tribunale n. 363/2016 e perciò lo stesso non è stato condannato al pagamento delle spese del solo giudizio di impugnazione, ma resta soccombente per le spese dei precedenti gradi di giudizio, in quanto comunque riconosciuta la sua colpevolezza.Titolo legittimo esecutivo, per le argomentazioni sopra riportate, è la Sentenza della
Corte di Appello di Taranto n. 190/2019, che ha riconosciuto la colpevolezza dello stesso in ordine ai reati per i quali vi è condanna.
Sulla quantificazione delle spese La cartella di pagamento 10620210013090465000 è relativa alla partita di credito n. 180212021 aperta per il recupero nei confronti di delle spese Parte_1
25 del procedimento conclusosi con la Sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 190/2019, che ha visto soccombenti l'attore + altro coimputato ai soli fini penali. Ai soli fini civilistici, con quest'ultimo ed altri tre coimputati. Le spese recuperate sono di seguito riportate: Spese recuperabili per intero
€. 57.548,23 Spese recuperabili in misura fissa DM 124/2014-giudizio ordinario 1° grado €. 150,00
Spese recuperabili in misura fissa DM 124/2014-giudizio Cassazione €. 60,00 Contributo Unificato
€. 377,90 Anticipazioni forfettarie €. 5,40 Imposta di Registro €. 1.380,00 Cassa Ammende-sanzione per ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile €. 3.000,00 Per un totale della partita di credito di €. 62.521,53 Le spese recuperabili per intero si riferiscono alle perizie svolte nella fase delle indagini preliminari da tre periti su incarico del Pubblico Ministero Dott.ssa , dì cui si Persona_2
allega documentazione, I decreti di liquidazione sono stati emessi nella fase delle indagini preliminari, prima della definizione del procedimento ed emissione dell'avviso ai sensi dell'art. 415bis c.p.p., inseriti nel fascicolo processuale a disposizione degli interessati. Tali spese, complessivamente quantificate in euro 115.096,45, ai sensi dell'art. 205 del D.P.R. 115/2002 sono stati recuperati per intero, ripartendoli pro quota nei confronti dei due soggetti per i quali vi è stata condanna penale, ovvero €. 57.548,23 a carico di ed Euro 57.546,23 a carico Parte_1
dell'altro coimputato risultante soccombente in sede penale.
Le spese recuperabili in misura fissa, applicate per il giudizio di primo grado e Cassazione, sono quelle previste nella tabella di cui all'allegato del D.M. 124/2014, mentre l'importo richiesto a titolo di Cassa Ammende è rappresentato da quanto vi è condanna nella sentenza della Suprema Corte di
Cassazione del 14. 10.2020.
Contributo Unificato, Anticipazioni forfettarie ed imposta di registro afferiscono agli effetti civili della sentenza penale n. 190/2019, per cui vi è condanna per tutti e cinque i coimputati (per tre dei quali nella sentenza 190/2019 è stata dichiarata la prescrizione dei reati ad essicontestati, facendo salve le condanne alle statuizioni civili), Tali spese sono state ripartite pro-quota ai sensi dell'art. 205 del DPR 115/2002 tra i cinque soccombenti. Ai sensi dell'art. 535 cpp il condannato è tenuto al pagamento di tutte le spese del processo relativamente alle spese in ordine ai reati per cui sia stata pronunciata condanna del medesimo (C., Sez. III, 22.9.2010, in Mass. Uff., 248564).
26 Le spese cui fa riferimento l'art. 535 sono quelle anticipate dall'erario ed hanno natura ripetibile. La disciplina del recupero delle spese processuali riflette il principio di soccombenza processualcivilistico per cui l'imputato riconosciuto colpevole deve anche rifondere le spese processuali sostenute, in via di anticipazione, dallo Stato. L'art. 67, 3° co., lett. e, L. 18.6.2009, n. 69, ha contemplato, altresì, la sostituzione del testo dell'art. 205, 1° co., D.P.R. 30.5.2002, n. 115, prevedendo che le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
Parte attrice è dunque tenuta al pagamento di quanto dovuto, determinato già pro quota, per i reati per cui è stato condannato.
In ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, sarà necessario lasciare indenne l'Amministrazione da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese, atteso che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione tra Parte_2
e la quantificazione e iscrizione a ruolo delle spese processuali
[...] Controparte_2
di cui alla partita di credito 1802/2021 sono state effettuate da Controparte_2
Quanto alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta cartella, ci si oppone all'accoglimento della stessa, palesemente infondata, non essendo emersi dall'atto di citazione la descrizione degli elementi “gravi ed irreparabili” che deriverebbero dall'esecuzione della stessa, nonchè di motivi di gravame a supporto della fondatezza della citazione medesima. Si osserva infatti che non appare sussistente nel caso di specie il requisito del fumus boni iuris, né il periculum in mora, richiesto quale presupposto per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in esame. Si osserva infatti che nel caso di specie, difettano entrambi i presupposti necessari per procedere alla richiesta sospensione, legati alla non fondatezza dell'opposizione, per le ragioni già enunciate, nonché al pregiudizio patrimoniale. Non pare pertanto che parte attrice abbia supportato le ragioni della richiesta di sospensione.]
Motivi della decisione
I.- L'azione esecutiva intentata contro tra la sua origine dalla sentenza penale n. Parte_1
363/16 emessa in data 12 febbraio 2016 dal Tribunale di Taranto Seconda Sezione Civile in
27 composizione collegiale nel processo in cui l'opponente era rinviato a giudizio insieme ai coimputati
, , , chiamati a rispondere per i reati CP_9 CP_10 CP_11 Parte_9
epigrafati che si descrivono infra mediante la copia estratta della prima pagina della sentenza penale de qua prodotta dal sig. . Parte_1
L'art. 535 cpp, sotto la rubrica [condanna alle spese] dispone: [1.- La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. 3.- Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare a norma dell'art. 692. 4.- Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130.]
Gli artt. 529, 530, 531 e 532 cpp sono dedicati alla sentenza di proscioglimento e non recano alcuna indicazione in ordine all'obbligo di pagamento delle spese del procedimento.
Se ne deduce che nei reati perseguibili d'ufficio in caso di proscioglimento l'imputato nulla è tenuto a corrispondere a titolo di spese del procedimento che, in difetto di diverse disposizioni, restano a carico dello Stato.
Non vi è alcuna ragione affinchè questa regola muti quando il processo si svolge nei confronti di più imputati alcuni dei quali sono prosciolti ed altri condannati.
Si verrebbe diversamente a creare una inammissibile disparità di trattamento tra imputati prosciolti dopo essere stati processati singolarmente ed imputati prosciolti dopo essere stati processati insieme ad altri imputati condannati, con conseguenziale violazione dell'art. 3 comma 1 della della
Costituzione che vieta di trattare in modo differente situazioni eguali.
Non si vede davvero per quale norma di legge, principio o ragione giuridica le spese dei procedimenti penali condotti a carico dei primi dovrebbero rimanere a carico dello Stato e le spese dei procedimenti penali condotti a carico dei secondi dovrebbero, chissà mai perché, gravare sugli altri imputati che abbiano invece riportato condanna penale.
L'art. 538 del cpp considera infatti la condanna alle spese del procedimento come una conseguenza della accertata responsabilità per un fatto previsto dalla legge come reato.
28 L'art. 535 cpp [1.- La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.] segue così la logica processual civilistica della soccombenza codificata negli artt. 91 e
92 cpc.
L'art. 91 c.p.c., sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
L'art. 92 c.p.c., sotto la rubrica “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.”
così dispone nel suo comma 2:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Solo la soccombenza a seguito dell'esercizio dell'azione penale intentagli dal Pubblico Ministero, con la conseguenziale ritenuta responsabilità penale, giustifica la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
Nel caso in cui l'azione penale sia esercitata per più reati nei confronti dello stesso imputato, per i reati in relazione ai quali l'azione penale è stata rigettata con proscioglimento ex artt. 529, 530, 531
e 532 cpp le spese del procedimento non potranno essere messe a carico dell'imputato e dovranno seguire la regola dettata dai predetti artt. 529, 530, 531 e 532 cpp restando a carico dello Stato.
A fortiori tale regola dovrà applicarsi quando nello stesso processo promosso contro diversi imputati alcuni siano prosciolti ed altri siano condannati.
Incomprensibile perché sui secondi debbano gravare le spese dell'esercizio dell'azione penale risultata infondata contro i primi.
Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un solo imputato, con rigetto della domanda di
29 condanna, le spese rimarrebbero a carico dello Stato ex artt. 529, 530, 531 e 532 cpp;
nel caso di esercizio dell'azione penale contro più imputati non si vede davvero perché le spese delle azioni penali risultate infondate nei confronti degli imputati prosciolti dovrebbero gravare sugli imputati nei cui confronti la domanda di condanna sia stata accolta.
Non sembrano esistere norme di legge che attribuiscano all'imputato che abbia visto accogliere l'azione penale contro di lui proposta la funzione di garante o fideiussore ex lege delle spese dei paralleli procedimenti penali ove la domanda di condanna sia invece stata rigettata.
Il rilievo è ancor più valido a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 67 comma 2 lett.a) della ls 69/09 che ha disposto l'abrogazione del comma secondo dell'art. 535 cpc laddove disponeva: [2.- I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese.
I condannati di uno stesso giudizio per reati per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relativi ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.]
A seguito della modifica legislativa in caso di più imputati condannati nello stesso processo per il medesimo reato non sarà più osservata per il pagamento delle spese del procedimento la regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1292 cc [1.- L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione , in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri….] ma la diversa regola posta per le obbligazioni divisibili dall'art. 1314 cc che dispone [Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale…….ciascuno dei debitori non
è tenuto a pagare il debito che per la sua parte].
La preesistente regola della solidarietà passiva nella obbligazione di pagamento delle spese del procedimento tra imputati condannati per lo stesso reato non era tuttavia indice di una diversa [ intenzione del legislatore ] in quanto in tema di solidarietà passiva l'art. 1298 cc, sotto la rubrica
[rapporti interni tra debitori e creditorii solidali] così disponeva e dispone: [1.- Nei rapporti interni l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. 2.- Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.]
30 La solidarietà passiva ha così valenza esterna in funzione rafforzativa delle aspettativa di soddisfo per il creditore, ma nei rapporti interni tra condebitori emerge la regola della divisibilità pro quota della obbligazione;
la riforma dell'art. 535 cpp ad opera della ls 69/09 non costituisce così un revirement del legislatore nella materia de qua.
La diversa interpretazione seguita dall'Amministrazione opposta nell'azione esecutiva intentata contro rappresenta una inammissibile introduzione sine lege della responsabilità per Parte_1
fatto altrui ed una violazione degli artt. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana e del principio di legalità, tassatività e determinatezza fissato dall'art. 1 del Codice Penale.
Se, infatti, la condanna al pagamento delle spese del procedimento segue a ruota l'accertamento della fondatezza della notitia criminis ascritta all'imputato, la prima viene a costituire una adminicula della responsabilità penale cui è legata dal vincolo di accessorietà con l'applicazione della regola accessorium sequitur principale.
Onde, da un lato, l'impossibilità giuridica di disancorare la condanna al pagamento delle spese del procedimento dalla responsabilità penale per il reato per il cui accertamento sono state sostenute, e, dall'altro, l'impossibilità giuridica di far gravare le spese del procedimento su un soggetto estraneo al fatto per l'accertamento del quale sono state sostenute.
La personalità della responsabilità penale sancita dall'art. 27 comma 1 della Costituzione della
Repubblica Italiana rende illegittime tutte le interpretazioni che determinino a carico di una persona conseguenze derivanti dalla responsabilità penale accertata a carico di altri soggetti o addirittura conseguenze derivanti dall'esercizio infondato dell'azione penale verso soggetti prosciolti.
Il principio di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie sancito dall'art. 1 del Codice
Penale (Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite) rende parimenti illegittime le interpretazioni dirette ad estendere le conseguenze del processo penale al di fuori degli ambiti soggettivi circoscritti dall'accertamento della fondatezza della notitia criminis nei confronti di una persona ritenuta penalmente responsabile.
31 Sono così inesistenti le pretese creditorie azionate in executivis contro e che siano Parte_1
relative: a) alle spese del procedimento nei confronti degli imputati prosciolti;
b) alle spese del procedimento nei confronti di altri imputati condannati;
c) alle spese del procedimento per reati la cui notitia criminis si sia rivelata infondata, pur se ascritti ad imputati condannati ad altro titolo;
d) alle spese del procedimento per reati ascritti a e per i quali questi sia stato prosciolto. Parte_1
32 33 II.- Con ordinanza emessa in data 21 ottobre il Tribunale disponeva:
[IV.- L'opposizione ha ad oggetto l' intimazione di pagamento n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla cartella esattoriale n. Controparte_3
10620210013090465000, assertivamente notificata al debitore il 18 marzo 2023, Parte_10
in cui veniva intimato al predetto il pagamento della somma complessiva di euro 68.015,51 attualizzata alla data dell'11 marzo 2024, per le seguenti causali di credito:
1) euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende, maggiorate di interessi di mora e di oneri di riscossione per un totale di euro 3263,34;
2) spese processuali euro 57.763,63 maggiorate di interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di euro 62.834,09;
3) contributo unificato euro 377,90, maggiorato di interessi di mora ed oneri di riscossione per
34 un totale di euro 411,06;
4) imposta di registro atti giudiziari euro 1380,00, maggiorato di interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di euro 1501,14.
La predetta cartella esattoriale n. 10620210013090465000 risulta essere emessa in forza di “ruolo n. 2021(003623 atti giudiziari anno 2019” della Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di
Taranto, partita OEGRM01201900220101802001SR20190220190 , responsabile del procedimento
, Ufficio Recupero Crediti provvedimento numero 190 sentenza emessa in data Controparte_12
20 febbraio 2019.
Il titolo esecutivo è così costituito dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce Sezione
Distaccata di Taranto n. 190/2019 emessa il 20 febbraio 2019 e passata in giudicato il 14 ottobre
2020 che così ha stabilito nei confronti di odierno opponente: Parte_1
“La Corte, visto l'art. 605 cpp, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 12-02-
2016 appellata da , , , e Parte_10 CP_9 CP_10 CP_11 CP_13
così provvede: dichiara non doversi provvedere nei confronti di in ordine ai reati Parte_1
ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione ad eccezione del fatto relativo al D.L. n. 17 del
17-11-2005 rispetto al quale conferma la sentenza gravata e ridetermina la pena inflittagli in tre anni di reclusione”
“Conferma le pene accessorie applicate nei confronti del e del e le statuizioni Parte_1 Pt_7
civili nei riguardi di tutti gli imputati”
“Condanna tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in 2700,00 euro, ivi compresa la difesa contro più parti, ltre iva, cpa e spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge.”
A sua volta la sentenza n. 363/2016 emessa dal Tribunale di Taranto in data 12 febbraio 2016 così aveva disposto nei confronti di : Parte_1
“Condanna ciascun imputato per quanto di rispettiva ragione al pagamento delle spese processuali”.
“Visti gli artt. 317bis e 31 quinquies cp applica a ciascun dei predetti imputati le pene accessorie
35 della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego con amministrazioni ed enti pubblici”
“Visti gli artt. 538 e ss cpp: condanna i predetti imputati, in solido, al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile , in persona del Sindaco p.t., da liquidarsi Controparte_14
in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore delle medesima p.c. delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi E 3870,00 oltre oneri di legge”
“Condanna i predetti imputati, in solido, al pagamento nei confronti della costituita parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva in misura di E 230.000,00”
Ne consegue che la voce “spese processuali euro 57.763,63” ( maggiorate di interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di euro 62.834,09 ) di cui alla intimazione di pagamento opposta n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla Controparte_3
cartella esattoriale n. 10620210013090465000, non trova alcun riscontro nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 190/2019 della Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto, non essendo ivi stato liquidato il predetto importo né indicato il criterio legale per quantificarlo né indicati gli atti procedimentali da cui desumerne l'ammontare.
Insomma dalla lettura della sentenza risulta impossibile comprendere come venga fuori la somma di euro 57.763,03 ( cui si aggiungeranno interessi di mora ed oneri di riscossione in fase esecutiva sino all'importo in intimazione pari ad euro 62.834,09).
V.- L'istanza di sospensione proposta da si è così rivelata fondata e deve essere Parte_1
accolta, sussistendo il fumus boni iuris della nullità del titolo esecutivo valido a sostegno della pretesa creditoria di “spese processuali euro 57.763,63”.
P.Q.M.
a) visto ed applicato l'art. 615 comma 1 cpc accoglie l'istanza di e, per l'effetto, dispone la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento opposta n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla cartella esattoriale n. Controparte_3
10620210013090465000;]
III.- In conclusione l'opposizione proposta da deve così essere accolta. Parte_1
36 IV.- non ha dimostrato di aver espletato sui titoli di spesa inclusi nelle cartelle Controparte_2
esattoriali il controllo necessario alla reductio ad legitimitatem, onde la fondatezza della condanna alle spese del presente procedimento in solido col in applicazione dell'art. Parte_2
91 cpc.
Così sul punto la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
{ Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lvo n.112/1999, “il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
La notifica della cartella esattoriale costituisce indubbiamente un atto del procedimento esecutivo,
e, come tale, proprio del concessionario, il quale risponde a pieno titolo dei vizi ad essa afferenti, ad iniziare dal più grave di questi, costituito dalla totale omissione dell'atto di partecipazione.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimazione passiva della…………spa in ordine alla domanda proposta dal………...
Legittimazione che, per altro verso, sussiste ugualmente anche sotto il profilo sostanziale addotto dal…………, che ha contestato l' “an” della pretesa creditoria a seguito di maturazione del termine di prescrizione cui è assoggettato il tributo……., in difetto di un valido atto interruttivo della Co prescrizione in parola, che la opposta…………. non ha provato e neppure allegato, come era suo onere.
All'uopo possono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni alla circolazione stradale, dove la mancata notificazione della ordinanza ingiunzione, privando il destinatario della cartella esattoriale del rimedio – opposizione - previsto dalla legge, legittima il trasgressore ad opporsi alla cartella esattoriale, “…parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa – avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria – il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri, ma anche per contestare il debito di imposta.” (Cassazione Civile
Sezioni Unite sent.n.12107 del 23-11-1995 in c.e.d.).
L'avviso di mora notificato il…………., pertanto, è risultato il primo ed unico atto del procedimento di esazione di cui il …………. ha avuto legale scienza e conoscenza e, come tale, poteva e doveva essere oggetto di impugnativa, anche in ordine a doglianze di natura sostanziale involgenti il merito del credito tributario azionato.
37 Ogni difforme interpretazione deve essere rigettata, poiché condurrebbe ictu oculi ad una vistosa e grave lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione, e, pertanto, anche al contribuente, che vedrebbe così maturare a proprio carico la inoppugnabilità dell'atto di imposizione del tributo per effetto di vizi della procedura di esazione e, in particolar modo, degli atti di notificazione.
Nel merito il…………..ha eccepito la prescrizione del tributo preteso con la cartella esattoriale in parola………………- omissis -………………………..
La potestà impositiva del pertanto, è sottoposta innanzitutto ai termini di decadenza CP_14 evidenziati e, successivamente, al termine prescrizionale cui è assoggettato ogni diritto di credito, incluso quello avente natura tributaria. Co Anche in tal caso la ( concessionaria, ndr ) non ha fornito alcuna prova del compimento di un valido atto impeditivo delle decadenze con le quali il legislatore ha inteso presidiare il corretto espletamento della procedura di accertamento del tributo.
Ne consegue che a carico dell'Ente impositore . è venuta a determinarsi la vera CP_15
e propria estinzione della potestà impositiva, con la ulteriore e rilevantissima conseguenza di vedere l'atto di iscrizione a ruolo del tributo, ciononostante posto in essere e prodromico alla emissione della cartella esattoriale, viziato da carenza di potere in concreto e, pertanto, radicalmente nullo.
Nullità radicale che connota ogni atto della P.A. – e, quindi, anche delle Amministrazioni Finanziarie
e degli Enti dotati di potestà impositiva – ogniqualvolta si verifichi la violazione di un termine essenziale sanzionato con la decadenza, cui deve attribuirsi natura di fatto estintivo della potestà che connota l'agire iure imperii di ogni figura soggettiva della Pubblica Amministrazione – inclusa, ovviamente, quella tributaria -.
Dalla nullità radicale della iscrizione a ruolo, consegue, in forza del principio della invalidità derivata, la nullità di tutti gli atti successivi del procedimento di esazione che vedano nel primo il loro presupposto necessario ed indefettibile, inclusi, ovviamente, quelli posti in essere dalla………….spa.
Invalidità derivata operante non solo in teoria generale del procedimento amministrativo, ma anche nei rapporti processuali assoggettati direttamente o in forza di rinvio dal codice di procedura civile ex art.159 comma 1 del cpc;
tra i quali, ovviamente, anche gli atti delle procedure di esecuzione forzata……………- omissis -……………………………………………………………..
Quanto alla (Concessionaria, ndr), questa non può certo trincerarsi dietro l'invocato articolo 25
38 comma 2 del dpr.602/73, poiché il concessionario deve sempre verificare i presupposti per la esecuzione esattoriale in base al principio nulla executio sine titulo, con indagine limitata all'aspetto delibatorio esterno, rivolto a verificare la presenza di un titolo esecutivo che non sia manifestamente affetto da cause di invalidità.
Il ricorso proposto dal……………., pertanto, deve essere accolto, con declaratoria di annullamento della cartella esattoriale emessa al n.0083523449, poiché emessa in assenza di un valido titolo esecutivo.} (Così il giudice unico dott. BE NO nella sentenza monocratica emessa l'11 ottobre 2001 nel procedimento vertito sotto il numero 5643/2000 r.g. Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Fassano).
V.- Di seguito vengono riportati i dispositivi della sentenza n. 363/16 emessa dal Tribunale di Taranto il 12 febbraio 2016 e della sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto emessa il 20 febbraio 2016.
Vengono inoltre riportati i decreti di liquidazione dei compensi emessi dal P.M. presso il Tribunale di Taranto in favore dei CCTTUU officiati nelle indagini preliminari dottori Persona_3
, , in ciascuno dei quali risulta riportata la seguente avvertenza: [ordina CP_16 Persona_4
che il presente decreto sia comunicato al beneficiario ed alle altre parti alla cessazione del segreto sugli atti di indagine con avvertenza che – entro 20 giorni dalla comunicazione – possono proporre l'eventuale opposizione innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto].
Gli opposti non sembrano aver provato che al sig. i predetti decreti, relativi a spese Parte_1
del procedimento maturate anche nei confronti di altri imputati o per reati per i quali il sig. Parte_1
sia stato prosciolto, siano stati comunicati nei suesposti sensi.
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P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 106 2024 90027058 43/000 emessa dall' in relazione alla cartella esattoriale n. Controparte_3
10620210013090465000, e, per l'effetto, accerta e dichiara che in relazione al procedimento penale conclusosi con sentenza n. 363/2016 emessa il 12 febbraio 2016 dal Tribunale di Taranto, non sono sorte a carico di obbligazioni di pagamento relative: a) alle spese del procedimento Parte_1
nei confronti degli imputati prosciolti;
b) alle spese del procedimento nei confronti di altri imputati condannati;
c) alle spese del procedimento per reati la cui notitia criminis si sia rivelata infondata,
pur se ascritti a coimputati condannati ad altro titolo;
d) alle spese del procedimento per reati ascritti al medesimo e per i quali questi sia stato prosciolto;
e che, di conseguenza, le somme Parte_1
di cui viene intimato il pagamento costituiscono debito per l'opponente solo in parte assai ridotta e mai liquidata in riduzione dell'Amministrazione opposta;
b) dichiara assorbiti gli altri motivi di opposizione;
c) rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione passiva;
d) condanna gli opposti in solido tra essi al pagamento in favore di delle spese e Parte_1
competenze di lite, liquidandole in euro 800,00 per borsuali, euro 6000,00 per compensi professionali,
inclusa la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 02 dicembre 2025;
Il giudice dott.BE NO
45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5