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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 473/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Patti, Via L. D'Amico n° 10, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Amata che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. M. Chiara Marras giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito n. 59520230003757678000.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2024, parte ricorrente proponeva opposizione innanzi al Giudice del lavoro di Patti avverso l'avviso di addebito n.
59520230003757678000, matricola .4800, notificato dall' in data CP_1 CP_1
09.12.2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento di euro 2.634,45 per il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali dal 01/01/2012 al
31/12/2012. Con il detto atto l'ente previdenziale assumeva di avere proceduto al controllo della posizione contributiva del ricorrente relativamente al periodo dal
01/01/2012 al 31/12/2012 e di avere rilevato un debito del ricorrente nei confronti
CP_ dell' a titolo di contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti.
Eccepiva, inoltre, in via preliminare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato atteso che la medesima pretesa creditoria era stata fatta valere CP_ dall' resistente con un precedente avviso di addebito n.
59520210002883621000 del 09.12.2021, notificato in data 30.12.2021, con il quale l' aveva intimato il pagamento della somma di euro 2.634,06 a titolo di CP_1
contributi Gestione separata liberi professionisti e relativi sanzioni e interessi dovuti per il periodo 1/2012 – 12/2012.
Avverso tale atto il ricorrente aveva proposto opposizione innanzi a codesto Tribunale e il relativo giudizio, iscritto al n. 379/2022 R.G, era stato definito con sentenza n. 1201/2023, emessa in data 10.06.2023.
Con detta sentenza, il Tribunale di Patti, accogliendo la richiesta ente resistente, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo, nelle more del giudizio, stato emesso un provvedimento di annullamento del suddetto avviso di addebito.
Il ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; l'insussistenza della pretesa creditoria ex art. 44 comma 2 d.l. 269/03; l'illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate;
l'intervenuta prescrizione delle pretese dell'ente impositore. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento - previa sospensione - dell'avviso di addebito impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 29.05.2024, deducendo che a seguito di CP_1 un problema tecnico procedurale era stato emesso l'AVA impugnato e di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito oggi impugnato con provvedimento del 14.05.2024. Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la cessata
2 materia del contendere con vittoria di spese e compensi ovvero la compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio, nelle note per l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 19.06.2024, parte ricorrente si associava alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata dall' , con vittorie CP_1 di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario, visto che il provvedimento dell'AVA era stato emesso in data 14.05.2024, data successiva al deposito del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
In via preliminare, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che l'avviso di addebito n. 59520230003757678000, matricola .4800, notificato CP_1 dall' in data 09.12.2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento di € CP_1
2.634,45, veniva annullato da parte dell'ente resistente in data 14.05.2024, per cui vi sono fondate ragioni per dichiarare la cessata materia del contendere, visto che l'annullamento del predetto avviso di addebito è avvenuto in data successiva al deposito del presente ricorso e dato atto della richiesta delle parti in tal senso.
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come risulta dagli atti di causa, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' provveduto annullare l'avviso di addebito n. 59520230003757678000 CP_1
oggetto del presente giudizio.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese del ricorrente da parte dell' è successivo alla data di deposito del presente ricorso, le spese CP_1
seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio.
Nulla, infatti, viene dedotto dall' resistente se non la sussistenza di CP_3
un errore tecnico.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore della ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi,
3 ridotte del trenta per cento per assenza di questioni di fatto e di diritto. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore della ricorrente dichiaratasi anticipataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Rosalia Amata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 19.02.2024, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, nonché spese per contributo unificato di euro
43,00, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Rosalia Amata dichiaratasi anticipataria.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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