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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
OV DE IN Presidente rel.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 18.9.2023 al n. 1763 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso l'ordinanza del
Tribunale di Siena pubblicata il 13.7.2023 (n.r.g.
590/2023) avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da elettivamente domiciliato in Parte_1
Siena, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Betti, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
elettivamente domiciliato in Fondi Controparte_1
(LT), presso e nello studio degli avv.ti Arnaldo AI e
OV AI, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
1 Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 23.4.-2.5.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI: per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione
e del caso
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i gravi motivi richiesti dalla legge;
nel merito: in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Siena n. 1059/2023 emessa dal Tribunale di
Siena, Dott.ssa M. Serrao, pubblicata in data 13.07.2023 nella causa n. 590/2023 r.g., respingere le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come per legge”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
-Preliminarmente, rigettare la domanda di sospensiva avanzata da controparte;
-nel merito, rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto ed è oltremisura temerario per i motivi di cui in narrativa, ritenendo altresì inammissibili le domande avanzate dall'appellante sulle quali questa difesa non accetta il contraddittorio.
Con vittoria di spese, compensi (che vorranno tenere conto anche della temerarietà dell'appello proposto) ed
2 accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Controparte_1 conveniva in giudizio al fine di Parte_1 sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma di euro 145.142,00, oltre interessi, esponendo, in sintesi:
- che la propria madre, aveva negli CP_2 anni effettuato una serie di versamenti su conti intestati a promotore finanziario, per Parte_1
l'importo complessivo di euro 160.142,00 affinché ne gestisse l'investimento secondo gli accordi convenuti con la stessa
- che, alla morte della madre, esso ricorrente aveva chiesto la restituzione al dell'intera quota Parte_1 capitale, chiedendo altresì un resoconto della gestione svolta
- che il aveva nonostante i vari solleciti Parte_1 provveduto a restituirgli soltanto l'importo di euro
15.000,00.
Il Ricorrente adiva quindi il Tribunale di Siena al fine di sentir condannare il alla restituzione Parte_1 della restante somma di euro 145.142,00, oltre interessi a far data dalla messa in mora.
Si costituiva in giudizio eccependo Parte_1 in via pregiudiziale l'incompetenza del Foro di Siena ed il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente nella dichiarata qualità di erede;
nel merito, eccepiva la nullità della domanda per carenza del titolo in forza del quale veniva richiesta la restituzione della predetta somma, difettando altresì la prova dei versamenti eseguiti e degli asseriti accordi verbali intercorsi con la de cuius eccepiva in ogni caso la CP_2
3 prescrizione del diritto del ricorrente risalendo i versamenti ad oltre cinque o dieci anni e non valendo ai fini interruttivi la raccomandata del 24.9.2022.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Con ordinanza ex art.702-ter, commi 5 e ss., c.p.c. pubblicata in data 13.7.2023 il Tribunale di Siena, rigettate le eccezioni sollevate dal convenuto, compresa quella di prescrizione, ritenuto che il ricorrente avesse assolto il proprio onere probatorio avendo provveduto a fornire copia di tutti i bonifici effettuati dalla madre su conti intestati a il quale, da parte Parte_1 sua, non aveva invece opposto valide argomentazioni a sostegno della infondatezza della domanda dell'attore, accoglieva il ricorso e condannava alla Parte_1 restituzione in favore di dell'importo di Controparte_1 euro 145.142,00, oltre interessi dalla messa in mora (del
24.9.2022) ricevuta in data 2.11.2022, condannandolo altresì alla rifusione delle spese di lite in favore di
. Controparte_1
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena ha interposto gravame chiedendo, in Parte_1 accoglimento del proposto appello, la riforma della impugnata ordinanza.
Si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità per novità delle argomentazioni introdotte con l'atto di appello, concludendo a sua volta per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata ordinanza.
All'udienza di rimessione della causa in decisione il
Consigliere Istruttore ha formulato quale proposta conciliativa, impregiudicata ogni decisione finale: rinuncia all'appello con spese del presente grado di giudizio integralmente compensate. La proposta non è stata accettata dall'appellante.
4 Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 23.4.-2.5.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura dapprima il provvedimento impugnato per aver il primo
Giudice ritenuto fondata la domanda di restituzione, sull'assunto, erroneo nella sua prospettazione, che esso appellante non avrebbe preso posizione sui fatti esposti dall'attore-odierno appellato, salvo poi mutare i termini della questione.
Ammette, in sostanza, l'appellante l'esistenza di rapporti intercorsi con la chiarendo che “alla CP_2 base dell'accredito delle somme vi era quello di attività di trading di fatto, visto che non sussiste né è stato mai depositato un contratto scritto e sottoscritto dalle parti” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello) aggiungendo che, in ogni caso, non vi sarebbero i presupposti per la domanda di restituzione avanzata dal , in quanto CP_1 ciò avrebbe presupposto un inadempimento del promotore finanziario che nel caso in esame non si era invece verificato.
Ritiene in primo luogo questa Corte inammissibili ex art. 345 c.p.c. le argomentazioni dell'appellante sulla dedotta qualificazione del rapporto di trading di fatto, non avendo il argomentato alcunché sul punto in Parte_1 primo grado e, anzi, avendo addirittura negato l'esistenza di accordi anche verbali intercorsi con la madre dell'odierno appellato.
Ciò detto, prende atto questa Corte dell'ammissione dell'odierno appellante di avere in effetti ricevuto dalla le somme in contestazione, circostanza, CP_2
5 anche questa, che lo stesso aveva negato in Parte_1 primo grado (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), sebbene con argomentazioni non convincenti specie a fronte della prova dei versamenti fornita dall'attore-odierno appellato (doc. 1 ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
L'appellante non ha inoltre fornito dimostrazione che la mancata restituzione dell'importo ricevuto sia giustificata da comprovate ragioni o dipesa da fatto allo stesso non imputabile.
La domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado non può pertanto che ritenersi fondata.
L'appello va, quindi, rigettato con conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della causa, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (valori medi senza la fase istruttoria) e sono interamente poste a carico dell'appellante, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Siena pubblicata il
13.7.2023:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
6 2) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 9.991,00 per compensi avvocato, CAP e
IVA, come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna Parte_1 alla rifusione di dette spese in favore di da distrarsi in favore degli Controparte_1 officiati procuratori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante
; Parte_1
5) manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 19.11.2025
Il Presidente rel.
OV DE IN
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