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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14997/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14997/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Catania Largo Aquileia n. 9, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Vincenzo Torrisi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Catania Corso Italia n. 244, presso studio dell'avv.to Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuta
--------
Conclusioni
All'udienza del 18 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ivi compresi quelli rivenienti dalla perdita di chance, per responsabilità professionale.
Ha addotto, a fondamento della domanda: a) che ha dato mandato all'avv.to di CP_1
proporre istanza (consapevolmente tardiva) di ammissione al passivo del fallimento della società “Etna Golf Hotel S.p.a.” per le retribuzioni non percepite durante il rapporto il lavoro ed il TFR maturato alla cessazione, sì come pari all'importo complessivo di € 19.687,51; b) che il difensore ha omesso di evidenziare, in seno all'istanza ed all'udienza di verifica alla quale non ha presenziato, che la tardività della domanda è dipesa da causa non imputabile al creditore, ovvero al fatto che la comunicazione del fallimento era stata trasmessa ad un indirizzo ad egli non riconducibile;
c) che l'avv.to non ha informato CP_1 tempestivamente il del provvedimento di rigetto e dell'esecutività dello stato passivo Pt_1
e non ha predisposto l'opposizione; d) che siffatto inadempimento ha causato la perdita del diritto patrimoniale vantato.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 che ha chiesto il rigetto della domanda, all'uopo assumendo di aver indicato in seno all'istanza le ragioni della tardività, ovvero la mancanza di qualsivoglia comunicazione al circa l'intervenuto fallimento, e di aver informato tempestivamente il proprio assistito Pt_1
dei termini per proporre opposizione.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 novembre 2024 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
-----------
Motivi della decisione
Prima di procedere all'esame del merito della domanda, non si può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
pagina 2 di 9 In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per un diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente può limitarsi ad allegare l'inadempimento, ma deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Sulla base dei principi interpretativi sopra riportati, può esaminarsi il merito delle questioni oggetto del giudizio.
lamenta che l'avv. patrocinato per l'ammissione al passivo Parte_1 CP_1 del fallimento della società “Etna Golf Hotel S.p.a.” dei vantati crediti da lavoro, ha, per un verso, omesso di evidenziare, sia in seno all'istanza che in sede di udienza di verifica, alla quale non ha neppure presenziato, le ragioni della tardività della domanda, segnatamente dipesa da causa a lui non imputabile, e mancato, per altro verso, di informarlo del provvedimento di rigetto del GD, così impedendogli di esercitare il diritto di difesa e proporre opposizione.
Ebbene, a fronte a tali allegazioni, , tenuta al relativo Controparte_1
onere probatorio in ragione della natura contrattuale della dedotta responsabilità, non ha dato pagina 3 di 9 prova del diligente adempimento della prestazione né delle ragioni a lei non imputabili dell'inadempimento.
Relativamente al primo degli addebiti, è sufficiente osservare che, seppur in seno all'istanza risulti evidenziata la circostanza della mancata comunicazione al della Pt_1 sentenza di fallimento, l'avv.to non ha contestato la mancata partecipazione CP_1 all'udienza e la mancata allegazione delle specifiche ragioni della tardività, solo limitandosi ad asserire che la comparizione in udienza in nulla avrebbe potuto modificare la proposta del curatore e la decisione del Giudice.
E tuttavia, tale assunto non può essere condiviso: in disparte l'ovvia considerazione che all'udienza di verifica è ben possibile presentare osservazioni ed anche eventualmente produrre nuova documentazione (come risulta dallo stesso verbale di udienza relativo al caso de quo, nel quale si legge, relativamente a diverse istanze, che il curatore ha “letto le osservazioni formulate da creditore ed esaminato la documentazione prodotta”), rileva il Tribunale che, nello specifico, l'istanza di ammissione al passivo è stata rigettata perché “ultratardiva”, ovvero perché trasmessa oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Senonchè, ai sensi dell'art. 101 della Legge Fallimentare “decorso il termine... e comunque fini a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”.
Nel caso de quo, l'istante non ha mai ricevuto la comunicazione ex art. 92 L.Fall., in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta, trasmessa ad un indirizzo erroneo, di talché la tardività della domanda non può ritenersi imputabile a colpa del creditore istante, ma, al contrario, integra una causa non imputabile ex art. 101 legge fallimentare, tale da rendere ammissibile l'istanza.
