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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/3/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4613/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE GABRIELLINI, Parte_1 ricorrente
e
, CP_1
CP_2
CP_3 resistento
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare l'avviso di intimazione n. 097 2022 9024003447 000, relativa a due avvisi di addebito, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e CP_ dichiararsi che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione dei crediti vantati da
Le ragioni della decisione
1. È documentato che in data 10.9.2022 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi, n. 397
2012 0006478786 000 e n. 397 2014 0001965727 000, relativi a crediti IVS artigiani per gli anni 2011 e
2013, rispettivamente per euro 1.936,99 e per euro 2.501,26. Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione delle somme anche successiva alle date di asserita notifica.
2. Gli enti resistenti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
3. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto la causa, documentalmente istruita anche mediante il richiesto ordine di esibizione nei confronti di è stata CP_3 discussa all'udienza odierna. CP_
4. Va premesso il difetto di legittimazione passiva di e di La giurisprudenza di CP_3 legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. È documentato che l'avviso di intimazione oggi opposto è datato 1.6.2022, ed il ricorrente asserisce ma non documenta di averlo ricevuto il successivo 10.9.2022. L resistente, non CP_4 costituendosi, ha omesso di provare di aver notificato gli atti presupposti, nonché successivi atti interruttivi della prescrizione.
7. Deve quindi procedersi all'individuazione del dies a quo da cui decorrerebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
23397/2016), a far data dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
8. L'art. 2395 c.c. individua il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come riferito alla possibilità giuridica, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 8720/2004). Laddove il fatto genetico del diritto coincida con un obbligo di natura negativa del debitore, la prescrizione decorre quindi dal momento dell'inadempimento di tale obbligo;
laddove invece fatto genetico è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (per tutte
Cass. n. 2371/1970).
9. Nella materia oggetto del presente giudizio, il dies a quo così individuato coincide con il giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati, come determinato ex lege (art. 18, co. 4, d.lgs.
241/1997, che fa coincidere il termine per il pagamento del saldo dei contributi con quello per la presentazione della dichiarazione reddituale), e non già con la successiva dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento da cui fosse emerso il relativo presupposto, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. L., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, pronuncia che riconosce astrattamente alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo in quanto atto ricognitivo, valore evidentemente assente nel caso di specie proprio a fronte della mancata compilazione del quadro relativo).
10. Nel caso di specie, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza del saldo rispettivamente per il 2011 e per il 2013, da individuarsi per ciascuna annualità nel 16 giugno dell'anno successivo, a norma dell'art. 37, co. 11, D.L. 223/06, così come modificato in sede di conversione, che a decorrere dal 1° maggio 2007 fissava il termine al 16 giugno, come riconfermato successivamente dall'art. 17, co. 2, D.Lgs. 175/14.
11. La domanda è quindi fondata, posto che al momento della ricezione dell'intimazione oggi opposta la pretesa risultava ormai prescritta, essendo decorso il quinquennio dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati in relazione ad entrambe le annualità contributive di riferimento. CP_
12. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di a fronte del CP_ rilevato difetto di legittimazione passiva di ed nei cui confronti non deve aversi luogo ad una CP_3 statuizione sulle spese. e sono liquidate in linea ai criteri del D.M. 147/2022 e sulla base del valore della lite dichiarato in atti in relazione allo scaglione di riferimento. La liquidazione tiene conto (art. 4) della relativa complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività defensionale in fase istruttoria, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4613/2022 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato, e in conseguenza, dichiara l'inefficacia dello stesso;
CP_ dichiara il difetto di legittimazione passiva di ed nei cui confronti non vi è luogo per CP_3 una statuizione sulle spese in considerazione della contumacia di entrambi;
- Condanna per l'effetto a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 quantificate in euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 5.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/3/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4613/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE GABRIELLINI, Parte_1 ricorrente
e
, CP_1
CP_2
CP_3 resistento
Le domande delle parti
1. Il ricorrente domanda di annullare l'avviso di intimazione n. 097 2022 9024003447 000, relativa a due avvisi di addebito, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e CP_ dichiararsi che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione dei crediti vantati da
Le ragioni della decisione
1. È documentato che in data 10.9.2022 il ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi, n. 397
2012 0006478786 000 e n. 397 2014 0001965727 000, relativi a crediti IVS artigiani per gli anni 2011 e
2013, rispettivamente per euro 1.936,99 e per euro 2.501,26. Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione delle somme anche successiva alle date di asserita notifica.
2. Gli enti resistenti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
3. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto la causa, documentalmente istruita anche mediante il richiesto ordine di esibizione nei confronti di è stata CP_3 discussa all'udienza odierna. CP_
4. Va premesso il difetto di legittimazione passiva di e di La giurisprudenza di CP_3 legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. È documentato che l'avviso di intimazione oggi opposto è datato 1.6.2022, ed il ricorrente asserisce ma non documenta di averlo ricevuto il successivo 10.9.2022. L resistente, non CP_4 costituendosi, ha omesso di provare di aver notificato gli atti presupposti, nonché successivi atti interruttivi della prescrizione.
7. Deve quindi procedersi all'individuazione del dies a quo da cui decorrerebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
23397/2016), a far data dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
8. L'art. 2395 c.c. individua il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come riferito alla possibilità giuridica, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 8720/2004). Laddove il fatto genetico del diritto coincida con un obbligo di natura negativa del debitore, la prescrizione decorre quindi dal momento dell'inadempimento di tale obbligo;
laddove invece fatto genetico è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (per tutte
Cass. n. 2371/1970).
9. Nella materia oggetto del presente giudizio, il dies a quo così individuato coincide con il giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati, come determinato ex lege (art. 18, co. 4, d.lgs.
241/1997, che fa coincidere il termine per il pagamento del saldo dei contributi con quello per la presentazione della dichiarazione reddituale), e non già con la successiva dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento da cui fosse emerso il relativo presupposto, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. L., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, pronuncia che riconosce astrattamente alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo in quanto atto ricognitivo, valore evidentemente assente nel caso di specie proprio a fronte della mancata compilazione del quadro relativo).
10. Nel caso di specie, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza del saldo rispettivamente per il 2011 e per il 2013, da individuarsi per ciascuna annualità nel 16 giugno dell'anno successivo, a norma dell'art. 37, co. 11, D.L. 223/06, così come modificato in sede di conversione, che a decorrere dal 1° maggio 2007 fissava il termine al 16 giugno, come riconfermato successivamente dall'art. 17, co. 2, D.Lgs. 175/14.
11. La domanda è quindi fondata, posto che al momento della ricezione dell'intimazione oggi opposta la pretesa risultava ormai prescritta, essendo decorso il quinquennio dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati in relazione ad entrambe le annualità contributive di riferimento. CP_
12. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di a fronte del CP_ rilevato difetto di legittimazione passiva di ed nei cui confronti non deve aversi luogo ad una CP_3 statuizione sulle spese. e sono liquidate in linea ai criteri del D.M. 147/2022 e sulla base del valore della lite dichiarato in atti in relazione allo scaglione di riferimento. La liquidazione tiene conto (art. 4) della relativa complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività defensionale in fase istruttoria, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4613/2022 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato, e in conseguenza, dichiara l'inefficacia dello stesso;
CP_ dichiara il difetto di legittimazione passiva di ed nei cui confronti non vi è luogo per CP_3 una statuizione sulle spese in considerazione della contumacia di entrambi;
- Condanna per l'effetto a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 quantificate in euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 5.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni