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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/07/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22-2/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 22-2/2025 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in RU di Puglia alla P.IVA_1
Via Giovanni Giolitti n 10 rappresentata dall'avv. Tecla Sivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.2.2025, dopo il rigetto dell'omologa di un precedente piano di concordato, la società ” ha chiesto la concessione del Controparte_1 termine ex art. 44 c.c.i.i. per il deposito di un nuovo piano e di una proposta di concordato preventivo, nonché la concessione delle misure protettive c.d. tipiche. In particolare, la società ha prospettato la volontà di presentare una nuova proposta di concordato in continuità diretta che prevedesse: - revoca dello stato di liquidazione e rimessa in esercizio ordinario;
- ingresso nella compagine societaria di un nuovo investitore nella misura del 90% del capitale sociale;
- esecuzione dei lavori previsti dalla convenzione stipulata con il Comune di Barletta per la realizzazione del lotto B20 nell'ambito del programma “Contratti di quartiere I”; - firma della convenzione con il Comune di Barletta per la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”, procedura di gara in Ati con la società Parte_1
[...]
Con decreto del 3.3.2025 il Tribunale ha concesso alla società termine sino al 4.4.2025 per il deposito del nuovo piano e della nuova proposta, nominando come commissario giudiziale il dott. , poi sostituito dal dott. . Sono state altresì concesse Persona_1 Persona_2 dal Giudice delegato le misure protettive richieste per 60 giorni a partire dal 6.2.2025 (data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese). Con decreto del 4.4.2025, su richiesta della società debitrice, e previo parere del C.G., è stato prorogato il termine ex art. 44 c.c.i.i. concesso sino al 5.5.2025.
L'istanza di proroga delle misure protettive è stata rigettata dal Tribunale con decreto del
17.4.2025, non essendovi “prova di significativi progressi nella predisposizione del piano e della proposta, in quanto, come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere,
“le attività sino ad oggi svolte lasciano presumere uno stato ancora iniziale dell'elaborazione del percorso concordatario”.
Con ricorso depositato il 10.4.2025, la della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Pt_2 nella persona della dott.ssa Roberta Moramarco, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ”, Controparte_1 sussistendo una debitoria superiore ad € 500.000,00 e lo stato di insolvenza.
Con decreto del 5.5.2025 il Tribunale, rilevata l'assenza di indici idonei a dimostrare il concreto avanzamento della predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, ha rigettato l'istanza di ulteriore proroga del termine ex art. 44 c.c.i.i., con fissazione dell'udienza collegiale al 17.6.2025 per le determinazioni inerenti la domanda ex art. 44 c.c.i.i. e quella di liquidazione giudiziale.
All'udienza collegiale del 17.6.2025 il Commissario Giudiziale ha dato atto del mancato deposito del piano di concordato e la società resistente si è riportata alla memoria difensiva depositata il 16.6.2025, opponendosi all'apertura della liquidazione giudiziale.
Con separato decreto depositato in data odierna, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo per mancato deposito, nei termini concessi, del piano e della proposta concordataria.
Ai sensi dell'art. 7 secondo comma c.c.i.i., è possibile, dunque, procedere alla delibazione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione del pubblico ministero a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i..
Inoltre, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'udienza collegiale non implica rinuncia, da parte di tale organo, alla domanda inizialmente avanzata, dovendosi presumere che, con tale mancata partecipazione, il pubblico ministero abbia inteso riferirsi alle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo. E questo, anche in considerazione della circostanza che l'istanza del pubblico ministero non è riguardabile quale esercizio di un vero e proprio diritto di azione (suscettibile di rinuncia), bensì quale mera segnalazione: sicché, l'unico profilo di rilevanza della mancata partecipazione di tale organo all'udienza per l'apertura della procedura – lungi dall'identificarsi con la rinuncia all'azione -, è appunto quello dell'omessa precisazione delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.
Sussiste la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 ultimo comma c.c.i.i., essendovi prova dell'esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiore a € 30.000,00.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nella vicenda in esame, la società debitrice, nel ricorso introduttivo ex art. 40/44 c.c.i.i., ammette di non possedere i requisiti dimensionali per essere considerata impresa minore. Tale dato trova riscontro nella documentazione in atti (cfr. informativa GDF dell'11.6.2025), in quanto dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno 2022 l'attivo patrimoniale è pari ad € 7.786.535,00 ed i ricavi ammontano ad € 379.500,00; è, pertanto, evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d. D.Lgs n. 14/2019. Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa della GDF emerge che la Società ha debiti verso di Bari per l'ammontare di € 3.933.200,80 e verso Controparte_2
Agenzia delle Entrate della provincia di Barletta- Andria Trani per € 2.723.057,03 nonché debiti previdenziali per € 46.257,75.
