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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 668/2025
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti BALDISERRA ANTONIO/ GENNARO GUERINO
MARCO ; C.F._2
ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g.
668 2025 così dispone:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, in particolare 6gg di ferie residue e 2,67gg di festività soppresse per l'anno 2020/2021, 23,67gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse per l'anno 2021/2022, per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente degli importi dovuti per tali titoli oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
08/04/2025
Il Giudice
Francesca Capelli
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Sezione Lavoro
N.R.G. 668/2025
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti BALDISERRA ANTONIO/ GENNARO GUERINO
MARCO ; C.F._2
ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g.
668 2025 così dispone:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, in particolare 6gg di ferie residue e 2,67gg di festività soppresse per l'anno 2020/2021, 23,67gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse per l'anno 2021/2022, per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente degli importi dovuti per tali titoli oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
08/04/2025
Il Giudice
Francesca Capelli
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