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21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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Art. 535.
(Prezzo base dell'incanto).
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.(88) ((90)) --------------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Prezzo base dell'incanto).
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.(88) ((90)) --------------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Prezzo base dell'incantoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25.37165
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA Capo II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione III Dell'assegnazione e della vendita Art. 535 c.p.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 104
- 1. Trib. Asti, sentenza 13/05/2024, n. 351Provvedimento: […] - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e subordinata nel merito, accertare le somme effettivamente dovute sulla base del disposto dell'art 535 cpc, espungendo, relativamente alla posizione dell'odierno attore, […] Ebbene, ai sensi dell'art. 535 c.p.c. la condanna dell'imputato al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali è effetto naturale della sentenza di condanna che discende direttamente dalla legge e si riferisce alle spese processuali relative a quello specifico grado di giudizio;Leggi di più...
- annullamento cartella di pagamento·
- spese processuali·
- compensazione spese·
- inesistenza titolo esecutivo·
- opposizione a precetto·
- correzione errori materiali·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 535 c.p.c.·
- onere della prova·
- titolo esecutivo