Le conclusioni sono a tal punto ineludibili: la non imputabilità del ritardo in capo al
è una chiara circostanza che risulta provata inconfutabilmente per via documentale, Pt_1
di talché sarebbe stato diligente ed opportuno allegare detta ragione, se non già in seno all'istanza, quanto meno in sede di udienza di verifica, al fine di consentire la chiesta se pur tardiva ammissione a passivo fallimentare.
pagina 4 di 9 Quanto al secondo degli addebiti, ovvero alla mancata comunicazione del provvedimento di rigetto ed alla mancata informazione circa i termini per proporre opposizione, parte convenuta asserisce di aver adempiuto a tali obblighi informativi, ma non fornisce alcuna prova, neppure a supporto dell'assunzione di qualsivoglia iniziativa diretta ad assicurare ulteriormente la tutela giurisdizionale del diritto del proprio assistito.
Torna utile, a tal punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ricomprende l'obbligo di informazione nell'alveo della diligenza di cui all'art. 1176, II comma c.c. specificandolo nei doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, in adempimento dei quali l'avvocato è tenuto a rappresentare quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, nonché a sconsigliarlo dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass.
12/10/2009 n. 21589 e 18/11/2009 n. 24344).
Poche parole, dunque, per affermare che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa utilmente, omettendo di compiere attività, mancando di informare il cliente e precludendogli la possibilità di impugnare il provvedimento, egli va, in principio, ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sé non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Dalle conclusioni sopra esposte non consegue, in punto di diritto, ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass. 2020 n.
1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n. 10966 - Cass. 19 novembre
2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
pagina 5 di 9 Il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Ebbene, la difesa di parte attrice ben consente di effettuare siffatto giudizio prognostico, il quale conduce ad un probabile esito favorevole dell'attività difensiva che avrebbe dovuto essere diligentemente svolta da parte convenuta e che è stata, invece, omessa.
In primo luogo, sulla base di quanto suesposto, il profilo della tardività dell'istanza, ovvero la sola ragione posta a fondamento del provvedimento di rigetto, sarebbe stata superabile allegando, in sede di udienza di verifica o, in subordine, in sede di opposizione, la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione ad un indirizzo erroneo, non riferibile al circostanza che integra causa non imputabile ex art. 101 legge Pt_1
fallimentare.
Venendo al merito dell'istanza di insinuazione ed alla sua ammissibilità, poi, la parte convenuta asserisce che la domanda sarebbe stata comunque rigettata, al pari delle altre proposte dai lavoratori, essendo carente la documentazione attestante il credito (non avendo il ai consegnato all'Avv. né il CUD 2013 né copia del contratto di lavoro full-time). Pt_1 CP_1
In contrasto con siffatto assunto, però deve rilevarsi, in primo luogo, che dal processo verbale dello stato passivo non risulta alcuna contestazione del credito vantato da Parte_1
l'unica ragione addotta a fondamento del rigetto è, infatti, la tardività dell'istanza,
[...]
senza che venga fatta alcuna menzione della documentazione allegata al fine di provare il credito, sicché l'affermazione secondo cui la domanda sarebbe stata comunque rigettata per carenza di documentazione risulta priva di fondamento.
Ma deve soprattutto evidenziarsi la già rilevata possibilità di allegare ulteriormente la necessaria documentazione di supporto della domanda, ove richiesta e ritenuta necessaria ai pagina 6 di 9 fini dell'accoglimento dell'istanza, sì come accaduto con riferimento ad altre istanze della medesima natura (ad esempio, la n. 34), il cui credito da TFR richiesto, dopo essere stato, in un primo momento, ritenuto non provato, è stato di poi successivamente riconosciuto onde il conseguente accoglimento della relativa domanda, a seguito della allegazione del CUD 2015.
E tutto ciò, senza volere considerare che la documentazione già prodotta poteva comunque essere ritenuta idonea a provare il credito vantato dal avendo costui Pt_1
depositato, oltre al CUD 2014, tutte le buste paga relative al periodo in cui non aveva percepito la retribuzione.
