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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del , sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3714/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MARZA' CARMELO;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BAUER RAIMUND;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…SPATICCHIA Pt_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] ed ivi
[...]
domiciliato, è da considerarsi Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, a decorrere dalla visita di revisione”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 13.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di ottobre 2023
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “Il ricorrente di anni 21 in atto é affetto dalla seguente infermità:" Obesità, Scoliosi ad S del rachide dorso-lombare, Enuresi.Encopresi. Atrofia muscolare a marcata incidenza funzionale.Epilessia generalizzata. Disabilità intellettiva media grave. Iperinsulinismo, Disturbo dello sviluppo intellettivo medio-grave con turbe del comportamento.
Le infermità determinano in atto nel ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 l. n. 104/1992, a far data dalla visita A.S.P. Catania,
Dipartimento Salute Mentale, Modulo Dipartimentale CT 4, Dott. , del Persona_1
27/10/23”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di ottobre 2023.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di ottobre 2023;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 13/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del , sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3714/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MARZA' CARMELO;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BAUER RAIMUND;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…SPATICCHIA Pt_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] ed ivi
[...]
domiciliato, è da considerarsi Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, a decorrere dalla visita di revisione”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 13.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di ottobre 2023
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “Il ricorrente di anni 21 in atto é affetto dalla seguente infermità:" Obesità, Scoliosi ad S del rachide dorso-lombare, Enuresi.Encopresi. Atrofia muscolare a marcata incidenza funzionale.Epilessia generalizzata. Disabilità intellettiva media grave. Iperinsulinismo, Disturbo dello sviluppo intellettivo medio-grave con turbe del comportamento.
Le infermità determinano in atto nel ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 l. n. 104/1992, a far data dalla visita A.S.P. Catania,
Dipartimento Salute Mentale, Modulo Dipartimentale CT 4, Dott. , del Persona_1
27/10/23”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di ottobre 2023.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di ottobre 2023;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 13/02/2025
La giudice del lavoro
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