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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott.ssa RI HI all'udienza del 5 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 98 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07.01.1994 rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Paola Pippi con studio in
Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusto mandato in atti telematici.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), P.IVA_1
(CF: in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato KATYA LEA
NAPOLETANO in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente
[...]
domiciliato in Via Trento, 44 presso l'Avvocatura dell'Istituto. CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all' ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall' in occasione della liquidazione dei trattamenti CP_1 di disoccupazione agricola relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, con condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore della somma CP_1 complessiva di euro 6.207,66 detratti gli acconti versati in corso di causa e dunque della residua somma di euro 757,99, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data di ciascun recupero illegittimamente disposto fino al saldo effettivo, con vittoria di spese di lite, comprensive di rimborso forfettario, Iva e Cap di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”
Per la parte resistente: “Voglia il Giudice dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 13/02/2025, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Grosseto, Giudice del Lavoro, chiedendo di riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall' in occasione della liquidazione dei trattamenti di disoccupazione CP_1
agricola relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, e condannare dell'
convenuto al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro CP_1
6.207,66 oppure di quella che risulterà di giustizia e di ragione all' esito del giudizio, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria maturati dal dì del
Pag. 2 di 5 dovuto fino all' effettivo saldo.
Il ricorrente lamentava che a decorrere dalla domanda di disoccupazione agricola presentata per il 2019 e sulle successive fino all' ultima, presentata per il 2023, gli erano state applicate dall' trattenute a titolo di “Indebiti recuperati” (pari CP_1
ad euro 841,74 per il 2019, euro 344,71 + 385,15 per il 2020, euro 746,10 per il
2021, euro 786,13 + 191,81 per il 2022, ed euro 2.912,02 per il 2023), per una somma complessiva di euro 6.207,66. Sosteneva l'illegittimità della richiesta in quanto con sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 758/2019 in accoglimento dell'appello incidentale proposto anche da era già Parte_1
stato dichiarato il diritto del medesimo a percepire l'indennità di disoccupazione già riconosciuta per gli anni 2013 e 2014 quindi “… l'inesistenza dell'indebito rivendicato dall' .”. Deduceva altresì che già in passato l' aveva CP_1 CP_1
avanzato pretese restitutorie riguardanti i trattamenti di disoccupazione agricola relativi agli anni 2015 e 2017, tutte risultate infondate all' esito dei rispettivi giudizi (sentenza Giudice del Lavoro di Grosseto n. 36/2019 e n. 108/2020) a seguito del precedente giudicato di cui al combinato disposto delle sentenze n.
274/2018 del Giudice del Lavoro di Grosseto e n. 758/2019 della Corte
d'Appello di Firenze suddette.
Si costituiva in giudizio l' il quale dichiarava che “La posizione CP_1
contributiva dell'assicurato è stata ora regolarizzata. In conseguenza di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere con il pagamento dell'importo trattenuto, pari a euro 6.207,66, al netto delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, in quanto l'indebito, pur essendo stato annullato a seguito della sentenza, è stato recuperato due volte. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Venivano disposti due rinvii di udienza per verificare il pagamento della somma da parte dell' , il quale seppur effettuava due versamenti nelle more del CP_1
Pag. 3 di 5 giudizio, non erogava l'intero importo, il difensore del ricorrente chiedeva pertanto la fissazione dell'udienza di discussione.
Con note finali autorizzate il ricorrente dava atto che l' che, nelle more del CP_1 giudizio, aveva appunto restituito al la somma di euro 2.537,65 ed in Pt_1
data 9 luglio 2025 l'ulteriore somma di euro 2.912,02 residuando ancora la somma di euro 757,99. Chiedeva pertanto che l'ente previdenziale convenuto fosse condannato al pagamento, dunque, della residua somma di euro 757,99, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data di ciascun recupero illegittimamente disposto fino all'effettivo saldo
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'ente previdenziale convenuto, con la memoria di costituzione depositata in atti dava conto di una serie di errori commessi dai propri uffici ed a causa dei quali erano state in effetti effettuate a carico del trattenute non Pt_1
dovute, detraendole da importi a lui dovuti per prestazioni di D.S. maturate nel corso di alcuni anni;
l' , pertanto a seguito del ricorso presentato in sede CP_1 giudiziaria e del ricorso amministrativo, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, accoglieva la domanda.
Seppur nessun dubbio, pertanto, sorge in merito alla fondatezza della domanda del ricorrente, va rilevato che nonostante due rinvii della causa effettuati per la verifica dell'avvenuto pagamento della somma dovuta dall' , nelle note CP_1
finali autorizzate il ricorrente dava atto che l' che, nelle more del giudizio, CP_1 aveva restituito al la somma di euro 2.537,65 ed in data 9 luglio 2025 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 2.912,02 residuando tuttavia ancora la somma di euro
757,99.
Pag. 4 di 5 Ciò posto l'ente previdenziale convenuto dovrà essere condannato al pagamento della somma di euro 6.207,66 originariamente richiesta, detratti gli acconti ricevuti in corso di causa, e dunque della residua somma di euro 757,99, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data di ciascun recupero illegittimamente disposto fino all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, stante il comportamento processuale dell' sulla base del valore originario della causa, in base ai CP_1 parametri minimi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, stante la non complessità della causa e ad eccezione della fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 757,99, oltre interessi e la rivalutazione monetaria come precisato in motivazione;
condanna l alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del CP_1 difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 5/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa RI HI
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott.ssa RI HI all'udienza del 5 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 98 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07.01.1994 rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Paola Pippi con studio in
Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusto mandato in atti telematici.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), P.IVA_1
(CF: in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato KATYA LEA
NAPOLETANO in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente
[...]
domiciliato in Via Trento, 44 presso l'Avvocatura dell'Istituto. CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all' ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall' in occasione della liquidazione dei trattamenti CP_1 di disoccupazione agricola relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, con condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore della somma CP_1 complessiva di euro 6.207,66 detratti gli acconti versati in corso di causa e dunque della residua somma di euro 757,99, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data di ciascun recupero illegittimamente disposto fino al saldo effettivo, con vittoria di spese di lite, comprensive di rimborso forfettario, Iva e Cap di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”
Per la parte resistente: “Voglia il Giudice dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 13/02/2025, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Grosseto, Giudice del Lavoro, chiedendo di riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall' in occasione della liquidazione dei trattamenti di disoccupazione CP_1
agricola relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, e condannare dell'
convenuto al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro CP_1
6.207,66 oppure di quella che risulterà di giustizia e di ragione all' esito del giudizio, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria maturati dal dì del
Pag. 2 di 5 dovuto fino all' effettivo saldo.
Il ricorrente lamentava che a decorrere dalla domanda di disoccupazione agricola presentata per il 2019 e sulle successive fino all' ultima, presentata per il 2023, gli erano state applicate dall' trattenute a titolo di “Indebiti recuperati” (pari CP_1
ad euro 841,74 per il 2019, euro 344,71 + 385,15 per il 2020, euro 746,10 per il
2021, euro 786,13 + 191,81 per il 2022, ed euro 2.912,02 per il 2023), per una somma complessiva di euro 6.207,66. Sosteneva l'illegittimità della richiesta in quanto con sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 758/2019 in accoglimento dell'appello incidentale proposto anche da era già Parte_1
stato dichiarato il diritto del medesimo a percepire l'indennità di disoccupazione già riconosciuta per gli anni 2013 e 2014 quindi “… l'inesistenza dell'indebito rivendicato dall' .”. Deduceva altresì che già in passato l' aveva CP_1 CP_1
avanzato pretese restitutorie riguardanti i trattamenti di disoccupazione agricola relativi agli anni 2015 e 2017, tutte risultate infondate all' esito dei rispettivi giudizi (sentenza Giudice del Lavoro di Grosseto n. 36/2019 e n. 108/2020) a seguito del precedente giudicato di cui al combinato disposto delle sentenze n.
274/2018 del Giudice del Lavoro di Grosseto e n. 758/2019 della Corte
d'Appello di Firenze suddette.
Si costituiva in giudizio l' il quale dichiarava che “La posizione CP_1
contributiva dell'assicurato è stata ora regolarizzata. In conseguenza di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere con il pagamento dell'importo trattenuto, pari a euro 6.207,66, al netto delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, in quanto l'indebito, pur essendo stato annullato a seguito della sentenza, è stato recuperato due volte. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Venivano disposti due rinvii di udienza per verificare il pagamento della somma da parte dell' , il quale seppur effettuava due versamenti nelle more del CP_1
Pag. 3 di 5 giudizio, non erogava l'intero importo, il difensore del ricorrente chiedeva pertanto la fissazione dell'udienza di discussione.
Con note finali autorizzate il ricorrente dava atto che l' che, nelle more del CP_1 giudizio, aveva appunto restituito al la somma di euro 2.537,65 ed in Pt_1
data 9 luglio 2025 l'ulteriore somma di euro 2.912,02 residuando ancora la somma di euro 757,99. Chiedeva pertanto che l'ente previdenziale convenuto fosse condannato al pagamento, dunque, della residua somma di euro 757,99, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data di ciascun recupero illegittimamente disposto fino all'effettivo saldo
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'ente previdenziale convenuto, con la memoria di costituzione depositata in atti dava conto di una serie di errori commessi dai propri uffici ed a causa dei quali erano state in effetti effettuate a carico del trattenute non Pt_1
dovute, detraendole da importi a lui dovuti per prestazioni di D.S. maturate nel corso di alcuni anni;
l' , pertanto a seguito del ricorso presentato in sede CP_1 giudiziaria e del ricorso amministrativo, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, accoglieva la domanda.
Seppur nessun dubbio, pertanto, sorge in merito alla fondatezza della domanda del ricorrente, va rilevato che nonostante due rinvii della causa effettuati per la verifica dell'avvenuto pagamento della somma dovuta dall' , nelle note CP_1
finali autorizzate il ricorrente dava atto che l' che, nelle more del giudizio, CP_1 aveva restituito al la somma di euro 2.537,65 ed in data 9 luglio 2025 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 2.912,02 residuando tuttavia ancora la somma di euro
757,99.
Pag. 4 di 5 Ciò posto l'ente previdenziale convenuto dovrà essere condannato al pagamento della somma di euro 6.207,66 originariamente richiesta, detratti gli acconti ricevuti in corso di causa, e dunque della residua somma di euro 757,99, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati a decorrere dalla data di ciascun recupero illegittimamente disposto fino all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, stante il comportamento processuale dell' sulla base del valore originario della causa, in base ai CP_1 parametri minimi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, stante la non complessità della causa e ad eccezione della fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 757,99, oltre interessi e la rivalutazione monetaria come precisato in motivazione;
condanna l alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del CP_1 difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 5/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa RI HI
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