Al riguardo, vale la pena di richiamare la giurisprudenza con la quale la Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito che la busta paga, in quanto documento conforme alle scritture del libro unico del lavoro, costituisce prova sufficiente del credito vantato dal lavoratore (Cass. 2147/2025) e che le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla, o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione (Cass. 17312/2022: tale efficacia discende dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio per legge e sanzionato in caso di omissione,
rendendolo idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto e l'entità del credito maturato).
Del resto, tal conclusione è confermata dal processo verbale dello stato passivo, nel quale si legge, con riferimento ad alcune delle istanze proposte ed esaminate, “le buste paga sono da considerarsi sufficienti a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario (Cass. 01/09/2015, n. 17413), nonché per le voci accessorie, se prodotto contratto collettivo di riferimento del quale risulti dimostrata la vincolatività e che “il CUD comproverà il tfr maturato, la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell'ultima busta paga, se provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di lavoro e/o comunicazione unilav
e/o estratti contributivi)” (pag. 2 verbale).
Si aggiunga, d'altra parte, a riguardo delle domande che, a detta di parte convenuta, seppur corredate di buste paga come quella riferita all'odierno attore, sarebbero state rigettate, che, ben diversamente da quanto opposto, la ragione del parziale rigetto non è consistita nell'inidoneità delle buste paga a provare il credito, bensì nell'incompletezza dell'istanza (precisamente, nel verbale pag. 2, si legge che “l'istante produce le buste paga relative ai mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, senza che, tuttavia, in seno all'istanza venga indicato il periodo
pagina 7 di 9 lavorato per il quale la retribuzione non sarebbe stata corrisposta”): le suddette domande sono state, dunque, parzialmente rigettate in quanto ritenute incomplete, ma l'incompletezza rilevata dal curatore non può ravvisarsi con riferimento all'istanza proposta dal nella quale Pt_1
l'Avv. Lombardi aveva, con riferimento alle buste paga prodotte, indicato specificatamente i mesi lavorati nei quali la retribuzione non è stata corrisposta.
Non resta, alla stregua del suindicato giudizio prognostico positivo, che affermare che l'attività diligente della professionista convenuta avrebbe condotto ad un probabile esito favorevole per l'attore, e, con essa, riconoscere la fondatezza in punto di an della azionata pretesa risarcitoria.
Rimane da esaminare il profilo relativo al quantum.
In atti risulta che dipendente part time di a far Parte_1 Controparte_2 data dall'1 febbraio 2012 e sino al mese di ottobre 2013, allorquando diede le dimissioni, chiede innanzitutto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi nell'importo del quale era creditore e che non è stato ammesso al passivo del fallimento, ovvero € 19.687,51: si tratta delle competenze mensili non percepite a far data dal mese di settembre 2012 sino alla data di dimissioni, oltre alla 13^ mensilità relativa agli anni 2012 e
2013 ed, infine, al T.F.R.
Chiede, altresì, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa e, in subordine, del danno da perdita di chance.
La prima voce di danno è certamente risarcibile di talchè è dovuto il riconoscimento, in favore di dell'importo richiesto, comprensivo del credito relativo alla Parte_1 retribuzione ordinaria, alla tredicesima mensilità ed al TFR maturato, avendo l'istante prodotto, ai fini della prova del credito da retribuzione ordinaria e tredicesima, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro, relative al periodo nel quale non ha percepito la retribuzione, e, ai fini della prova del credito da TFR, il CUD 2014.
Non altrettanto, quanto alla richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, mancando in atti qualsivoglia elemento foss'anche indiziario, attestante “il dispiacere e la frustrazione dell'attore” tale da legittimare la liquidazione di tale danno.
La richiesta di liquidazione del danno da perdita di chance risulta assorbita dall'accoglimento della richiesta di liquidazione dell'importo del credito non ammesso.
pagina 8 di 9 L'accoglimento sia pur parziale della domanda legittima il diritto dell'attore alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa da €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14997/2022
RG, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di di € 19.687,51 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
per responsabilità professionale, con gli interessi al tasso legale dalla data di scadenza dei singoli ratei di retribuzione e TFR sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in €. 5.077,00, oltre CU, iva, cpa e spese
[...]
generali.
