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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3194/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16142/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4075502025 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3269/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'intimazione di pagamento n. 407550/2025 del 22.05.2025, notificato in data 06.06.2025 relativamente al mancato pagamento della TARI - anno 2013 – 2014 -2015 per un importo di € 450,40.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- carenza di legittimazione processuale della SO.G.E.T. quale ente riscossore atteso che la società ha avuto in concessione il servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva per conto del Comune di Castellammare di Stabia fino a luglio 2023, per cui tutti gli atti notificati dopo l'anno 2023 sono illegittimi ed invalidi per difetto dei titoli autorizzativi previsti dalla legge;
-omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento;
-prescrizione del credito;
-pagamento del tributo dell'anno 2015;
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.a.,quale concessionaria del servivizio Riscossione per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 comma 6 bis per la mancata notifica del ricorso all'ente impositore;
la resistente ha poi controdedotto in ordine ai motivi di opposizione deducendone l'infondatezza., rappresentando che l'intimazione è stata preceduta dalla rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento, nonché atto di pignoramento presso terzi.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alla controversa legittimazione della SO.G.E.T. Spa ad espletare l'attività esattiva per conto del Comune di Castellammare di Stabia, questa Sezione è consapevole del pregresso proprio pronunciamento (cfr. n.8808 del 2024) in cui, aderendo a diffuso orientamento (sez.32, 15.5.2024, n.7588; sez.15, n.5819/2024; sez.11, n.655/2024; sez.25, 8.1.2024, n.370) anche in secondo grado (sez.8,
17.11.2023, n.6388), si censurava come l'autorizzazione di SO.G.E.T. alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva fosse stata disposta con determina dirigenziale intervenuta a contratto di appalto già scaduto, quando il contratto con il nuovo concessionario era stato già aggiudicato (17.01.2023) ed era in corso (consegna urgente del 2 maggio 2023). Tuttavia in tempi più recenti, non solo in sede di riforma della citata pronuncia della Sezione n.8808 del 2024 (CGT 2° grado, sez.18, 0.4.2025, n.3344) ma anche in altre occasioni (CGT 2° grado, n.29 del 2024; 1° grado, n.16688 del 2024; n.11634 del 2024), la legittimazione della SO.G.E.T. è stata affermata sia perché l'inizio dell'attività svolta dalla concessionaria risale ad epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice degli appalti del 2016 le cui previsioni sono valorizzate nel senso dell'intervenuta decadenza della legittimazione a riscuotere, sia sul presupposto che l'affidatario del servizio di riscossione – in virtù di quanto previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.446 del 15/12/1997 - è autorizzato ad utilizzare l'ingiunzione fiscale e ad eseguire accertamenti con ogni onere conseguente alla procedura esecutiva anche dopo la scadenza dell'appalto, relativamente agli atti notificati nel periodo di gestione;
esso inoltre è obbligato a proseguire nell'attività fino a recupero effettuato portando a termine la procedura esecutiva intentata con l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Nella fattispecie i tributi richiesti afferiscono a ruoli consegnati in costanza di contratto.
Non si ravvisa la dedotta inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 comma
6 bis per la mancata notifica del ricorso all'ente impositore, poto che gli atti prodromici sono stati emessi dallo stessa società concessionaria che ha emesso l'atto impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, la resistente ha documento la notifica delle ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento, nonché dell'atto di pignoramento presso terzi.
Con tali presupposti deve ritenersi che il credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile come richiesto nell'intimazione oggetto di controversia. D'altra parte l'art.19 del D. Lgs. n.546/92 dà applicazione al principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (pignoramento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (ingiunzione ed intimazione di pagamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo , compreso l'asserito pagamento per l'annualità 2015, dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti pregressi, mentre l'atto contestato risulta immune da vizi ed irregolarità.
Nemmeno è maturata la prescrizione quinquennale per il periodo successivo alla notifica dell'ultimo atto interruttivo.
Il ricorso va, pertanto rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO, CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO
IN FAVORE DELLA PARTE RESISTENTE CHE LIQUIDA IN EURO 300,00 PER COMPENSO OLTRE
SPESE GENERALI AL 15% E ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16142/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4075502025 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3269/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'intimazione di pagamento n. 407550/2025 del 22.05.2025, notificato in data 06.06.2025 relativamente al mancato pagamento della TARI - anno 2013 – 2014 -2015 per un importo di € 450,40.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- carenza di legittimazione processuale della SO.G.E.T. quale ente riscossore atteso che la società ha avuto in concessione il servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva per conto del Comune di Castellammare di Stabia fino a luglio 2023, per cui tutti gli atti notificati dopo l'anno 2023 sono illegittimi ed invalidi per difetto dei titoli autorizzativi previsti dalla legge;
-omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento;
-prescrizione del credito;
-pagamento del tributo dell'anno 2015;
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.a.,quale concessionaria del servivizio Riscossione per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 comma 6 bis per la mancata notifica del ricorso all'ente impositore;
la resistente ha poi controdedotto in ordine ai motivi di opposizione deducendone l'infondatezza., rappresentando che l'intimazione è stata preceduta dalla rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento, nonché atto di pignoramento presso terzi.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alla controversa legittimazione della SO.G.E.T. Spa ad espletare l'attività esattiva per conto del Comune di Castellammare di Stabia, questa Sezione è consapevole del pregresso proprio pronunciamento (cfr. n.8808 del 2024) in cui, aderendo a diffuso orientamento (sez.32, 15.5.2024, n.7588; sez.15, n.5819/2024; sez.11, n.655/2024; sez.25, 8.1.2024, n.370) anche in secondo grado (sez.8,
17.11.2023, n.6388), si censurava come l'autorizzazione di SO.G.E.T. alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva fosse stata disposta con determina dirigenziale intervenuta a contratto di appalto già scaduto, quando il contratto con il nuovo concessionario era stato già aggiudicato (17.01.2023) ed era in corso (consegna urgente del 2 maggio 2023). Tuttavia in tempi più recenti, non solo in sede di riforma della citata pronuncia della Sezione n.8808 del 2024 (CGT 2° grado, sez.18, 0.4.2025, n.3344) ma anche in altre occasioni (CGT 2° grado, n.29 del 2024; 1° grado, n.16688 del 2024; n.11634 del 2024), la legittimazione della SO.G.E.T. è stata affermata sia perché l'inizio dell'attività svolta dalla concessionaria risale ad epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice degli appalti del 2016 le cui previsioni sono valorizzate nel senso dell'intervenuta decadenza della legittimazione a riscuotere, sia sul presupposto che l'affidatario del servizio di riscossione – in virtù di quanto previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.446 del 15/12/1997 - è autorizzato ad utilizzare l'ingiunzione fiscale e ad eseguire accertamenti con ogni onere conseguente alla procedura esecutiva anche dopo la scadenza dell'appalto, relativamente agli atti notificati nel periodo di gestione;
esso inoltre è obbligato a proseguire nell'attività fino a recupero effettuato portando a termine la procedura esecutiva intentata con l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Nella fattispecie i tributi richiesti afferiscono a ruoli consegnati in costanza di contratto.
Non si ravvisa la dedotta inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 comma
6 bis per la mancata notifica del ricorso all'ente impositore, poto che gli atti prodromici sono stati emessi dallo stessa società concessionaria che ha emesso l'atto impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, la resistente ha documento la notifica delle ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento, nonché dell'atto di pignoramento presso terzi.
Con tali presupposti deve ritenersi che il credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile come richiesto nell'intimazione oggetto di controversia. D'altra parte l'art.19 del D. Lgs. n.546/92 dà applicazione al principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (pignoramento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (ingiunzione ed intimazione di pagamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo , compreso l'asserito pagamento per l'annualità 2015, dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti pregressi, mentre l'atto contestato risulta immune da vizi ed irregolarità.
Nemmeno è maturata la prescrizione quinquennale per il periodo successivo alla notifica dell'ultimo atto interruttivo.
Il ricorso va, pertanto rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO, CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO
IN FAVORE DELLA PARTE RESISTENTE CHE LIQUIDA IN EURO 300,00 PER COMPENSO OLTRE
SPESE GENERALI AL 15% E ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.