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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 186/2023
Dott. SE GN Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. CH TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 186/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 giugno 2025
d a
OGGETTO: (C.F. e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(deposito
[...] (C.F. , quale società incorporata in P.IVA_2 CP_2
,
[...] [...] (C.F. , a sua volta rappresentata Controparte_3 P.IVA_3 sicurezza, apertura di dalla procuratrice speciale rappresentata e Controparte_4 credito bancario) difesa dagli Avv.ti PESENTI MARCO e CONCIO FRANCESCO del Foro
CODICE: di Milano, come da procura agli atti, domiciliata presso lo studio dell'Avv. 140041 VEGINI LUCA del Foro di Bergamo.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), CP_5 C.F._1
(C.F. , Controparte_6 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. NEBOLI FRANCESCO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2749/2022, pubblicata il 10 novembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso
e di legge, riformare la sentenza di 2749/2022 (R.G. n. 13918/2020) emessa il 10.11.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Brescia, in persona del Dott. Carlo Bianchetti, notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il
23.01.2023, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 4394/2020 (R.G. 11090/2020) emesso il 22.10.2020, pubblicato in data 23.10.2020 dal Tribunale di
Brescia.
In via subordinata:
- in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo 4394/2020 (R.G. 11090/2020) emesso il 22.10.2020, pubblicato in data 23.10.2020 dal Tribunale di Brescia non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque i Sig.ri e CP_5 CP_6
, in solido tra loro, al pagamento in favore della odierna appellante
[...]
dell'importo Euro 68.777,22, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del presente giudizio di gravame ai sensi del D.M. 55/14.”.
Degli appellati
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
In via principale: respingere ogni domanda, eccezione, deduzione, pretesa avversaria e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare integralmente la Sentenza impugnata.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse i mezzi di prova dedotti e prodotti in primo grado sufficiente a provare la nullità parziale delle fideiussioni oggetto di giudizio, ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella in cui è stata stipulata la garanzia oggetto di causa e, in ogni caso, acquisire l'allegata CTU ai fini del rigetto delle pretese avversarie.
In ogni caso: spese e competenze del secondo grado interamente rifuse, oltre al rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. ove dovuta per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 CP_5
- quali fideiussori della società - proponevano opposizione Controparte_6
avverso il decreto ingiuntivo n. 4394/2020, emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 68.777,22, quale saldo passivo del conto Controparte_7
corrente n. 56458, già assistito da apertura di credito.
In particolare, deducevano:
- l'insufficienza del saldaconto ex art. 50 T.U.B. a fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito vantato;
- la difformità dagli originali delle copie dei contratti fideiussori prodotti nella fase monitoria;
- la nullità, anche parziale, delle fideiussioni prestate per violazione della c.d. disciplina antitrust;
- la conseguente scadenza della garanzia prestata dai fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, comunque, la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.;
- l'illegittima applicazione di un tasso di interesse ultra-legale, nonché degli interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e del sistema delle valute fittizie, in assenza di pattuizione scritta;
- la violazione, da parte della delle regole di buona fede e correttezza, CP_7
sia nella fase precontrattuale sia nella fase esecutiva del rapporto. Si costituiva ritualmente in giudizio la cessionaria del credito,
[...]
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e Parte_1
domandando la conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 17 ottobre 2022, il Tribunale fissava, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 10 novembre 2022, assegnando alle parti termine per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, il Tribunale disponeva la separazione delle posizioni processuali di e rispetto alla posizione CP_5 Controparte_6
processuale di Con riferimento a quest'ultima, ritenutane la Parte_2
necessità ai fini del decidere, veniva disposta c.t.u. contabile diretta a ricalcolare il saldo del rapporto e il giudizio proseguiva, quindi, con nuovo
R.g. n. 12871/2022.
Nei soli confronti dell'ingiungente e dei fideiussori, veniva pronunciata l'impugnata sentenza n. 2749/2022, per mezzo della quale il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e CP_5 [...]
rigettando la domanda proposta da nei loro CP_6 Parte_1
confronti e condannando la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, aderendo alla sentenza resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021, accertava la nullità delle clausole nn. 1, commi 2 e 3, e 7 del contratto di fideiussione, perché conformi al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005 e, per l'effetto, venuta meno la clausola derogatoria al disposto dell'art. 1957 cod. civ., dichiarava la decadenza dalla garanzia fideiussoria, avendo la avanzato le proprie istanze nei confronti della CP_7
debitrice principale per mezzo del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
e, per essa, quale società incorporata Parte_1 CP_1
in a sua volta rappresentata Controparte_8
dalla procuratrice speciale proponeva appello, Controparte_4
affidandosi ad un unico motivo.
Si costituivano e i quali, “richiamando il CP_5 Controparte_6 contenuto dei propri atti difensivi del primo grado di giudizio”, chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12 luglio 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per mezzo dell'unico motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la nullità parziale della fideiussione.
In particolare, lamenta:
- che la fideiussione dedotta in giudizio non poteva considerarsi il frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, anche perché stipulata in periodo antecedente rispetto a quello oggetto di accertamento ad opera di Banca
d'Italia;
- che, in ogni caso, dell'esistenza di tale presunta intesa concorrenziale non era stata fornita prova alcuna;
- che, inoltre, non vi era prova in atti di un nesso di dipendenza indissolubile con la presunta intesa c.d. “a monte”;
- che non era stato provato che tutti gli istituti bancari di un certo territorio avessero continuato ad utilizzare il modulo sanzionato dalla Banca d'Italia;
- che, anche a voler ritenere configurabile un'ipotesi di nullità parziale, i garanti avevano comunque prestato fideiussione e, quindi, non potevano ritenersi liberati, anche in considerazione del fatto che una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento sarebbe stata sufficiente a interrompere il termine decadenziale.
L'appello è infondato.
Rileva la Corte che, con le note contenenti il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 23 giugno 2025, i fideiussori e CP_5
hanno dato atto che, nel giudizio di primo grado R.g. n. Controparte_6
12871/2022, proseguito innanzi al Tribunale di Brescia tra le parti Parte_2 e - odierna appellante -, era stata depositata la
[...] Parte_1
c.t.u. contabile ivi disposta. Rappresentano che, con tale elaborato il C.t.U,. ha accertato che la non vantava alcun credito nei confronti delle parti CP_7
ingiunte, risultando, anzi, un debito nei confronti del correntista Parte_2
di € 18.447,87.
[...]
Va, altresì, rilevato che, con le memorie di replica, gli appellanti hanno depositato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio rubricato RG 12871/2022, con cui il Tribunale ha accolto l'opposizione. Tale sentenza, essendo stata depositata solo con le memorie di replica, non è in alcun modo utilizzabile in questo giudizio.
La consulenza tecnica disposta nel giudizio R.g. n. 12871/2022 e depositata in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni è, invece, pienamente utilizzabile. Ed, infatti, essa è stata, innanzitutto, resa nei confronti dell'odierna appellata, sia pure in diverso procedimento e l'appellante, con la sua produzione, ha dimostrato di volersene avvalere.
In secondo luogo, l'appellante, nella comparsa conclusionale avrebbe potuto controdedurre rispetto agli esiti della consulenza, sicché, nei suo confronti, è stato fatto salvo il contraddittorio. La Corte rileva, infatti, che parte appellante, nella propria comparsa conclusionale, non ha contestato le conclusioni della C.T.U., mentre, solo con la memoria di replica, ha affermato “sul punto preme rilevare che, nel giudizio di primo grado, proseguito fra e nessuna sentenza di Parte_1 Parte_2
accertamento dell'asserito controcredito è stata emessa, pertanto, l'adita
Corte vorrà non considerare le avversarie affermazioni sul punto.”.
Ciò posto, la Corte rileva che il quesito conferito al C.t.u. nell'ambito del giudizio R.g. n. 12871/2022 era il seguente: “Provveda il CTU, letti gli atti e
i documenti acquisiti al fascicolo processuale n. 13918/20 RG, ed esperito il tentativo di conciliazione, a ricalcolare il saldo del rapporto, partendo dal saldo zero alla data iniziale del primo estratto conto prodotto dalla convenuta opposta (ovvero dal saldo iniziale, qualora a credito del correntista) nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, sostituendo gli interessi applicati dalla con gli interessi CP_7 ricalcolati al saggio legale;
escluda altresì qualsiasi altra remunerazione
(quali, a titolo esemplificativo, capitalizzazione di interessi, commissione di massimo scoperto, valute fittizie) contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita, ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege.”.
Il Consulente, in risposta a tale quesito, ha così concluso: “Partendo dalla constatazione che nel contratto di conto corrente sottoscritto da Parte_2
con la non sono rinvenibili pattuizioni in
[...] Controparte_7 ordine a tassi d'interesse, capitalizzazione degli interessi e commissioni, oneri e/o spese, lo scrivente ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto secondo le indicazioni fornite nel quesito peritale.
Assumendo un saldo pari a zero alla data iniziale dell'estratto conto del periodo 1/1/2007 – 31/3/2007 (il primo fornito dalla convenuta opposta, avente saldo iniziale a debito per il correntista) sono state escluse dai saldi di conto corrente tutte le poste a carico del correntista prive di previa pattuizione contrattuale, rideterminando puntualmente i saldi giornalieri del conto.
Sugli importi così ottenuti sono stati poi calcolati gli interessi al saggio legale pro tempore vigente, senza operare, in difetto di pattuizione contrattuale specifica, alcuna capitalizzazione dei medesimi.
La sommatoria del saldo finale di conto corrente e degli interessi legali calcolati con le modalità descritte costituisce il saldo finale del rapporto.
Dall'applicazione del suddetto procedimento, a valle dell'analisi (esplicata nel corpo della presente relazione) compiuta sul conto corrente n. 56458 aperto in data 5/10/2000 presso la filiale di Carpenedolo della
[...]
e intestato ad (poi proseguito da Controparte_7 Parte_2 [...]
, a seguito della fusione per incorporazione tra i Controparte_9
due Istituti), risulta in conclusione che il saldo rideterminato con le modalità disposte dal Giudice nel quesito peritale e aggiornato alla data del
14/07/2020 è pari ad € 18.447,87 a credito del correntista .” (vd. Parte_2
pag. 17 della consulenza tecnica).
La Corte rileva, altresì, che il C.t.u., a pag. 16 del proprio elaborato, ha rappresentato che nessuna delle parti ha trasmesso osservazioni all'elaborato provvisorio.
La Corte, ritenuta la correttezza delle conclusioni del C.t.U., anche considerata l'assenza di osservazioni ad opera dei C.t.P., rileva l'insussistenza di un debito in capo ad nei confronti Parte_2
dell'odierna appellante. Conseguentemente, attesa la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto al debito principale, vanno rigettate le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_5
e Controparte_6
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicate in dispositivo, in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), nei parametri minimi, tenuto conto che il rigetto dell'appello è fondato sulla c.t.u. depositata in corso di causa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da e, per essa, Parte_1 CP_1
quale società incorporata in
[...] Controparte_8
a sua volta rappresentata dalla procuratrice speciale
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2749/2022, CP_4
pubblicata il 10 novembre 2022;
2) condanna e, per essa, quale Parte_1 CP_1
società incorporata in a sua Controparte_8
volta rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e che si liquidano in € 1.489,00 per la fase CP_5 Controparte_6
di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
CH TA SE GN
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 186/2023
Dott. SE GN Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. CH TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 186/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 giugno 2025
d a
OGGETTO: (C.F. e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(deposito
[...] (C.F. , quale società incorporata in P.IVA_2 CP_2
,
[...] [...] (C.F. , a sua volta rappresentata Controparte_3 P.IVA_3 sicurezza, apertura di dalla procuratrice speciale rappresentata e Controparte_4 credito bancario) difesa dagli Avv.ti PESENTI MARCO e CONCIO FRANCESCO del Foro
CODICE: di Milano, come da procura agli atti, domiciliata presso lo studio dell'Avv. 140041 VEGINI LUCA del Foro di Bergamo.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), CP_5 C.F._1
(C.F. , Controparte_6 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. NEBOLI FRANCESCO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2749/2022, pubblicata il 10 novembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso
e di legge, riformare la sentenza di 2749/2022 (R.G. n. 13918/2020) emessa il 10.11.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Brescia, in persona del Dott. Carlo Bianchetti, notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il
23.01.2023, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 4394/2020 (R.G. 11090/2020) emesso il 22.10.2020, pubblicato in data 23.10.2020 dal Tribunale di
Brescia.
In via subordinata:
- in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo 4394/2020 (R.G. 11090/2020) emesso il 22.10.2020, pubblicato in data 23.10.2020 dal Tribunale di Brescia non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque i Sig.ri e CP_5 CP_6
, in solido tra loro, al pagamento in favore della odierna appellante
[...]
dell'importo Euro 68.777,22, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del presente giudizio di gravame ai sensi del D.M. 55/14.”.
Degli appellati
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
In via principale: respingere ogni domanda, eccezione, deduzione, pretesa avversaria e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare integralmente la Sentenza impugnata.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse i mezzi di prova dedotti e prodotti in primo grado sufficiente a provare la nullità parziale delle fideiussioni oggetto di giudizio, ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella in cui è stata stipulata la garanzia oggetto di causa e, in ogni caso, acquisire l'allegata CTU ai fini del rigetto delle pretese avversarie.
In ogni caso: spese e competenze del secondo grado interamente rifuse, oltre al rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. ove dovuta per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 CP_5
- quali fideiussori della società - proponevano opposizione Controparte_6
avverso il decreto ingiuntivo n. 4394/2020, emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 68.777,22, quale saldo passivo del conto Controparte_7
corrente n. 56458, già assistito da apertura di credito.
In particolare, deducevano:
- l'insufficienza del saldaconto ex art. 50 T.U.B. a fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito vantato;
- la difformità dagli originali delle copie dei contratti fideiussori prodotti nella fase monitoria;
- la nullità, anche parziale, delle fideiussioni prestate per violazione della c.d. disciplina antitrust;
- la conseguente scadenza della garanzia prestata dai fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, comunque, la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.;
- l'illegittima applicazione di un tasso di interesse ultra-legale, nonché degli interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e del sistema delle valute fittizie, in assenza di pattuizione scritta;
- la violazione, da parte della delle regole di buona fede e correttezza, CP_7
sia nella fase precontrattuale sia nella fase esecutiva del rapporto. Si costituiva ritualmente in giudizio la cessionaria del credito,
[...]
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e Parte_1
domandando la conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 17 ottobre 2022, il Tribunale fissava, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 10 novembre 2022, assegnando alle parti termine per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, il Tribunale disponeva la separazione delle posizioni processuali di e rispetto alla posizione CP_5 Controparte_6
processuale di Con riferimento a quest'ultima, ritenutane la Parte_2
necessità ai fini del decidere, veniva disposta c.t.u. contabile diretta a ricalcolare il saldo del rapporto e il giudizio proseguiva, quindi, con nuovo
R.g. n. 12871/2022.
Nei soli confronti dell'ingiungente e dei fideiussori, veniva pronunciata l'impugnata sentenza n. 2749/2022, per mezzo della quale il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e CP_5 [...]
rigettando la domanda proposta da nei loro CP_6 Parte_1
confronti e condannando la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, aderendo alla sentenza resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021, accertava la nullità delle clausole nn. 1, commi 2 e 3, e 7 del contratto di fideiussione, perché conformi al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005 e, per l'effetto, venuta meno la clausola derogatoria al disposto dell'art. 1957 cod. civ., dichiarava la decadenza dalla garanzia fideiussoria, avendo la avanzato le proprie istanze nei confronti della CP_7
debitrice principale per mezzo del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
e, per essa, quale società incorporata Parte_1 CP_1
in a sua volta rappresentata Controparte_8
dalla procuratrice speciale proponeva appello, Controparte_4
affidandosi ad un unico motivo.
Si costituivano e i quali, “richiamando il CP_5 Controparte_6 contenuto dei propri atti difensivi del primo grado di giudizio”, chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12 luglio 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per mezzo dell'unico motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la nullità parziale della fideiussione.
In particolare, lamenta:
- che la fideiussione dedotta in giudizio non poteva considerarsi il frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, anche perché stipulata in periodo antecedente rispetto a quello oggetto di accertamento ad opera di Banca
d'Italia;
- che, in ogni caso, dell'esistenza di tale presunta intesa concorrenziale non era stata fornita prova alcuna;
- che, inoltre, non vi era prova in atti di un nesso di dipendenza indissolubile con la presunta intesa c.d. “a monte”;
- che non era stato provato che tutti gli istituti bancari di un certo territorio avessero continuato ad utilizzare il modulo sanzionato dalla Banca d'Italia;
- che, anche a voler ritenere configurabile un'ipotesi di nullità parziale, i garanti avevano comunque prestato fideiussione e, quindi, non potevano ritenersi liberati, anche in considerazione del fatto che una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento sarebbe stata sufficiente a interrompere il termine decadenziale.
L'appello è infondato.
Rileva la Corte che, con le note contenenti il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 23 giugno 2025, i fideiussori e CP_5
hanno dato atto che, nel giudizio di primo grado R.g. n. Controparte_6
12871/2022, proseguito innanzi al Tribunale di Brescia tra le parti Parte_2 e - odierna appellante -, era stata depositata la
[...] Parte_1
c.t.u. contabile ivi disposta. Rappresentano che, con tale elaborato il C.t.U,. ha accertato che la non vantava alcun credito nei confronti delle parti CP_7
ingiunte, risultando, anzi, un debito nei confronti del correntista Parte_2
di € 18.447,87.
[...]
Va, altresì, rilevato che, con le memorie di replica, gli appellanti hanno depositato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio rubricato RG 12871/2022, con cui il Tribunale ha accolto l'opposizione. Tale sentenza, essendo stata depositata solo con le memorie di replica, non è in alcun modo utilizzabile in questo giudizio.
La consulenza tecnica disposta nel giudizio R.g. n. 12871/2022 e depositata in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni è, invece, pienamente utilizzabile. Ed, infatti, essa è stata, innanzitutto, resa nei confronti dell'odierna appellata, sia pure in diverso procedimento e l'appellante, con la sua produzione, ha dimostrato di volersene avvalere.
In secondo luogo, l'appellante, nella comparsa conclusionale avrebbe potuto controdedurre rispetto agli esiti della consulenza, sicché, nei suo confronti, è stato fatto salvo il contraddittorio. La Corte rileva, infatti, che parte appellante, nella propria comparsa conclusionale, non ha contestato le conclusioni della C.T.U., mentre, solo con la memoria di replica, ha affermato “sul punto preme rilevare che, nel giudizio di primo grado, proseguito fra e nessuna sentenza di Parte_1 Parte_2
accertamento dell'asserito controcredito è stata emessa, pertanto, l'adita
Corte vorrà non considerare le avversarie affermazioni sul punto.”.
Ciò posto, la Corte rileva che il quesito conferito al C.t.u. nell'ambito del giudizio R.g. n. 12871/2022 era il seguente: “Provveda il CTU, letti gli atti e
i documenti acquisiti al fascicolo processuale n. 13918/20 RG, ed esperito il tentativo di conciliazione, a ricalcolare il saldo del rapporto, partendo dal saldo zero alla data iniziale del primo estratto conto prodotto dalla convenuta opposta (ovvero dal saldo iniziale, qualora a credito del correntista) nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, sostituendo gli interessi applicati dalla con gli interessi CP_7 ricalcolati al saggio legale;
escluda altresì qualsiasi altra remunerazione
(quali, a titolo esemplificativo, capitalizzazione di interessi, commissione di massimo scoperto, valute fittizie) contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita, ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege.”.
Il Consulente, in risposta a tale quesito, ha così concluso: “Partendo dalla constatazione che nel contratto di conto corrente sottoscritto da Parte_2
con la non sono rinvenibili pattuizioni in
[...] Controparte_7 ordine a tassi d'interesse, capitalizzazione degli interessi e commissioni, oneri e/o spese, lo scrivente ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto secondo le indicazioni fornite nel quesito peritale.
Assumendo un saldo pari a zero alla data iniziale dell'estratto conto del periodo 1/1/2007 – 31/3/2007 (il primo fornito dalla convenuta opposta, avente saldo iniziale a debito per il correntista) sono state escluse dai saldi di conto corrente tutte le poste a carico del correntista prive di previa pattuizione contrattuale, rideterminando puntualmente i saldi giornalieri del conto.
Sugli importi così ottenuti sono stati poi calcolati gli interessi al saggio legale pro tempore vigente, senza operare, in difetto di pattuizione contrattuale specifica, alcuna capitalizzazione dei medesimi.
La sommatoria del saldo finale di conto corrente e degli interessi legali calcolati con le modalità descritte costituisce il saldo finale del rapporto.
Dall'applicazione del suddetto procedimento, a valle dell'analisi (esplicata nel corpo della presente relazione) compiuta sul conto corrente n. 56458 aperto in data 5/10/2000 presso la filiale di Carpenedolo della
[...]
e intestato ad (poi proseguito da Controparte_7 Parte_2 [...]
, a seguito della fusione per incorporazione tra i Controparte_9
due Istituti), risulta in conclusione che il saldo rideterminato con le modalità disposte dal Giudice nel quesito peritale e aggiornato alla data del
14/07/2020 è pari ad € 18.447,87 a credito del correntista .” (vd. Parte_2
pag. 17 della consulenza tecnica).
La Corte rileva, altresì, che il C.t.u., a pag. 16 del proprio elaborato, ha rappresentato che nessuna delle parti ha trasmesso osservazioni all'elaborato provvisorio.
La Corte, ritenuta la correttezza delle conclusioni del C.t.U., anche considerata l'assenza di osservazioni ad opera dei C.t.P., rileva l'insussistenza di un debito in capo ad nei confronti Parte_2
dell'odierna appellante. Conseguentemente, attesa la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto al debito principale, vanno rigettate le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_5
e Controparte_6
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicate in dispositivo, in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), nei parametri minimi, tenuto conto che il rigetto dell'appello è fondato sulla c.t.u. depositata in corso di causa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da e, per essa, Parte_1 CP_1
quale società incorporata in
[...] Controparte_8
a sua volta rappresentata dalla procuratrice speciale
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2749/2022, CP_4
pubblicata il 10 novembre 2022;
2) condanna e, per essa, quale Parte_1 CP_1
società incorporata in a sua Controparte_8
volta rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e che si liquidano in € 1.489,00 per la fase CP_5 Controparte_6
di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
CH TA SE GN