TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero 3493/2020 R.G., vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Serafino Debonis, Parte_1
- ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Angelo Grassi, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza scritta del 10.06.2025, previa precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 21.12.2024 e in data 09.06.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con l'intervento del P.M., mediante apposizione del visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2020 esponeva che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio il 10.7.2010 con;
2) dall'unione Controparte_1 nascevano i figli (2010) e (2017); 3) il rapporto di coppia, inizialmente Per_1 Per_2 sereno, si era andato via via deteriorando, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la concludeva chiedendo che fosse dichiarata la Pt_1 separazione personale dal che i figli minori fossero affidati congiuntamente CP_1
1 a entrambi i genitori con collocazione ordinaria presso la madre, con previsione a carico del resistente di un assegno mensile di complessivi 600,00 euro, di cui 400,00 euro per il mantenimento dei figli (200,00 euro cadauno) e 200,00 euro a titolo di mantenimento in favore della , con condanna al pagamento delle spese e Pt_1 competenze di lite.
Si costituiva il aderendo alla domanda di separazione, concordando CP_1 sull'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori con collocazione ordinaria presso la madre, e chiedendo la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di 100,00 euro per ciascun figlio, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i minori a entrambi i genitori con collocazione ordinaria presso la madre, prevedeva che gli incontri padre-figli fossero monitorati dai Servizi
Sociali competenti e poneva a carico del un assegno di mantenimento per i CP_1 minori di 150,00 euro mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la memoria integrativa depositata il 13.01.2022 e poi con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata il 07.03.2022, la ricorrente modificava la propria domanda chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori e Per_2 Per_1
Tanto premesso, va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, essendo pacificamente venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza.
Quanto ai figli minori e alla richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo, giova premettere che secondo l'art. 337 quater c.c. «il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Invero, in tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve conformarsi al criterio sostanziale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Pertanto, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori ovvero nelle ipotesi in cui un genitore sia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare i figli (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16280;
Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11122).
2 È merito della giurisprudenza aver individuato delle figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non sarebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, ipotesi esemplificative che guidano l'interprete chiamato a valutare l'idoneità del genitore e ad accertare l'eventuale natura pregiudizievole dell'affidamento condiviso.
Venendo al concreto, a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo, la ricorrente ha allegato l'inadempienza del rispetto all'obbligo mensile di corrispondere CP_1 il contributo al mantenimento dei figli, nonché la circostanza che lo stesso abbia subito dei procedimenti penali nei quali la veniva individuata quale persona offesa. Pt_1
Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto della complessiva documentazione versata in atti, non si ritiene di dover disporre l'affidamento esclusivo dei minori.
In particolare, all'udienza del 01.06.2023 le parti hanno dato atto di un miglioramento dei rapporti tra il e i figli, i quali, come dichiarato dalla ricorrente, incontrano CP_1 regolarmente il padre e pernottano presso la sua abitazione ogni qualvolta ne facciano richiesta. Inoltre, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di
Mesagne versate in atti, da ultimo quella del 11.07.2024, i minori hanno un rapporto costante con il padre e gli incontri padre-figli avvengono liberamente, in accordo tra le parti e secondo le esigenze dei minori. Gli stessi genitori hanno riferito di aver instaurato un rapporto sereno e collaborativo nell'interesse dei figli, di condividere informazioni sugli aspetti di vita degli stessi e di attuare interventi educativi in maniera congiunta.
Nel corso del giudizio, dunque, non sono emersi elementi sufficienti per desumere che l'affidamento condiviso sia controproducente per i minori e costituisca causa di oggettivo pregiudizio in danno degli stessi. Tanto considerato, deve essere rigettata la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla , confermandosi invece Pt_1
l'ordinanza presidenziale del 21.09.2021 in ordine all'affidamento condiviso dei figli.
Quanto al diritto di visita tra il padre ed i minori, all'udienza del 17.09.2024 le parti hanno concordato i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso il padre prevedendo, in particolare, che il possa incontrare i minori il lunedì, CP_1 mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle 17:30 alle 20:00, nonché dalle 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica a settimane alterne, con festività alternate.
Avendo le parti trovato un accordo sul diritto di visita, restano da disciplinare gli aspetti economici, tanto per ciò che riguarda l'assegno di mantenimento chiesto dalla
3 ricorrente in suo favore, quanto per ciò che riguarda il contributo per il mantenimento a carico del padre nei confronti dei minori.
Orbene, quanto agli aspetti economici, va rilevato che entrambi i coniugi risultano privi di una stabile occupazione. La ricorrente ha dichiarato, con autocertificazione allegata al ricorso introduttivo, di non aver percepito redditi soggetti ad imposizione fiscale nell'anno 2019 e che, nello stesso anno, il nucleo familiare ha potuto contare unicamente sul reddito del resistente quale fonte di sostentamento. Non risulta in atti altra documentazione attestante la complessiva situazione economico-reddituale delle parti e solo dalle relazioni dei Servizi Sociali, da ultimo quella del 11.07.2024, è dato evincere che la ha beneficiato negli anni di misure di sostegno al reddito e Pt_1 che il dopo essere stato sottoposto a misura detentiva, alla data dell'ultima CP_1 relazione era in cerca di lavoro. Allo stato entrambi i coniugi risultano disoccupati.
Pertanto, quanto al contributo per il mantenimento del resistente nei confronti dei figli, va confermato l'assegno mensile di euro 150,00 ciascuno posto a carico del CP_1 con ordinanza presidenziale del 21.09.2021, con decorrenza da ottobre 2021 e con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che, ad esclusione di quelle mediche urgenti e quelle scolastiche vincolate, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori.
Rispetto al chiesto mantenimento in favore della , invece, va rilevato che Pt_1
l'art. 156 c.c., nel regolamentare gli effetti della separazione, prevede che il giudice possa stabilire, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri.
Il concetto di adeguatezza impone un confronto tra le condizioni economiche dei coniugi per verificare se esiste una disparità tra gli stessi, avendo come parametro di riferimento il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.
A ciò è necessario aggiungere che, nel determinare l'entità della somministrazione, il giudice deve tenere conto di una serie di circostanze, tra cui la durata del matrimonio, la capacità lavorativa del coniuge richiedente e i redditi dell'obbligato, non potendo prevedere la corresponsione di un assegno nell'ipotesi in cui vada ad incidere sulle primarie esigenze di sostentamento dello stesso.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, tenuto conto della complessiva condizione economico-reddituale dei coniugi, allo stato entrambi disoccupati, va rigettata la
4 domanda di assegno di mantenimento avanzata della ricorrente non ricorrendone i presupposti.
Spese di lite integralmente compensate, in ragione della natura e dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3493/2020 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Mesagne il 01.7.2010, trascritto nel registro degli atti
[...] di Stato Civile di detto comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 29);
2) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere i figli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate nel verbale di udienza del 17.09.2024 cui si fa rinvio;
4) pone a carico un assegno mensile di complessivi euro Controparte_1
300,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori (150,00 euro ciascuno), da versarsi entro il 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2021, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) attribuisce per intero l'assegno unico relativo ai minori alla madre;
6) rigetta la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegno di mantenimento in proprio favore.
7) spese interamente compensate.
Così deciso in Brindisi, il 28.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
5