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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
N. R.G. 2728/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott.ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Gazzella, con domicilio eletto in NO IN (AV) alla Via XXV Aprile presso lo studio del difensore
-RICORRENTE-
contro
( c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Achille Cocco, con domicilio eletto in NO IN (AV) alla via Cardito 52, presso lo studio del difensore
-RESISTENTE-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Benevento -INTERVENTORE NECESSARIO -
Conclusioni: come formulate dalle parti all'udienza del 25 giugno 2025 e dal PM in data 14 luglio 2025.
Oggetto: sentenza non definitiva di separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto al tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, con assegnazione a lei della casa familiare, affidamento delle figlie ad entrambi i coniugi e collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, previsione di un assegno per il mantenimento della ricorrente pari ad € 300,00 mensili ed un assegno per il mantenimento delle figlie pari ad € 600,00 mensili, deducendo ed allegando a sostegno delle domande:
-di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
e di aver generato con lui le figlie , nata il 04 Persona_1 giugno 2002 in NO IN (AV) e , nata il 22 Persona_2 agosto 2007 in NO IN (AV);
-che da tempo era venuto meno l'affectio coniugalis e la vita coniugale era divenuta intollerabile ed ella aveva maturato l'esigenza di recuperare la propria libertà, con l'esigenza di definire i rapporti con il resistente;
-che ella era proprietaria della casa già adibita ad abitazione coniugale, dalla quale l'ex marito si era allontanato;
-che ella era inoccupata, non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era stata riconosciuta dalla Commissione Inps
-2 di 6- invalida al 100%, percependo un assegno mensile di circa
300,00 euro mensili;
- che era titolare di impresa individuale CP_1
“ con sede in NO IN (AV) che si CP_1 occupava di lavori generali costruzione edifici, pavimentazione interna ed esterna, lavori di riparazione generale e percepiva più di € 2.000,00 mensili;
- che dal mese di maggio 2024 il resistente aveva abbandonato la casa coniugale, non versando alcuna somma in favore della ricorrente, e corrispondendo solo raramente piccole somme direttamente alla figlia;
Per_1
- che la figlia era maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e saltuariamente svolgeva mansione di lavapiatti in una pizzeria di TO IN (AV), mentre la figlia , minorenne, frequentava il quarto anno presso Per_2
l'I.I.S. SE De UT di NO IN (AV);
-che ella aveva diritto alla corresponsione da parte del resistente di un assegno sia per il suo mantenimento che per quello delle figlie, entrambe con lei conviventi e che anche l'assegno unico doveva essere corrisposto per intero alla ricorrente.
Nel costituirsi in giudizio il resistente non si è opposto alla pronunzia della sentenza di separazione, e decorsi i termini di legge di divorzio, chiedendo l'addebito della separazione all'ex moglie.
Ha dedotto a sostegno delle difese e domande:
-che la ricorrente era proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, in cui egli aveva fatto dei lavori, ma ciononostante non si opponeva alla assegnazione dello stesso
-3 di 6- alla ricorrente, anche laddove le figlie fossero volute andare a vivere con lui;
-che era necessario verificare con quale genitore le figlie volevano vivere, e prevedere a carico dell'altro un assegno di mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, mentre l'assegno unico doveva restare diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
-che nessun mantenimento spettava alla moglie essendo alla stessa addebitabile la crisi del rapporto coniugale, avendo il resistente scoperto un tradimento che aveva reso impossibile la sua prosecuzione;
-che inoltre il ricorrente aveva subito gesti violenti ed aggressivi della moglie e proprio a seguito di un litigio, essendo stato da lei aggredito fisicamente, era andato via di casa a maggio 2024;
-che inoltre la moglie, titolare di un diploma agrario e di un diploma da parrucchiera, era persona qualificata di giovane età facilmente collocabile nel mondo del lavoro, con conseguente volontarietà della scelta di non lavorare.
Le parti sono state sentite all'udienza del 17 gennaio 2025.
All'udienza del 28 marzo 2025 sono state sentite le figlie della coppia, che hanno dichiarato entrambe di vivere ancora con la madre ma di avere desiderio di andare a vivere con il padre o di voler vivere una settimana con un genitore ed Per_3 una con un altro;
hanno però sottolineato che il loro desiderio di andare a vivere con il padre -giustificato dall'esistenza con lui di un miglior rapporto- è subordinato al rinvenimento da parte sua di un'abitazione autonoma, diversa da quella dei genitori dello stesso.
-4 di 6- All'udienza del 25 giugno 2025 il resistente ha dichiarato che le figlie vivono ancora con la madre, essendo il trasloco del padre presso altro immobile stato previsto per agosto 2025.
Con ordinanza del 25 giugno 2025 il Giudice delegato all'istruttoria ha ammesso la prova orale e disposto l'acquisizione di documentazione presso l'INPS per la decisione delle domande diverse da quella di separazione ed ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti stabilendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambe le Per_2 parti, la sua collocazione presso la madre ed esercizio del diritto di visita paterno;
ha disposto dal mese successivo al deposito del ricorso l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 per il mantenimento di entrambe le figlie (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre all' obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%, prevedendo la ripartizione dell'assegno unico tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Nulla è stato disposto in ordine alla richiesta di mantenimento della ricorrente, tenuto conto sia della proposizione della domanda di addebito della separazione da parte del resistente- richiedente lo svolgimento di attività istruttoria- che della circostanza, emersa nel corso dell'audizione della ricorrente e delle figlie, relativa all'esistenza di una sua stabile convivenza con un'altra persona. Con la medesima ordinanza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
La domanda di pronuncia di sentenza di separazione giudiziale merita accoglimento, in quanto alla luce delle circostanze dedotte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, riconfermate personalmente all'udienza, deve ritenersi sussistente la condizione di cui all'art. 151 comma 1 c.p.c.
-5 di 6- risultando che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi
è divenuta intollerabile, tenuto altresì conto dell'esito negativo del tentativo giudiziale di conciliazione.
Richiedendo le altre domande lo svolgimento di attività istruttoria, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle stesse con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato
[...] CP_1
a ARIANO IRPINO (AV) il 25/03/1981, uniti in matrimonio in
NO IN il 29 gennaio 2002 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO IN, parte I n. 1 anno 2002);
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO
IN in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
-spese al merito.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Dott. Ennio Ricci
-6 di 6-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
N. R.G. 2728/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott.ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Gazzella, con domicilio eletto in NO IN (AV) alla Via XXV Aprile presso lo studio del difensore
-RICORRENTE-
contro
( c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Achille Cocco, con domicilio eletto in NO IN (AV) alla via Cardito 52, presso lo studio del difensore
-RESISTENTE-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Benevento -INTERVENTORE NECESSARIO -
Conclusioni: come formulate dalle parti all'udienza del 25 giugno 2025 e dal PM in data 14 luglio 2025.
Oggetto: sentenza non definitiva di separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto al tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, con assegnazione a lei della casa familiare, affidamento delle figlie ad entrambi i coniugi e collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, previsione di un assegno per il mantenimento della ricorrente pari ad € 300,00 mensili ed un assegno per il mantenimento delle figlie pari ad € 600,00 mensili, deducendo ed allegando a sostegno delle domande:
-di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
e di aver generato con lui le figlie , nata il 04 Persona_1 giugno 2002 in NO IN (AV) e , nata il 22 Persona_2 agosto 2007 in NO IN (AV);
-che da tempo era venuto meno l'affectio coniugalis e la vita coniugale era divenuta intollerabile ed ella aveva maturato l'esigenza di recuperare la propria libertà, con l'esigenza di definire i rapporti con il resistente;
-che ella era proprietaria della casa già adibita ad abitazione coniugale, dalla quale l'ex marito si era allontanato;
-che ella era inoccupata, non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era stata riconosciuta dalla Commissione Inps
-2 di 6- invalida al 100%, percependo un assegno mensile di circa
300,00 euro mensili;
- che era titolare di impresa individuale CP_1
“ con sede in NO IN (AV) che si CP_1 occupava di lavori generali costruzione edifici, pavimentazione interna ed esterna, lavori di riparazione generale e percepiva più di € 2.000,00 mensili;
- che dal mese di maggio 2024 il resistente aveva abbandonato la casa coniugale, non versando alcuna somma in favore della ricorrente, e corrispondendo solo raramente piccole somme direttamente alla figlia;
Per_1
- che la figlia era maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e saltuariamente svolgeva mansione di lavapiatti in una pizzeria di TO IN (AV), mentre la figlia , minorenne, frequentava il quarto anno presso Per_2
l'I.I.S. SE De UT di NO IN (AV);
-che ella aveva diritto alla corresponsione da parte del resistente di un assegno sia per il suo mantenimento che per quello delle figlie, entrambe con lei conviventi e che anche l'assegno unico doveva essere corrisposto per intero alla ricorrente.
Nel costituirsi in giudizio il resistente non si è opposto alla pronunzia della sentenza di separazione, e decorsi i termini di legge di divorzio, chiedendo l'addebito della separazione all'ex moglie.
Ha dedotto a sostegno delle difese e domande:
-che la ricorrente era proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, in cui egli aveva fatto dei lavori, ma ciononostante non si opponeva alla assegnazione dello stesso
-3 di 6- alla ricorrente, anche laddove le figlie fossero volute andare a vivere con lui;
-che era necessario verificare con quale genitore le figlie volevano vivere, e prevedere a carico dell'altro un assegno di mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, mentre l'assegno unico doveva restare diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
-che nessun mantenimento spettava alla moglie essendo alla stessa addebitabile la crisi del rapporto coniugale, avendo il resistente scoperto un tradimento che aveva reso impossibile la sua prosecuzione;
-che inoltre il ricorrente aveva subito gesti violenti ed aggressivi della moglie e proprio a seguito di un litigio, essendo stato da lei aggredito fisicamente, era andato via di casa a maggio 2024;
-che inoltre la moglie, titolare di un diploma agrario e di un diploma da parrucchiera, era persona qualificata di giovane età facilmente collocabile nel mondo del lavoro, con conseguente volontarietà della scelta di non lavorare.
Le parti sono state sentite all'udienza del 17 gennaio 2025.
All'udienza del 28 marzo 2025 sono state sentite le figlie della coppia, che hanno dichiarato entrambe di vivere ancora con la madre ma di avere desiderio di andare a vivere con il padre o di voler vivere una settimana con un genitore ed Per_3 una con un altro;
hanno però sottolineato che il loro desiderio di andare a vivere con il padre -giustificato dall'esistenza con lui di un miglior rapporto- è subordinato al rinvenimento da parte sua di un'abitazione autonoma, diversa da quella dei genitori dello stesso.
-4 di 6- All'udienza del 25 giugno 2025 il resistente ha dichiarato che le figlie vivono ancora con la madre, essendo il trasloco del padre presso altro immobile stato previsto per agosto 2025.
Con ordinanza del 25 giugno 2025 il Giudice delegato all'istruttoria ha ammesso la prova orale e disposto l'acquisizione di documentazione presso l'INPS per la decisione delle domande diverse da quella di separazione ed ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti stabilendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambe le Per_2 parti, la sua collocazione presso la madre ed esercizio del diritto di visita paterno;
ha disposto dal mese successivo al deposito del ricorso l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 per il mantenimento di entrambe le figlie (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre all' obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%, prevedendo la ripartizione dell'assegno unico tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Nulla è stato disposto in ordine alla richiesta di mantenimento della ricorrente, tenuto conto sia della proposizione della domanda di addebito della separazione da parte del resistente- richiedente lo svolgimento di attività istruttoria- che della circostanza, emersa nel corso dell'audizione della ricorrente e delle figlie, relativa all'esistenza di una sua stabile convivenza con un'altra persona. Con la medesima ordinanza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
La domanda di pronuncia di sentenza di separazione giudiziale merita accoglimento, in quanto alla luce delle circostanze dedotte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, riconfermate personalmente all'udienza, deve ritenersi sussistente la condizione di cui all'art. 151 comma 1 c.p.c.
-5 di 6- risultando che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi
è divenuta intollerabile, tenuto altresì conto dell'esito negativo del tentativo giudiziale di conciliazione.
Richiedendo le altre domande lo svolgimento di attività istruttoria, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle stesse con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato
[...] CP_1
a ARIANO IRPINO (AV) il 25/03/1981, uniti in matrimonio in
NO IN il 29 gennaio 2002 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO IN, parte I n. 1 anno 2002);
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO
IN in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
-spese al merito.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Dott. Ennio Ricci
-6 di 6-