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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16475/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110232753566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140073734936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160108269135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIMAZIONE n. 07120259019546556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- INTIMAZIONE n. 07120259019546556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INTIMAZIONE n. 07120259019546556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, avendo ricevuto in data 11.09.2025, notifica dall'Agenzia delle Entrate SC, della preindicata intimazione di pagamento per tasse automobilistiche (tassa auto anni 2007, 2009, 2011 – importo
€ 953,53) la ha impugnata relativamente agli importi di seguito precisati.
Eccepisce: la prescrizione per il decorso del termine triennale, la illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti, la illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali ed - infine - il
“calcolo degli interessi cripto, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17,
5554/17, 4516/12 e 8651/09” richiedendo di “ annullare e dichiarare che nulla è dovuto per i presunti crediti impugnati in merito all'intimazione di pagamento n.ro 07120259019546556/000, limitatamente alle cartelle esattoriali n.ri 07120110232753566000, dell'importo di euro centocinquantasette/24, 07120140073734936000, dell'importo di euro centocinquantacinque/85, 07120160108269135000, dell'importo euro seicentoquaranta/44, in separata sede delle somme che fossero coattivamente riscosse”
La Regione Campania, costituitasi benchè la notifica sia stata fatta il 30.9.2025 ad indirizzo non valido
(invero, l'atto impugnato è stato malamente notificato all'urp della regione Campania e non, invece, a quello dedicata al contenzioso Email_2 e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni) pur essendo stranamente indicato nel ricorso l'indirizzo esatto, afferma la bontà del proprio operato e contesta le doglianze del ricorrente documentando la notifica degli avvisi di accertamento
(invece negati dal ricorrente) in data 13.11.2010, 5.10.2012 e 10.5.2014.
L'Agenzia delle Entrate, non è costituita nei termini, in quanto risulta singolarmente notificata dopo due mesi dalla compita notifica del ricorso all'indirizzo errato della Regione (urp@pec.regione.campania) ovvero a novembre 2025, dopo circa due mesi della notifica alla Regione Campania.
Il ricorrente ha depositato - il 5.1.2026 - memoria di contestazione delle eccezioni e difese della Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. occorre preliminarmente verificare la esistenza di corrette e coerenti notificazioni e l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, dalle prove dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo, risulta:
1) una notifica effettuata in maniera irregolare. Invero, l'atto impugnato è stato – malamente - notificato all'urp della regione Campania e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (Email_2) anche s etanto viene scritto nel ricorso.
2) Una notifica effettuata in materia irregolare, dopo due mesi, alla Agenzia delle Entrate. Invero l'atto impugnato è stato – malamente – notificato all'indirizzo Email_4 e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa. gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it").
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Si aggiunga la comprovata notifica degli atti prodromici che, non opposti hanno determinato la definitività della debenza e quindi la inammissibilità del ricorso
Alla luce di tali considerazioni, cui si aggiunge la comprovata notifica degli atti prodromici, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica ed alla inveridicità delle affermazioni sulla notifica deli atti prodromici, di cui si è detto in precedenza, determinano la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 650,00, in favore di ciascun convenuto, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16475/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110232753566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140073734936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160108269135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIMAZIONE n. 07120259019546556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- INTIMAZIONE n. 07120259019546556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INTIMAZIONE n. 07120259019546556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, avendo ricevuto in data 11.09.2025, notifica dall'Agenzia delle Entrate SC, della preindicata intimazione di pagamento per tasse automobilistiche (tassa auto anni 2007, 2009, 2011 – importo
€ 953,53) la ha impugnata relativamente agli importi di seguito precisati.
Eccepisce: la prescrizione per il decorso del termine triennale, la illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti, la illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali ed - infine - il
“calcolo degli interessi cripto, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17,
5554/17, 4516/12 e 8651/09” richiedendo di “ annullare e dichiarare che nulla è dovuto per i presunti crediti impugnati in merito all'intimazione di pagamento n.ro 07120259019546556/000, limitatamente alle cartelle esattoriali n.ri 07120110232753566000, dell'importo di euro centocinquantasette/24, 07120140073734936000, dell'importo di euro centocinquantacinque/85, 07120160108269135000, dell'importo euro seicentoquaranta/44, in separata sede delle somme che fossero coattivamente riscosse”
La Regione Campania, costituitasi benchè la notifica sia stata fatta il 30.9.2025 ad indirizzo non valido
(invero, l'atto impugnato è stato malamente notificato all'urp della regione Campania e non, invece, a quello dedicata al contenzioso Email_2 e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni) pur essendo stranamente indicato nel ricorso l'indirizzo esatto, afferma la bontà del proprio operato e contesta le doglianze del ricorrente documentando la notifica degli avvisi di accertamento
(invece negati dal ricorrente) in data 13.11.2010, 5.10.2012 e 10.5.2014.
L'Agenzia delle Entrate, non è costituita nei termini, in quanto risulta singolarmente notificata dopo due mesi dalla compita notifica del ricorso all'indirizzo errato della Regione (urp@pec.regione.campania) ovvero a novembre 2025, dopo circa due mesi della notifica alla Regione Campania.
Il ricorrente ha depositato - il 5.1.2026 - memoria di contestazione delle eccezioni e difese della Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. occorre preliminarmente verificare la esistenza di corrette e coerenti notificazioni e l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, dalle prove dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo, risulta:
1) una notifica effettuata in maniera irregolare. Invero, l'atto impugnato è stato – malamente - notificato all'urp della regione Campania e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (Email_2) anche s etanto viene scritto nel ricorso.
2) Una notifica effettuata in materia irregolare, dopo due mesi, alla Agenzia delle Entrate. Invero l'atto impugnato è stato – malamente – notificato all'indirizzo Email_4 e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa. gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it").
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Si aggiunga la comprovata notifica degli atti prodromici che, non opposti hanno determinato la definitività della debenza e quindi la inammissibilità del ricorso
Alla luce di tali considerazioni, cui si aggiunge la comprovata notifica degli atti prodromici, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica ed alla inveridicità delle affermazioni sulla notifica deli atti prodromici, di cui si è detto in precedenza, determinano la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 650,00, in favore di ciascun convenuto, oltre oneri accessori se dovuti.