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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3088/24 promossa da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.04.1983 e residente in [...], Lungarno Mediceo 47 e Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Giulio Petri del Foro di Pisa, come da mandato allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisa, Via Vittorio Veneto n. 18
Ricorrenti
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente in [...], già titolare della ditta Wedding in
Paradise di SA SI (P.I. ) con sede in San Sepolcro (AR), via del Campo P.IVA_1
Sportivo 6
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 30.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
In fatto e in diritto
Hanno agito in giudizio il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 chiedendo di accertare l'inadempimento della resistente con conseguente dichiarazione di
1 risoluzione per inadempimento del contratto di mandato di organizzazione di matrimonio all'estero intercorso tra le parti e di condannare la stessa alla restituzione di quanto versato pari ad € 14.298,00 oltre al risarcimento dei danni, deducendo che:
1. In data 17.05.2023 il sig. , in proprio e per conto della sig. Parte_1
, concludeva un contratto di mandato di organizzazione di Parte_2 matrimonio all'estero con la ditta Wedding in Paradise di SA SI,
2. In particolare i ricorrenti conferivano mandato di organizzazione di un matrimonio civile legalmente riconosciuto alle isole Seychelles per il giorno 24.11.2023 (con partenza il 12.11.2023 e ritorno il 27.11.2023), comprendente i servizi di organizzazione del matrimonio, tra cui il pacchetto nuziale a bordo di catamarano privato con incluso licenza, certificato, celebrante, testimoni, coordinatore/assistente matrimoniale, trasferimenti, noleggio catamarano, pranzo nuziale, spese pratiche e di traduzione, consulenza, voli da Roma alle Seychelles tasse, accoglienza, soggiorno nei vari Hotels, trasferimenti, polizza, volo di ritorno per complessivi € 14.298,00,
3. In data 18.05.2023 il sig. tramite bonifico pagava alla ditta Parte_1
Wedding in Paradise di la somma pattuita, Parte_3
4. In data 07.11.2023, cinque giorni prima della data prevista per la partenza, la Sig.
titolare della Wedding in Pardise, inviava una e-mail ai ricorrenti con la Parte_3 quale li informava che per il verificarsi di gravi motivi imprevisti di carattere economico non era in grado di poter adempiere al contratto,
5. Dava altresì la disponibilità a riprogrammare il viaggio con spostamento di almeno
60 giorni o rimborso entro 90 giorni,
6. In data 10.11.2023 i ricorrenti inviavano PEC di diffida e intimazione di pagamento alla Wedding in Paradise, con cui contestavano l'inadempimento e chiedevano la restituzione dell'importo pagato oltre al risarcimento dei danni,
7. Tale richiesta rimaneva inevasa,
8. La ditta Wedding in Paradise di SA SI in data 12.02.2024 veniva cancellata dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività.
2 Nonostante la regoalre notifica del ricorso e del pedisseuqo decreto difissazione udienza la parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 30.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 duodecies c.p.c.
***
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
In via preliminare si osserva che – per costante giurisprudenza di legittimità – “ In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (sottolineatura della scrivente, Cassazione Civile SSUU sentenza n. 13533 del 2001).
Parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo di accertare l'inadempimento di parte resistente, di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto con conseguente restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo e condanna al risarcimento del
3 danno patito;
nello specifico la parte ha prodotto il “contratto di mandato di organizzazione di matrimonio” con cui la ditta Wedding in Paradise di SA SI si era obbligata a fornire una serie di servizi meglio descritti nella parte narrativa, tra i quali l' organizzazione di matrimonio all'estero, prestazioni correlate per gli sposi relative al soggiorno presso le Seychelles, ai servizi di trasporto, polizze assicurative e voli A/R da
Roma Fiumicino ed ha allegato l'inadempimento di parte resistente la quale a cinque giorni dalla partenza ha comunicato agli odierni attori, via e-mail, l'impossibilità di adempiere al contratto stipulato per gravi motivi di carattere economico, proponendo il differimento del viaggio di almeno 60 giorni o, in alternativa, il rimborso nei successivi 90 giorni.
Gravava su parte resistente l'onere di provare il corretto adempimento o l'impossibilità di adempiere al contratto per ragioni imputabili alla controparte o dovute a forza maggiore, onere non soddisfatto, considerata la mancata costituzione in giudizio.
Visto quanto sopra, accertata documentalmente la conclusione del contratto intercorso tra le parti, dedotto il grave inadempimento di parte resistente, accertato – come da e-mail allegata agli atti – che parte resistente ha informato i ricorrenti a soli 5 giorni dalla partenza dell'impossibilità di adempiere a quanto contrattualmente pattuito, è ritenuto provato il grave inadempimento di parte resistente alla prestazione pattuita con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto (arg. ex art. 1453 c.c.)
A nulla rilevano le dedotte difficoltà economiche allegate dalla resistente in sede di e-mail del 07.11.2023, in quanto, oltre ad essere rimaste prive di riscontro, attengono alla sfera organizzativa della società e non sono imputabili né a forza maggiore né alla parte ricorrente.
L'accoglimento della domanda di risoluzione determina a carico della resistente l'obbligo di restituzione totale delle somme già pagate dai ricorrenti, pari a € 14.298,00 – come documentalmente provato – oltre a interessi legali dalla domanda stragiudiziale -
10.11.2023 - (SS.UU. 15895/2019) alla domanda giudiziale e a interessi moratori ex 1284
c.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
4 Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese riferibile all'“organizzazione dei trasferimenti da Pisa a Roma, agli annessi e connessi al matrimonio come partecipazioni e abiti” (cfr pag. 2 ricorso introduttivo) in quanto la domanda, oltre ad essere generica, è sfornita di prova documentale, ed è escluda l'ammissibilità di una liquidazione in via equitativa;
sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà
(Cassazione Civile sentenza n. 127/2016)”.
Al contrario merita accoglimento la domanda di risarciento del danno non patrimoniale, con le precisazioni che seguono;
l'art. 46 d.lgs. 79/2011 tipizza una delle ipotesi tassative di risarcibilità del danno non patrimoniale (2059 c.c.), relativamente al c.d. “danno da vacanza rovinata” prevedendo che “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”
La giurisprudenza ha ribadito come “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Cass. Civ. 26142/2023)”; inoltre si afferma che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di
5 solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.”
(Cassazione Civile sentenza n. 32276 del 2023).
Nel caso di specie le parti avevano organizzato e acquistato dalla parte resistente un pacchetto turistico comprendente sia l'organizzazione completa di una vacanza sia l'organizzazione e celebrazione del loro matrimonio;
l'aver annullato la partenza a solo 5 giorni dalla data pattuita contrattualmente – circostanza che integra un grave inadempimeto – non solo ha leso l'aspettativa delle parti di partire per la vacanza ma ha anche determianto il rinvio del loro matrimonio, determinanado l'irripetibilità dell'occasione perduta, essendo impossibilitati a riorganizzare in tempi brevi un evento di così peculiare e rilevante per la vita delle persone, quali la celebrazione del loro matrimonio nella location scelta e con le modalità volute.
Pertanto, da un lato, si ritiene risarcibile il danno non patrimoniale patito conseguentemente alla mancata esecuzione del viaggio e dall'altro, devono altresì essere risarciti i profili di danno non patrimoniale concernenti il pregiudizio subito a causa del rinvio del loro matrimonio e alla necessità di provvedere ad una diversa organizzazione, meno soddisfacente rispetto a quella che era stata da loro scelta.
Per quanto concerne la determinazione del quantum di danno risarcibile la giurisprudenza, sul piano dell'onere probatorio, in tema di danno da vacanza rovinata ha affermato che
“La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero. (Cass. Civ. 7256/2012)”. Il disagio psico-fisico, infatti, è desumibile dalla stessa mancata esecuzione del contratto da cui consegue non solo la mancata realizzazione della finalità turistica ma anche il mancato svolgimento del matrimonio così come programmato dai ricorrenti.
6 Il danno, così complessivamente individuato, correlato al mancato godimento della vacanza ed all'irripetibilità dell'occasione perduta di celebrare il matrimonio come previsto nel contratto, è equitativamente quantificato in € 5.000,00 per ciascuna parte;
sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi al tasso legale (Cfr. In tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali, per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa domanda dell'interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta. Ne consegue che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l'art. 345 c.p.c., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi cd. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito - Sez. 3, Sentenza n.
25615 del 21/12/2015, Rv. 638300 – 01), che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est 07.11.2023, sulla somma via via rivalutata e sino alla pubblicazione della presente sentenza. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità). Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Considerato che la ditta Wedding in Paradise di SA SI risulta cessata, la titolare Pt_3
è tenuta a rispondere dei debiti della ditta con il proprio patrimonio.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri determinati dal
D.M. 55/2014 secondo i valori minimi considerato che non è stata svolta istruttoria e non sono stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3088/24, disattesa ogni contraria istanza
Accertato il grave inadempimento di – in qualità di titolare della cessata Parte_3 ditta Wedding in Paradise –
7 Dichiato risolta il contratto di mandato di organizzazione di matrimonio all'estero stipulato dalla ditta Wedding in Paradise di SA SI con il sig. e con Parte_1 la sig.ra in data 17.05.2023 e per l'effetto Parte_2
Condanna alla restituzione al sig. della somma Parte_3 Parte_1 di € 14.298,00, oltre a interessi legali dal 10.11.2023 alla domanda giudiziale e a interessi moratori ex 1284 c.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
Condanna a risarcire a favore di la somma di € Parte_3 Parte_1
5.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 10.11.2023 al giorno di pubblicazione della sentenza ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo a titolo di danno non patrimoniale;
Condanna a risarcire a favore di la Parte_3 Parte_2 somma di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 10.11.2023 al giorno di pubblicazione della sentenza ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo a titolo di danno non patrimoniale;
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_3 Pt_1
e , liquidate in € 3.809,00 per compensi,
[...] Parte_2 oltre a iva e cpa di legge e 15% di spese generali.
Pisa, 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3088/24 promossa da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.04.1983 e residente in [...], Lungarno Mediceo 47 e Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Giulio Petri del Foro di Pisa, come da mandato allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisa, Via Vittorio Veneto n. 18
Ricorrenti
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente in [...], già titolare della ditta Wedding in
Paradise di SA SI (P.I. ) con sede in San Sepolcro (AR), via del Campo P.IVA_1
Sportivo 6
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 30.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
In fatto e in diritto
Hanno agito in giudizio il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 chiedendo di accertare l'inadempimento della resistente con conseguente dichiarazione di
1 risoluzione per inadempimento del contratto di mandato di organizzazione di matrimonio all'estero intercorso tra le parti e di condannare la stessa alla restituzione di quanto versato pari ad € 14.298,00 oltre al risarcimento dei danni, deducendo che:
1. In data 17.05.2023 il sig. , in proprio e per conto della sig. Parte_1
, concludeva un contratto di mandato di organizzazione di Parte_2 matrimonio all'estero con la ditta Wedding in Paradise di SA SI,
2. In particolare i ricorrenti conferivano mandato di organizzazione di un matrimonio civile legalmente riconosciuto alle isole Seychelles per il giorno 24.11.2023 (con partenza il 12.11.2023 e ritorno il 27.11.2023), comprendente i servizi di organizzazione del matrimonio, tra cui il pacchetto nuziale a bordo di catamarano privato con incluso licenza, certificato, celebrante, testimoni, coordinatore/assistente matrimoniale, trasferimenti, noleggio catamarano, pranzo nuziale, spese pratiche e di traduzione, consulenza, voli da Roma alle Seychelles tasse, accoglienza, soggiorno nei vari Hotels, trasferimenti, polizza, volo di ritorno per complessivi € 14.298,00,
3. In data 18.05.2023 il sig. tramite bonifico pagava alla ditta Parte_1
Wedding in Paradise di la somma pattuita, Parte_3
4. In data 07.11.2023, cinque giorni prima della data prevista per la partenza, la Sig.
titolare della Wedding in Pardise, inviava una e-mail ai ricorrenti con la Parte_3 quale li informava che per il verificarsi di gravi motivi imprevisti di carattere economico non era in grado di poter adempiere al contratto,
5. Dava altresì la disponibilità a riprogrammare il viaggio con spostamento di almeno
60 giorni o rimborso entro 90 giorni,
6. In data 10.11.2023 i ricorrenti inviavano PEC di diffida e intimazione di pagamento alla Wedding in Paradise, con cui contestavano l'inadempimento e chiedevano la restituzione dell'importo pagato oltre al risarcimento dei danni,
7. Tale richiesta rimaneva inevasa,
8. La ditta Wedding in Paradise di SA SI in data 12.02.2024 veniva cancellata dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività.
2 Nonostante la regoalre notifica del ricorso e del pedisseuqo decreto difissazione udienza la parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 30.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 duodecies c.p.c.
***
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
In via preliminare si osserva che – per costante giurisprudenza di legittimità – “ In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (sottolineatura della scrivente, Cassazione Civile SSUU sentenza n. 13533 del 2001).
Parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo di accertare l'inadempimento di parte resistente, di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto con conseguente restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo e condanna al risarcimento del
3 danno patito;
nello specifico la parte ha prodotto il “contratto di mandato di organizzazione di matrimonio” con cui la ditta Wedding in Paradise di SA SI si era obbligata a fornire una serie di servizi meglio descritti nella parte narrativa, tra i quali l' organizzazione di matrimonio all'estero, prestazioni correlate per gli sposi relative al soggiorno presso le Seychelles, ai servizi di trasporto, polizze assicurative e voli A/R da
Roma Fiumicino ed ha allegato l'inadempimento di parte resistente la quale a cinque giorni dalla partenza ha comunicato agli odierni attori, via e-mail, l'impossibilità di adempiere al contratto stipulato per gravi motivi di carattere economico, proponendo il differimento del viaggio di almeno 60 giorni o, in alternativa, il rimborso nei successivi 90 giorni.
Gravava su parte resistente l'onere di provare il corretto adempimento o l'impossibilità di adempiere al contratto per ragioni imputabili alla controparte o dovute a forza maggiore, onere non soddisfatto, considerata la mancata costituzione in giudizio.
Visto quanto sopra, accertata documentalmente la conclusione del contratto intercorso tra le parti, dedotto il grave inadempimento di parte resistente, accertato – come da e-mail allegata agli atti – che parte resistente ha informato i ricorrenti a soli 5 giorni dalla partenza dell'impossibilità di adempiere a quanto contrattualmente pattuito, è ritenuto provato il grave inadempimento di parte resistente alla prestazione pattuita con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto (arg. ex art. 1453 c.c.)
A nulla rilevano le dedotte difficoltà economiche allegate dalla resistente in sede di e-mail del 07.11.2023, in quanto, oltre ad essere rimaste prive di riscontro, attengono alla sfera organizzativa della società e non sono imputabili né a forza maggiore né alla parte ricorrente.
L'accoglimento della domanda di risoluzione determina a carico della resistente l'obbligo di restituzione totale delle somme già pagate dai ricorrenti, pari a € 14.298,00 – come documentalmente provato – oltre a interessi legali dalla domanda stragiudiziale -
10.11.2023 - (SS.UU. 15895/2019) alla domanda giudiziale e a interessi moratori ex 1284
c.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
4 Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese riferibile all'“organizzazione dei trasferimenti da Pisa a Roma, agli annessi e connessi al matrimonio come partecipazioni e abiti” (cfr pag. 2 ricorso introduttivo) in quanto la domanda, oltre ad essere generica, è sfornita di prova documentale, ed è escluda l'ammissibilità di una liquidazione in via equitativa;
sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà
(Cassazione Civile sentenza n. 127/2016)”.
Al contrario merita accoglimento la domanda di risarciento del danno non patrimoniale, con le precisazioni che seguono;
l'art. 46 d.lgs. 79/2011 tipizza una delle ipotesi tassative di risarcibilità del danno non patrimoniale (2059 c.c.), relativamente al c.d. “danno da vacanza rovinata” prevedendo che “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”
La giurisprudenza ha ribadito come “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Cass. Civ. 26142/2023)”; inoltre si afferma che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di
5 solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.”
(Cassazione Civile sentenza n. 32276 del 2023).
Nel caso di specie le parti avevano organizzato e acquistato dalla parte resistente un pacchetto turistico comprendente sia l'organizzazione completa di una vacanza sia l'organizzazione e celebrazione del loro matrimonio;
l'aver annullato la partenza a solo 5 giorni dalla data pattuita contrattualmente – circostanza che integra un grave inadempimeto – non solo ha leso l'aspettativa delle parti di partire per la vacanza ma ha anche determianto il rinvio del loro matrimonio, determinanado l'irripetibilità dell'occasione perduta, essendo impossibilitati a riorganizzare in tempi brevi un evento di così peculiare e rilevante per la vita delle persone, quali la celebrazione del loro matrimonio nella location scelta e con le modalità volute.
Pertanto, da un lato, si ritiene risarcibile il danno non patrimoniale patito conseguentemente alla mancata esecuzione del viaggio e dall'altro, devono altresì essere risarciti i profili di danno non patrimoniale concernenti il pregiudizio subito a causa del rinvio del loro matrimonio e alla necessità di provvedere ad una diversa organizzazione, meno soddisfacente rispetto a quella che era stata da loro scelta.
Per quanto concerne la determinazione del quantum di danno risarcibile la giurisprudenza, sul piano dell'onere probatorio, in tema di danno da vacanza rovinata ha affermato che
“La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero. (Cass. Civ. 7256/2012)”. Il disagio psico-fisico, infatti, è desumibile dalla stessa mancata esecuzione del contratto da cui consegue non solo la mancata realizzazione della finalità turistica ma anche il mancato svolgimento del matrimonio così come programmato dai ricorrenti.
6 Il danno, così complessivamente individuato, correlato al mancato godimento della vacanza ed all'irripetibilità dell'occasione perduta di celebrare il matrimonio come previsto nel contratto, è equitativamente quantificato in € 5.000,00 per ciascuna parte;
sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi al tasso legale (Cfr. In tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali, per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa domanda dell'interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta. Ne consegue che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l'art. 345 c.p.c., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi cd. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito - Sez. 3, Sentenza n.
25615 del 21/12/2015, Rv. 638300 – 01), che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est 07.11.2023, sulla somma via via rivalutata e sino alla pubblicazione della presente sentenza. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità). Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Considerato che la ditta Wedding in Paradise di SA SI risulta cessata, la titolare Pt_3
è tenuta a rispondere dei debiti della ditta con il proprio patrimonio.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri determinati dal
D.M. 55/2014 secondo i valori minimi considerato che non è stata svolta istruttoria e non sono stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3088/24, disattesa ogni contraria istanza
Accertato il grave inadempimento di – in qualità di titolare della cessata Parte_3 ditta Wedding in Paradise –
7 Dichiato risolta il contratto di mandato di organizzazione di matrimonio all'estero stipulato dalla ditta Wedding in Paradise di SA SI con il sig. e con Parte_1 la sig.ra in data 17.05.2023 e per l'effetto Parte_2
Condanna alla restituzione al sig. della somma Parte_3 Parte_1 di € 14.298,00, oltre a interessi legali dal 10.11.2023 alla domanda giudiziale e a interessi moratori ex 1284 c.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
Condanna a risarcire a favore di la somma di € Parte_3 Parte_1
5.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 10.11.2023 al giorno di pubblicazione della sentenza ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo a titolo di danno non patrimoniale;
Condanna a risarcire a favore di la Parte_3 Parte_2 somma di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 10.11.2023 al giorno di pubblicazione della sentenza ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo a titolo di danno non patrimoniale;
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_3 Pt_1
e , liquidate in € 3.809,00 per compensi,
[...] Parte_2 oltre a iva e cpa di legge e 15% di spese generali.
Pisa, 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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