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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2812 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
17/03/1982,
e
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._2
3/11/1982,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rudy CORTESE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori continuando Per_1
ad avere la residenza presso il domicilio della madre, riconosciuta come
collocataria;
2.La casa coniugale sita in Tezze Sul Brenta (VI), in via Don Grotto 6/4, resta
assegnata alla sig.ra ; CP_1
3.Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio per nr. 2 fine Parte_1 Per_1
settimana al mese (a settimane alterne) dal sabato mattina compatibilmente,
con gli impegni scolastici, alla domenica pomeriggio;
inoltre per due settimane
anche non consecutive nel periodo estivo, e una settimana durante le vacanze
natalizie in modo tale da ricomprendere ad anni alterni la festività di Natale o
quella di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali in modo da
ricomprendere ad anni alterni la festività di Pasqua;
4.Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la Per_1
somma di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
dal 25.10.2026, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
Concorrerà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche
(mensa, libri, retta, materiale, gite), sanitarie non coperte dal S.S.N., ludiche e
ricreative, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del
2 passaporto e/o degli altri documenti di espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Palermo in data
22/09/2007.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 3/02/2017 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
3 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato Per_1
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come Per_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Tezze Sul Brenta (VI), Via Don Grotto n. 6/4, in favore di CP_1
quale genitore convivente con il figlio minore;
[...] Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro
4 rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Palermo il 22/09/2007 alle CP_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 407, parte II,
serie A, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2812 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
17/03/1982,
e
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._2
3/11/1982,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rudy CORTESE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori continuando Per_1
ad avere la residenza presso il domicilio della madre, riconosciuta come
collocataria;
2.La casa coniugale sita in Tezze Sul Brenta (VI), in via Don Grotto 6/4, resta
assegnata alla sig.ra ; CP_1
3.Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio per nr. 2 fine Parte_1 Per_1
settimana al mese (a settimane alterne) dal sabato mattina compatibilmente,
con gli impegni scolastici, alla domenica pomeriggio;
inoltre per due settimane
anche non consecutive nel periodo estivo, e una settimana durante le vacanze
natalizie in modo tale da ricomprendere ad anni alterni la festività di Natale o
quella di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali in modo da
ricomprendere ad anni alterni la festività di Pasqua;
4.Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la Per_1
somma di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
dal 25.10.2026, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
Concorrerà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche
(mensa, libri, retta, materiale, gite), sanitarie non coperte dal S.S.N., ludiche e
ricreative, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del
2 passaporto e/o degli altri documenti di espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Palermo in data
22/09/2007.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 3/02/2017 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
3 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato Per_1
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come Per_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Tezze Sul Brenta (VI), Via Don Grotto n. 6/4, in favore di CP_1
quale genitore convivente con il figlio minore;
[...] Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro
4 rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Palermo il 22/09/2007 alle CP_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 407, parte II,
serie A, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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