Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUCA BOCCHETTI, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e Pt_2
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
[...] C.F._2
FRANCESCO RUSSO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13/05/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti e i diritti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con domicilio preferenziale presso Per_1
l'abitazione della madre;
2) L'abitazione familiare sita in Capodrise, via San Donato, 57, sarà assegnata provvisoriamente alla SI.ra , la quale si impegna sin d'ora a trasferirsi entro la fine di ottobre 2025, Parte_1 lasciando l'abitazione al SI. , al quale è intestata, per effetto del contratto di locazione da Pt_2 questi sottoscritto;
3) Il SI. , salvo diversi accordi tra le parti anche in considerazione degli impegni lavorativi, Pt_2 terrà con sé il minore nei giorni di mercoledì e giovedì, prelevandolo dall'abitazione Per_1 materna alle ore 17,00 e riaccompagnandolo a casa della madre entro le ore 20,00 del giorno successivo, nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle 17,00 fino alla domenica alle ore
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4) il minore, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con il padre le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno;
le vacanze estive per un periodo di sette giorni, durante il mese di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti e da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste pasquali ad anni alterni.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
5) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_2 mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI. e Pt_3
a tal uopo il SI. rinuncia alla sua quota pari al 50%; Pt_2
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 4 di ogni mese solare. Parte_1
6) Il SI. si impegna altresì a corrispondere, fino alla data di rilascio dell'immobile, Pt_2 attualmente abitato dalla SI.ra e dal figlio, a titolo di contributo al canone di locazione Parte_1 che ammonta ad € 350,00, la somma di € 140,00 mensili e comunque, tale somma sarà corrisposta non oltre la data di ottobre 2025;
7) Le spese straordinarie saranno al 50% (cinquanta per cento) tra le parti nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'Intesa stipulato fra il ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria
Capua Vetere ed il Tribunale.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
8) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio Pt_2 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e di tutti gli altri membri della famiglia.
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All'udienza cartolare del 13/06/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 13/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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