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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al numero 50515/2024 R.G. e pendente
TRA
(C.F. , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
reclamante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini per Controparte_1 CodiceFiscale_1
delega in atti reclamato OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di omologazione del concordato minore emessa dal Tribunale di Viterbo in data 21 dicembre 2023.
Conclusioni: i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti conclusivi, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 21 dicembre Parte_1
2023, con la quale era stata omologata la proposta di concordato semplificato depositata da Controparte_1
La reclamante ha lamentato:
i) la nullità dell'impugnata pronuncia per assoluto difetto di motivazione: la motivazione del
Tribunale, meramente assertiva, non consentiva ad avviso della reclamante di integrare il
“minimo costituzionale” stabilito dall'art. 111, settimo comma, Cost.;
ii) la violazione dell'art. 80, comma 1, CCII, stante la nullità della proposta concordataria, in ragione dell'eccessiva durata del piano dei pagamenti: a tal fine ha evidenziato come il piano concordatario, fermi i dubbi sulla sua effettiva sostenibilità, avesse una durata pari a quindici anni e prevedesse la postergazione dei pagamenti in favore dell'Amministrazione fiscale
(prevista in percentuale del 5%) al tredicesimo mese successivo all'avvenuta omologazione;
iii) la violazione dell'art. 10, comma 3, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, stante la presenza di un presumibile “atto in frode” ai creditori, insito nell'accollo, da parte del , dei debiti del CP_1
coniuge pari a circa 57.000,00 euro e nell'utilizzo, per far fronte a parte di essi (per la somma di euro 5.000,00), del ricavato della cessione del ramo d'azienda
Su tali presupposti l' ha richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto Parte_1
della domanda di omologazione del “concordato minore” avanzata dalla controparte ed apertura della alternativa procedura di liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 e ss. CCII.
Il signor si è costituito in giudizio resistendo al reclamo. Controparte_1 Il resistente ha evidenziato come la motivazione, seppure sintetica, non fosse inesistente e, sotto altro profilo, ha addotto l'ammissibilità dei piani di ristrutturazione dei debiti dei soggetti sovraindebitati in un periodo di tempo superiore al quinquennio.
Rilevando infine l'insussistenza di alcun atto in frode, posto che la circostanza dell'accollo era stata esplicitata nel ricorso e nella relazione dell'OCC, talché non era configurabile il dolo, il ha concluso CP_1
per il rigetto del reclamo.
Il reclamo non è suscettibile di accoglimento.
Iniziando dal primo motivo, seppure sia corretta la considerazione che il provvedimento di omologazione sia sostanzialmente privo di motivazione, essendo del tutto apodittica l'affermazione della maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (conclusione che si risolve esclusivamente nel seguente periodo: “Considerato che l'alternativa liquidatoria non garantisce una soddisfazione maggiore dei crediti”), una simile valutazione non era a ben vedere necessaria, posto che il voto dell non era rilevante Parte_1
ai fini dell'approvazione del concordato minore.
A norma dell'art. 79, primo comma, CCII, qualora, come nel caso di specie, un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (nella fattispecie , CP_2
titolare di una percentuale del 65,52% del totale dei creditori ammessi al voto), il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.
Considerato che su undici creditori ammessi al voto, nove avevano espresso voto positivo (anche per il tramite del meccanismo di cui al terzo comma dell'art. 79 CCII), la maggioranza di legge era comunque raggiunta anche a prescindere dal voto dell' , di modo che non era a rigore necessaria Parte_1
la valutazione di cui all'art. 80, terzo comma, CCII.
In ogni caso, per quanto necessario, la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione controllata del è dimostrata dal fatto che lo stesso è titolare di un immobile di valore CP_1
stimato in circa 70.000,00 euro (dato non contestato dall' ) gravato da un'ipoteca per Parte_1
mutuo iscritta per 122.000 euro e non possiede altri beni suscettibili di essere fruttuosamente liquidati (tali non potendo ritenersi l'autocarro e l'autovettura lui intestati, rispettivamente stimati in euro 200,00 ed euro 150,00).
Del resto, in via di chiusura, si osserva come la stessa , all'atto dell'espressione del Parte_1
dissenso rispetto alla proposta di concordato minore, si fosse limitata ad inferire la maggiore convenienza della liquidazione controllata sul ventilato presupposto che le disponibilità finanziarie del fossero CP_1
superiori a quelle effettivamente dichiarate, il che è peraltro circostanza priva di alcuna dimostrazione.
Venendo al secondo motivo, si ritiene che la durata del piano dei pagamenti, prevista in quindici anni, non possa condurre al diniego di omologazione.
Nella consapevolezza del dibattito giurisprudenziale esistente sulla questione, si ritiene che a fronte della perdurante assenza di previsione normativa di un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e considerato che, nella specifica procedura in oggetto, i creditori hanno la facoltà di esprimersi sulla proposta mediante l'esercizio del voto, non si possa a priori escludere la possibilità di concedere l'omologazione alla proposta di concordato per il sol fatto che la stessa preveda una dilazione di lunga durata (sempre che contenuta in limiti di ragionevolezza).
Non può infatti per ciò solo ritenersi che un simile piano sia in concreto meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (della cui presumibile infruttuosità nel caso di specie si è sopra dato conto), talché, considerato il principio ispiratore delle procedure in oggetto, ovvero quello di consentire una second chance al debitore sovraindebitato (nella procedura in oggetto, tra l'altro, tale da consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa), deve escludersi che la circostanza abbia efficacia ostativa alla omologazione del concordato (in argomento, cfr., Cass., ord., 28.10.2019, n. 27544; Cass., 20.8.2020, n. 17391; Cass.,
23.12.2024, n. 34150).
Venendo da ultimo al terzo motivo di reclamo, non si ritiene ravvisabile l'esistenza del dedotto atto in frode.
A prescindere dal fatto che l'accollo del debito del coniuge risale al settembre 2020 ed il pagamento di parte di tale debito con il ricavato della cessione del ramo d'azienda di proprietà del all'ottobre CP_1
2021, e dunque, rispettivamente, a tre anni e due anni prima rispetto alla proposizione del ricorso, la circostanza è stata oggetto di ampia disclosure nell'ambito della proposta e della correlata relazione dell'OCC, di modo che si deve escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della denunciata ipotesi di frode.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
In ragione dell'incertezza sulla questione di cui al secondo motivo di reclamo si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 50515/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al numero 50515/2024 R.G. e pendente
TRA
(C.F. , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
reclamante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini per Controparte_1 CodiceFiscale_1
delega in atti reclamato OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di omologazione del concordato minore emessa dal Tribunale di Viterbo in data 21 dicembre 2023.
Conclusioni: i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti conclusivi, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 21 dicembre Parte_1
2023, con la quale era stata omologata la proposta di concordato semplificato depositata da Controparte_1
La reclamante ha lamentato:
i) la nullità dell'impugnata pronuncia per assoluto difetto di motivazione: la motivazione del
Tribunale, meramente assertiva, non consentiva ad avviso della reclamante di integrare il
“minimo costituzionale” stabilito dall'art. 111, settimo comma, Cost.;
ii) la violazione dell'art. 80, comma 1, CCII, stante la nullità della proposta concordataria, in ragione dell'eccessiva durata del piano dei pagamenti: a tal fine ha evidenziato come il piano concordatario, fermi i dubbi sulla sua effettiva sostenibilità, avesse una durata pari a quindici anni e prevedesse la postergazione dei pagamenti in favore dell'Amministrazione fiscale
(prevista in percentuale del 5%) al tredicesimo mese successivo all'avvenuta omologazione;
iii) la violazione dell'art. 10, comma 3, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, stante la presenza di un presumibile “atto in frode” ai creditori, insito nell'accollo, da parte del , dei debiti del CP_1
coniuge pari a circa 57.000,00 euro e nell'utilizzo, per far fronte a parte di essi (per la somma di euro 5.000,00), del ricavato della cessione del ramo d'azienda
Su tali presupposti l' ha richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto Parte_1
della domanda di omologazione del “concordato minore” avanzata dalla controparte ed apertura della alternativa procedura di liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 e ss. CCII.
Il signor si è costituito in giudizio resistendo al reclamo. Controparte_1 Il resistente ha evidenziato come la motivazione, seppure sintetica, non fosse inesistente e, sotto altro profilo, ha addotto l'ammissibilità dei piani di ristrutturazione dei debiti dei soggetti sovraindebitati in un periodo di tempo superiore al quinquennio.
Rilevando infine l'insussistenza di alcun atto in frode, posto che la circostanza dell'accollo era stata esplicitata nel ricorso e nella relazione dell'OCC, talché non era configurabile il dolo, il ha concluso CP_1
per il rigetto del reclamo.
Il reclamo non è suscettibile di accoglimento.
Iniziando dal primo motivo, seppure sia corretta la considerazione che il provvedimento di omologazione sia sostanzialmente privo di motivazione, essendo del tutto apodittica l'affermazione della maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (conclusione che si risolve esclusivamente nel seguente periodo: “Considerato che l'alternativa liquidatoria non garantisce una soddisfazione maggiore dei crediti”), una simile valutazione non era a ben vedere necessaria, posto che il voto dell non era rilevante Parte_1
ai fini dell'approvazione del concordato minore.
A norma dell'art. 79, primo comma, CCII, qualora, come nel caso di specie, un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (nella fattispecie , CP_2
titolare di una percentuale del 65,52% del totale dei creditori ammessi al voto), il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.
Considerato che su undici creditori ammessi al voto, nove avevano espresso voto positivo (anche per il tramite del meccanismo di cui al terzo comma dell'art. 79 CCII), la maggioranza di legge era comunque raggiunta anche a prescindere dal voto dell' , di modo che non era a rigore necessaria Parte_1
la valutazione di cui all'art. 80, terzo comma, CCII.
In ogni caso, per quanto necessario, la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione controllata del è dimostrata dal fatto che lo stesso è titolare di un immobile di valore CP_1
stimato in circa 70.000,00 euro (dato non contestato dall' ) gravato da un'ipoteca per Parte_1
mutuo iscritta per 122.000 euro e non possiede altri beni suscettibili di essere fruttuosamente liquidati (tali non potendo ritenersi l'autocarro e l'autovettura lui intestati, rispettivamente stimati in euro 200,00 ed euro 150,00).
Del resto, in via di chiusura, si osserva come la stessa , all'atto dell'espressione del Parte_1
dissenso rispetto alla proposta di concordato minore, si fosse limitata ad inferire la maggiore convenienza della liquidazione controllata sul ventilato presupposto che le disponibilità finanziarie del fossero CP_1
superiori a quelle effettivamente dichiarate, il che è peraltro circostanza priva di alcuna dimostrazione.
Venendo al secondo motivo, si ritiene che la durata del piano dei pagamenti, prevista in quindici anni, non possa condurre al diniego di omologazione.
Nella consapevolezza del dibattito giurisprudenziale esistente sulla questione, si ritiene che a fronte della perdurante assenza di previsione normativa di un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e considerato che, nella specifica procedura in oggetto, i creditori hanno la facoltà di esprimersi sulla proposta mediante l'esercizio del voto, non si possa a priori escludere la possibilità di concedere l'omologazione alla proposta di concordato per il sol fatto che la stessa preveda una dilazione di lunga durata (sempre che contenuta in limiti di ragionevolezza).
Non può infatti per ciò solo ritenersi che un simile piano sia in concreto meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (della cui presumibile infruttuosità nel caso di specie si è sopra dato conto), talché, considerato il principio ispiratore delle procedure in oggetto, ovvero quello di consentire una second chance al debitore sovraindebitato (nella procedura in oggetto, tra l'altro, tale da consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa), deve escludersi che la circostanza abbia efficacia ostativa alla omologazione del concordato (in argomento, cfr., Cass., ord., 28.10.2019, n. 27544; Cass., 20.8.2020, n. 17391; Cass.,
23.12.2024, n. 34150).
Venendo da ultimo al terzo motivo di reclamo, non si ritiene ravvisabile l'esistenza del dedotto atto in frode.
A prescindere dal fatto che l'accollo del debito del coniuge risale al settembre 2020 ed il pagamento di parte di tale debito con il ricavato della cessione del ramo d'azienda di proprietà del all'ottobre CP_1
2021, e dunque, rispettivamente, a tre anni e due anni prima rispetto alla proposizione del ricorso, la circostanza è stata oggetto di ampia disclosure nell'ambito della proposta e della correlata relazione dell'OCC, di modo che si deve escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della denunciata ipotesi di frode.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
In ragione dell'incertezza sulla questione di cui al secondo motivo di reclamo si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 50515/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino