Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 11725
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Sentenza 14 marzo 2025

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Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 11725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11725
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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