Con riferimento all'ulteriore presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, ovvero, lo stato di insolvenza, appaiono necessarie talune precisazioni, trattandosi di società in liquidazione dal 2014.
A tal proposito, va detto, che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell' eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. con riferimento all'art. 5 L.F., Cass., ord., 28.10.2022 n. 32043).
In altri termini, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 14/2019 ( ex art. 5 L.F.) deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della pronuncia della decisione, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Non appare superfluo rammentare che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza,
l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (in tal senso, Cass., ord., 31.3.2022, n. 10516), e che, la difficoltà di pronta liquidazione dell' attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. Infine, mette conto osservare che la dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass., 7.12.2016, n. 25167). Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti: con riferimento agli elementi attivi del patrimonio sociale, come risulta dalla documentazione in atti ed, in particolare dalle informative della Guardia di Finanza acquisite agli atti, la Controparte_1
risulta titolare di numerosi di beni immobili, il cui valore di liquidazione, in base
[...] alle stime riportate dalla società nel ricorso introduttivo, è pari ad € 1.359.701,46; con riferimento ai debiti, invece, risulta, sempre dalle informative della Guardia di Finanza, un rilevante debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 6.656.257,83. A ciò si aggiungono i crediti vantati dai creditori intervenuti nel procedimento di ammissione al concordato preventivo. La pendenza di numerose procedure esecutive immobiliari, così come riportato dalla società nel ricorso introduttivo, ha ridotto il patrimonio immobiliare.
La società, nella memoria difensiva depositata il 16.6.2025, contesta la sussistenza del requisito dell'insolvenza, facendo leva sui presunti flussi di cassa derivanti, da un lato, dalla realizzazione
I già stipulato con il Comune Parte_3 di Barletta in data 30.6.2023, dall'altro, la possibilità di vendita degli immobili di Via Fra
Dionisio in Barletta, a seguito di fiscalizzazione degli abusi edilizi dell'immobile, ed, infine, P dalla realizzazione degli immobili del lotto n. 1 nell'ambito del “contratto di Quartiere -
Borgovilla Patalini” sempre a Barletta.
I flussi di cassa determinati dalla realizzazione di tali opere ammonterebbero a complessivi €
2.630.218,00 (ovvero, € 844.218,00 quale utile netto derivante dalla realizzazione del lotto B ed € 1.786.000,00 quale utile lordo derivante dalla realizzazione del lotto 1).
Tali dati però non trovano conforto nella documentazione in atti, atteso che non vi è prova dell'effettiva possibilità di fiscalizzazione degli abusi dell'immobile di Via Fra Dionisio in
Barletta, e non essendo, peraltro, indicati i costi di tale operazione.
Sotto altro aspetto, inoltre, non appare superfluo osservare che la società è ormai in liquidazione dal 2014, sicchè la ripresa dell'attività importerebbe un iniziale ingente investimento in materiali e macchinari, senza che vi sia alcuna indicazione dei costi, diretti ed indiretti, necessari a tale attività e l'indicazione delle risorse necessarie. Infatti, non ci si può esimere dal rilevare che, allo stato, la ripresa dell'attività economica sarebbe possibile solamente attraverso risorse esterne, non disponendo la società di un patrimonio aziendale idoneo a consentirle di far fronte alle proprie obbligazioni pregresse e agli investimenti necessari per assicurare la continuità aziendale. Nella memoria difensiva del 16.6.2025, non sono compiutamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli utili realizzabili, anche in considerazione della percentuale davvero irrisoria ( 5%) di partecipazione all' ATI.
In altri termini, la società resistente non ha indicato compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina due Curatori, in considerazione della complessità delle attività da svolgere, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi, nonché della nomina a Commissario Giudiziale nel sub procedimento 22-1 /2025 r.g.p.u.
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
” in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede legale in RU di Puglia;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA quali curatori il dott. e il prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi Persona_2
, entrambi iscritti all'albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della
Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società, in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39
C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 29.1.2026 ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA ai curatori che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la comunicazione, a cura dei curatori, della presente sentenza a Controparte_4 per la consegna della documentazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 17 luglio 2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Il Presidente
dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 22-2/2025 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in RU di Puglia alla P.IVA_1
Via Giovanni Giolitti n 10 rappresentata dall'avv. Tecla Sivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.2.2025, dopo il rigetto dell'omologa di un precedente piano di concordato, la società ” ha chiesto la concessione del Controparte_1 termine ex art. 44 c.c.i.i. per il deposito di un nuovo piano e di una proposta di concordato preventivo, nonché la concessione delle misure protettive c.d. tipiche. In particolare, la società ha prospettato la volontà di presentare una nuova proposta di concordato in continuità diretta che prevedesse: - revoca dello stato di liquidazione e rimessa in esercizio ordinario;
- ingresso nella compagine societaria di un nuovo investitore nella misura del 90% del capitale sociale;
- esecuzione dei lavori previsti dalla convenzione stipulata con il Comune di Barletta per la realizzazione del lotto B20 nell'ambito del programma “Contratti di quartiere I”; - firma della convenzione con il Comune di Barletta per la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”, procedura di gara in Ati con la società Parte_1
[...]
Con decreto del 3.3.2025 il Tribunale ha concesso alla società termine sino al 4.4.2025 per il deposito del nuovo piano e della nuova proposta, nominando come commissario giudiziale il dott. , poi sostituito dal dott. . Sono state altresì concesse Persona_1 Persona_2 dal Giudice delegato le misure protettive richieste per 60 giorni a partire dal 6.2.2025 (data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese). Con decreto del 4.4.2025, su richiesta della società debitrice, e previo parere del C.G., è stato prorogato il termine ex art. 44 c.c.i.i. concesso sino al 5.5.2025.
L'istanza di proroga delle misure protettive è stata rigettata dal Tribunale con decreto del
17.4.2025, non essendovi “prova di significativi progressi nella predisposizione del piano e della proposta, in quanto, come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere,
“le attività sino ad oggi svolte lasciano presumere uno stato ancora iniziale dell'elaborazione del percorso concordatario”.
Con ricorso depositato il 10.4.2025, la della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Pt_2 nella persona della dott.ssa Roberta Moramarco, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ”, Controparte_1 sussistendo una debitoria superiore ad € 500.000,00 e lo stato di insolvenza.
Con decreto del 5.5.2025 il Tribunale, rilevata l'assenza di indici idonei a dimostrare il concreto avanzamento della predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, ha rigettato l'istanza di ulteriore proroga del termine ex art. 44 c.c.i.i., con fissazione dell'udienza collegiale al 17.6.2025 per le determinazioni inerenti la domanda ex art. 44 c.c.i.i. e quella di liquidazione giudiziale.
All'udienza collegiale del 17.6.2025 il Commissario Giudiziale ha dato atto del mancato deposito del piano di concordato e la società resistente si è riportata alla memoria difensiva depositata il 16.6.2025, opponendosi all'apertura della liquidazione giudiziale.
Con separato decreto depositato in data odierna, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo per mancato deposito, nei termini concessi, del piano e della proposta concordataria.
Ai sensi dell'art. 7 secondo comma c.c.i.i., è possibile, dunque, procedere alla delibazione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione del pubblico ministero a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i..
Inoltre, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'udienza collegiale non implica rinuncia, da parte di tale organo, alla domanda inizialmente avanzata, dovendosi presumere che, con tale mancata partecipazione, il pubblico ministero abbia inteso riferirsi alle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo. E questo, anche in considerazione della circostanza che l'istanza del pubblico ministero non è riguardabile quale esercizio di un vero e proprio diritto di azione (suscettibile di rinuncia), bensì quale mera segnalazione: sicché, l'unico profilo di rilevanza della mancata partecipazione di tale organo all'udienza per l'apertura della procedura – lungi dall'identificarsi con la rinuncia all'azione -, è appunto quello dell'omessa precisazione delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.
Sussiste la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 ultimo comma c.c.i.i., essendovi prova dell'esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiore a € 30.000,00.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nella vicenda in esame, la società debitrice, nel ricorso introduttivo ex art. 40/44 c.c.i.i., ammette di non possedere i requisiti dimensionali per essere considerata impresa minore. Tale dato trova riscontro nella documentazione in atti (cfr. informativa GDF dell'11.6.2025), in quanto dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno 2022 l'attivo patrimoniale è pari ad € 7.786.535,00 ed i ricavi ammontano ad € 379.500,00; è, pertanto, evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d. D.Lgs n. 14/2019. Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa della GDF emerge che la Società ha debiti verso di Bari per l'ammontare di € 3.933.200,80 e verso Controparte_2
Agenzia delle Entrate della provincia di Barletta- Andria Trani per € 2.723.057,03 nonché debiti previdenziali per € 46.257,75.
Con riferimento all'ulteriore presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, ovvero, lo stato di insolvenza, appaiono necessarie talune precisazioni, trattandosi di società in liquidazione dal 2014.
A tal proposito, va detto, che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell' eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. con riferimento all'art. 5 L.F., Cass., ord., 28.10.2022 n. 32043).
In altri termini, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 14/2019 ( ex art. 5 L.F.) deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della pronuncia della decisione, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Non appare superfluo rammentare che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza,
l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (in tal senso, Cass., ord., 31.3.2022, n. 10516), e che, la difficoltà di pronta liquidazione dell' attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. Infine, mette conto osservare che la dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass., 7.12.2016, n. 25167). Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti: con riferimento agli elementi attivi del patrimonio sociale, come risulta dalla documentazione in atti ed, in particolare dalle informative della Guardia di Finanza acquisite agli atti, la Controparte_1
risulta titolare di numerosi di beni immobili, il cui valore di liquidazione, in base
[...] alle stime riportate dalla società nel ricorso introduttivo, è pari ad € 1.359.701,46; con riferimento ai debiti, invece, risulta, sempre dalle informative della Guardia di Finanza, un rilevante debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 6.656.257,83. A ciò si aggiungono i crediti vantati dai creditori intervenuti nel procedimento di ammissione al concordato preventivo. La pendenza di numerose procedure esecutive immobiliari, così come riportato dalla società nel ricorso introduttivo, ha ridotto il patrimonio immobiliare.
La società, nella memoria difensiva depositata il 16.6.2025, contesta la sussistenza del requisito dell'insolvenza, facendo leva sui presunti flussi di cassa derivanti, da un lato, dalla realizzazione
I già stipulato con il Comune Parte_3 di Barletta in data 30.6.2023, dall'altro, la possibilità di vendita degli immobili di Via Fra
Dionisio in Barletta, a seguito di fiscalizzazione degli abusi edilizi dell'immobile, ed, infine, P dalla realizzazione degli immobili del lotto n. 1 nell'ambito del “contratto di Quartiere -
Borgovilla Patalini” sempre a Barletta.
I flussi di cassa determinati dalla realizzazione di tali opere ammonterebbero a complessivi €
2.630.218,00 (ovvero, € 844.218,00 quale utile netto derivante dalla realizzazione del lotto B ed € 1.786.000,00 quale utile lordo derivante dalla realizzazione del lotto 1).
Tali dati però non trovano conforto nella documentazione in atti, atteso che non vi è prova dell'effettiva possibilità di fiscalizzazione degli abusi dell'immobile di Via Fra Dionisio in
Barletta, e non essendo, peraltro, indicati i costi di tale operazione.
Sotto altro aspetto, inoltre, non appare superfluo osservare che la società è ormai in liquidazione dal 2014, sicchè la ripresa dell'attività importerebbe un iniziale ingente investimento in materiali e macchinari, senza che vi sia alcuna indicazione dei costi, diretti ed indiretti, necessari a tale attività e l'indicazione delle risorse necessarie. Infatti, non ci si può esimere dal rilevare che, allo stato, la ripresa dell'attività economica sarebbe possibile solamente attraverso risorse esterne, non disponendo la società di un patrimonio aziendale idoneo a consentirle di far fronte alle proprie obbligazioni pregresse e agli investimenti necessari per assicurare la continuità aziendale. Nella memoria difensiva del 16.6.2025, non sono compiutamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli utili realizzabili, anche in considerazione della percentuale davvero irrisoria ( 5%) di partecipazione all' ATI.
In altri termini, la società resistente non ha indicato compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina due Curatori, in considerazione della complessità delle attività da svolgere, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi, nonché della nomina a Commissario Giudiziale nel sub procedimento 22-1 /2025 r.g.p.u.
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
” in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede legale in RU di Puglia;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA quali curatori il dott. e il prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi Persona_2
, entrambi iscritti all'albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della
Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società, in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39
C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 29.1.2026 ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA ai curatori che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la comunicazione, a cura dei curatori, della presente sentenza a Controparte_4 per la consegna della documentazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 17 luglio 2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Il Presidente
dott.ssa Francesca Pastore