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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3283 dell'anno 2023 avente ad oggetto actio negatoria servitutis vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla Via Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Triffiletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso;
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da atti di causa
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha esposto: Parte_1
- di essere proprietario, in virtù di successione ereditaria, di un immobile ubicato in
Catanzaro, alla via XX Settembre n. 26, meglio identificato in atto di citazione e confinante con l'immobile di proprietà della CP_1 CP_1
- Che a partire dal mese di maggio 2019 la società convenuta, proprietaria dell'immobile sito in Catanzaro alla via XX settembre n.26 part. 355 sub 1 aveva intrapreso lavori allo scopo di creare un ingresso in favore del predetto immobile ed una contestuale scala in ferro ingombrando in tal modo il cortile di proprietà esclusiva dell'attore; - Che parte convenuta, pertanto, transitava ed occupava mediante la predetta scala, la proprietà del , in assenza di qualsivoglia titolo con conseguente pregiudizio in capo Pt_1 all'attore.
Ciò premesso, ritenuto che siffatta situazione determinasse una illegittima compressione del diritto di proprietà, escludendo la possibilità della costituzione sia di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, appartenendo i fondi a soggetti diversi, sia di una servitù in via coattiva, non costituendo la proprietà del un fondo intercluso, promoveva actio Pt_1
negatoria servitutis tesa a far accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di parte convenuta, con conseguente ordine alla di rimozione della CP_1
situazione antigiuridica. Chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni in via equitativa per le turbative patite nel corso degli anni.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, eseguito l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al decreto del 9.12.2023, la causa veniva rinviata all'udienza dell'1Ottobre 2024, ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta in detta ultima udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione in data 4.11.2024
****
Così brevemente riassunti i fatti di causa, nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'attore ha in via principale agito in giudizio al fine di far accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio sul cortile di sua proprietà esclusiva ed in favore del fondo di proprietà del convenuto,
e di sentire condannare quest'ultimo al ripristino dello stato dei luoghi nonché al Controparte_1
risarcimento dei danni.
Deve ritenersi che, come correttamente assunto dall'attore, la domanda proposta debba essere qualificata come actio negatoria servitutis, disciplinata dall'art.949 cc che così dispone: Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio (comma 1). Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (comma
2)”.
E' noto che la negatoria servitutis può assumere in concreto la valenza di domanda volta ad ottenere la rimessione in pristino dei luoghi ed accompagnarsi a pretese risarcitorie: "in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce "actio negatoria servitutis" non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui” (v. Cass.
5.8.2005, n. 16495).
Si tratta, comunque, di un'azione che presuppone che il proprietario abbia la disponibilità anche materiale della cosa e lamenti delle “ingerenze” o “interferenze”, in fatto e/o in diritto, da parte di terzi non aventi titolo legittimante e che incidono sul pacifico godimento del diritto di proprietà.
L'azione negatoria, quindi, non ha una finalità recuperatoria, né mira ad ottenere una condanna alla
“riconsegna”.
Al contrario, è finalizzata esclusivamente ad accertare l'insussistenza di diritti dei terzi sul bene in proprietà e godimento (azione di accertamento) e, correlativamente, all'eventuale condanna a carico degli stessi a cessare comportamenti illegittimi (azione inibitoria), nonché, eventualmente, sussistendone i presupposti, alla condanna al risarcimento dei danni subiti (azione risarcitoria – riparatoria).
Trattandosi, pertanto, di un'azione diretta all'accertamento non della proprietà di chi agisce, ma della libertà del bene da pretese o diritti di terzi, l'onere della prova incombente sull'attore è meno rigoroso, concernendo il solo aspetto della legittimazione ad agire ed essendo, quindi, limitato alla dimostrazione di un valido titolo di acquisto, non dovendo l'attore nemmeno dare la prova negativa dell'inesistenza del diritto altrui, al contrario gravando sul convenuto l'onere di eccepire e dimostrare l'esistenza del proprio diritto vantato sulla cosa (nel caso di specie la servitù di passaggio), ex art. 2967 co. 2 c.c.
