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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 675 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPISCIANO ANTONIO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di insiste in tutto quanto dedotto, Parte_1
eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo, con distrazione delle spese legali, e contesta tutto quanto dedotto eccepito e ri-chiesto da controparte nei propri scritti difensivi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/05/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, revocata dalla Commissione, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
““insufficienza respiratoria cronica da BPCO in OLT. Cardiopatia ipertensiva. Esiti neurochirurgia per ematoma subdurale. Poliartropatia artrosica ad incidenza funzionale. Ipertrofia prostatica.
Insufficienza renale cronica. Sd parkinsoniana con tremori ad ampie scosse arti superiori.”
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
La scrivente C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata agli atti, non concorda con il mancato riconoscimento al periziato del diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento. A parere della scrivente C.T.U., infatti, illegittimo appare il riconoscimento nella ricorrente di invalidità nella misura del 100% senza il diritto ad usufruire dell'indennizzo di accompagnamento. A parere della scrivente nel periziato sussistono i requisiti sanitari necessari per beneficiare del suddetto beneficio economico.
Alla visita medico-legale del 19.12.2024 il quadro obiettivato depone per una forma di parkinsonismo con tremori a riposo, posturali ed intenzionali agli arti superiori che controindicano nel peritato lo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita, come vestirsi, mangiare, assumere autonomamente i farmaci. Tale quadro clinico viene descritto già alla visita di revisione del 18 Luglio
2023. Da allora le condizioni cliniche hanno mostrato segni di evolutività in senso peggiorativo.
Inoltre, dalla documentazione agli atti non emerge alcuna condizione di miglioria clinica.
Il ricorrente, inoltre, presenta una condizione di insufficienza respiratoria con dispnea dopo lievi sforzi. Necessita di OLT per frequenti episodi di desaturazione durante lievi sforzi (come da documentazione agli atti).
Da quanto obiettivato in sede di visita medico-legale il signor appare incapace di svolgere Pt_1
autonomamente gli atti della vita quotidiana. Incapace di provvedere autonomamente alla propria igiene personale, alla auto somministrazione della terapia praticata, alla preparazione del pasto etc…. Tale impossibilità è conseguente sia alla patologia neurologica con i tremori ad ampie scosse agli arti superiori sia al quadro pneumologico con desaturazioni frequenti sotto sforzo e necessità di
OLT.
Per quanto argomentato si ritiene, quindi, che il signor presenti i requisiti sanitari Parte_1 necessari per usufruire dei benefici economici derivanti dall' indennità di accompagnamento a far data dal 18 luglio 2023 (visita revisione CML INPS AG). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 18 luglio 2023 (visita revisione CML INPS AG)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per per la conferma Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 18 luglio 2023 (visita revisione CML
INPS AG) CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPISCIANO ANTONIO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di insiste in tutto quanto dedotto, Parte_1
eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo, con distrazione delle spese legali, e contesta tutto quanto dedotto eccepito e ri-chiesto da controparte nei propri scritti difensivi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/05/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, revocata dalla Commissione, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
““insufficienza respiratoria cronica da BPCO in OLT. Cardiopatia ipertensiva. Esiti neurochirurgia per ematoma subdurale. Poliartropatia artrosica ad incidenza funzionale. Ipertrofia prostatica.
Insufficienza renale cronica. Sd parkinsoniana con tremori ad ampie scosse arti superiori.”
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
La scrivente C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata agli atti, non concorda con il mancato riconoscimento al periziato del diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento. A parere della scrivente C.T.U., infatti, illegittimo appare il riconoscimento nella ricorrente di invalidità nella misura del 100% senza il diritto ad usufruire dell'indennizzo di accompagnamento. A parere della scrivente nel periziato sussistono i requisiti sanitari necessari per beneficiare del suddetto beneficio economico.
Alla visita medico-legale del 19.12.2024 il quadro obiettivato depone per una forma di parkinsonismo con tremori a riposo, posturali ed intenzionali agli arti superiori che controindicano nel peritato lo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita, come vestirsi, mangiare, assumere autonomamente i farmaci. Tale quadro clinico viene descritto già alla visita di revisione del 18 Luglio
2023. Da allora le condizioni cliniche hanno mostrato segni di evolutività in senso peggiorativo.
Inoltre, dalla documentazione agli atti non emerge alcuna condizione di miglioria clinica.
Il ricorrente, inoltre, presenta una condizione di insufficienza respiratoria con dispnea dopo lievi sforzi. Necessita di OLT per frequenti episodi di desaturazione durante lievi sforzi (come da documentazione agli atti).
Da quanto obiettivato in sede di visita medico-legale il signor appare incapace di svolgere Pt_1
autonomamente gli atti della vita quotidiana. Incapace di provvedere autonomamente alla propria igiene personale, alla auto somministrazione della terapia praticata, alla preparazione del pasto etc…. Tale impossibilità è conseguente sia alla patologia neurologica con i tremori ad ampie scosse agli arti superiori sia al quadro pneumologico con desaturazioni frequenti sotto sforzo e necessità di
OLT.
Per quanto argomentato si ritiene, quindi, che il signor presenti i requisiti sanitari Parte_1 necessari per usufruire dei benefici economici derivanti dall' indennità di accompagnamento a far data dal 18 luglio 2023 (visita revisione CML INPS AG). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 18 luglio 2023 (visita revisione CML INPS AG)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per per la conferma Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 18 luglio 2023 (visita revisione CML
INPS AG) CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini