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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9882/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PANICO ANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. PANICO LORENZO CP_1
Resistente
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo della ricorrente alle dipendenze della “Cioccolati Gourmet”, si è svolto senza soluzione di continuità a CP_1 decorrere dal 18.05.19 al 02.03.21; 2. accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 02.10.2019, sottoscritto dalla lavoratrice, innanzi alla C.S.C. UIL di Trani, per vizio del consenso e mancanza di assistenza sindacale;
3. accertare e dichiarare quanto dedotto nel presente ricorso, ovvero che la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa nei giorni e per le ore dedotte in narrativa, nonché che ha svolto mansioni riconducibili al 4° liv. CCNL Pubblici-Esercizi Confcomm., ed in conseguenza, condannare la società convenuta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma che ex art. 14 T.U. delle spese di giustizia, espressamente è dichiarata in complessivi € 46.671,02 per il periodo di lavoro prestato, di cui € 37.230,42 a titolo di differenze retributive, € 3.835,37 a titolo di TFR, € 4.418,55 a titolo di differenza sulla CIG, ed €
1.186,68 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per tutte le causali spiegate nel presente ricorso o di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso di causa o che sarà determinata equitativamente dal sig. Giudice, anche, occorrendo, con l'ausilio di idonea Ctu, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dal dì della domanda e sino al soddisfo, e con riferimento a tutte le somme che saranno liquidate in suo favore, il tutto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
1 - in subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa nei giorni
e per le ore dedotte in narrativa, nonché che ha svolto mansioni riconducibili al 5° liv. del CCNL
Pubblici-Esercizi Confcomm.; - in estremo subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al 6° Super liv. del CCNL Pubblici-Esercizi Confcomm.; - in ogni caso, per effetto dell'accertamento delle superiori mansioni, condannare la società convenuta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della relativa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso di causa o che sarà determinata equitativamente dal sig. Giudice, anche, occorrendo, con l'ausilio di idonea Ctu, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì della domanda e sino al soddisfo, e con riferimento a tutte le somme che saranno liquidate in suo favore, il tutto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
4. condannare, in ogni caso, ancora la convenuta, a regolarizzare ed adeguare la posizione assicurativa e previdenziale della
Sig.ra presso gli Istituti Obbligatori di legge per tutto il periodo dedotto in narrativa. Pt_1
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L' ha chiesto: Nel caso in cui dovesse essere accertata la fondatezza delle ragioni attoree, CP_2 condannare il datore di lavoro al pagamento dell'adeguamento contributivo/retributivo dovuto CP_ all' e al ricorrente e delle conseguenti sanzioni civili, nella misura quantificata dall'Ente stesso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La domanda formulata al punto 2) delle conclusioni di “accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del
02.10.2019, sottoscritto dalla lavoratrice, innanzi alla C.S.C. UIL di Trani, per vizio del consenso e mancanza di assistenza sindacale” è infondata e deve essere rigettata.
In particolare, l'eccezione di “mancanza di assistenza sindacale” appare smentita per tabulas dal contenuto del verbale impugnato, da cui risulta che, in tale occasione, la lavoratrice si è avvalsa
“dell'assistenza del Sig. della UIL di Trani”, che l'incontro tra le parti si è Parte_2 svolto presso la sede della CSC UIL di Trani e che lo stesso aveva ad oggetto la definizione del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti dal 18/05/2019 al 30/09/2019.
Come dedotto dalla resistente, dal verbale di conciliazione si evince chiaramente quali fossero le pretese della lavoratrice (“Differenze paga – Mensilità di settembre 2019 – Lavoro Festivo – Riposi compensativi – Ferie – Indennità sostitutive – Straordinario – Tredicesima – Quattordicesima –
Trasferte – T.F.R. – Inquadramento mansioni – Permessi comunque denominati – Festività –
Risarcimento danni di varia natura – Interessi compensativi e rivalutazione monetaria”); i motivi per i quali il datore di lavoro contestava tali pretese;
quale somma fosse offerta dal datore di lavoro a tacitazione di ogni richiesta;
l'accettazione della lavoratrice e le specifiche conseguenze della sua adesione all'accordo, espressamente chiarite dal delegato conciliatore alla lavoratrice e riportate nel verbale (ovvero la rinuncia a far valere le pretese innanzi elencate).
2 Per quanto innanzi esposto, non appare ravvisabile un difetto di effettiva assistenza sindacale, in considerazione della sede protetta dove si è svolto l'incontro e del contenuto dettagliato del verbale sottoscritto dalla lavoratrice, dal quale si evince chiaramente a quali diritti rinunciava (i quali sono stati analiticamente elencati, con espressa indicazione dei vari istituti contrattuali).
Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la conciliazione tra le parti non è intervenuta nel corso di un rapporto di lavoro ininterrotto, ma alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 18/05/2019, nel quale era previsto il termine finale del 30/09/2019; aldilà dell'eventuale tardività dell'impugnazione (proposta ben oltre il termine di sei mesi dalla cessazione di tale rapporto di lavoro a tempo determinato), ciò induce ad escludere in radice l'esistenza del vizio del consenso eccepito dalla parte ricorrente in termini di violenza morale e consistente nella “minaccia di farle perdere il posto di lavoro”, dato che, al momento della conciliazione, il rapporto di lavoro si era già risolto alcuni giorni prima per scadenza del termine pattuito;
in ogni caso, l'esistenza di tale minaccia non è stata provata.
Quanto all'induzione in errore, essa al più potrebbe riguardare le modalità della convocazione a
Trani della ricorrente e del suo ex compagno (all'epoca colleghi di lavoro), ma Persona_1 non si comprende quale sarebbe l'errore al momento della sottoscrizione del verbale, posto che il contenuto dell'atto è molto chiaro circa l'elencazione dei diritti oggetto di rinuncia;
a ciò si aggiunga che si tratterebbe di errore non riconoscibile dall'altro contraente.
Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio deve essere limitato al periodo dal 03.10.2019 al 02.03.2021 (con esclusione del periodo precedente, coperto da conciliazione sindacale).
Rispetto a tale periodo, appare fondata la doglianza di parte ricorrente circa la non correttezza del suo inquadramento come Commis di sala di 6° livello, dovendosi escludere che svolgesse mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore (come previsto dal CCNL per tale livello e per tale declaratoria); all'esito della prova testimoniale, è emerso che la ricorrente svolgeva principalmente mansioni di cameriera, che rientrano nel 5° livello (come richiesto in via subordinata al punto 3 delle conclusioni); anche le altre mansioni di cassiera, addetta ai gelati, ai caffè e alla cioccolata svolte dalla ricorrente rientrano nel 5° livello e confermano il possesso delle “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” previste per tale livello (superiori alle
“elementari conoscenze professionali” previste per i lavoratori inquadrati al 6° livello).
Non vi sono invece i presupposti per il riconoscimento del 4° livello chiesto in via principale, in quanto non vi è prova sufficiente delle “condizioni di autonomia esecutiva” e dello svolgimento di “mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche” proprie di tale livello;
per quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria, i compiti svolti dalla ricorrente erano invece di natura esecutiva e, come tali, rientrano nel 5° livello;
con riferimento alla consegna delle buste paga, le dichiarazioni dei testi sono contraddittorie sul punto e, in ogni caso, secondo quanto riferito dal teste , la ricorrente se ne sarebbe occupata solo nell'ultimo periodo. Tes_1
3 Quanto agli orari di lavoro, deve ritenersi pienamente provata la simulazione del part-time (12 ore settimanali, pari a 3 ore al giorno dalle 17:00 alle 20:00 per 4 giorni a settimana dal giovedì alla domenica) previsto nel contratto di lavoro;
al riguardo, si vedano le dichiarazioni del teste
, il quale ha riferito: “… avevo un contratto part-time di 3 ore al giorno per 3 Testimone_2 giorni a settimana, ma lavoravo dal lunedì al venerdì per 9 ore, 9 ore mezza con turni suddivisi di mattina, sera o spezzati;
sabato e domenica facevo 10 ore circa;
avevo un giorno di riposo settimanale, ad eccezione del periodo natalizio o della maggior parte del periodo estivo.
Nel periodo in cui ho lavorato c'era anche la ricorrente, la quale era già presente nel senso che lavorava da prima di me e ha continuato per circa una settimana dopo che ho finito io;
… faceva gli stessi orari che ho detto prima ma non capitavamo sempre negli stessi turni. I turni venivano comunicati settimanalmente con una tabella che veniva stampata e lasciata sul bancone. Se c'era qualche cambio veloce da fare la comunicazione veniva effettuata tramite Whatsapp.
La simulazione del part-time è stata pienamente confermata anche da , il quale Persona_1 ha riferito: “… avevamo entrambi un contratto part-time per 9 o 12 ore settimanali, l'orario di lavoro effettivo era di 8 ore e mezzo, 9 ore al giorno durante la settimana e nel week-end tra le 10
e le 11 ore al giorno in periodo invernale per sei giorni a settimana con un giorno di riposo;
nel periodo estivo aumentava di 1-2 ore al giorno e poi ad agosto si facevano 12 ore al giorno senza riposo, che in realtà non c'era più già da metà giugno;
i turni venivano comunicati su una tabella stampata su un tavolo, con l'indicazione se era il turno di mattina o di sera, mentre l'orario veniva indicato per i turni spezzati. A.D.R. in caso di esigenze improvvise i turni potevano subire variazioni
e a volte avvenivano scambi tra colleghi;
sia io che la ricorrente eravamo iscritti ad alcuni gruppi
Whatsapp, uno ufficiale cove c'era anche il sig. ed altri interni dove c'eravamo solo noi, sul Pt_3 quale venivano date le comunicazioni relative alle dinamiche di lavoro, gli orari, mentre quello ufficiale veniva utilizzato per le comunicazioni del sig. ”. Pt_3
Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di , il quale ha riferito: “… gli orari di Testimone_3 lavoro potevano essere interi di 9-10 ore a partire dalle 06:30 oppure spezzati dalle 07:00 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 20:00-21:00, tali orari valevano per tutti, anche la ricorrente, ma c'era qualcuno che faceva di più perché doveva sbrigare pratiche, ciò valeva anche la ricorrente perché come ho già detto nell'ultimo periodo era lei a consegnare le buste paga;
i turni venivano organizzati da
e comunicati o tramite gruppo Whatsapp o sul riquadro in laboratorio;
lavoravamo Parte_4
7 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per 8-9 ore, mentre nel fine settimana 11-12 ore;
d'estate non c'era giorno di riposo, d'inverno da novembre in poi c'era un giorno a settimana di riposo;
non ricordo se il contratto fosse full-time o part-time ma ero assicurato per 3 ore al giorno per 4 giorni
a settimana;
credo che anche la ricorrente avesse lo stesso contratto”.
Le dichiarazioni di segno contrario dei testi di parte resistente (i quali hanno confermato che la ricorrente osservava gli orari previsti dal contratto) devono ritenersi inattendibili alla luce della documentazione di segno contrario allegata al ricorso (cfr.
3. foto riproduzione chat whatsapp di gruppo lavorativo con orari lavorativi settimanali e direttive;
4. foto orari settimanali).
Per quanto esposto, devono ritenersi provati gli orari di lavoro indicati al punto c) del ricorso.
4 Ne consegue l'insufficienza della retribuzione percepita, ciò tanto più alla luce della circostanza dedotta al punto f), relativa all'esistenza di trattenute mensili di € 200,00 sulle somme indicate in busta paga, restituite in unica soluzione dopo l'estate per assicurarsi l'attività lavorativa dei dipendenti nei mesi estivi (cd. “congelato”); tale circostanza deve ritenersi pienamente provata all'esito dell'attività istruttoria;
si vedano, al riguardo, le dichiarazioni di nella Testimone_2 parte in cui riferisce: “il congelato era una trattenuta di 200 euro al mese che veniva riconsegnato se si arrivava all'anno intero da settembre a settembre, in caso contrario i soldi non venivano restituiti;
vi era inoltre una trattenuta di 100 euro per ogni mese in cui vi erano giorni di malattia”.
Dello stesso tenore anche le seguenti dichiarazioni di : “Le buste paga venivano Persona_1 consegnate da o ma le somme indicate non corrispondevano a quello Parte_4 Persona_2 che ci veniva corrisposto, preciso che una parte ci veniva data in contanti e il resto tramite conto corrente dove venivano corrisposte le somme indicate in busta paga, corrispondenti al part-time; il totale era di 1.000 euro al mese, parte in contanti e parte con bonifico, ma ogni mese c'era una trattenuta di 200 euro, definita il congelato, che veniva restituita se uno arrivava a lavorare fino alla fine della stagione, settembre-ottobre, per cui se uno se ne andava prima perdeva quei soldi”.
Sul punto si vedano altresì le seguenti dichiarazioni di : “A.D.R. la somma indicata Testimone_3 in busta paga non corrispondeva a quanto percepito, nel senso che ci veniva fatto il bonifico per la somma indicata e il resto ci veniva dato in nero e corrispondeva all'orario di lavoro effettivo;
c'era però un congelato, inteso come trattenuta di 200 euro al mese che veniva restituita alla fine del periodo estivo, io ho finito a giugno e la trattenuta non mi è stata restituita;
questo valeva per tutti i dipendenti. Non ho promosso alcuna vertenza nei confronti della società”.
I testi di parte resistente hanno tentato di negare l'esistenza della pratica del cd. “congelato”, salva la parziale ammissione di : “non so cosa fosse il congelato, prendo atto che Parte_5 nel messaggio da me inviato al sig. che mi viene esibito si fa riferimento a tale termine ma Per_1 non è un'espressione che uso e non ricordo il contesto in cui l'ho usata;
confermo che quel messaggio era mio, ma ribadisco che eravamo amici e ci sono un sacco di messaggi tra noi”.
Più in generale, le dichiarazioni dei testi di parte resistente appaiono inattendibili, nella parte in cui riferiscono che il gruppo Whatsapp veniva usato solo per amicizia e non per i turni di lavoro, trattandosi di affermazione palesemente smentita dalla documentazione in atti.
Nei limiti innanzi esposti, la lavoratrice ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
su tali basi, parte ricorrente è stata quindi invitata “a riformulare
i propri conteggi limitatamente al periodo dal 03.10.2019 al 02.03.2021 (con esclusione quindi del periodo precedente) e con inquadramento al 5° livello”; dai nuovi conteggi depositati, risultano differenze pari ad € 23.099,32 per differenze retributive, € 2.564,02 per TFR, € 1.111,00 per indennità di mancato preavviso, ed € 4.137,82 per indennità CIG, per un totale pari ad € 30.912,16.
La resistente ha impugnato e contestato tali conteggi, riportandosi ai propri conteggi di parte e deducendo che “nell'ipotesi in cui il Sig. Giudice dovesse ritenere che le mansioni espletate dalla sig.ra siano riferibili all'inquadramento nel livello 5° del CCNL applicabile, la ricorrente avrà – Pt_1 al più – diritto a differenze retributive e per TFR pari complessivamente a € 1.711,52”.
5 Di tali conteggi di parte resistente non si può tenere conto, in quanto sono fondati sull'orario di lavoro previsto dal contratto (part-time), che – per le ragioni già innanzi esposte - deve ritenersi superato all'esito della prova (sia orale che documentale).
Le deduzioni di parte resistente sono invece fondate nella parte in cui evidenziano che i nuovi conteggi di parte ricorrente sono in contrasto con quanto dedotto dalla stessa lavoratrice con riferimento al periodo di cui al punto c.5) del ricorso e agli orari di lavoro ivi indicati (tanto che,
a verbale di udienza del 17.12.2024, la ricorrente si è dichiarata disponibile a rivedere i conteggi in relazione a tale periodo, ove ritenuto necessario dal giudice). Con ordinanza del 17.12.2024, la ricorrente è stata quindi invitata a riformulare i conteggi allegati alle note del 01.10.2024, tenendo conto per il periodo a partire da ottobre 2020 in poi dell'orario di 6 ore e mezzo giornaliere indicato al punto c.5) del ricorso, con l'ulteriore precisazione che tale orario dovrà essere applicato per 7 giorni a settimana, senza giorno di riposo, solo per il periodo da dicembre 2020 al 06.01.2021
e per 6 giorni a settimana, con giorno di riposo infrasettimanale, per il restante periodo.
Dai nuovi conteggi prodotti da parte ricorrente con le note autorizzate depositate il 15.03.2025,
“sono emerse le seguenti differenze pari ad € 21.954,33 per differenze retributive, € 2.479,20 per
TFR, € 1.083,20 per indennità di mancato preavviso, ed € 4.113,6 per differenza sulla CIG, per un totale complessivo pari ad € 29.630,34 lordo, oltre interessi e rivalutazione”. Tali conteggi sono stati poi corretti con le note del 07.04.2025, sul presupposto che “Si riconosce solo l'errore, materiale, relativo al mese di marzo 2021, che si corregge prontamente riportando nel ricalcolo cui si è prontamente provveduto, un sol giorno, che è stato corretto da € 324,95 a € 54,16. Dianzi, per correttezza, sono stati, con l'occasione, per come ci si è avveduti, altresì riformulati anche i conteggi per i mesi da novembre 2020 a gennaio 2021, con l'inserimento di quanto effettivamente percepito da controparte, avuto riguardo alle relative buste paga versate da essa in atti, da cui si evincono ulteriori periodi di CIG rispetto a quelli originariamente calcolati.
A tal fine, nel relativo conteggio, per il periodo di cig parziale, dal 7.01.21 al 31.01.21, è stata considerata metà giornata di lavoro (3,25 ore) e metà giornata di cig (3,25), con rideterminazione degli importi dovuti sia a titolo di retribuzione che di cig. … Pertanto, ci si permette di allegare i conteggi riformulati solo in ragione di quanto appena innanzi, con rideterminazione dell'importo in minus di € 20.499,80 a titolo di differenze retributive, € 2.387,17 a titolo di TFR, € 1.083,20 a titolo di indennità di mancato preavviso, per un totale di € 23.970,17, e di € 5.094,59 a titolo di CIG, per un totale complessivo pari ad € 29.064,76, come analiticamente dettagliato negli stessi in allegato”.
Non vi sono conto per discostarsi da tali conteggi, tenuto conto di tali ultime correzioni, con le quali è stato rettificato l'errore, evidenziato dalla resistente, circa l'importo di € 324,95 indicato per l'unico giorno di lavoro di marzo 2021; per il resto, nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha replicato in modo esaustivo alle osservazioni di parte resistente.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, con riferimento al fatto che gli importi indicati nella colonna “totale percepito lordo busta” risultano sempre inferiori rispetto a quelli riportati nella colonna “totale percepito netto busta”, ciò è dovuto al fatto che sulle buste paga, l'azienda inserisce MENSILMENTE i ratei di 13^ e 14^; nel mentre nei conteggi effettuati la 13^ e 14^ è stata conteggiata a fine anno, in un'unica soluzione, e per titoli separati”.
6 Si tratta quindi di differenze in negativo sui singoli mesi, ma il percepito lordo indicato anno per anno è superiore ai corrispondenti importi netti, tenendo conto appunto di 13^ e 14^ mensilità.
Infatti, con riferimento al 2019, il “totale lordo busta” percepito indicato nei conteggi è pari a €
1.725,22 (a fronte di un “totale netto busta” pari a 1.322,00 e quindi inferiore); lo stesso vale per il 2020, perché anche in questo caso il “percepito lordo busta” (pari a € 4.061,35) è superiore al
“percepito netto busta” (pari a € 3.658,00), come pure per il 2021 (per il quale il lordo busta di €
325,55 è superiore al corrispondente importo netto di € 172,00); complessivamente, il percepito lordo busta (pari a € 6.112,12) è superiore al percepito netto busta (pari a € 5.152,00).
Pertanto, devono essere superate le doglianze di parte resistente circa il fatto che il calcolo del percepito in busta paga utilizzando gli importi lordi (invece di quelli netti) comporterebbe un ingiusto aumento del credito della lavoratrice;
tali doglianze sono infondate, sia perché (come si è visto) gli importi lordi sono complessivamente superiori a quelli netti (tenuto conto di 13^ e
14^ mensilità), sia perché il confronto tra dovuto e percepito deve essere effettuato al lordo.
Con riferimento alle somme corrisposte fuori busta, appare corretto il riferimento agli importi netti, essendo evidente che, come dedotto dalla ricorrente, essi non possono essere lordizzati.
Con riferimento a presunte discordanze tra i conteggi e quanto dedotto al punto f) del ricorso, si deve rilevare che la ricorrente si è limitata a dedurre di avere percepito “in media circa €
800,00 mensili, di cui una parte per come risultante da busta paga con bonifico mensile, ed il residuo in contanti di ca € 450,00, corrisposti materialmente dal Responsabile Sig. ”; Parte_4
i conteggi sono coerenti con tale assunto, in quanto effettivamente gli importi netti percepiti indicati (in busta e fuori busta) sono pari a € 800,00 al mese;
l'unico errore nel ricorso riguarda il fatto che il fuori busta era necessariamente inferiore a € 450,00 al mese, in quanto, sommando tale importo alle somme indicate in busta paga corrisposte con bonifico, si arriverebbe ad un percepito nettamente superiore a € 800,00 al mese;
la corresponsione di somme superiori a tale importo costituisce fatto estintivo del credito azionato dalla lavoratrice, con relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2697 co. 2 c.c.; tale onere non è stato però adempiuto, in quanto la resistente può provare di avere pagato solo le somme riportate in busta paga e non anche quelle corrisposte fuori busta in contanti.
Quanto infine alle ulteriori somme che la ricorrente deduce di avere percepito fuori busta in singole occasioni (€ 800,00 a settembre 2019 + € 1.400,00 a settembre 2020 + € 500,00 nel mese di dicembre 2020), si deve rilevare che le prime due dazioni sono riconducibili alla prassi del cd.
“congelato” (trattenute di € 200,00 al mese che venivano poi versate in unica soluzione dopo il periodo estivo, in modo da indurre/costringere il dipendente a lavorare in tale periodo).
Aldilà di ogni considerazione circa l'eventuale rilevanza penale di tale condotta, si deve rilevare che la prima dazione di € 800,00 a settembre 2019 rientra nel periodo coperto dal verbale di conciliazione del 02.10.2019 e, pertanto, di essa non si può tenere conto ai fini della decisione.
Detraendo tale importo dalla somma complessiva di € 13.900,00 indicata da parte resistente in sede di note scritte come percepito, si arriva all'importo di € 13.100,00 (inferiore alla somma di €
13.520,12 indicata dalla ricorrente nei conteggi allegati); anche sotto tale profilo, pertanto, tutte le contestazioni mosse dalla resistente a tali conteggi devono essere superate.
7 Ne consegue la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 29.064,76 (di cui € 20.499,80 a titolo di differenze retributive, € 2.387,17 a titolo di TFR, € 1.083,20 a titolo di indennità di mancato preavviso e € 5.094,59 a titolo di CIG), oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nonché oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva nella misura che sarà determinata dall' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20/09/2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara che, nel periodo dal 03.10.2019 al 02.03.2021, parte ricorrente ha lavorato a tempo pieno, osservando gli orari di lavoro indicati al punto c) del ricorso e svolgendo mansioni di cameriera di 5° livello CCNL Pubblici-Esercizi Confcommercio.
2. Condanna la società resistente al pagamento in suo favore della somma di € 29.064,76 (di cui
€ 20.499,80 a titolo di differenze retributive, € 2.387,17 a titolo di TFR, € 1.083,20 a titolo di indennità di mancato preavviso e € 5.094,59 a titolo di CIG) oltre interessi o rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nonché oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nella misura che sarà determinata dall' . CP_2
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€ 4800,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 09/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
8
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9882/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PANICO ANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. PANICO LORENZO CP_1
Resistente
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo della ricorrente alle dipendenze della “Cioccolati Gourmet”, si è svolto senza soluzione di continuità a CP_1 decorrere dal 18.05.19 al 02.03.21; 2. accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 02.10.2019, sottoscritto dalla lavoratrice, innanzi alla C.S.C. UIL di Trani, per vizio del consenso e mancanza di assistenza sindacale;
3. accertare e dichiarare quanto dedotto nel presente ricorso, ovvero che la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa nei giorni e per le ore dedotte in narrativa, nonché che ha svolto mansioni riconducibili al 4° liv. CCNL Pubblici-Esercizi Confcomm., ed in conseguenza, condannare la società convenuta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma che ex art. 14 T.U. delle spese di giustizia, espressamente è dichiarata in complessivi € 46.671,02 per il periodo di lavoro prestato, di cui € 37.230,42 a titolo di differenze retributive, € 3.835,37 a titolo di TFR, € 4.418,55 a titolo di differenza sulla CIG, ed €
1.186,68 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per tutte le causali spiegate nel presente ricorso o di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso di causa o che sarà determinata equitativamente dal sig. Giudice, anche, occorrendo, con l'ausilio di idonea Ctu, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dal dì della domanda e sino al soddisfo, e con riferimento a tutte le somme che saranno liquidate in suo favore, il tutto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
1 - in subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa nei giorni
e per le ore dedotte in narrativa, nonché che ha svolto mansioni riconducibili al 5° liv. del CCNL
Pubblici-Esercizi Confcomm.; - in estremo subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al 6° Super liv. del CCNL Pubblici-Esercizi Confcomm.; - in ogni caso, per effetto dell'accertamento delle superiori mansioni, condannare la società convenuta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della relativa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso di causa o che sarà determinata equitativamente dal sig. Giudice, anche, occorrendo, con l'ausilio di idonea Ctu, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì della domanda e sino al soddisfo, e con riferimento a tutte le somme che saranno liquidate in suo favore, il tutto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
4. condannare, in ogni caso, ancora la convenuta, a regolarizzare ed adeguare la posizione assicurativa e previdenziale della
Sig.ra presso gli Istituti Obbligatori di legge per tutto il periodo dedotto in narrativa. Pt_1
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L' ha chiesto: Nel caso in cui dovesse essere accertata la fondatezza delle ragioni attoree, CP_2 condannare il datore di lavoro al pagamento dell'adeguamento contributivo/retributivo dovuto CP_ all' e al ricorrente e delle conseguenti sanzioni civili, nella misura quantificata dall'Ente stesso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La domanda formulata al punto 2) delle conclusioni di “accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del
02.10.2019, sottoscritto dalla lavoratrice, innanzi alla C.S.C. UIL di Trani, per vizio del consenso e mancanza di assistenza sindacale” è infondata e deve essere rigettata.
In particolare, l'eccezione di “mancanza di assistenza sindacale” appare smentita per tabulas dal contenuto del verbale impugnato, da cui risulta che, in tale occasione, la lavoratrice si è avvalsa
“dell'assistenza del Sig. della UIL di Trani”, che l'incontro tra le parti si è Parte_2 svolto presso la sede della CSC UIL di Trani e che lo stesso aveva ad oggetto la definizione del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti dal 18/05/2019 al 30/09/2019.
Come dedotto dalla resistente, dal verbale di conciliazione si evince chiaramente quali fossero le pretese della lavoratrice (“Differenze paga – Mensilità di settembre 2019 – Lavoro Festivo – Riposi compensativi – Ferie – Indennità sostitutive – Straordinario – Tredicesima – Quattordicesima –
Trasferte – T.F.R. – Inquadramento mansioni – Permessi comunque denominati – Festività –
Risarcimento danni di varia natura – Interessi compensativi e rivalutazione monetaria”); i motivi per i quali il datore di lavoro contestava tali pretese;
quale somma fosse offerta dal datore di lavoro a tacitazione di ogni richiesta;
l'accettazione della lavoratrice e le specifiche conseguenze della sua adesione all'accordo, espressamente chiarite dal delegato conciliatore alla lavoratrice e riportate nel verbale (ovvero la rinuncia a far valere le pretese innanzi elencate).
2 Per quanto innanzi esposto, non appare ravvisabile un difetto di effettiva assistenza sindacale, in considerazione della sede protetta dove si è svolto l'incontro e del contenuto dettagliato del verbale sottoscritto dalla lavoratrice, dal quale si evince chiaramente a quali diritti rinunciava (i quali sono stati analiticamente elencati, con espressa indicazione dei vari istituti contrattuali).
Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la conciliazione tra le parti non è intervenuta nel corso di un rapporto di lavoro ininterrotto, ma alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 18/05/2019, nel quale era previsto il termine finale del 30/09/2019; aldilà dell'eventuale tardività dell'impugnazione (proposta ben oltre il termine di sei mesi dalla cessazione di tale rapporto di lavoro a tempo determinato), ciò induce ad escludere in radice l'esistenza del vizio del consenso eccepito dalla parte ricorrente in termini di violenza morale e consistente nella “minaccia di farle perdere il posto di lavoro”, dato che, al momento della conciliazione, il rapporto di lavoro si era già risolto alcuni giorni prima per scadenza del termine pattuito;
in ogni caso, l'esistenza di tale minaccia non è stata provata.
Quanto all'induzione in errore, essa al più potrebbe riguardare le modalità della convocazione a
Trani della ricorrente e del suo ex compagno (all'epoca colleghi di lavoro), ma Persona_1 non si comprende quale sarebbe l'errore al momento della sottoscrizione del verbale, posto che il contenuto dell'atto è molto chiaro circa l'elencazione dei diritti oggetto di rinuncia;
a ciò si aggiunga che si tratterebbe di errore non riconoscibile dall'altro contraente.
Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio deve essere limitato al periodo dal 03.10.2019 al 02.03.2021 (con esclusione del periodo precedente, coperto da conciliazione sindacale).
Rispetto a tale periodo, appare fondata la doglianza di parte ricorrente circa la non correttezza del suo inquadramento come Commis di sala di 6° livello, dovendosi escludere che svolgesse mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore (come previsto dal CCNL per tale livello e per tale declaratoria); all'esito della prova testimoniale, è emerso che la ricorrente svolgeva principalmente mansioni di cameriera, che rientrano nel 5° livello (come richiesto in via subordinata al punto 3 delle conclusioni); anche le altre mansioni di cassiera, addetta ai gelati, ai caffè e alla cioccolata svolte dalla ricorrente rientrano nel 5° livello e confermano il possesso delle “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” previste per tale livello (superiori alle
“elementari conoscenze professionali” previste per i lavoratori inquadrati al 6° livello).
Non vi sono invece i presupposti per il riconoscimento del 4° livello chiesto in via principale, in quanto non vi è prova sufficiente delle “condizioni di autonomia esecutiva” e dello svolgimento di “mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche” proprie di tale livello;
per quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria, i compiti svolti dalla ricorrente erano invece di natura esecutiva e, come tali, rientrano nel 5° livello;
con riferimento alla consegna delle buste paga, le dichiarazioni dei testi sono contraddittorie sul punto e, in ogni caso, secondo quanto riferito dal teste , la ricorrente se ne sarebbe occupata solo nell'ultimo periodo. Tes_1
3 Quanto agli orari di lavoro, deve ritenersi pienamente provata la simulazione del part-time (12 ore settimanali, pari a 3 ore al giorno dalle 17:00 alle 20:00 per 4 giorni a settimana dal giovedì alla domenica) previsto nel contratto di lavoro;
al riguardo, si vedano le dichiarazioni del teste
, il quale ha riferito: “… avevo un contratto part-time di 3 ore al giorno per 3 Testimone_2 giorni a settimana, ma lavoravo dal lunedì al venerdì per 9 ore, 9 ore mezza con turni suddivisi di mattina, sera o spezzati;
sabato e domenica facevo 10 ore circa;
avevo un giorno di riposo settimanale, ad eccezione del periodo natalizio o della maggior parte del periodo estivo.
Nel periodo in cui ho lavorato c'era anche la ricorrente, la quale era già presente nel senso che lavorava da prima di me e ha continuato per circa una settimana dopo che ho finito io;
… faceva gli stessi orari che ho detto prima ma non capitavamo sempre negli stessi turni. I turni venivano comunicati settimanalmente con una tabella che veniva stampata e lasciata sul bancone. Se c'era qualche cambio veloce da fare la comunicazione veniva effettuata tramite Whatsapp.
La simulazione del part-time è stata pienamente confermata anche da , il quale Persona_1 ha riferito: “… avevamo entrambi un contratto part-time per 9 o 12 ore settimanali, l'orario di lavoro effettivo era di 8 ore e mezzo, 9 ore al giorno durante la settimana e nel week-end tra le 10
e le 11 ore al giorno in periodo invernale per sei giorni a settimana con un giorno di riposo;
nel periodo estivo aumentava di 1-2 ore al giorno e poi ad agosto si facevano 12 ore al giorno senza riposo, che in realtà non c'era più già da metà giugno;
i turni venivano comunicati su una tabella stampata su un tavolo, con l'indicazione se era il turno di mattina o di sera, mentre l'orario veniva indicato per i turni spezzati. A.D.R. in caso di esigenze improvvise i turni potevano subire variazioni
e a volte avvenivano scambi tra colleghi;
sia io che la ricorrente eravamo iscritti ad alcuni gruppi
Whatsapp, uno ufficiale cove c'era anche il sig. ed altri interni dove c'eravamo solo noi, sul Pt_3 quale venivano date le comunicazioni relative alle dinamiche di lavoro, gli orari, mentre quello ufficiale veniva utilizzato per le comunicazioni del sig. ”. Pt_3
Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di , il quale ha riferito: “… gli orari di Testimone_3 lavoro potevano essere interi di 9-10 ore a partire dalle 06:30 oppure spezzati dalle 07:00 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 20:00-21:00, tali orari valevano per tutti, anche la ricorrente, ma c'era qualcuno che faceva di più perché doveva sbrigare pratiche, ciò valeva anche la ricorrente perché come ho già detto nell'ultimo periodo era lei a consegnare le buste paga;
i turni venivano organizzati da
e comunicati o tramite gruppo Whatsapp o sul riquadro in laboratorio;
lavoravamo Parte_4
7 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per 8-9 ore, mentre nel fine settimana 11-12 ore;
d'estate non c'era giorno di riposo, d'inverno da novembre in poi c'era un giorno a settimana di riposo;
non ricordo se il contratto fosse full-time o part-time ma ero assicurato per 3 ore al giorno per 4 giorni
a settimana;
credo che anche la ricorrente avesse lo stesso contratto”.
Le dichiarazioni di segno contrario dei testi di parte resistente (i quali hanno confermato che la ricorrente osservava gli orari previsti dal contratto) devono ritenersi inattendibili alla luce della documentazione di segno contrario allegata al ricorso (cfr.
3. foto riproduzione chat whatsapp di gruppo lavorativo con orari lavorativi settimanali e direttive;
4. foto orari settimanali).
Per quanto esposto, devono ritenersi provati gli orari di lavoro indicati al punto c) del ricorso.
4 Ne consegue l'insufficienza della retribuzione percepita, ciò tanto più alla luce della circostanza dedotta al punto f), relativa all'esistenza di trattenute mensili di € 200,00 sulle somme indicate in busta paga, restituite in unica soluzione dopo l'estate per assicurarsi l'attività lavorativa dei dipendenti nei mesi estivi (cd. “congelato”); tale circostanza deve ritenersi pienamente provata all'esito dell'attività istruttoria;
si vedano, al riguardo, le dichiarazioni di nella Testimone_2 parte in cui riferisce: “il congelato era una trattenuta di 200 euro al mese che veniva riconsegnato se si arrivava all'anno intero da settembre a settembre, in caso contrario i soldi non venivano restituiti;
vi era inoltre una trattenuta di 100 euro per ogni mese in cui vi erano giorni di malattia”.
Dello stesso tenore anche le seguenti dichiarazioni di : “Le buste paga venivano Persona_1 consegnate da o ma le somme indicate non corrispondevano a quello Parte_4 Persona_2 che ci veniva corrisposto, preciso che una parte ci veniva data in contanti e il resto tramite conto corrente dove venivano corrisposte le somme indicate in busta paga, corrispondenti al part-time; il totale era di 1.000 euro al mese, parte in contanti e parte con bonifico, ma ogni mese c'era una trattenuta di 200 euro, definita il congelato, che veniva restituita se uno arrivava a lavorare fino alla fine della stagione, settembre-ottobre, per cui se uno se ne andava prima perdeva quei soldi”.
Sul punto si vedano altresì le seguenti dichiarazioni di : “A.D.R. la somma indicata Testimone_3 in busta paga non corrispondeva a quanto percepito, nel senso che ci veniva fatto il bonifico per la somma indicata e il resto ci veniva dato in nero e corrispondeva all'orario di lavoro effettivo;
c'era però un congelato, inteso come trattenuta di 200 euro al mese che veniva restituita alla fine del periodo estivo, io ho finito a giugno e la trattenuta non mi è stata restituita;
questo valeva per tutti i dipendenti. Non ho promosso alcuna vertenza nei confronti della società”.
I testi di parte resistente hanno tentato di negare l'esistenza della pratica del cd. “congelato”, salva la parziale ammissione di : “non so cosa fosse il congelato, prendo atto che Parte_5 nel messaggio da me inviato al sig. che mi viene esibito si fa riferimento a tale termine ma Per_1 non è un'espressione che uso e non ricordo il contesto in cui l'ho usata;
confermo che quel messaggio era mio, ma ribadisco che eravamo amici e ci sono un sacco di messaggi tra noi”.
Più in generale, le dichiarazioni dei testi di parte resistente appaiono inattendibili, nella parte in cui riferiscono che il gruppo Whatsapp veniva usato solo per amicizia e non per i turni di lavoro, trattandosi di affermazione palesemente smentita dalla documentazione in atti.
Nei limiti innanzi esposti, la lavoratrice ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
su tali basi, parte ricorrente è stata quindi invitata “a riformulare
i propri conteggi limitatamente al periodo dal 03.10.2019 al 02.03.2021 (con esclusione quindi del periodo precedente) e con inquadramento al 5° livello”; dai nuovi conteggi depositati, risultano differenze pari ad € 23.099,32 per differenze retributive, € 2.564,02 per TFR, € 1.111,00 per indennità di mancato preavviso, ed € 4.137,82 per indennità CIG, per un totale pari ad € 30.912,16.
La resistente ha impugnato e contestato tali conteggi, riportandosi ai propri conteggi di parte e deducendo che “nell'ipotesi in cui il Sig. Giudice dovesse ritenere che le mansioni espletate dalla sig.ra siano riferibili all'inquadramento nel livello 5° del CCNL applicabile, la ricorrente avrà – Pt_1 al più – diritto a differenze retributive e per TFR pari complessivamente a € 1.711,52”.
5 Di tali conteggi di parte resistente non si può tenere conto, in quanto sono fondati sull'orario di lavoro previsto dal contratto (part-time), che – per le ragioni già innanzi esposte - deve ritenersi superato all'esito della prova (sia orale che documentale).
Le deduzioni di parte resistente sono invece fondate nella parte in cui evidenziano che i nuovi conteggi di parte ricorrente sono in contrasto con quanto dedotto dalla stessa lavoratrice con riferimento al periodo di cui al punto c.5) del ricorso e agli orari di lavoro ivi indicati (tanto che,
a verbale di udienza del 17.12.2024, la ricorrente si è dichiarata disponibile a rivedere i conteggi in relazione a tale periodo, ove ritenuto necessario dal giudice). Con ordinanza del 17.12.2024, la ricorrente è stata quindi invitata a riformulare i conteggi allegati alle note del 01.10.2024, tenendo conto per il periodo a partire da ottobre 2020 in poi dell'orario di 6 ore e mezzo giornaliere indicato al punto c.5) del ricorso, con l'ulteriore precisazione che tale orario dovrà essere applicato per 7 giorni a settimana, senza giorno di riposo, solo per il periodo da dicembre 2020 al 06.01.2021
e per 6 giorni a settimana, con giorno di riposo infrasettimanale, per il restante periodo.
Dai nuovi conteggi prodotti da parte ricorrente con le note autorizzate depositate il 15.03.2025,
“sono emerse le seguenti differenze pari ad € 21.954,33 per differenze retributive, € 2.479,20 per
TFR, € 1.083,20 per indennità di mancato preavviso, ed € 4.113,6 per differenza sulla CIG, per un totale complessivo pari ad € 29.630,34 lordo, oltre interessi e rivalutazione”. Tali conteggi sono stati poi corretti con le note del 07.04.2025, sul presupposto che “Si riconosce solo l'errore, materiale, relativo al mese di marzo 2021, che si corregge prontamente riportando nel ricalcolo cui si è prontamente provveduto, un sol giorno, che è stato corretto da € 324,95 a € 54,16. Dianzi, per correttezza, sono stati, con l'occasione, per come ci si è avveduti, altresì riformulati anche i conteggi per i mesi da novembre 2020 a gennaio 2021, con l'inserimento di quanto effettivamente percepito da controparte, avuto riguardo alle relative buste paga versate da essa in atti, da cui si evincono ulteriori periodi di CIG rispetto a quelli originariamente calcolati.
A tal fine, nel relativo conteggio, per il periodo di cig parziale, dal 7.01.21 al 31.01.21, è stata considerata metà giornata di lavoro (3,25 ore) e metà giornata di cig (3,25), con rideterminazione degli importi dovuti sia a titolo di retribuzione che di cig. … Pertanto, ci si permette di allegare i conteggi riformulati solo in ragione di quanto appena innanzi, con rideterminazione dell'importo in minus di € 20.499,80 a titolo di differenze retributive, € 2.387,17 a titolo di TFR, € 1.083,20 a titolo di indennità di mancato preavviso, per un totale di € 23.970,17, e di € 5.094,59 a titolo di CIG, per un totale complessivo pari ad € 29.064,76, come analiticamente dettagliato negli stessi in allegato”.
Non vi sono conto per discostarsi da tali conteggi, tenuto conto di tali ultime correzioni, con le quali è stato rettificato l'errore, evidenziato dalla resistente, circa l'importo di € 324,95 indicato per l'unico giorno di lavoro di marzo 2021; per il resto, nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha replicato in modo esaustivo alle osservazioni di parte resistente.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, con riferimento al fatto che gli importi indicati nella colonna “totale percepito lordo busta” risultano sempre inferiori rispetto a quelli riportati nella colonna “totale percepito netto busta”, ciò è dovuto al fatto che sulle buste paga, l'azienda inserisce MENSILMENTE i ratei di 13^ e 14^; nel mentre nei conteggi effettuati la 13^ e 14^ è stata conteggiata a fine anno, in un'unica soluzione, e per titoli separati”.
6 Si tratta quindi di differenze in negativo sui singoli mesi, ma il percepito lordo indicato anno per anno è superiore ai corrispondenti importi netti, tenendo conto appunto di 13^ e 14^ mensilità.
Infatti, con riferimento al 2019, il “totale lordo busta” percepito indicato nei conteggi è pari a €
1.725,22 (a fronte di un “totale netto busta” pari a 1.322,00 e quindi inferiore); lo stesso vale per il 2020, perché anche in questo caso il “percepito lordo busta” (pari a € 4.061,35) è superiore al
“percepito netto busta” (pari a € 3.658,00), come pure per il 2021 (per il quale il lordo busta di €
325,55 è superiore al corrispondente importo netto di € 172,00); complessivamente, il percepito lordo busta (pari a € 6.112,12) è superiore al percepito netto busta (pari a € 5.152,00).
Pertanto, devono essere superate le doglianze di parte resistente circa il fatto che il calcolo del percepito in busta paga utilizzando gli importi lordi (invece di quelli netti) comporterebbe un ingiusto aumento del credito della lavoratrice;
tali doglianze sono infondate, sia perché (come si è visto) gli importi lordi sono complessivamente superiori a quelli netti (tenuto conto di 13^ e
14^ mensilità), sia perché il confronto tra dovuto e percepito deve essere effettuato al lordo.
Con riferimento alle somme corrisposte fuori busta, appare corretto il riferimento agli importi netti, essendo evidente che, come dedotto dalla ricorrente, essi non possono essere lordizzati.
Con riferimento a presunte discordanze tra i conteggi e quanto dedotto al punto f) del ricorso, si deve rilevare che la ricorrente si è limitata a dedurre di avere percepito “in media circa €
800,00 mensili, di cui una parte per come risultante da busta paga con bonifico mensile, ed il residuo in contanti di ca € 450,00, corrisposti materialmente dal Responsabile Sig. ”; Parte_4
i conteggi sono coerenti con tale assunto, in quanto effettivamente gli importi netti percepiti indicati (in busta e fuori busta) sono pari a € 800,00 al mese;
l'unico errore nel ricorso riguarda il fatto che il fuori busta era necessariamente inferiore a € 450,00 al mese, in quanto, sommando tale importo alle somme indicate in busta paga corrisposte con bonifico, si arriverebbe ad un percepito nettamente superiore a € 800,00 al mese;
la corresponsione di somme superiori a tale importo costituisce fatto estintivo del credito azionato dalla lavoratrice, con relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2697 co. 2 c.c.; tale onere non è stato però adempiuto, in quanto la resistente può provare di avere pagato solo le somme riportate in busta paga e non anche quelle corrisposte fuori busta in contanti.
Quanto infine alle ulteriori somme che la ricorrente deduce di avere percepito fuori busta in singole occasioni (€ 800,00 a settembre 2019 + € 1.400,00 a settembre 2020 + € 500,00 nel mese di dicembre 2020), si deve rilevare che le prime due dazioni sono riconducibili alla prassi del cd.
“congelato” (trattenute di € 200,00 al mese che venivano poi versate in unica soluzione dopo il periodo estivo, in modo da indurre/costringere il dipendente a lavorare in tale periodo).
Aldilà di ogni considerazione circa l'eventuale rilevanza penale di tale condotta, si deve rilevare che la prima dazione di € 800,00 a settembre 2019 rientra nel periodo coperto dal verbale di conciliazione del 02.10.2019 e, pertanto, di essa non si può tenere conto ai fini della decisione.
Detraendo tale importo dalla somma complessiva di € 13.900,00 indicata da parte resistente in sede di note scritte come percepito, si arriva all'importo di € 13.100,00 (inferiore alla somma di €
13.520,12 indicata dalla ricorrente nei conteggi allegati); anche sotto tale profilo, pertanto, tutte le contestazioni mosse dalla resistente a tali conteggi devono essere superate.
7 Ne consegue la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 29.064,76 (di cui € 20.499,80 a titolo di differenze retributive, € 2.387,17 a titolo di TFR, € 1.083,20 a titolo di indennità di mancato preavviso e € 5.094,59 a titolo di CIG), oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nonché oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva nella misura che sarà determinata dall' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20/09/2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara che, nel periodo dal 03.10.2019 al 02.03.2021, parte ricorrente ha lavorato a tempo pieno, osservando gli orari di lavoro indicati al punto c) del ricorso e svolgendo mansioni di cameriera di 5° livello CCNL Pubblici-Esercizi Confcommercio.
2. Condanna la società resistente al pagamento in suo favore della somma di € 29.064,76 (di cui
€ 20.499,80 a titolo di differenze retributive, € 2.387,17 a titolo di TFR, € 1.083,20 a titolo di indennità di mancato preavviso e € 5.094,59 a titolo di CIG) oltre interessi o rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nonché oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nella misura che sarà determinata dall' . CP_2
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€ 4800,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 09/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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