CASS
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Massime • 1
Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 11725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11725 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
La sentenza richiesta è in fase di oscuramento
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