Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2304/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 1.3.1957 e ivi residente in [...]
Giuseppe di Vittorio, 6, c.f.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Pamela Nastasi,
- appellante -
CONTRO
(già , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma, viale Regina Margherita 125, c.f.: P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ferreri,
-appellata-
con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f.: Controparte_3
, e per essa la procuratrice speciale con sede in P.IVA_2 Parte_2
Roma, viale Regina Margherita n.8, c.f. e P.I.: ; P.IVA_3
n. 2304/2019 r.g.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Palomba, Rachele Polidori e Dario
Majuri;
- intervenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 336 del 6.4.20175 col quale, su ricorso del
[...]
Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., il medesimo Tribunale aveva intimato al predetto il pagamento della somma di euro 6.365,96 per prelievo irregolare di energia elettrica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza n. 222 del 3.6.2019 rigettava l'opposizione, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il soccombente ha interposto appello, di cui il CP_1 Controparte_1 costituendosi, ha invocato il rigetto.
In corso di causa è intervenuta la società quale successore a Controparte_3 titolo particolare nel credito.
All'esito di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti al 10.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di gravame si critica la sentenza per aver ritenuto raggiunta la prova del credito sulla base della fattura e di un calcolo operato secondo i criteri astratti enunciati dall'autorità amministrativa di settore.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
La fattura n. 081171423010701A del giorno 11.01.2013 per la somma di euro
6.365,96 è stata emessa per prelievi irregolari di energia elettrica nel periodo corrente dal 21.06.2008, giorno in cui era cessato per morosità il contratto di fornitura di cui il risultava intestatario, al 23.10.2012, data della verifica Pt_1 effettuata dai dipendenti della società . Parte_3
n. 2304/2019 r.g. 3
Il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non avesse negato la fruizione di energia ma soltanto l'esistenza di un valido rapporto contrattuale e che ciò non bastasse a paralizzare il diritto di credito dedotto dalla società ricorrente, accertato e quantificato secondo il criterio enunciato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas e con decorrenza dalla disattivazione del contatore per morosità.
Sostiene l'appellante che la documentazione fornita dalla società convenuta prova soltanto il compimento della verifica presso l'immobile di via Giuseppe di
Vittorio, 6, in Santa Ninfa e la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, ma non anche l'epoca di realizzazione dell'allaccio e la misura del prelievo abusivo.
Ritiene la Corte che la società venditrice dell'energia, al pari di qualunque altro imprenditore commerciale, non può provare il suo credito mediante le sole fatture da essa stessa emesse, atteso che documenti siffatti non sono, in generale, utilizzabili nel giudizio a cognizione piena dalla parte che li ha unilateralmente formati (Cass. n. 19310/2008, Cass. n. 13651/2006).
Deduce l'appellata di essere soltanto un rivenditore di energia ai clienti allacciati alle reti di Enel Distribuzione s.p.a. e che solo quest'ultima società, responsabile dei servizi di connessione, trasporto e misura, è abilitata alla rilevazione dei dati del consumo necessari per la quantificazione degli addebiti agli utenti. Aggiunge che, nel caso specifico, il prelievo irregolare di energia, verificato da personale altamente specializzato e non contestato al momento dell'accertamento, e la ricostruzione dei consumi secondo i criteri di cui alle delibere AEEG, sono elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza del credito, non altrimenti determinabile in mancanza di un apparecchio misuratore e in presenza di un allaccio abusivo alla rete.
Osserva il Collegio che l'estraneità delle funzioni di rilevazione e ricostruzione dei consumi all'attività di non solleva Controparte_1 quest'ultima dall'onere di provare la fattispecie costitutiva del proprio credito,
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cioè l'esistenza ma anche la misura del proprio diritto, posto che l'utente, a differenza delle venditrici, non ha un rapporto contrattuale col titolare della rete di distribuzione.
Ne discende che pur se in sede di verifica ha dichiarato di fruire Per_1 dell'energia elettrica e nulla ha obiettato sulla presenza dell'allaccio diretto abusivo, restava in capo alla società erogatrice dell'energia elettrica l'onere di provare l'entità dell'asserito suo credito, anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o alla stima induttiva di consumi legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. (cfr. Cass.
13605/2019).
L'unico dato concreto offerto alla valutazione del giudicante è quello dei consumi, pari a 18844 kWh, che i tecnici verificatori hanno rilevato dalla lettura del vecchio contatore, elemento tuttavia insignificante perché non riferibile a un precedente periodo conosciuto né raffrontabile a dati della stessa natura successivi, perciò insuscettibile di un qualunque utilizzo in funzione induttivo-ricostruttiva.
Per tali ragioni l'opposizione al decreto ingiuntivo non può che essere accolta.
L'esito della lite comporta la condanna di alle Controparte_1 spese del primo grado del giudizio, da liquidarsi, con riguardo all'esiguo valore e alla modesta complessità della causa, in complessivi euro 2.600,00, e la condanna di e di in solido, alle spese Controparte_1 Controparte_3
di appello, da liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; con pagamento, per tutte, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 222 del 3.6.2019, appellata da accoglie l'opposizione dal medesimo proposta al decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Sciacca n. 336 del 6.4.2015, che, per l'effetto, revoca;
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condanna alle spese del primo grado del Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con pagamento in favore dell'Erario; condanna e in solido, alle Controparte_1 Controparte_3 spese di appello, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo il giorno 19.12.2014 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 2304/2019 r.g.