Così deciso in Catania, il 11 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14997/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Catania Largo Aquileia n. 9, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Vincenzo Torrisi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Catania Corso Italia n. 244, presso studio dell'avv.to Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuta
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Conclusioni
All'udienza del 18 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ivi compresi quelli rivenienti dalla perdita di chance, per responsabilità professionale.
Ha addotto, a fondamento della domanda: a) che ha dato mandato all'avv.to di CP_1
proporre istanza (consapevolmente tardiva) di ammissione al passivo del fallimento della società “Etna Golf Hotel S.p.a.” per le retribuzioni non percepite durante il rapporto il lavoro ed il TFR maturato alla cessazione, sì come pari all'importo complessivo di € 19.687,51; b) che il difensore ha omesso di evidenziare, in seno all'istanza ed all'udienza di verifica alla quale non ha presenziato, che la tardività della domanda è dipesa da causa non imputabile al creditore, ovvero al fatto che la comunicazione del fallimento era stata trasmessa ad un indirizzo ad egli non riconducibile;
c) che l'avv.to non ha informato CP_1 tempestivamente il del provvedimento di rigetto e dell'esecutività dello stato passivo Pt_1
e non ha predisposto l'opposizione; d) che siffatto inadempimento ha causato la perdita del diritto patrimoniale vantato.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 che ha chiesto il rigetto della domanda, all'uopo assumendo di aver indicato in seno all'istanza le ragioni della tardività, ovvero la mancanza di qualsivoglia comunicazione al circa l'intervenuto fallimento, e di aver informato tempestivamente il proprio assistito Pt_1
dei termini per proporre opposizione.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 novembre 2024 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
Prima di procedere all'esame del merito della domanda, non si può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
pagina 2 di 9 In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per un diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente può limitarsi ad allegare l'inadempimento, ma deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Sulla base dei principi interpretativi sopra riportati, può esaminarsi il merito delle questioni oggetto del giudizio.
lamenta che l'avv. patrocinato per l'ammissione al passivo Parte_1 CP_1 del fallimento della società “Etna Golf Hotel S.p.a.” dei vantati crediti da lavoro, ha, per un verso, omesso di evidenziare, sia in seno all'istanza che in sede di udienza di verifica, alla quale non ha neppure presenziato, le ragioni della tardività della domanda, segnatamente dipesa da causa a lui non imputabile, e mancato, per altro verso, di informarlo del provvedimento di rigetto del GD, così impedendogli di esercitare il diritto di difesa e proporre opposizione.
Ebbene, a fronte a tali allegazioni, , tenuta al relativo Controparte_1
onere probatorio in ragione della natura contrattuale della dedotta responsabilità, non ha dato pagina 3 di 9 prova del diligente adempimento della prestazione né delle ragioni a lei non imputabili dell'inadempimento.
Relativamente al primo degli addebiti, è sufficiente osservare che, seppur in seno all'istanza risulti evidenziata la circostanza della mancata comunicazione al della Pt_1 sentenza di fallimento, l'avv.to non ha contestato la mancata partecipazione CP_1 all'udienza e la mancata allegazione delle specifiche ragioni della tardività, solo limitandosi ad asserire che la comparizione in udienza in nulla avrebbe potuto modificare la proposta del curatore e la decisione del Giudice.
E tuttavia, tale assunto non può essere condiviso: in disparte l'ovvia considerazione che all'udienza di verifica è ben possibile presentare osservazioni ed anche eventualmente produrre nuova documentazione (come risulta dallo stesso verbale di udienza relativo al caso de quo, nel quale si legge, relativamente a diverse istanze, che il curatore ha “letto le osservazioni formulate da creditore ed esaminato la documentazione prodotta”), rileva il Tribunale che, nello specifico, l'istanza di ammissione al passivo è stata rigettata perché “ultratardiva”, ovvero perché trasmessa oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Senonchè, ai sensi dell'art. 101 della Legge Fallimentare “decorso il termine... e comunque fini a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”.
Nel caso de quo, l'istante non ha mai ricevuto la comunicazione ex art. 92 L.Fall., in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta, trasmessa ad un indirizzo erroneo, di talché la tardività della domanda non può ritenersi imputabile a colpa del creditore istante, ma, al contrario, integra una causa non imputabile ex art. 101 legge fallimentare, tale da rendere ammissibile l'istanza.
Le conclusioni sono a tal punto ineludibili: la non imputabilità del ritardo in capo al
è una chiara circostanza che risulta provata inconfutabilmente per via documentale, Pt_1
di talché sarebbe stato diligente ed opportuno allegare detta ragione, se non già in seno all'istanza, quanto meno in sede di udienza di verifica, al fine di consentire la chiesta se pur tardiva ammissione a passivo fallimentare.
pagina 4 di 9 Quanto al secondo degli addebiti, ovvero alla mancata comunicazione del provvedimento di rigetto ed alla mancata informazione circa i termini per proporre opposizione, parte convenuta asserisce di aver adempiuto a tali obblighi informativi, ma non fornisce alcuna prova, neppure a supporto dell'assunzione di qualsivoglia iniziativa diretta ad assicurare ulteriormente la tutela giurisdizionale del diritto del proprio assistito.
Torna utile, a tal punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ricomprende l'obbligo di informazione nell'alveo della diligenza di cui all'art. 1176, II comma c.c. specificandolo nei doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, in adempimento dei quali l'avvocato è tenuto a rappresentare quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, nonché a sconsigliarlo dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass.
12/10/2009 n. 21589 e 18/11/2009 n. 24344).
Poche parole, dunque, per affermare che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa utilmente, omettendo di compiere attività, mancando di informare il cliente e precludendogli la possibilità di impugnare il provvedimento, egli va, in principio, ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sé non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Dalle conclusioni sopra esposte non consegue, in punto di diritto, ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass. 2020 n.
1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n. 10966 - Cass. 19 novembre
2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
pagina 5 di 9 Il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Ebbene, la difesa di parte attrice ben consente di effettuare siffatto giudizio prognostico, il quale conduce ad un probabile esito favorevole dell'attività difensiva che avrebbe dovuto essere diligentemente svolta da parte convenuta e che è stata, invece, omessa.
In primo luogo, sulla base di quanto suesposto, il profilo della tardività dell'istanza, ovvero la sola ragione posta a fondamento del provvedimento di rigetto, sarebbe stata superabile allegando, in sede di udienza di verifica o, in subordine, in sede di opposizione, la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione ad un indirizzo erroneo, non riferibile al circostanza che integra causa non imputabile ex art. 101 legge Pt_1
fallimentare.
Venendo al merito dell'istanza di insinuazione ed alla sua ammissibilità, poi, la parte convenuta asserisce che la domanda sarebbe stata comunque rigettata, al pari delle altre proposte dai lavoratori, essendo carente la documentazione attestante il credito (non avendo il ai consegnato all'Avv. né il CUD 2013 né copia del contratto di lavoro full-time). Pt_1 CP_1
In contrasto con siffatto assunto, però deve rilevarsi, in primo luogo, che dal processo verbale dello stato passivo non risulta alcuna contestazione del credito vantato da Parte_1
l'unica ragione addotta a fondamento del rigetto è, infatti, la tardività dell'istanza,
[...]
senza che venga fatta alcuna menzione della documentazione allegata al fine di provare il credito, sicché l'affermazione secondo cui la domanda sarebbe stata comunque rigettata per carenza di documentazione risulta priva di fondamento.
Ma deve soprattutto evidenziarsi la già rilevata possibilità di allegare ulteriormente la necessaria documentazione di supporto della domanda, ove richiesta e ritenuta necessaria ai pagina 6 di 9 fini dell'accoglimento dell'istanza, sì come accaduto con riferimento ad altre istanze della medesima natura (ad esempio, la n. 34), il cui credito da TFR richiesto, dopo essere stato, in un primo momento, ritenuto non provato, è stato di poi successivamente riconosciuto onde il conseguente accoglimento della relativa domanda, a seguito della allegazione del CUD 2015.
E tutto ciò, senza volere considerare che la documentazione già prodotta poteva comunque essere ritenuta idonea a provare il credito vantato dal avendo costui Pt_1
depositato, oltre al CUD 2014, tutte le buste paga relative al periodo in cui non aveva percepito la retribuzione.
Al riguardo, vale la pena di richiamare la giurisprudenza con la quale la Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito che la busta paga, in quanto documento conforme alle scritture del libro unico del lavoro, costituisce prova sufficiente del credito vantato dal lavoratore (Cass. 2147/2025) e che le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla, o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione (Cass. 17312/2022: tale efficacia discende dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio per legge e sanzionato in caso di omissione,
rendendolo idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto e l'entità del credito maturato).
Del resto, tal conclusione è confermata dal processo verbale dello stato passivo, nel quale si legge, con riferimento ad alcune delle istanze proposte ed esaminate, “le buste paga sono da considerarsi sufficienti a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario (Cass. 01/09/2015, n. 17413), nonché per le voci accessorie, se prodotto contratto collettivo di riferimento del quale risulti dimostrata la vincolatività e che “il CUD comproverà il tfr maturato, la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell'ultima busta paga, se provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di lavoro e/o comunicazione unilav
e/o estratti contributivi)” (pag. 2 verbale).
Si aggiunga, d'altra parte, a riguardo delle domande che, a detta di parte convenuta, seppur corredate di buste paga come quella riferita all'odierno attore, sarebbero state rigettate, che, ben diversamente da quanto opposto, la ragione del parziale rigetto non è consistita nell'inidoneità delle buste paga a provare il credito, bensì nell'incompletezza dell'istanza (precisamente, nel verbale pag. 2, si legge che “l'istante produce le buste paga relative ai mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, senza che, tuttavia, in seno all'istanza venga indicato il periodo
pagina 7 di 9 lavorato per il quale la retribuzione non sarebbe stata corrisposta”): le suddette domande sono state, dunque, parzialmente rigettate in quanto ritenute incomplete, ma l'incompletezza rilevata dal curatore non può ravvisarsi con riferimento all'istanza proposta dal nella quale Pt_1
l'Avv. Lombardi aveva, con riferimento alle buste paga prodotte, indicato specificatamente i mesi lavorati nei quali la retribuzione non è stata corrisposta.
Non resta, alla stregua del suindicato giudizio prognostico positivo, che affermare che l'attività diligente della professionista convenuta avrebbe condotto ad un probabile esito favorevole per l'attore, e, con essa, riconoscere la fondatezza in punto di an della azionata pretesa risarcitoria.
Rimane da esaminare il profilo relativo al quantum.
In atti risulta che dipendente part time di a far Parte_1 Controparte_2 data dall'1 febbraio 2012 e sino al mese di ottobre 2013, allorquando diede le dimissioni, chiede innanzitutto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi nell'importo del quale era creditore e che non è stato ammesso al passivo del fallimento, ovvero € 19.687,51: si tratta delle competenze mensili non percepite a far data dal mese di settembre 2012 sino alla data di dimissioni, oltre alla 13^ mensilità relativa agli anni 2012 e
2013 ed, infine, al T.F.R.
Chiede, altresì, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa e, in subordine, del danno da perdita di chance.
La prima voce di danno è certamente risarcibile di talchè è dovuto il riconoscimento, in favore di dell'importo richiesto, comprensivo del credito relativo alla Parte_1 retribuzione ordinaria, alla tredicesima mensilità ed al TFR maturato, avendo l'istante prodotto, ai fini della prova del credito da retribuzione ordinaria e tredicesima, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro, relative al periodo nel quale non ha percepito la retribuzione, e, ai fini della prova del credito da TFR, il CUD 2014.
Non altrettanto, quanto alla richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, mancando in atti qualsivoglia elemento foss'anche indiziario, attestante “il dispiacere e la frustrazione dell'attore” tale da legittimare la liquidazione di tale danno.
La richiesta di liquidazione del danno da perdita di chance risulta assorbita dall'accoglimento della richiesta di liquidazione dell'importo del credito non ammesso.
pagina 8 di 9 L'accoglimento sia pur parziale della domanda legittima il diritto dell'attore alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa da €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14997/2022
RG, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di di € 19.687,51 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
per responsabilità professionale, con gli interessi al tasso legale dalla data di scadenza dei singoli ratei di retribuzione e TFR sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in €. 5.077,00, oltre CU, iva, cpa e spese
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generali.
Così deciso in Catania, il 11 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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