In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “ una volta che sia stata esercitata
l'azione negatoria per fare dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù su una cosa di proprietà dell'attore ed il convenuto eccepisca di essere il proprietario del bene che si assume gravato,
l'oggetto del giudizio resta, infatti, l'accertamento della libertà del bene dagli altrui diritti mentre
l'accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto strumentale, per cui, non essendo la domanda volta al recupero del bene, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene
è meno rigoroso che nell'azione di rivendica e la prova, in caso di insufficienza dei titoli di provenienza, può essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni”.(Cass. n. 2982 /99; Cass. n.
12166/2002).
Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicchè la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto, come nel caso in esame, la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non miri necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfe
Cass. n. 10149/2004; Cass. n. 4803/1992; Cass. 2838/99; più di recente Cass. n. 24028/2004; Cass.
n. 1409/2007; Cass. n. 21851/14).
Nel caso di specie, l'attore ha assolto all'onere probatorio richiesto a dimostrazione del suo diritto di proprietà, sia attraverso il deposito del titolo di proprietà ( cfr. testamento in atti) nel quale viene indicato come cespite ereditario il menzionato immobile in favore del suo dante causa, Persona_1
fratello) nonché la prova, anche attraverso produzione fotografica versata in atti di un pregiudizio potenziale al diritto di proprietà e quindi la turbativa nel godimento del bene.
Nessun onere probatorio è stato assolto da parte convenuta che ha scelto la contumacia, né il diritto di passaggio sulla proprietà dell'attore emerge dai titoli di proprietà. Dall'atto di compravendita dell'immobile in capo alla non emerge alcun riferimento ad una servitù di passaggio CP_2 sul fondo dell'attore, né risulta provata la costituzione della servitù per destinazione di padre di famiglia, dal momeno che il transito sulla proprietà dell'attore inizia allorquando il bene era stato già alienato dall'attore al convenuto, venendo meno quindi il presupposto per la costituzione di siffatta servitù, ossia la proprietà dei due fondi in capo al medesimo proprietario.
Quindi, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamata, alla luce degli elementi probatori in atti, ritiene il giudicante che non risulta univocamente accertato il possesso della servitù di passaggio in capo alla società convenuta.
La domanda principale deve essere pertanto accolta, con la conseguenza che va condannata parte convenuta all'eliminazione delle condotte oggetto del contendere ed al ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione della scala in ferro costruita sul fondo di proprietà dell'attore.
Va infine vagliata la connessa domanda attorea di risarcimento danni.
Invero, l'attore ha lamentato di aver subito un danno legato alla limitazione del godimento e del bene a causa della condotta illecita del convenuto, configurando il suddetto danno come danno in re ipsa,
e chiedendo quindi un risarcimento di euro 5.000,00 a titolo di indennizzo per le turbative patite.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore per l'illegittimo sconfinamento e per la lesione dei diritti dominicali, non può trovare accoglimento per mancanza assoluta di prova sul punto e della indicazione, comunque, di qualsiasi elemento valutativo, anche indiziario, al fine di una determinazione del quantum, seppure, in via equitativa. Sul punto la Suprema Corte, infatti, ha più volte chiarito che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumere l'entità (cfr. ex ceteris, Cass, 16.10.2017, n. 24342).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di "negatoria servitutis", il risarcimento del danno, in aggiunta al ristabilimento della violata situazione, non è dovuto ove non risulti, neppure per indizi, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale all'altra parte (Cass. civ., 15.4.1987, n. 3722).
Sul punto, nel caso de quo, si registra un vuoto assertivo, prima e probatorio, poi, in quanto l'attore, in relazione ai danni conseguenza (gli unici che possono essere risarciti), non ha precisato in che cosa sarebbe consistito, in concreto, il nocumento al suo di diritto di proprietà sull'immobile, subito a causa della presenza della scala in ferro realizzata dal convenuto, né ha provato adeguatamente il danneggiamento subito dalla presenza della stessa sul proprio terreno.
Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, trattandosi di causa di valore indeterminabile estremamente modesto, ai valori minimi relativi a tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria non espletata, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro – nella persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando nella causa 3283/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio in favore della proprietà di parte convenuta
[...] sull'appartamento di proprietà dell'attore; CP_1
2) condanna parte convenuta a rimuovere la scala in ferro installata sulla proprietà dell'attore in violazione del diritto di proprietà dello stesso, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
3) rigetta la domanda attorea di risarcimento danni per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna parte conventa al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 2906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Catanzaro, 17.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito