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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
PA RI - CE
Enrica DI TURSI - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2826 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentata e difesa dall'avv. FICO VITO Parte_1
SEBASTIANO
E
– rappresentato e difeso dall'avv. FICO VITO Controparte_1
SEBASTIANO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 04/09/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 09/07/1975 avevano contratto matrimonio in Pisa;
- dalla loro unione erano nati i figli il 16/05/1984 e Persona_1 [...]
il 21/06/1990, entrambi indipendenti ed economicamente Per_2
autosufficienti ;
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione omologata dal Tribunale di Monza (MB) col decreto del 11/12/2014;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza in presenza del 05/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso, ivi comprensive le pattuizioni ad efficacia reale, ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata dal Tribunale di Monza (MB)
col decreto del 11/12/2014. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
2 personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-
1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, ivi comprensive le pattuizioni ad efficacia reale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 04/09/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
09/07/1975 nel Comune di Pisa da , nata a Parte_1
TA (TA) il 12/01/1951, e , nato a [...] Controparte_1
(TA) il 01/12/1949, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pisa
dell'anno 1975, parte 1 , numero 51 ;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, ivi comprensive le pattuizioni ad efficacia reale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
PA RI - CE
Enrica DI TURSI - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2826 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentata e difesa dall'avv. FICO VITO Parte_1
SEBASTIANO
E
– rappresentato e difeso dall'avv. FICO VITO Controparte_1
SEBASTIANO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 04/09/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 09/07/1975 avevano contratto matrimonio in Pisa;
- dalla loro unione erano nati i figli il 16/05/1984 e Persona_1 [...]
il 21/06/1990, entrambi indipendenti ed economicamente Per_2
autosufficienti ;
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione omologata dal Tribunale di Monza (MB) col decreto del 11/12/2014;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza in presenza del 05/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso, ivi comprensive le pattuizioni ad efficacia reale, ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata dal Tribunale di Monza (MB)
col decreto del 11/12/2014. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
2 personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-
1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, ivi comprensive le pattuizioni ad efficacia reale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 04/09/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
09/07/1975 nel Comune di Pisa da , nata a Parte_1
TA (TA) il 12/01/1951, e , nato a [...] Controparte_1
(TA) il 01/12/1949, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pisa
dell'anno 1975, parte 1 , numero 51 ;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, ivi comprensive le pattuizioni ad efficacia reale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4