Art. 13.
Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse.
Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse.