Articolo 633 del Codice della navigazione
Articolo 632Articolo 634
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21 aprile 1942
Art. 633.
(Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato).

I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi e' trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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