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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6741/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per godere Controparte_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/03/2022;
◊ Condanna l' a rifondere alla parte resistente due terzi delle spese di lite, Pt_1
liquidate in complessivi € 2.333,32 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro favore della difesa di parte resistente ex art. 93 c.p.c. compensando le restanti spese;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento Pt_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 26/5/2023 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsene le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio con decorrenza dal 1° luglio 2022;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha confermato nella parte resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento anticipandone la decorrenza al 01/03/2022, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte resistente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione riconosciuta, successiva alla domanda amministrativa, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due Pt_1
CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6741/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per godere Controparte_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/03/2022;
◊ Condanna l' a rifondere alla parte resistente due terzi delle spese di lite, Pt_1
liquidate in complessivi € 2.333,32 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro favore della difesa di parte resistente ex art. 93 c.p.c. compensando le restanti spese;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento Pt_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 26/5/2023 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsene le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio con decorrenza dal 1° luglio 2022;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha confermato nella parte resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento anticipandone la decorrenza al 01/03/2022, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte resistente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione riconosciuta, successiva alla domanda amministrativa, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due Pt_1
CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro