Sentenza 2 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2018, n. 17259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17259 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 6785-2013 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIOPREDEN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI VI SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI
14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 42/2012 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/03/2012 R.G.N. 394/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN;
udito l'Avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA per delega verbale Avvocato MANLIO ABATI. R.G. n. 6785/2013 Inps/Di CE
FATTI DI CAUSA
1. PE Di CE chiese al Tribunale di Caltanissetta che si dichiarasse il proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (Fondo esattoriali) con decorrenza da! 1.9.2004, nonché della pensione integrativa sempre a carico del suddetto Fondo ed in subordine, chiese sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge n. 377 del 1958. fl L. Esponeva in fatto di essere iscritto al predetto Fonoio e di espei e L.z Doto in data 31.12.2003 dal rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio Riscossione tributi- Concessione della provincia di Palermo e poiché a tale data non aveva maturato il requisito di età di 65 anni per fruire della pensione di vecchiaia erogata da! Fondo aveva chiesto ed ottenuto dall'INPS la pensione di anzianità INPS a seguito di ricongiunzione nell'AGO dei periodi di iscrizione e dei relativi contributi esistenti nel Fondo esattoriali.
3. Al compimento dei 65 anni, poi, aveva chiesto all'INPS la corresponsione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.9.2004 nonché la corresponsione della pensione integrativa ex art. 2 primo comma della legge n. 377 del 1958. L'Inps aveva chiesto il rigetto del ricorso perché il disposto, su domanda, trasferimento dei contributi all'AGO dal Fondo speciale Esattoriali in occasione della corresponsione della pensione di anzianità, aveva determinato la perdita dello status di iscritto al Fondo per cui non poteva ritenersi esistente il diritto alla pensione a carico del medesimo Fondo.
4. Il Tribunale rigettò la domanda e, su impugnazione di PE Di CE, la Corte d'appello di Caltanissetta, riformando la sentenza, la accolse.
5. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'Inps sulla base di un articolato motivo. Resiste PE Di CE con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa ›nnlit-27irma Anni;
ari+ 1n fini I n lortric) n. rit21. 9 n prifrs 1 ggR, R.G. n. 6785/2013 Inps/Di CE dell'art. 7 della legge n. 587 del 1971 e dell'art. 13 della legge n. 903 del 1965, in relazione all'art. 360, numero 3, del codice di procedura civile. In particolare, l'Istituto ritiene erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il riconoscimento della pensione di anzianità, re-1n r.411M-im..n lini irl.n7inno nnn °eri, irlorohhci il no rmanlaro rlinl In stato di iscritto al Fondo per gli impiegati delle esattorie con la conseguente necessità di riconoscere a chi fruisce di tale pensione di poter esercitare il diritto di riscatto di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge n. 377 del l gQ il A i alt i;
.-1,+-cs r-2-,;""c3dcII irtmo .211 rin"rrInrvl-n ; i i vengano in essere le condizioni e cioè raggiunga l'età pensionabile.
2. In sostanza, ad avviso dell'Istituto, il trattamento pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a domanda A .."11 • • • • ,......• • - ••nn i;
;i • • A-1,131-5 e, ••n•• •V• Vev•el-a contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di poter ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia presso il Fondo t3C ria 3. Il motivo è fondato. La I. n. 377 del 1958, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette Ti Car,,la ala,. la., S_SJI • MI..4t...(911911,4, 1,,s; 91T i 1.04,,949,11,.(9...4• L* II ere 9 t,* Sé, V Ve Vet I el.V 1 1 Vei S., II confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, nonché di garantire agli za_ri rncm.-c-4-;tr; • k.?..t-In 4-i r;
41...a rn.t2A i n rti-c, • ve v• — • • assicurazione e di capitalizzazione, un capitale complessivo dell'indennità di anzianità e dell'integrazione dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto fin ii a rnrr a;
e. va a A •-•.! e, a la la a »4 •n A A;
i,,•ara n", n 9 EP, a e.a,', ;.•,•••••-éa a. a 1.411,. 994, •9.."....../...~.9n 9\.."*.N... sa e. • • 4,1 1,4 To ea... dell'I.N.P.S.
4. Il fondo, dunque, eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in red aieart ni ,•aeafrike vane O,. e -n e"; r. 4-; .rze 0-••-~rs, 0.1,-41-i e' • • ore, .1.14-iji • • • • • • s• • •-• • • • • • • • • • •-• •-• • • R.G. n. 6785/2013 IN CE nell'assicurazione stessa, corrispondendo un'unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano ne3r il f-r.2f-f-rnonf-n rrimnbacci‘In rrin nord ii-n rictP qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2767).
5. Dunque, le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti • i" r,"5,1,11,.,,i Ah-n4-4-n rl;
r1; n In nnn.n;nn; MI. • 44.44.1.4114 •e Iw e le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo Esattorie non prevedono l'erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a Acil-cli-rn in nto rrinri i ene-nnr1^ Io rini-i-ncx Anni itcr, o n n 31 ..... che possano far valere almeno un contributo nell'assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell'AGO, dei periodi di iscrizione al Cnnrin r'nre A m gni QQ09 i •-• ------ • •••"'•==•". ••'`'•••"./ ••• •••.`"•••••• /* 6. Attraverso tale ricongiunzione, come rilevato dalla sentenza di questa Corte di legittimità appena richiamata, è possibile richiedere la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti nnn In nnnenn , .-s4-n ;i-n Ani "1,1.-i1.+0, .3 A t-, I nnrrsn;
nnnnfrk . • e./ nn• • • V...VE • pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l'iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell'AGO (ai sensi dell'art. 1 della legge 29/1979 dei periodi di iscrizione al Er. i .2,4-4- ) 1 n nen", Anli Innnn ) 77I1 O g53 rnnnInnn V • O O V prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall'assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono n“nn..1.31.-,;1; einti Crsneh, ,4-4-",; • • n••••n••nn ••• VVI g 45-.. I Ve 7. Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell'assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva. ive3- R.G. n. 6785/2013 IN CE 8. Alla luce delle considerazioni e delle disposizioni di legge sopra richiamate, deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (L. n. 377 dei 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere ireinnent-ixi" ""efiti in ciel- - -• • — -orn nrcIfirion -7i>in 11-"rt"_ m' - - - - - - - _ ei autosufficiente (Cass. n. 12872/98,11532/00, 7288/2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i .nr.osA-4-; nene- n-.,;""^ A^iin .....-",4-n-Ann; n Anni r-.2r, r•-•-• • — ---•-•••-• • - •— • •••--- • 9. Nel caso di specie, PE Di CE, previa ricongiunzione, prevista dalla legge 29/1979, dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti P"rtri" Ink ,r,rni-nr; riinennA,sr-sf-; nro riersenni, ir.-7;rsnn all'ottenimento della pensione di anzianità, ottenne detto trattamento con decorrenza dal 1.1.2004. 10. Compiuto il 65° anno di età, in data 29.8.2004, ha rivendicato il diritto A A -,I. I -5,...,4-, fl nn7 Ardi, •Vet • l è.• V st • et tè...è...2, ...è., n.• pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al Fondo sul rilievo di avere maturato, con il compimento del 65° anno di età, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo di Previdenza per gli Trrsni"et-d-; 11. Ma, per quanto sopra detto in ordine all'operatività ed agli effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di anzianità, è evidente che deve escludersi l'obbligo dell'Inps di corrispondere la pensione A;
,,,,,, I'; A "4•111.1r al • bri. tt punto 1, e dell'art. 3 della legge n. 377 del 1958, giacché a seguito della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, ossia di una prestazione che non gli sarebbe spettata, secondo A;
oNn e -Vir ,tt •••• nnn•,...ti.rttir tt.41.•,0 tè t nn•tèrf n• n•nn•••nn è Irealr l'impossibilità per il Di CE di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo Esattoriali, che non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un'unica prestazione R.G. n. 6785/2013 Inps/Di CE complessiva, comprensiva anche dì quella che sarebbe maturata a carico dell'AGO. 12. Una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l'AGO, la quota di contribuzione per l'assicurazione ',onoralo nhhlinal-nria nnn ora in altri tormini alri in a nneeihilità ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono la unitarietà dei versamenti (tant'è che anche la prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento della quota integrativa e della t—r.n • n•nn • '• nn•••••,• 13. Ha errato, dunque, la Corte territoriale nell'avere ritenuto che l'integrazione a carico del Fondo non costituisca un autonomo e complessivo trattamento pensionistico ma solo un'integrazione, il che non è, per quanto ennnrn neectr%gnIrr. 14. Quanto, infine alla prospettata questione di legittimità costituzionale, nuovamente articolata in memoria da PE Di CE, in relazione al disposto dell'art. 32 I n. 377/1958, dell'art. 7 I. n. 588/1971 e dell'art. •••••••re“,-.."• n• "3 A A n nn -7 I;
• ........ 'D .1“ ••• lì.• • i 1,•• e 36 della Costituzione, va ribadito (in piena continuità con Cass. n. 8892 del 2016 già citata) che, per quanto detto in ordine alla natura ed alle modalità di funzionamento del Fondo esattorie, non è ravvisabile alcun;
,-,•-•.1-•-• •-•• •••• h I, 1,0 l• O,* • 2•11. • , compendiato nel trattenere la integrazione senza corrispondere alcunché al Di CE. 15. Infatti, gli artt. 32 della legge 377/1958 e 7 della legge 587/1971 (che *l i VIr • -.
1 -A n-•••-••••• •n•n••• • 1,1".• raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall'ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il rnnr !!en .”-±11-n fned-r, ri;
vr, n r.. ,-,r-nr-vn .nne; n;
71Z0/._ 4; contributi versati al Fondo per l'integrazione della pensione obbligatoria) attribuiscono la predetta facoltà anche all'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, nhinin e-nmn•.nr, e il rnell In nnne-;,nnn r4;R.G. n. 6785/2013 /D CE vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto 'anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Ftffido. 16. Il sistema sopra ricostruito mira ad assicurare una sorta di trattamento previdenziale sia ai soggetti che, cessando dal servizio, non possono più rn !raro il dir-il-1-n alla noncinno ci a n nnlnrn chin In n-Info inarannn cnIn al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall'applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti (Cass.19290/2015). A;
r-. • se .1,...,9." ms•byir nell'ipotesi dell'art. 32 cit. non vengono rimborsati contributi, ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente è escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il pagamento, per una volta c " 14-n n}, Ai in c"mrvi nn.-i n i 7 0/,- doi ,f-i t gare. c9 i dell'interessato. Tale facoltà sarebbe spettata anche al Di CE se lo stesso, per propria scelta, non avesse optato per la ricongiunzione della contribuzione relativa al fondo esattorie presso il Fondo lavoratori y .• ottenibile dal fondo esattorie. 18. Dunque, non è possibile porre le basi del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla parte giacché, l'impianto della legge ed il re, n-n ; e ret r4 i Anlin c•Ire-g-... r nrc,,rie+,-, e-+ ,4-r' A;
e • 4-4- e " r, .- della scelta del pensionato, evidentemente correlata a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione anche solo ipotetica del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in 4-n-n4-i-nn-gnn4-i A ivFFe.retIn4-; e.4-1!1"..-,n i ,•-•,k 1-di;e-1 n 4-0-k r;
tet-,r3n4- r-,-.•-•,-.1n4-n A II disposizione sospettata di incostituzionalità . 19. Il ricorso va, dunque, accolto e, non essendo necessarie altre valutazioni di merito, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., va A rn;
I n 4-4-, A li -, An n A A irn;
!: et 20. La particolare complessità del quadro normativo giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.R.G. n. 6785/2013 Inps/Di CE La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PE Di CE;
dichiara comp